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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/11/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa RE IE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4233 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto, vertente
TRA
(P. iva ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Zanotti e dall'avv. Benedetta
Chiocchini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Pontedera (PI), Via della Stazione Vecchia n. 8
ATTORE OPPONENTE
E
(C.F. e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2
C.F. e P. iva , in persona del suo CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo
Poggiali, presso il cui studio in Firenze, Viale Alessandro Volta n. 72, elettivamente domicilia
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. e per essa, come procuratore Controparte_3 P.IVA_5
speciale, (C.F. e P. iva ), in persona CP_4 P.IVA_6
dell'Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Giancarlo Poggiali, presso il cui studio in Firenze, Viale Alessandro
Volta n. 72, elettivamente domicilia
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 06.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti innanzi al mutato giudice istruttore, con ordinanza del
28.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 10 novembre 2021, la società
[...]
in persona del legale rappresentante, ha proposto opposizione avverso il Pt_1
precetto notificatole in data 21 ottobre 2021 dalla società CP_2
quale procuratrice della con istanza di sospensione Controparte_1
dell'efficacia esecutiva.
L'atto di precetto intimava alla opponente il pagamento della somma di €
1.136.790,42, oltre interessi di mora dal 1° luglio 2020 al saldo, al tasso convenzionale entro i limiti di legge, nonché spese e competenze. Tale credito era indicato come derivante da due contratti di mutuo ipotecario stipulati tra la società e la Parte_1 CP_6 Parte_2 Controparte_7
rispettivamente per € 1.300.000,00 e € 750.000,00, garantiti da
[...]
ipoteche volontarie di primo grado sugli immobili della società opponente.
La aveva acquisito tali crediti in forza di contratto di Controparte_1
cessione pro soluto del 18 novembre 2020, nell'ambito di operazione di cartolarizzazione, conferendo mandato alla er il recupero. CP_2
La società opponente ha dedotto l'illegittimità della pretesa esecutiva, eccependo: la genericità e indeterminatezza dell'atto di precetto, privo di indicazione delle voci costitutive della somma richiesta;
la non debenza e erroneità dell'importo precettato, asseritamente comprensivo di interessi ultralegali e usurari, nonché frutto di errata contabilizzazione e capitalizzazione;
l'assenza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186
c.c., non essendo dimostrata l'insolvenza né la diminuzione delle garanzie;
l'incompetenza territoriale del foro indicato dalla convenuta, in violazione dell'art. 480 c.p.c.
Ha chiesto, pertanto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e la declaratoria di nullità e inefficacia dello stesso.
2. Si è costituita in giudizio la società quale titolare del Controparte_1
credito, la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per nullità della notifica dell'atto introduttivo, asseritamente incompleto e privo di pagine essenziali.
La convenuta ha dedotto che, in data 18 novembre 2020, ha concluso con numerosi istituti di credito, tra cui la Banca di Parte_3
contratti di cessione pro soluto di credit i pecuniari ai
[...]
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e annotati nel Registro delle Imprese;
che in virtù di tali contratti,
[...]
ha acquisito i crediti vantati verso debitori classificati a sofferenza, CP_1
comprensivi di diritti accessori e garanzie;
che tra i crediti ceduti figura quello oggetto del precetto opposto, derivante da: contratto di mutuo ipotecario del
11 novembre 2010, per euro 1.300.000,00, garantito da ipoteca volontaria di primo grado per euro 2.600.000,00 su immobili della contratto di Parte_1
mutuo ipotecario del 25 giugno 2015, per euro 750.000,00, garantito da ipoteca volontaria per euro 1.875.000,00 sugli stessi beni.
La convenuta ha evidenziato che la società opponente si è resa morosa, non avendo pagato rate scadute, ed è decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186
c.c., come da comunicazioni PEC del luglio 2020. Alla data del 01 luglio 2020, il credito complessivo ammontava a € 1.136.790,42, così composto: rate sospese non pagate: € 76.280,04; residuo mutuo 2010: € 535.211,39; residuo mutuo 2015: € 525.298,99.
La convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della sospensione, sostenendo la legittimità della pretesa e la regolare titolarità del credito, comprovata da atti notarili e pubblicazioni ufficiali.
3. Con ordinanza, emessa in data 18.05.2022, il Tribunale di Pisa disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, successivamente revocata in esito a reclamo della creditrice.
3.1 Con memoria ex art.183 comma 6, n.1 c.p.c. la società oltre a Parte_1
ribadire integralmente le eccezioni già formulate nell'atto introduttivo, sollevava eccezione di nullità dei contratti di mutuo stipulati in data 11.11.2010
e 25.06.2015, deducendo: che il mutuo del 2010 doveva qualificarsi come fondiario, e che risultava nullo per superamento del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile ipotecato, pari a € 2.226.082,67, a fronte di un'erogazione complessiva di €
2.050.000,00 (sommando i due mutui); che il mutuo del 2015 era stato parzialmente utilizzato per ripianare debiti pregressi, in particolare il mutuo n. 10025709 e lo scoperto del conto corrente n. 1022574/6, e pertanto privo di causa e illegittimo per mancanza di “traditio” delle somme, in violazione dell'art. 1814 c.c.; che l'operazione di consolidamento debiti non integrava un contratto di mutuo, ma un pactum de non petendo, come affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 20896/2019.
La difesa concludeva chiedendo: in via preliminare, la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva della convenuta;
nel merito, la nullità totale o parziale dei contratti di mutuo, la nullità delle ipoteche iscritte a garanzia, la non debenza degli interessi convenzionali, e la inefficacia del precetto;
in subordine, la rideterminazione della somma effettivamente dovuta , con vittoria di spese.
4. In data 31.07.2023 proponeva atto di intervento la società CP_4
quale procuratore speciale di facendo proprie tutte le Controparte_3
domande, eccezioni e richieste, anche in via istruttoria, di parte opposta.
5. L'opposizione va rigettata.
5.1 Va preliminarmente chiarito che risulta correttamente proposta l'opposizione a precetto innanzi all'intestato Tribunale, quale luogo di notificazione del precetto.
L'art. 480, co. 3, c.p.c. consente l'elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; ove l'elezione non coincida con un possibile luogo di pignoramento, resta ferma la competenza del giudice del luogo di notificazione del precetto. Ne consegue che il profilo processuale non incide sulla validità del precetto né sulla competenza del Giudice adito.
5.2 Quanto alla determinazione dell'importo, il precetto indica il capitale complessivo e rinvia agli atti contrattuali ed alla certificazione del credito (voci: rate sospese;
residuo mutuo
2010; residuo mutuo 2015) già oggetto di messe in mora (PEC del 22 e 27.07.2020) e di successiva produzione. E' noto come non sia necessaria l'allegazione al precetto di tutti i prospetti di calcolo, essendo sufficiente l'indicazione chiara del capitale e del criterio per gli accessori (interessi convenzionali nei limiti di legge e spese), specie ove gli elementi siano già noti al debitore per precedenti formali comunicazioni. Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, è costante nell'affermare come “l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., co. 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cassazione civile, sez. III, 19.02.2013, n. 4008). Ne consegue che l'assenza, ab origine, dell'estratto conto allegato all'atto di precetto non determina alcuna nullità e invalidità del medesimo, non risultando tale omissione pregiudizievole ai fini della sua efficacia o della corretta individuazione del credito azionato.
5.3 L'opponente ha poi contestato la titolarità del credito in capo all'odierna intervenuta
(già all'epoca del precetto). Controparte_3 Controparte_1 La censura va disattesa.
La parte creditrice ha prodotto:
a) l'avviso di cessione in blocco pubblicato in G.U. (24 e 28.11.2020) con indicazione per categorie ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e dell'art.
7.1 L. 130/1999;
b) la visura camerale recante l'annotazione della cessione ex art. 58 T.U.B.;
c) la dichiarazione della banca cedente sulla ricomprensione della posizione;
Pt_1
d) il rinvio alla fonte web istituzionale indicata nell'avviso per la consultazione dei dati indicativi dei crediti (con specifico NDG).
È principio affermato dalla Cassazione che, in tema di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la pubblicazione in
G.U. dell'avviso con indicazione per categorie, senza necessità di elenchi nominativi, quando gli elementi comuni consentono l'individuazione senza incertezze dei rapporti ceduti;
sono, inoltre, idonee la dichiarazione del cedente e il rinvio alla fonte web ufficiale per l'identificazione puntuale della posizione (cfr. Cass. 29.12.2017, n. 31188; Cass.
13.06.2019, n. 15884; Cass. 26.06.2019, n. 17110; Cass. 22.04.2021, n. 10200).
Le contrarie affermazioni dell'opponente – basate sull'asserita inidoneità “in re ipsa” della pubblicazione -non scalfiscono la catena probatoria documentale offerta dalla parte creditrice.
5.4 La società opponente ha eccepito, altresì, l'assenza di una decadenza dal beneficio del termine. Parte attrice ha sostenuto come non sia stata dimostrata in alcun modo la propria insolvenza e come non sia stata certificata la ricorrenza, nel caso di specie, dei requisiti necessari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1186 c.c.
L'eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, infatti, parte convenuta ha validamente esercitato la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, in conformità a quanto previsto dall'art. 1186 c.c. e dall'art. 40 del T.U.B.
In particolare, con PEC inviata in data 27.07.2020 parte opposta ha dichiarato espressamente di avvalersi della facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo ipotecario del 11.11.2010 e dell'art. 6 del contratto di conto corrente sottoscritto in data 15.01.2004, e ha richiesto l'immediato pagamento dell'intero importo insoluto, oltre agli interessi maturati e maturandi. Tale dichiarazione integra pienamente la manifestazione di volontà necessaria ai fini dell'efficacia della decadenza dal beneficio del termine, secondo anche quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti precisato che la validità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine non dipende dalla denominazione formale dell'atto, ma dal contenuto inequivoco della manifestazione di volontà del creditore di far cessare il termine di pagamento e di richiedere l'immediato pagamento dell'intero debito (Cass. Civ., sez. III, 8 ottobre 2019, n. 24641 e Cass. Civ., sez. I, 3 febbraio 2021, n. 2411).
La documentazione prodotta dalla convenuta (PEC del 22 e 27 luglio 2020) dimostra l'inadempimento della società opponente e la conseguente decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. In presenza di obbligazioni a rimborso rateale, il mancato pagamento di più rate giustifica la risoluzione del contratto e l'esigibilità dell'intero residuo.
5.5 Le doglianze formulate in ordine alla presunta usurarietà originaria, all'anatocismo ed all'indeterminatezza del tasso di interesse non risultano fondate.
Le censure si fondano su una perizia di parte, tardivamente allegata in sede di precisazione delle conclusioni, che analizza il piano di ammortamento “alla francese”, ipotizzando la presenza di un differenziale occulto tra capitalizzazione composta e semplice, da computare ai fini del T.E.G. e del confronto con la soglia usura prevista dalla legge n.
108/1996.
Tuttavia, parte opponente, anche a prescindere dalla tardività della perizia, non dimostra il superamento della soglia usura con criteri tecnici conformi alle Istruzioni della Banca
d'Italia vigenti all'epoca della stipula, né individua oneri ulteriori effettivamente pattuiti.
La struttura dell'ammortamento alla francese, di per sé, non integra un costo aggiuntivo da computare ai fini dell'usura, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 23192/2017).
La giurisprudenza ha poi escluso che il piano “alla francese” comporti anatocismo vietato ex art. 1283 c.c., in quanto gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e inclusi nella rata come corrispettivo del godimento del capitale, senza che si verifichi capitalizzazione di interessi scaduti e non pagati (Cass. civ., sez. I, n. 9141/2020).
La parte opponente non ha allegato né provato l'esistenza di una prassi bancaria difforme rispetto al piano contrattuale, né ha dimostrato l'applicazione di interessi su interessi in violazione del divieto di anatocismo.
La dedotta indeterminatezza del tasso non trova riscontro nei contratti prodotti, che indicano il TAN, la durata, la periodicità delle rate, i parametri di indicizzazione e il piano di ammortamento allegato e sottoscritto. La mancanza della formula matematica o del riferimento esplicito al piano “alla francese” non comporta, di per sé, indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., essendo il costo del finanziamento conoscibile ex ante.
5.6 L'opponente ha poi invocato la nullità del contratto di mutuo del 2010 per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art.38 T.U.B., con allegazione del libro cespiti interno.
Rispetto all'indicata deduzione, parte creditrice ha allegato una perizia con valore di mercato dell'immobile pari ad € 4.680.000,00, compatibile con il rispetto del limite.
In ogni evenienza, anche a voler ipotizzare un vizio del profilo fondiario, l'operazione sarebbe convertibile in mutuo ipotecario ordinario, con conservazione dell'obbligo restitutorio per capitale e interessi nei limiti di legge;
donde l'assenza di riflessi demolitori sul credito azionato ai fini esecutivi.
5.7 L'opponente ha, infine, dedotto la nullità del contratto di mutuo del 2015 perché una parte delle somme sarebbe stata utilizzata per ripianare passività pregresse.
La censura non è accoglibile.
Sulla base del recente orientamento espresso dal Giudice della legittimità “Il cosiddetto
"mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa. (Cfr Cass. n.23149/2022)”
Nel caso di specie, risulta l'accredito sul c/c n. 1022574/6 di e l'utilizzo per Pt_1
pregresse esposizioni debitorie: tanto non esclude la causa del contratto, né la realità del mutuo, essendo state le somme accreditate sul conto corrente intestato alla mutuataria.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma della validità ed efficacia del precetto opposto.
6. In ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nella materia trattata, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa RE
IE, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe indicata, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 14 novembre 2025
IL GIUDICE
RE IE