Art. 27.
Al 1° capoverso dell' art. 5 della legge 2 agosto 1897, n. 382 , dopo la parola «identificazione» sono aggiunte le seguenti:
«Sara' inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune».
Al 1° capoverso dell' art. 5 della legge 2 agosto 1897, n. 382 , dopo la parola «identificazione» sono aggiunte le seguenti:
«Sara' inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune».