Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1092
TAR
Decreto presidenziale 10 maggio 2022
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TAR
Sentenza 22 luglio 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità dell'esclusione dal riparto del fondo

    La Corte ha ritenuto che l'esclusione fosse legittima in quanto il Comune non aveva trasmesso alla BDAP, entro la data di estrazione dati, il rendiconto 2019 nella versione rettificata che includeva il fondo anticipazioni di liquidità. Pertanto, non era possibile determinare il peggioramento del disavanzo dovuto a tale fondo. Inoltre, il Comune aveva approvato il rendiconto 2019 originario senza l'accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità, in contrasto con la normativa vigente, e la successiva rettifica è avvenuta oltre i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

  • Rigettato
    Carattere perentorio del termine di trasmissione dei dati

    La Corte ha ritenuto che la perentorietà di un termine non necessiti di una espressa qualificazione normativa, ma derivi dalla sua funzionalità al regolare svolgimento della procedura e dall'essenzialità dell'adempimento per il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Amministrazione. Nel caso di specie, la complessa istruttoria per il riparto del fondo, che coinvolge molteplici soggetti e richiede un'intesa in Conferenza Stato-città, presuppone l'acquisizione tempestiva dei dati necessari tramite la BDAP. Pertanto, è implicito il rinvio al termine di 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione per la trasmissione alla BDAP.

  • Rigettato
    Vizi di carenza di motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale

    La Corte ha ritenuto che la parte appellante non abbia specificamente censurato le considerazioni del TAR, il quale aveva affermato che l'elenco dei beneficiari è stato individuato mediante un'applicazione automatica dei criteri prefissati dalla normativa, senza margini di discrezionalità. La motivazione è stata ritenuta pienamente soddisfatta attraverso il riferimento per relationem alle previsioni del Decreto e ai criteri prefissati. Inoltre, l'atto ha carattere vincolato e l'eventuale omessa comunicazione di avvio del procedimento o mancato preavviso di rigetto non comportano l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1092
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1092
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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