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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/07/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 297 /2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 297 / 2024 promossa con ricorso depositato in data
3.5.2025 da
, c.f.: , con il ministero e la rappresentanza Parte_1 C.F._1 processuale degli avv.ti Marco Crepaz e Monica De Mattia, presso il quale ha eletto domicilio anche digitale, come da procura depositata in uno all'atto di ricorso
RICORRENTE nei confronti di
, c.f.: con il ministero e la rappresentazione CP_1 C.F._2 dell'avv. Marc De Col, presso il quale ha eletto domicilio anche digitale, come da procura depositata con la memoria di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio
Sulle seguenti conclusioni precisate in modo conforme dalle parti all'udienza del 28 maggio 2025:
1 “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_2 autorizzandoli a vivere separatamente;
2. statuire che la casa coniugale, sita in Taibon Agordino (BL), Frazione Ronch De
Buos, n.6, in proprietà del Sig. , padre della ricorrente, resti a questa Persona_1 assegnata, dandosi atto che ha già lasciato l'immobile a far data da CP_2 giugno 2023;
3. dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, statuire che nessun assegno di mantenimento reciproco è dovuto;
4. spese legali integralmente compensate tra le parti;
5. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere ad ogni conseguente annotazione e trascrizione;
6. con espressa rinuncia ad ogni altra reciproca domanda come dedotta dalle parti nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e reciproca accettazione di tale rinuncia, fatta eccezione per la domanda di cui al punto "9)" della comparsa di costituzione e risposta del resistente d.d.24.3.2025, a oggetto suoi CP_2 effetti personali, indumenti, arredi ed altri oggetti, che egli si riserva eventualmente di far valere in altra sede”.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata avviata dalla sig.ra per ottenere sentenza di Parte_1 separazione personale e pronuncia di divorzio dal marito, , con il quale si CP_2
è unita in matrimonio in data 21 settembre 2019, come da atto iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Taibon Agordino al n. 4, parte 2, serie C, anno 2019.
Dall'unione non sono nati figli e i coniugi sono entrambi economicamente autonomi, come confermato successivamente anche dal resistente.
La sig.ra tuttavia, ha chiesto che le cause della separazione siano da Pt_1 addebitarsi al comportamento controllante e ossessivo del marito, ostile a qualunque rapporto della ricorrente anche con i famigliari più prossimi.
Per tali condotte la ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno. Cont Il sig. si è costituito in data 24.3.2025, non opponendosi alle domande della ricorrente, alla quale ha riconosciuto anche la piena titolarità sull'abitazione di sua proprietà. Egli ha però contestato la domanda di addebito, rivolgendo il medesimo ad una relazione extraconiugale della moglie.
2 Alla prima udienza di comparizione, in data 23.4.2025, i coniugi hanno raggiunto un accordo conciliativo, motivo per cui la causa non è stata istruita ed è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione, che le parti hanno dimesso come in epigrafe.
Si tratta di conclusioni che meritano di essere accolte.
È pacifico fra le parti – ed emerge anche dai fatti di causa – che per entrambi i coniugi è divenuta intollerabile la convivenza, peraltro già cessata in data 29.6.2023, senza che si sia mai ricostituita.
Le condizioni della separazione appaiono per il resto adeguate a garantire e riconoscere la parità sostanziale fra i coniugi.
Avendo, infine, i coniugi chiesto che in questo stesso giudizio sia pronuncia anche la sentenza di scioglimento del matrimonio al perfezionarsi dei requisiti temporali di legge, la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Ciò esclude la pronuncia sulle spese, che verranno decise con la sentenza che definisce il processo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, senza definire il processo,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taibon Agordino di provvedere alle annotazioni di legge;
OMOLOGA le condizioni concordate dalle parti come riportate in epigrafe.
RIMETTE la causa sul ruolo e riserva di provvedere sul prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
SPESE con la sentenza definitiva.
Così deciso in Belluno, il 3 luglio 2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 297 / 2024 promossa con ricorso depositato in data
3.5.2025 da
, c.f.: , con il ministero e la rappresentanza Parte_1 C.F._1 processuale degli avv.ti Marco Crepaz e Monica De Mattia, presso il quale ha eletto domicilio anche digitale, come da procura depositata in uno all'atto di ricorso
RICORRENTE nei confronti di
, c.f.: con il ministero e la rappresentazione CP_1 C.F._2 dell'avv. Marc De Col, presso il quale ha eletto domicilio anche digitale, come da procura depositata con la memoria di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio
Sulle seguenti conclusioni precisate in modo conforme dalle parti all'udienza del 28 maggio 2025:
1 “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_2 autorizzandoli a vivere separatamente;
2. statuire che la casa coniugale, sita in Taibon Agordino (BL), Frazione Ronch De
Buos, n.6, in proprietà del Sig. , padre della ricorrente, resti a questa Persona_1 assegnata, dandosi atto che ha già lasciato l'immobile a far data da CP_2 giugno 2023;
3. dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, statuire che nessun assegno di mantenimento reciproco è dovuto;
4. spese legali integralmente compensate tra le parti;
5. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere ad ogni conseguente annotazione e trascrizione;
6. con espressa rinuncia ad ogni altra reciproca domanda come dedotta dalle parti nelle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e reciproca accettazione di tale rinuncia, fatta eccezione per la domanda di cui al punto "9)" della comparsa di costituzione e risposta del resistente d.d.24.3.2025, a oggetto suoi CP_2 effetti personali, indumenti, arredi ed altri oggetti, che egli si riserva eventualmente di far valere in altra sede”.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata avviata dalla sig.ra per ottenere sentenza di Parte_1 separazione personale e pronuncia di divorzio dal marito, , con il quale si CP_2
è unita in matrimonio in data 21 settembre 2019, come da atto iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Taibon Agordino al n. 4, parte 2, serie C, anno 2019.
Dall'unione non sono nati figli e i coniugi sono entrambi economicamente autonomi, come confermato successivamente anche dal resistente.
La sig.ra tuttavia, ha chiesto che le cause della separazione siano da Pt_1 addebitarsi al comportamento controllante e ossessivo del marito, ostile a qualunque rapporto della ricorrente anche con i famigliari più prossimi.
Per tali condotte la ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno. Cont Il sig. si è costituito in data 24.3.2025, non opponendosi alle domande della ricorrente, alla quale ha riconosciuto anche la piena titolarità sull'abitazione di sua proprietà. Egli ha però contestato la domanda di addebito, rivolgendo il medesimo ad una relazione extraconiugale della moglie.
2 Alla prima udienza di comparizione, in data 23.4.2025, i coniugi hanno raggiunto un accordo conciliativo, motivo per cui la causa non è stata istruita ed è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione, che le parti hanno dimesso come in epigrafe.
Si tratta di conclusioni che meritano di essere accolte.
È pacifico fra le parti – ed emerge anche dai fatti di causa – che per entrambi i coniugi è divenuta intollerabile la convivenza, peraltro già cessata in data 29.6.2023, senza che si sia mai ricostituita.
Le condizioni della separazione appaiono per il resto adeguate a garantire e riconoscere la parità sostanziale fra i coniugi.
Avendo, infine, i coniugi chiesto che in questo stesso giudizio sia pronuncia anche la sentenza di scioglimento del matrimonio al perfezionarsi dei requisiti temporali di legge, la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Ciò esclude la pronuncia sulle spese, che verranno decise con la sentenza che definisce il processo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, senza definire il processo,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taibon Agordino di provvedere alle annotazioni di legge;
OMOLOGA le condizioni concordate dalle parti come riportate in epigrafe.
RIMETTE la causa sul ruolo e riserva di provvedere sul prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
SPESE con la sentenza definitiva.
Così deciso in Belluno, il 3 luglio 2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
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