Decreto presidenziale 10 maggio 2022
Sentenza 22 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01092/2026REG.PROV.COLL.
N. 00113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2025, proposto dal Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, n. 121,
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
il Comune di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 14977/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. IO LL e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La controversia attiene all’applicazione dell’art. 52, comma 1, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale “ è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo ”.
2. Premetteva in particolare il Comune di Sessa Aurunca (CE), in sede introduttiva del giudizio di primo grado, che, con deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i poteri della Giunta comunale) n. 56 del 18 maggio 2021 era stato approvato il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, dal quale emergeva un risultato negativo di amministrazione al 31 dicembre 2020 pari ad € 32.994.547,00.
Esponeva altresì che, con la precedente deliberazione consiliare n. 6 del 18 agosto 2020, era stato approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2019, risultando al 31 dicembre 2019 un disavanzo pari ad € 25.984.484,47, e che, a seguito delle rettifiche imposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, il disavanzo risultava essere invece pari ad € 35.261.386,24 (di cui € 9.276.901.77 per effetto della citata sentenza costituzionale).
3. Ritenendo, alla luce delle circostanze esposte, la sussistenza dei presupposti per beneficiare del riparto del fondo previsto dalla disposizione suindicata, il Comune di Sessa Aurunca impugnava, con il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, il d.m. adottato di concerto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 10 agosto 2021 e pubblicato sulla G.U. n. 205 del 27 agosto 2021, nella parte in cui non inseriva, nell’allegato A, anche il suddetto Comune tra i destinatari del riparto, lamentando altresì la carenza motivazionale del provvedimento impugnato e la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali da esso articolate.
4. Il T.A.R. adito ha definito in senso reiettivo il giudizio in tal modo introdotto con la sentenza n. 14977 del 22 luglio 2024.
5. La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto, sulla scorta delle censure di seguito esaminate, dal Comune di Sessa Aurunca, al cui accoglimento si oppongono il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Aversa (CE).
6. Il ricorso quindi, all’esito dell’odierna udienza di discussione, è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
7. L’infondatezza dell’appello induce il Collegio a prescindere dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti locali beneficiari del riparto del fondo di cui si tratta e che vedrebbero quindi ridotta la loro quota di partecipazione per effetto dell’eventuale inserimento del Comune ricorrente nel relativo elenco.
8. Deve premettersi che la sentenza impugnata ha ritenuto che l’esclusione del Comune di Sessa Aurunca dal novero di quelli beneficiari del riparto del fondo previsto dall’art. 52, comma 1, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106 – destinato, come si è visto, agli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39- ter , comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a condizione che il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità fosse superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) – fosse legittima in quanto, avendo il Comune ricorrente proceduto alla rettifica del rendiconto di gestione relativo all’anno 2019 con delibera del Commissario straordinario n. 56 del 18 maggio 2021, trasmessa alla B.D.A.P. solo in data 27 luglio 2021 e, successivamente, ritrasmessa in data 6 dicembre 2021, “ al 26 luglio 2021 – giorno preso in considerazione per l’estrazione dati dalla Banca dati BDAP ai fini del riparto della somma di Euro 660 milioni – l’ente aveva trasmesso alla BDAP solo il rendiconto 2019 nella versione originaria di cui alla delibera consiliare n. 6 in data 18 agosto 2020 ”, per cui nel prospetto del risultato di amministrazione presente nella suddetta Banca Dati al momento della estrazione dei dati necessari alla individuazione degli Enti in possesso dei requisiti per beneficiare del riparto “ non vi era, tra le quote accantonate, il fondo anticipazioni di liquidità e, pertanto, non era possibile determinare il peggioramento del disavanzo dovuto all’emersione, tra le poste contabili, del predetto fondo ”.
Il T.A.R. ha altresì evidenziato che il Consiglio comunale del Comune ricorrente aveva approvato in data 18 agosto 2020 il rendiconto 2019 e lo aveva trasmesso alla Banca Dati delle P.A. il 5 ottobre 2020 “ senza l’accantonamento, tra le quote del risultato di amministrazione, del fondo anticipazioni liquidità, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 39-ter del D.L. n. 162 del 2019 che prevede: “Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019” ”, aggiungendo che “ la tempestiva trasmissione della rettifica del rendiconto 2019 avrebbe evitato l’esclusione dell’ente dal riparto, poi disposta per carenza dei requisiti richiesti per accedere alle risorse ”.
9. Deduce essenzialmente, in senso critico, la parte appellante che il T.A.R. ha erroneamente attribuito carattere perentorio al termine suindicato, in mancanza di una disposizione di legge che lo preveda.
10. La censura non può essere accolta.
11. Deve premettersi che la perentorietà di un termine non discende necessariamente da una espressa qualificazione normativa in tal senso, quando la necessità del suo rispetto sia funzionale al regolare svolgimento della procedura sulla quale incidono gli effetti dell’adempimento da esso presidiato e sussistano univoci dati normativi atti a rendere avveduta la parte interessata della essenzialità di quel termine ai fini del raggiungimento dei fini perseguiti dall’Amministrazione.
Nella specie, l’art. 52, comma 1, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, prevede espressamente che il fondo da esso istituito sia “ ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto… ”.
Ebbene, è di intuitiva evidenza che la necessità di porre in essere una complessa istruttoria - caratterizzata anche dall’acquisizione in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali dell’intesa sulle modalità del riparto - ai fini dell’assunzione di una determinazione che, coinvolgendo una pluralità di soggetti interessati, non può che avere carattere unitario, presuppone che l’Amministrazione disponga entro un tempo ragionevolmente anticipato, rispetto alla data entro cui essa deve essere adottata, di tutti i dati all’uopo necessari.
Poiché, quindi, il canale informativo previsto ai fini dell’acquisizione dei dati suindicati è rappresentato dalla Banda Dati delle Amministrazioni Pubbliche, è implicito il rinvio da parte della suddetta disposizione legislativa, al fine di verificare il rispetto delle modalità anche temporali di trasmissione del rendiconto di gestione per l’anno 2019, aggiornato con l’accantonamento delle quote del fondo anticipazioni di liquidità in ossequio al disposto dell’art. 39- ter , comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, inserito dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (ai sensi del quale “ al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019 ”), al termine di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 (concernente “ Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni ”), a mente del quale gli enti locali trasmettono alla B.D.A.P. i dati contabili entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione.
Tale rilievo è sufficiente per dimostrare l’insanabile tardività della trasmissione del rendiconto di gestione per l’anno 2019, integrato con le poste contabili necessarie a verificare che il maggiore disavanzo conseguente alla ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità fosse superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, da parte del Comune ricorrente, ai fini del suo inserimento tra i beneficiari del riparto del fondo di cui si tratta.
12. Peraltro, il ritardo del Comune non inerisce solo alla trasmissione dei documenti contabili necessari alla verifica della sussistenza delle condizioni per la partecipazione al riparto del fondo, ma, ancor prima, era constatabile già rispetto al termine entro cui esso avrebbe dovuto porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 39-ter, comma 1, d.l. n. 162/2019, inserito dalla legge di conversione n. 8/2020, avendovi provveduto solo con deliberazione commissariale n. 25 del 18 maggio 2021, riapprovando il rendiconto di gestione per l’anno 2019 al fine di tenere conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, quindi oltre il termine di cui all’art. 227, comma 2, d.lvo n. 267/2000, prorogato per l'annualità 2019 al 30 giugno 2020 ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. b) d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77: invero, come si evince dall’attestazione del Responsabile del Settore Finanze del Comune di Sessa Aurunca, da questo depositata agli atti del giudizio di primo grado, il F.A.L. esposto nel rendiconto di gestione per l’anno 2019 approvato con l’originaria delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 18 agosto 2020 era pari ad € 0,00 (e, solo con la predetta delibera del 18 maggio 2021, veniva incrementato ad € 9.276.901.77).
13. Né può trascurarsi, ai fini della valutazione della tempestività degli adempimenti comunali, che, alla data (27 luglio 2021) in cui il Comune di Sessa Aurunca ha trasmesso il rendiconto di gestione rettificato con la deliberazione del Commissario straordinario n. 25 del 18 maggio 2021, si è anche riunita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, raggiungendo l’intesa in ordine al riparto del fondo, con la conseguente tardività anche dei rilievi procedimentali formulati dal Comune solo con nota del 30 luglio 2021, ovvero in una fase oltremodo avanzata del procedimento di riparto.
14. Infine, non possono essere accolti nemmeno i motivi di appello intesi a ribadire i vizi di carenza di motivazione e di violazione del contraddittorio procedimentale, già per il rilievo preliminare che la parte appellante non ha specificamente censurato le considerazioni svolte dal T.A.R. al fine di respingere i corrispondenti motivi del ricorso introduttivo del giudizio, intese ad evidenziare, quanto al primo aspetto, che “ correttamente l'elenco dei beneficiari è stato individuato mediante un’automatica applicazione dei criteri prefissati dalla normativa generale e dalle specifiche disposizioni al cui rispetto l’Amministrazione si è autovincolata ” e che “ negli atti censurati non riposa in effetti un margine di discrezionalità. L’elenco degli enti ammessi reca il riferimento alle previsioni contenute nella nota metodologica e nell’intesa sancita a livello di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, contenenti i criteri di individuazione dei potenziali beneficiari prefissati. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti conclusivi della procedura in questione è stato, dunque, pienamente soddisfatto attraverso il riferimento per relationem alle previsioni del Decreto e ai criteri prefissati, quali presupposti logico-giuridici, necessari e sufficienti a rendere intelligibile l’iter seguito e la quota attribuita a ciascun ente. Ciò esaurisce l'obbligo di motivazione in parola ”, quanto al secondo, che “ l’atto in parola ha carattere vincolato. In merito la legge 241/1990 all’art. 21 octies comma 2 (novellato dalla legge 120/2020), esclude l’annullabilità, in omaggio alla teoria del risultato, sia con riguardo all’omessa comunicazione di avvio (secondo periodo) che al mancato preavviso di rigetto ex art. 10 bis (ultimo periodo) ”.
15. L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, sussistendo tuttavia giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN RE, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
IO LL, Consigliere, Estensore
NN Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LL | NN RE |
IL SEGRETARIO