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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/12/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr.1143/2023 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, AR IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._3
, nata Villarosa (EN) il 11/04/1966 (C.F. Parte_4
); C.F._4
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_5 C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_6
); C.F._6
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_7
; C.F._7
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._8 ed in rappresentanza di
, nato a [...], il [...] e deceduto a Caltanissetta il Persona_1
29/04/2015;
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_8 C.F._9
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_9
); C.F._10
, nata Caltanissetta il 30/06/1999 (C.F. ); Parte_10 C.F._11 , nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_11 C.F._12 tutti nq di unici e soli eredi del Sig. nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto a Caltanissetta il 05/08/2024, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Borgetto e dall'Avv. Valeria Granvillano ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta nella P.zza Europa n. 6
- eredi costituiti contro in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, e difeso dagli Avv.ti DOLCE Stefano e RUSSO Carmelo ed elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in via Val D'Aosta 14/D Caltanissetta - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Per_2
, premesso di avere presentato domanda intesa ad ottenere il beneficio dell'indennità di
[...] accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che la domanda non è stata accolta, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della predetta prestazione.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_2
Disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine il ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6, c.p.c.
Con il predetto ricorso ha ritenuto erronee le conclusioni cui era Persona_2 giunto il CTU. Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Si è costituito l' che ha contestato la domanda avversaria chiedendone il rigetto e, CP_2 all'uopo, ha evidenziato la correttezza delle conclusioni del CTU poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico. Nelle more del giudizio, in data 05/08/2024, il ricorrente è deceduto.
In data 02.12.2024 si sono, perciò, costituiti in giudizio gli eredi in epigrafe indicati, i quali facendo proprie tutte le eccezioni e le difese articolate nell'atto introduttivo del procedimento, hanno insistito al fine di far valere tutti i propri diritti quali eredi del signor . Persona_2
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale di tipo documentale, all'odierna udienza, parte ricorrente, collegata da remoto, ha insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
Nello specifico, il consulente medico nominato nel corso del procedimento, Dott. Per_3
, ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali (si riporta stralcio della relazione
[...] peritale): “Dallo studio degli atti processuali si evince che il sig. in vita era affetto Persona_2 da Cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale , insufficienza renale cronica IV stadio, diabete mellito di tipo due, ipotiroidismo, poliartrosi ,deterioramento cognitivo in fase iniziale MMSE
21,24/30 . Per rispondere in scienza e coscienza al quesito posto dall'Ill.mo Sig. Giudice del
Lavoro “accerti il CTU alla luce della documentazione sanitaria in atti se parte ricorrente avesse posseduto in vita i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione previdenziale richiesta, nonché la eventuale decorrenza “dobbiamo fare una disamina della storia clinica del de cuius sin dell'epoca in cui lo stesso ha presentato la domanda in via amministrativa. - In data 29/7/2022 viene inoltrata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di invalido civile 100% + indennità di accompagnamento + benefici legge 104/92. - In data 29/8/2022 la Commissione Medica redige verbale da cui si evince : soggetto lucido orientato poco collaborante , tono trofismo conservato , assenza di edemi , deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio precauzionale;
diagnosi : diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia diabetica , vascolopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo MMSE 21.24/30 , IRC IV stadio , ipertensione arteriosa ,e pertanto lo riconosce invalido civile 100% con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età – grave . Non viene concessa l'indennità di accompagnamento nè i benefici della legge
104/92 art. 3 comma 3. - In data 23/8/2023 il CTU nominato dott.ssa esperiti gli Persona_4 accertamenti del caso deposita la sua relazione peritale da cui si evince: Soggetto vigile, poco disposto a collaborare, lievemente disorientato nel tempo e nello spazio con lacune di memoria.
Cute e mucose visibili rosee PAO 140-80 mmhg. Fc di circa 85 b/m. ……. Nessuna evidente alterazione della fisiologica conformazione del rachide. Dolore mobilizzazione attiva e passiva del rachide lombare con riduzione del movimento di flessione anteriore del tronco, Gonalgia a riposo che si accentua con il movimento. Normo-tonici e normo-trofici i muscoli agli arti inferiori. Il periziando esegue i passaggi posturali e deambula autonomamente con appoggio a bastone. Alla luce di quanto sopra il CTU pone diagnosi di : Cardiopatia ipertensiva, Insufficienza renale cronica IV stadio, Diabete mellito di tipo due, Ipotiroidismo, Deterioramento cognitivo in fase iniziale e riconosce il sig. quale soggetto invalido ultrasessantacinquenne con Persona_2 difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( L. 509/88 e 124/92) grave 100% senza diritto all' accompagnamento e soggetto portatore di handicap comma1 art. 3 L. 104/1992 a partire dalla data di presentazione della domanda d' invalidità in via amministrativa il 29.07.2022, confermando quindi il giudizio espresso dalla Commissione Medica . - In data 11/7/20224 il CP_2 sig. viene ricoverato presso la UOC di Malattie Infettive dell'Ospedale di Persona_2
Caltanissetta per EP di DD;
dalla cartella clinica risulta che giunge in ospedale per comparsa di febbre da circa 15 gg, all'anamnesi patologica remota: diabete mellito cardiopatia ipertensiva, tiroidectomizzato, operato di cataratta OO, fibrillazione atriale, IRC. In data 5/8/2024 per il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche giunge a morte. Non esiste agli atti documentazione clinica antecedente al ricovero avvenuto giorno 11/7/2024 per stato settico che dimostri un reale peggioramento dello stato cognitivo, si ricorda che l'ultima valutazione neurologica riporta un MMSE di 21.24/30 quindi una involuzione di tipo certamente iniziale e inoltre non vi è documentazione fisiatrica / ortopedica che dimostri una impossibilità alla deambulazione autonoma. Certamente stiamo parlando di un soggetto di anni 87 che in vita affetto da un complesso patologico sicuramente invalidante ma fino al giorno del ricovero in ospedale ovvero 11/7/2024 da considerare invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 124/92) grave 100%. Pertanto lo scrivente , presa visione della documentazione annessa agli atti e per quanto sopra argomentato, ritiene che il de cuius per il complesso patologico sofferto in vita debba essere riconosciuto Persona_2 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa grave 100% ma non avente diritto alla indennità di accompagnamento poiché in vita, come affermato dalla Commissione Medica CP_2 prima e successivamente dal CTU dott.ssa , NON ricorrevano i requisiti sanitari Persona_4 necessari ed imprescindibili a renderlo inabile con diritto all'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, possono senz'altro condividersi, sicchè l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda. Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Caltanissetta, 10 dicembre 2025
Il GOP
AR IT
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, AR IT, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._3
, nata Villarosa (EN) il 11/04/1966 (C.F. Parte_4
); C.F._4
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_5 C.F._5
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_6
); C.F._6
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_7
; C.F._7
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._8 ed in rappresentanza di
, nato a [...], il [...] e deceduto a Caltanissetta il Persona_1
29/04/2015;
nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_8 C.F._9
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_9
); C.F._10
, nata Caltanissetta il 30/06/1999 (C.F. ); Parte_10 C.F._11 , nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_11 C.F._12 tutti nq di unici e soli eredi del Sig. nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto a Caltanissetta il 05/08/2024, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Borgetto e dall'Avv. Valeria Granvillano ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta nella P.zza Europa n. 6
- eredi costituiti contro in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, e difeso dagli Avv.ti DOLCE Stefano e RUSSO Carmelo ed elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in via Val D'Aosta 14/D Caltanissetta - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Per_2
, premesso di avere presentato domanda intesa ad ottenere il beneficio dell'indennità di
[...] accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che la domanda non è stata accolta, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della predetta prestazione.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_2
Disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine il ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del ricorso previsto dall'art. 445bis, comma 6, c.p.c.
Con il predetto ricorso ha ritenuto erronee le conclusioni cui era Persona_2 giunto il CTU. Più in particolare, ha rilevato che le patologie erano state sottovalutate, secondo le considerazioni medico-legali meglio indicate in atti.
Sulla scorta di tali considerazioni medico-legali ha chiesto il rinnovo della consulenza tecnica.
Si è costituito l' che ha contestato la domanda avversaria chiedendone il rigetto e, CP_2 all'uopo, ha evidenziato la correttezza delle conclusioni del CTU poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico. Nelle more del giudizio, in data 05/08/2024, il ricorrente è deceduto.
In data 02.12.2024 si sono, perciò, costituiti in giudizio gli eredi in epigrafe indicati, i quali facendo proprie tutte le eccezioni e le difese articolate nell'atto introduttivo del procedimento, hanno insistito al fine di far valere tutti i propri diritti quali eredi del signor . Persona_2
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale di tipo documentale, all'odierna udienza, parte ricorrente, collegata da remoto, ha insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
Nello specifico, il consulente medico nominato nel corso del procedimento, Dott. Per_3
, ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali (si riporta stralcio della relazione
[...] peritale): “Dallo studio degli atti processuali si evince che il sig. in vita era affetto Persona_2 da Cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale , insufficienza renale cronica IV stadio, diabete mellito di tipo due, ipotiroidismo, poliartrosi ,deterioramento cognitivo in fase iniziale MMSE
21,24/30 . Per rispondere in scienza e coscienza al quesito posto dall'Ill.mo Sig. Giudice del
Lavoro “accerti il CTU alla luce della documentazione sanitaria in atti se parte ricorrente avesse posseduto in vita i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione previdenziale richiesta, nonché la eventuale decorrenza “dobbiamo fare una disamina della storia clinica del de cuius sin dell'epoca in cui lo stesso ha presentato la domanda in via amministrativa. - In data 29/7/2022 viene inoltrata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di invalido civile 100% + indennità di accompagnamento + benefici legge 104/92. - In data 29/8/2022 la Commissione Medica redige verbale da cui si evince : soggetto lucido orientato poco collaborante , tono trofismo conservato , assenza di edemi , deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio precauzionale;
diagnosi : diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia diabetica , vascolopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo MMSE 21.24/30 , IRC IV stadio , ipertensione arteriosa ,e pertanto lo riconosce invalido civile 100% con difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età – grave . Non viene concessa l'indennità di accompagnamento nè i benefici della legge
104/92 art. 3 comma 3. - In data 23/8/2023 il CTU nominato dott.ssa esperiti gli Persona_4 accertamenti del caso deposita la sua relazione peritale da cui si evince: Soggetto vigile, poco disposto a collaborare, lievemente disorientato nel tempo e nello spazio con lacune di memoria.
Cute e mucose visibili rosee PAO 140-80 mmhg. Fc di circa 85 b/m. ……. Nessuna evidente alterazione della fisiologica conformazione del rachide. Dolore mobilizzazione attiva e passiva del rachide lombare con riduzione del movimento di flessione anteriore del tronco, Gonalgia a riposo che si accentua con il movimento. Normo-tonici e normo-trofici i muscoli agli arti inferiori. Il periziando esegue i passaggi posturali e deambula autonomamente con appoggio a bastone. Alla luce di quanto sopra il CTU pone diagnosi di : Cardiopatia ipertensiva, Insufficienza renale cronica IV stadio, Diabete mellito di tipo due, Ipotiroidismo, Deterioramento cognitivo in fase iniziale e riconosce il sig. quale soggetto invalido ultrasessantacinquenne con Persona_2 difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( L. 509/88 e 124/92) grave 100% senza diritto all' accompagnamento e soggetto portatore di handicap comma1 art. 3 L. 104/1992 a partire dalla data di presentazione della domanda d' invalidità in via amministrativa il 29.07.2022, confermando quindi il giudizio espresso dalla Commissione Medica . - In data 11/7/20224 il CP_2 sig. viene ricoverato presso la UOC di Malattie Infettive dell'Ospedale di Persona_2
Caltanissetta per EP di DD;
dalla cartella clinica risulta che giunge in ospedale per comparsa di febbre da circa 15 gg, all'anamnesi patologica remota: diabete mellito cardiopatia ipertensiva, tiroidectomizzato, operato di cataratta OO, fibrillazione atriale, IRC. In data 5/8/2024 per il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche giunge a morte. Non esiste agli atti documentazione clinica antecedente al ricovero avvenuto giorno 11/7/2024 per stato settico che dimostri un reale peggioramento dello stato cognitivo, si ricorda che l'ultima valutazione neurologica riporta un MMSE di 21.24/30 quindi una involuzione di tipo certamente iniziale e inoltre non vi è documentazione fisiatrica / ortopedica che dimostri una impossibilità alla deambulazione autonoma. Certamente stiamo parlando di un soggetto di anni 87 che in vita affetto da un complesso patologico sicuramente invalidante ma fino al giorno del ricovero in ospedale ovvero 11/7/2024 da considerare invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 124/92) grave 100%. Pertanto lo scrivente , presa visione della documentazione annessa agli atti e per quanto sopra argomentato, ritiene che il de cuius per il complesso patologico sofferto in vita debba essere riconosciuto Persona_2 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa grave 100% ma non avente diritto alla indennità di accompagnamento poiché in vita, come affermato dalla Commissione Medica CP_2 prima e successivamente dal CTU dott.ssa , NON ricorrevano i requisiti sanitari Persona_4 necessari ed imprescindibili a renderlo inabile con diritto all'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto scevre da errori e vizi logici, possono senz'altro condividersi, sicchè l'insussistenza del requisito medico legale richiesto dalla legge motiva il rigetto della domanda. Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Caltanissetta, 10 dicembre 2025
Il GOP
AR IT