Art. 19.
Le norme di cui agli articoli 4, 6 e 12, ultimo comma, sono applicabili, a richiesta degli assegnatari interessati, anche agli alloggi ceduti in proprieta', prima dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .
Le norme di cui agli articoli 4, 6 e 12, ultimo comma, sono applicabili, a richiesta degli assegnatari interessati, anche agli alloggi ceduti in proprieta', prima dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .