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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9830/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEPE Parte_1 C.F._1
CO, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv.
PEPE CO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PEPE Parte_2 C.F._2
CO, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv.
PEPE CO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PEPE CO, Pt_3 Parte_4 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv. PEPE
CO
NA AN LG UE (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PEPE C.F._4
CO, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv.
PEPE CO
LY (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5
PEPE CO, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv. PEPE CO
ATTORE/I
pagina 1 di 10 contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 3 novembre 2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti Parte_6 Parte_2
e NA AN LG UE hanno richiesto il
[...] Parte_7
riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis per linea materna, con discendenza dal capostipite loro avo nato il [...] a [...] “ del fu Persona_1 Per_2
e come risulta dal Certificato di Battesimo della Parrocchia di Santa Per_3 CP_2
Colomba di Rimini (doc. 1 fasc. ricorrenti). È ormai pacificamente ammessa la valenza probatoria del certificato di battesimo, legalizzato dal vescovo (quando usato al di fuori della diocesi, come nel caso di specie), per le nascite avvenute prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè
prima del 1 gennaio 1865, prima del 1 settembre 1871 e prima del 1 gennaio 1924, a seconda del territorio di nascita.
I ricorrenti premettevano che:
1. il sig. emigrato in Perù, in data 4 agosto 1875 contraeva Persona_1
matrimonio (doc. 2 fasc. ricorrenti) e dalla loro unione in data 4 luglio 1881 Persona_4
nasceva, a Valparaiso in Cile, (doc. 7 fasc. ricorrenti). Persona_5
2. il sig. moriva il 19 marzo 1891 a Lima, in Perù (doc. 3 fasc. Persona_1
ricorrenti) senza essersi mai naturalizzato come cittadino peruviana né come cittadino cileno non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana (docc. da 4 a 6 fasc. ricorrenti).
3. in data 11 agosto 1906 contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
(doc. 8 fasc. ricorrenti) e dalla loro unione in data 15 maggio 1907 nasceva, a Valparaiso
[...]
in Cile, (doc. 10 fasc. ricorrenti). A seguito del matrimonio Persona_7 Persona_5
perdeva la cittadinanza italiana avendo contratto matrimonio con cittadino
[...]
straniero, il quale le trasmetteva la cittadinanza ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile del 1865.
pagina 2 di 10 4. in data 30 dicembre 1937 a Guayaquil in Ecuador contraeva matrimonio Persona_7
con (doc. 11 fasc. ricorrenti) e dalla loro unione in data 26 aprile 1947 Persona_8
nasceva, a Valparaiso in Cile, (doc. 13 fasc. ricorrenti). Persona_9
5. in data 13 aprile 1978 a Guayaquil in Ecuador contraeva Persona_9
matrimonio con (doc. 14 fasc. ricorrenti) e dalla loro unione Persona_10
nascevano, a Guayaquil in Ecuador, in data 1 maggio 1979 (doc. 17 fasc. Parte_6
ricorrenti), in data 25 giugno 1980 (doc. 18 fasc. ricorrenti), in data 21 Parte_2
novembre 1985 (doc. 19 fasc. ricorrenti) ed in data 13 luglio 1992 NA Parte_7
AN LG UE (doc. 20 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti , , Parte_6 Parte_2 Parte_7
e NA AN LG UE, discendenti di avente Persona_5
cittadinanza italiana in quanto derivatale dal padre figlia del capostipite italiano Persona_1
chiedono in via giudiziale di recuperare la cittadinanza italiana perduta a causa del
[...]
Per_ matrimonio della propria ascendente con il cittadino straniero . Persona_6
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nata il 10 Persona_1
febbraio 1848 a Rimini onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente pagina 3 di 10 e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come sia stato affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può
ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”,
pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n° K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I°
gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato a sostegno del ricorso” (Trib. Firenze, Sez. Prot. Int. Civile, sent. n° 2818/2025).
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi pagina 4 di 10 come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è pagina 5 di 10 persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 della Legge n° 91/1992: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia. Altra
condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ciò premesso la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova un'esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti e, in particolare:
• doc. 1: Certificato di nascita e battesimo Persona_1
• doc. 2: Certificato di matrimonio di Persona_1
• docc. 4, 5 e 6: Certificati negativo di naturalizzazione peruviana e Cilena di Persona_1
[...]
• doc. 7: Certificato di nascita di Persona_5
• doc. 8: Certificati di matrimonio di Persona_5
• doc. 10: Certificato di nascita di Persona_7
• doc. 11: Certificato di matrimonio di Persona_7
• doc. 13: Certificato di nascita di;
Persona_9
• doc. 14: Certificato di matrimonio di;
Persona_9
• doc. 16: Certificato di nascita di;
Persona_10
• doc. 17: Certificato di nascita di;
Parte_6
• doc. 18: Certificato di nascita di;
Parte_2
• doc. 19: Certificato di nascita di;
Parte_7 pagina 6 di 10 • doc. 20: Certificato di nascita di NA AN LG UE.
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865), prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Nel caso di specie deve confermarsi provata la continuità generazionale a partire dall'avo il diritto dei Persona_1
ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana. I ricorrenti hanno prodotto i certificati negativi di naturalizzazione rilasciato dagli enti preposti del Perù e del Cile (docc. 4, 5 e 6 fasc. ricorrenti) da cui risulta che non è iscritto nei registri di richiesta ed iscrizione della Persona_1
nazionalità di Perù e Cile e la documentazione attestante la continuità di discendenza (docc. 1, 2, 7, 8,
10, 11, 13, 14 e da 16 a 20 fasc. parte ricorrente).
Peraltro, nel caso di specie, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata a Valparaiso, in Cile, in [...]
data 4 luglio 1881 dall'unione coniugale tra e Persona_1 Persona_4
(doc. 7 fasc. ricorrenti). La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n°
555/2012, prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3).
Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975
e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3
della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e pagina 7 di 10 anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il pagina 8 di 10 riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297).
Pertanto, il passaggio generazionale avvenuto per linea materna in epoca pre-costituzionale non
è idoneo ad impedire l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”. Alla luce di detti motivi e della documentazione prodotta non vi sono motivi per negarsi il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sig.ri e Parte_6 Parte_2 Parte_7
NA AN LG UE.
Nel caso di specie, si registra la domanda di cittadinanza italiana iure matrimonii da parte della sig.ra , di nazionalità equadoregna per ius soli. Persona_10
Anche tale domanda merita accoglimento. La sig.ra , moglie di Persona_10
dal 13 aprile 1978, deve ritenersi anch'essa cittadina italiana, sebbene Pt_7 Persona_9
non per discendenza sanguigna ma per trasmissione iure matrimonii, avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza italiana). Deve infatti rilevarsi come all'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza, la n° 555/1912, all'art. 10 comma 2 stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status (ved. Trib.
Roma, ord. 08/11/2022).
La domanda formulata dai detti ricorrenti deve essere accolta e gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. , nato il [...] a [...] C.F._1
Guayaquil, Ecuador, e residente in [...]#117 Km. 5, via a La Costa,
Guayaquil - Ecuador;
- (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._2
Guayaquil, Ecuador, residente in [...]#16, Samborondon - Ecuador;
- (C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_7 C.F._3
Ecuador e residente in [...]del San Pedro Casa#27 IO RI y UE
Angel, La Primavera - Cumbaya, Quito - Ecuador, Codigo Postal 170904;
- NA AN LG UE (C.F. ) nata il [...] a [...]F._4
Guayaquil, Ecuador e residente in [...]#117 Km. 5 via a La Costa,
Guayaquil - Ecuador.
- (C.F. ) nata il [...] a [...] C.F._5
Quevedo, Ecuador e residente in [...]#117 Km. 5 via a La Costa,
Guayaquil – Ecuador,
- ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, il 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9830/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PEPE Parte_1 C.F._1
CO, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv.
PEPE CO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PEPE Parte_2 C.F._2
CO, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv.
PEPE CO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PEPE CO, Pt_3 Parte_4 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv. PEPE
CO
NA AN LG UE (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PEPE C.F._4
CO, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv.
PEPE CO
LY (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._5
PEPE CO, elettivamente domiciliato in VIA TUSCOLANA 4, 00182 ROMA presso il difensore avv. PEPE CO
ATTORE/I
pagina 1 di 10 contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 3 novembre 2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti Parte_6 Parte_2
e NA AN LG UE hanno richiesto il
[...] Parte_7
riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis per linea materna, con discendenza dal capostipite loro avo nato il [...] a [...] “ del fu Persona_1 Per_2
e come risulta dal Certificato di Battesimo della Parrocchia di Santa Per_3 CP_2
Colomba di Rimini (doc. 1 fasc. ricorrenti). È ormai pacificamente ammessa la valenza probatoria del certificato di battesimo, legalizzato dal vescovo (quando usato al di fuori della diocesi, come nel caso di specie), per le nascite avvenute prima dell'attivazione del servizio di stato civile "comunale", cioè
prima del 1 gennaio 1865, prima del 1 settembre 1871 e prima del 1 gennaio 1924, a seconda del territorio di nascita.
I ricorrenti premettevano che:
1. il sig. emigrato in Perù, in data 4 agosto 1875 contraeva Persona_1
matrimonio (doc. 2 fasc. ricorrenti) e dalla loro unione in data 4 luglio 1881 Persona_4
nasceva, a Valparaiso in Cile, (doc. 7 fasc. ricorrenti). Persona_5
2. il sig. moriva il 19 marzo 1891 a Lima, in Perù (doc. 3 fasc. Persona_1
ricorrenti) senza essersi mai naturalizzato come cittadino peruviana né come cittadino cileno non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana (docc. da 4 a 6 fasc. ricorrenti).
3. in data 11 agosto 1906 contraeva matrimonio con Persona_5 Persona_6
(doc. 8 fasc. ricorrenti) e dalla loro unione in data 15 maggio 1907 nasceva, a Valparaiso
[...]
in Cile, (doc. 10 fasc. ricorrenti). A seguito del matrimonio Persona_7 Persona_5
perdeva la cittadinanza italiana avendo contratto matrimonio con cittadino
[...]
straniero, il quale le trasmetteva la cittadinanza ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile del 1865.
pagina 2 di 10 4. in data 30 dicembre 1937 a Guayaquil in Ecuador contraeva matrimonio Persona_7
con (doc. 11 fasc. ricorrenti) e dalla loro unione in data 26 aprile 1947 Persona_8
nasceva, a Valparaiso in Cile, (doc. 13 fasc. ricorrenti). Persona_9
5. in data 13 aprile 1978 a Guayaquil in Ecuador contraeva Persona_9
matrimonio con (doc. 14 fasc. ricorrenti) e dalla loro unione Persona_10
nascevano, a Guayaquil in Ecuador, in data 1 maggio 1979 (doc. 17 fasc. Parte_6
ricorrenti), in data 25 giugno 1980 (doc. 18 fasc. ricorrenti), in data 21 Parte_2
novembre 1985 (doc. 19 fasc. ricorrenti) ed in data 13 luglio 1992 NA Parte_7
AN LG UE (doc. 20 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti , , Parte_6 Parte_2 Parte_7
e NA AN LG UE, discendenti di avente Persona_5
cittadinanza italiana in quanto derivatale dal padre figlia del capostipite italiano Persona_1
chiedono in via giudiziale di recuperare la cittadinanza italiana perduta a causa del
[...]
Per_ matrimonio della propria ascendente con il cittadino straniero . Persona_6
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nata il 10 Persona_1
febbraio 1848 a Rimini onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente pagina 3 di 10 e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come sia stato affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può
ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”,
pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in [...] preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n° K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I°
gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato a sostegno del ricorso” (Trib. Firenze, Sez. Prot. Int. Civile, sent. n° 2818/2025).
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi pagina 4 di 10 come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è pagina 5 di 10 persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 della Legge n° 91/1992: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia. Altra
condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ciò premesso la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova un'esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti e, in particolare:
• doc. 1: Certificato di nascita e battesimo Persona_1
• doc. 2: Certificato di matrimonio di Persona_1
• docc. 4, 5 e 6: Certificati negativo di naturalizzazione peruviana e Cilena di Persona_1
[...]
• doc. 7: Certificato di nascita di Persona_5
• doc. 8: Certificati di matrimonio di Persona_5
• doc. 10: Certificato di nascita di Persona_7
• doc. 11: Certificato di matrimonio di Persona_7
• doc. 13: Certificato di nascita di;
Persona_9
• doc. 14: Certificato di matrimonio di;
Persona_9
• doc. 16: Certificato di nascita di;
Persona_10
• doc. 17: Certificato di nascita di;
Parte_6
• doc. 18: Certificato di nascita di;
Parte_2
• doc. 19: Certificato di nascita di;
Parte_7 pagina 6 di 10 • doc. 20: Certificato di nascita di NA AN LG UE.
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865), prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Nel caso di specie deve confermarsi provata la continuità generazionale a partire dall'avo il diritto dei Persona_1
ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana. I ricorrenti hanno prodotto i certificati negativi di naturalizzazione rilasciato dagli enti preposti del Perù e del Cile (docc. 4, 5 e 6 fasc. ricorrenti) da cui risulta che non è iscritto nei registri di richiesta ed iscrizione della Persona_1
nazionalità di Perù e Cile e la documentazione attestante la continuità di discendenza (docc. 1, 2, 7, 8,
10, 11, 13, 14 e da 16 a 20 fasc. parte ricorrente).
Peraltro, nel caso di specie, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata a Valparaiso, in Cile, in [...]
data 4 luglio 1881 dall'unione coniugale tra e Persona_1 Persona_4
(doc. 7 fasc. ricorrenti). La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n°
555/2012, prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3).
Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975
e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3
della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e pagina 7 di 10 anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il pagina 8 di 10 riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297).
Pertanto, il passaggio generazionale avvenuto per linea materna in epoca pre-costituzionale non
è idoneo ad impedire l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”. Alla luce di detti motivi e della documentazione prodotta non vi sono motivi per negarsi il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sig.ri e Parte_6 Parte_2 Parte_7
NA AN LG UE.
Nel caso di specie, si registra la domanda di cittadinanza italiana iure matrimonii da parte della sig.ra , di nazionalità equadoregna per ius soli. Persona_10
Anche tale domanda merita accoglimento. La sig.ra , moglie di Persona_10
dal 13 aprile 1978, deve ritenersi anch'essa cittadina italiana, sebbene Pt_7 Persona_9
non per discendenza sanguigna ma per trasmissione iure matrimonii, avendo contratto matrimonio anteriormente al 1983 (anno a partire dal quale è venuta meno l'acquisto automatico della cittadinanza italiana). Deve infatti rilevarsi come all'epoca del matrimonio, la legge italiana vigente in materia di cittadinanza, la n° 555/1912, all'art. 10 comma 2 stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status (ved. Trib.
Roma, ord. 08/11/2022).
La domanda formulata dai detti ricorrenti deve essere accolta e gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. , nato il [...] a [...] C.F._1
Guayaquil, Ecuador, e residente in [...]#117 Km. 5, via a La Costa,
Guayaquil - Ecuador;
- (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F._2
Guayaquil, Ecuador, residente in [...]#16, Samborondon - Ecuador;
- (C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_7 C.F._3
Ecuador e residente in [...]del San Pedro Casa#27 IO RI y UE
Angel, La Primavera - Cumbaya, Quito - Ecuador, Codigo Postal 170904;
- NA AN LG UE (C.F. ) nata il [...] a [...]F._4
Guayaquil, Ecuador e residente in [...]#117 Km. 5 via a La Costa,
Guayaquil - Ecuador.
- (C.F. ) nata il [...] a [...] C.F._5
Quevedo, Ecuador e residente in [...]#117 Km. 5 via a La Costa,
Guayaquil – Ecuador,
- ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in Bologna, il 21 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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