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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2995/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2971/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 03/11/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520199001225531000 SANZIONI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001034016 INTERESSI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120007689265 INTERESSI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018000000545745 INTERESSI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000662302001 INTERESSI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato a Riscossione Sicilia s.p.a., la S.p.A. impugnò dinanzi alla C.T.P. di
Messina l'avviso di intimazione n. 29520199001225531000, relativo ai seguenti titoli sottostanti:
- 1.Cartella di pagamento n. 29520180010340160000, asseritamente notificata in data
05.07.2018, per un importo pari ad euro 42.286,09, oltre interessi di mora ed aggio;
- 2. Cartella di pagamento n. 29520120007689265000, asseritamente notificata in data
30.05.2012, per un importo pari ad euro 15.927,50, oltre interessi di mora ed aggio;
- 3. Cartella di pagamento n. 2952018000000545745000, asseritamente notificata in data 22.02.2018, per un importo pari ad euro 1.708,42, oltre interessi di mora ed aggio;
- 4. Cartella di pagamento n. 29520180000662302001, asseritamente notificata in data
22.02.2018, per un importo pari ad euro 285,38, oltre interessi di mora ed aggio.
Formulò, al riguardo, i seguenti motivi di censura:
1. Notifica via PEC inesistente (file pdf anziché p7m, indirizzo PEC non conforme).
2. Omessa notifica delle cartelle.
3. Difetto di motivazione e mancata indicazione del calcolo interessi.
4. Difetto di prova della pretesa fiscale.
5. Omessa indicazione del responsabile del procedimento.
6. Prescrizione quinquennale per una cartella.
7. Illegittimità dei compensi di riscossione e richiesta di cumulo giuridico delle sanzioni.
L'Agente della Riscossione, costituendosi in prime cure, documentò la regolare notifica delle cartelle, controdedusse in merito alle eccezioni di parte privata e chiese il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2971/21, la C.T.P. rigettò integralmente il ricorso, rilevando, in sintesi, che
- La notifica a mezzo pec dell'intimazione era regolare, risultando il formato del file utilizzato (pdf/p7m) del tutto irrilevante;
mentre l'inclusione dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri non costituiva un requisito essenziale (Cass.
30948/2019, 10266/2018).
- Le Cartelle erano state regolarmente notificate: le copie con attestazione di conformità apposta dal concessionario, fanno fede fino a querela di falso (artt. 2700
e 2714 c.c.).
- La motivazione dell'intimazione era sufficiente: l'atto era conforme al modello ministeriale, contenendo indicazioni chiare e complete (Cass. 24033/2016).
- Il cumulo giuridico non è applicabile alle sanzioni per omesso/tardivo pagamento
(Cass. 27068/2017).
- I compensi di riscossione erano stati legittimamente pretesi, non integrando un aiuto di Stato, ma avendo natura retributiva, confermata dalla Corte Costituzionale
e dalla S.C. (Cass. 8714/2020).
- La prescrizione non era maturata: risultano pagamenti parziali e richiesta di rateizzazione.
- L'indicazione del responsabile del procedimento non era prescritta per l'intimazione di pagamento (Cass. 26053/2015).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, articolando motivi di gravame così rubricati:
1) Erroneità/infondatezza della sentenza sulla rituale notifica dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo PEC;
2) Erroneità della sentenza appellata in ordine alla ritualità della notificazione della cartella di pagamento. Violazione dell'art. 26 DPR n. 602/73.
3) Illegittimità della sentenza per prescrizione del credito;
4) Illegittimità della sentenza per omessa valutazione delle contestazioni relative agli interessi ed ai compensi di riscossione.
Ha instato, dunque, per l'integrale riforma della sentenza gravata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege a Riscossione
Sicilia s.p.a., insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento alle doglianze riguardanti la notifica dell'intimazione, pur ritualmente impugnata, basterebbe limitarsi a rilevare che qualsivoglia eventuale vizio della notifica risulterebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenuta impugnazione dell'atto. In proposito, difatti, è appena il caso di ricordare che la funzione della notifica è quella di porre il destinatario in condizione di avere piena conoscenza dell'atto notificato e di esercitare i conseguenti diritti: avendo il ricorrente avuto piena e incontestata conoscenza dell'atto in oggetto e del suo contenuto, impugnando peraltro il medesimo nei termini di legge, nulla può eccepire costui al riguardo. In questo senso depone, del resto, la giurisprudenza di legittimità [Cass., Sez. Trib., n. 1401/07; più recentemente Sez.
5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014 (Rv. 629468): “La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato …”].
Né a diversa conclusione può giungersi assumendo che, nel caso di specie, la notifica sarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche in presenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, la piena ed incontestata conoscenza dell'atto impugnato è idonea a far decorrere il termine di impugnazione fungendo da equipollente della notifica radicalmente carente. Una conferma in tal senso può essere desunta dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge.” (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2203 del
30/01/2018).
Peraltro, il vizio dedotto on sussiste affatto, atteso che, come osservato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, opportunamente richiamata dall'appellante (Cass., sent. n. 30948 del 2019), “è facoltà del notificante allegare al messaggio trasmetto alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico", che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'Agente della Riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale … la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cd. atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la ed. copia informatica)" (Cass., sent. n.
21328 del 2020; Cass., sent. 30948 del 2019). Tale impostazione interpretativa è stata, peraltro, avallata dalla giurisprudenza nomofilattica più recente (v. Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del
19/12/2023, nonché Sez. 5 - , Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024: “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.”.
Quanto al secondo motivo di appello, va rilevato che l'inclusione nel registro INI-PEC risulta condizione di validità della notifica, ex art. 16 ter l. 221/21, solo in relazione all'indirizzo del destinatario, ma non anche in relazione a quello del mittente. Essendo, peraltro, le ipotesi di nullità testuale dettate da norme di stretta interpretazione, non pare affatto praticabile una applicazione analogica di tale disposizione, difettando peraltro anche il connotato della eadem ratio.
Né sul punto si registrano precedenti della giurisprudenza di legittimità che valgano a supportare la tesi dell'appellante: invero, la pronuncia della S.C. sovente richiamata per supportare tale eccezione di nullità (ordinanza n. 17346/19) non solo è stata emessa in una materia affatto differente da quella tributaria (in tema di immigrazione e protezione internazionale), ma neppure affronta la questione, rilevando preliminarmente una inammissibilità del ricorso per cassazione.
Peraltro, la pec utilizzata corrisponde al dominio presente nel registro IPA di Equitalia
Giustizia s.p.a. e tale dominio risulta univocamente riferibile ad esso concessionario. La diversità fra il nome utente presente nel registro ed il nome utente della pec mittente non inficia la predetta univoca riferibilità del dominio al suindicato ufficio e si spiega in considerazione del fatto che la funzione del predetto registro è quella di identificare gli indirizzi cui le amministrazioni intendono ricevere le pec e non quelli utilizzabili per inviare tali pec. Ogni amministrazione è, pertanto, legittimata ad indicare un solo indirizzo pec per la ricezione della corrispondenza telematica e ad utilizzare al contempo più indirizzi per l'inoltro delle pec, caratterizzati da differenti nomi-utente, però contrassegnati dal medesimo dominio presente nel registro.
D'altro canto, anche su questo argomento, la più aggiornata giurisprudenza nomofilattica finisce per fornire un formidabile avallo alle conclusioni cui è addivenuto il primo decidente (v. Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”.
Con il terzo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione n. della cartella
29520120007689265000, notificata il 30.05.2012 (erroneamente indicata, in un punto del relativo motivo di appello, come cartella n. 29520130030528634000), formulando tuttavia una contestazione inammissibile, perché svincolata del tutto dalla ratio decidendi della sentenza di prime cure, la quale ha sottolineato, al riguardo, che in relazione a questa cartella era intervenuto un piano rateale, caratterizzato da vari pagamenti parziali, succedutisi fino al
26.11.19, sì da escludere il decorso della prescrizione, nelle more della rateizzazione, onorata fino a quella data. Su tale fulcro della decisione impugnata, l'appellante nulla dice, muovendo peraltro dall'assunto, del tutto superato dalla oramai unanime giurisprudenza nomofilattica, della natura quinquennale della prescrizione per tributi erariali. In realtà, a fronte dei predetti pagamenti seguiti al piano di rateizzazione, neppure in relazione ad interessi e sanzioni può dirsi maturata la prescrizione.
L'appellata ha evidenziato, peraltro, che la gran parte dei ruoli dedotti nelle cartelle sono risultati azzerati, in virtù dei pagamenti effettuati anche in epoca successiva dalla società. Ciò non vale, tuttavia, ad integrare una causa di cessazione della materia del contendere, a fronte della possibilità che tali pagamenti siano avvenuti con animo di rivalsa, ed al fine di evitare un'esecuzione forzata o altri pregiudizi ricollegabili all'iscrizione a ruolo, sì da escludere, in assenza di una espressa rinuncia al ricorso, il venir meno dell'interesse della parte privata ad una decisione nel merito.
In merito al quarto motivo di appello (omessa valutazione delle contestazioni relative ad interessi e compensi di riscossione), occorre innanzi tutto evidenziare che il primo giudice non ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza riguardante i compensi di riscossione, valorizzandone, anche richiamando la giurisprudenza nomofilattica e costituzionale, la natura retributiva, sì da escludere la configurabilità di un illegittimo aiuto di Stato. Inoltre, sono espressamente indicati in cartella anche i referenti normativi della sanzioni applicate e degli interessi, il cui criterio di determinazione risulta esternato mediante il rinvio all'art. 20 D.P.R. 602/73: nessun difetto di motivazione è perciò seriamente ravvisabile. Anche sul punto, peraltro, la contestazione della parte privata è estremamente generica, non avendo essa in alcun modo prospettato alcun esito alternativo, e più favorevole ad essa parte, del calcolo per la determinazione degli interessi, indicati peraltro in modo analitico, in relazione alle singole voci del credito e non in modo omnicomprensivo. La conclusione è, del resto, in linea con i postulati interpretativi della giurisprudenza nomofilattica, “essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica.” [Sez. 5 - , Ordinanza n. 8508 del
27/03/2019 (Rv. 653345 - 01)].
Va, del resto, richiamato l'insegnamento delle Sez. Un. Di cui alla
Sentenza n. 22281 del 14/07/2022 (Rv. 665273 - 01): “La cartella di pagamento, allorché segua
l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.”. Non essendo, pertanto, l'intimazione impugnata il primo atto che contiene l'enunciazione della pretesa per interessi, non era affatto necessaria una specificazione dei singoli saggi.
Si impone, pertanto, il rigetto del gravame. Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in appello, liquidate in complessivi € 6.500,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
DR NO RI RI OP
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2995/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2971/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 03/11/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520199001225531000 SANZIONI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001034016 INTERESSI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120007689265 INTERESSI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018000000545745 INTERESSI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180000662302001 INTERESSI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato a Riscossione Sicilia s.p.a., la S.p.A. impugnò dinanzi alla C.T.P. di
Messina l'avviso di intimazione n. 29520199001225531000, relativo ai seguenti titoli sottostanti:
- 1.Cartella di pagamento n. 29520180010340160000, asseritamente notificata in data
05.07.2018, per un importo pari ad euro 42.286,09, oltre interessi di mora ed aggio;
- 2. Cartella di pagamento n. 29520120007689265000, asseritamente notificata in data
30.05.2012, per un importo pari ad euro 15.927,50, oltre interessi di mora ed aggio;
- 3. Cartella di pagamento n. 2952018000000545745000, asseritamente notificata in data 22.02.2018, per un importo pari ad euro 1.708,42, oltre interessi di mora ed aggio;
- 4. Cartella di pagamento n. 29520180000662302001, asseritamente notificata in data
22.02.2018, per un importo pari ad euro 285,38, oltre interessi di mora ed aggio.
Formulò, al riguardo, i seguenti motivi di censura:
1. Notifica via PEC inesistente (file pdf anziché p7m, indirizzo PEC non conforme).
2. Omessa notifica delle cartelle.
3. Difetto di motivazione e mancata indicazione del calcolo interessi.
4. Difetto di prova della pretesa fiscale.
5. Omessa indicazione del responsabile del procedimento.
6. Prescrizione quinquennale per una cartella.
7. Illegittimità dei compensi di riscossione e richiesta di cumulo giuridico delle sanzioni.
L'Agente della Riscossione, costituendosi in prime cure, documentò la regolare notifica delle cartelle, controdedusse in merito alle eccezioni di parte privata e chiese il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 2971/21, la C.T.P. rigettò integralmente il ricorso, rilevando, in sintesi, che
- La notifica a mezzo pec dell'intimazione era regolare, risultando il formato del file utilizzato (pdf/p7m) del tutto irrilevante;
mentre l'inclusione dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri non costituiva un requisito essenziale (Cass.
30948/2019, 10266/2018).
- Le Cartelle erano state regolarmente notificate: le copie con attestazione di conformità apposta dal concessionario, fanno fede fino a querela di falso (artt. 2700
e 2714 c.c.).
- La motivazione dell'intimazione era sufficiente: l'atto era conforme al modello ministeriale, contenendo indicazioni chiare e complete (Cass. 24033/2016).
- Il cumulo giuridico non è applicabile alle sanzioni per omesso/tardivo pagamento
(Cass. 27068/2017).
- I compensi di riscossione erano stati legittimamente pretesi, non integrando un aiuto di Stato, ma avendo natura retributiva, confermata dalla Corte Costituzionale
e dalla S.C. (Cass. 8714/2020).
- La prescrizione non era maturata: risultano pagamenti parziali e richiesta di rateizzazione.
- L'indicazione del responsabile del procedimento non era prescritta per l'intimazione di pagamento (Cass. 26053/2015).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, articolando motivi di gravame così rubricati:
1) Erroneità/infondatezza della sentenza sulla rituale notifica dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo PEC;
2) Erroneità della sentenza appellata in ordine alla ritualità della notificazione della cartella di pagamento. Violazione dell'art. 26 DPR n. 602/73.
3) Illegittimità della sentenza per prescrizione del credito;
4) Illegittimità della sentenza per omessa valutazione delle contestazioni relative agli interessi ed ai compensi di riscossione.
Ha instato, dunque, per l'integrale riforma della sentenza gravata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege a Riscossione
Sicilia s.p.a., insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riferimento alle doglianze riguardanti la notifica dell'intimazione, pur ritualmente impugnata, basterebbe limitarsi a rilevare che qualsivoglia eventuale vizio della notifica risulterebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenuta impugnazione dell'atto. In proposito, difatti, è appena il caso di ricordare che la funzione della notifica è quella di porre il destinatario in condizione di avere piena conoscenza dell'atto notificato e di esercitare i conseguenti diritti: avendo il ricorrente avuto piena e incontestata conoscenza dell'atto in oggetto e del suo contenuto, impugnando peraltro il medesimo nei termini di legge, nulla può eccepire costui al riguardo. In questo senso depone, del resto, la giurisprudenza di legittimità [Cass., Sez. Trib., n. 1401/07; più recentemente Sez.
5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014 (Rv. 629468): “La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato …”].
Né a diversa conclusione può giungersi assumendo che, nel caso di specie, la notifica sarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche in presenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, la piena ed incontestata conoscenza dell'atto impugnato è idonea a far decorrere il termine di impugnazione fungendo da equipollente della notifica radicalmente carente. Una conferma in tal senso può essere desunta dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge.” (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2203 del
30/01/2018).
Peraltro, il vizio dedotto on sussiste affatto, atteso che, come osservato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, opportunamente richiamata dall'appellante (Cass., sent. n. 30948 del 2019), “è facoltà del notificante allegare al messaggio trasmetto alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico", che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'Agente della Riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale … la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cd. atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la ed. copia informatica)" (Cass., sent. n.
21328 del 2020; Cass., sent. 30948 del 2019). Tale impostazione interpretativa è stata, peraltro, avallata dalla giurisprudenza nomofilattica più recente (v. Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del
19/12/2023, nonché Sez. 5 - , Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024: “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.”.
Quanto al secondo motivo di appello, va rilevato che l'inclusione nel registro INI-PEC risulta condizione di validità della notifica, ex art. 16 ter l. 221/21, solo in relazione all'indirizzo del destinatario, ma non anche in relazione a quello del mittente. Essendo, peraltro, le ipotesi di nullità testuale dettate da norme di stretta interpretazione, non pare affatto praticabile una applicazione analogica di tale disposizione, difettando peraltro anche il connotato della eadem ratio.
Né sul punto si registrano precedenti della giurisprudenza di legittimità che valgano a supportare la tesi dell'appellante: invero, la pronuncia della S.C. sovente richiamata per supportare tale eccezione di nullità (ordinanza n. 17346/19) non solo è stata emessa in una materia affatto differente da quella tributaria (in tema di immigrazione e protezione internazionale), ma neppure affronta la questione, rilevando preliminarmente una inammissibilità del ricorso per cassazione.
Peraltro, la pec utilizzata corrisponde al dominio presente nel registro IPA di Equitalia
Giustizia s.p.a. e tale dominio risulta univocamente riferibile ad esso concessionario. La diversità fra il nome utente presente nel registro ed il nome utente della pec mittente non inficia la predetta univoca riferibilità del dominio al suindicato ufficio e si spiega in considerazione del fatto che la funzione del predetto registro è quella di identificare gli indirizzi cui le amministrazioni intendono ricevere le pec e non quelli utilizzabili per inviare tali pec. Ogni amministrazione è, pertanto, legittimata ad indicare un solo indirizzo pec per la ricezione della corrispondenza telematica e ad utilizzare al contempo più indirizzi per l'inoltro delle pec, caratterizzati da differenti nomi-utente, però contrassegnati dal medesimo dominio presente nel registro.
D'altro canto, anche su questo argomento, la più aggiornata giurisprudenza nomofilattica finisce per fornire un formidabile avallo alle conclusioni cui è addivenuto il primo decidente (v. Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”.
Con il terzo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione n. della cartella
29520120007689265000, notificata il 30.05.2012 (erroneamente indicata, in un punto del relativo motivo di appello, come cartella n. 29520130030528634000), formulando tuttavia una contestazione inammissibile, perché svincolata del tutto dalla ratio decidendi della sentenza di prime cure, la quale ha sottolineato, al riguardo, che in relazione a questa cartella era intervenuto un piano rateale, caratterizzato da vari pagamenti parziali, succedutisi fino al
26.11.19, sì da escludere il decorso della prescrizione, nelle more della rateizzazione, onorata fino a quella data. Su tale fulcro della decisione impugnata, l'appellante nulla dice, muovendo peraltro dall'assunto, del tutto superato dalla oramai unanime giurisprudenza nomofilattica, della natura quinquennale della prescrizione per tributi erariali. In realtà, a fronte dei predetti pagamenti seguiti al piano di rateizzazione, neppure in relazione ad interessi e sanzioni può dirsi maturata la prescrizione.
L'appellata ha evidenziato, peraltro, che la gran parte dei ruoli dedotti nelle cartelle sono risultati azzerati, in virtù dei pagamenti effettuati anche in epoca successiva dalla società. Ciò non vale, tuttavia, ad integrare una causa di cessazione della materia del contendere, a fronte della possibilità che tali pagamenti siano avvenuti con animo di rivalsa, ed al fine di evitare un'esecuzione forzata o altri pregiudizi ricollegabili all'iscrizione a ruolo, sì da escludere, in assenza di una espressa rinuncia al ricorso, il venir meno dell'interesse della parte privata ad una decisione nel merito.
In merito al quarto motivo di appello (omessa valutazione delle contestazioni relative ad interessi e compensi di riscossione), occorre innanzi tutto evidenziare che il primo giudice non ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza riguardante i compensi di riscossione, valorizzandone, anche richiamando la giurisprudenza nomofilattica e costituzionale, la natura retributiva, sì da escludere la configurabilità di un illegittimo aiuto di Stato. Inoltre, sono espressamente indicati in cartella anche i referenti normativi della sanzioni applicate e degli interessi, il cui criterio di determinazione risulta esternato mediante il rinvio all'art. 20 D.P.R. 602/73: nessun difetto di motivazione è perciò seriamente ravvisabile. Anche sul punto, peraltro, la contestazione della parte privata è estremamente generica, non avendo essa in alcun modo prospettato alcun esito alternativo, e più favorevole ad essa parte, del calcolo per la determinazione degli interessi, indicati peraltro in modo analitico, in relazione alle singole voci del credito e non in modo omnicomprensivo. La conclusione è, del resto, in linea con i postulati interpretativi della giurisprudenza nomofilattica, “essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica.” [Sez. 5 - , Ordinanza n. 8508 del
27/03/2019 (Rv. 653345 - 01)].
Va, del resto, richiamato l'insegnamento delle Sez. Un. Di cui alla
Sentenza n. 22281 del 14/07/2022 (Rv. 665273 - 01): “La cartella di pagamento, allorché segua
l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.”. Non essendo, pertanto, l'intimazione impugnata il primo atto che contiene l'enunciazione della pretesa per interessi, non era affatto necessaria una specificazione dei singoli saggi.
Si impone, pertanto, il rigetto del gravame. Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in appello, liquidate in complessivi € 6.500,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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