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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 38388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38388 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'NA AN nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte d'assise d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere RE SE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale, GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata;
udito l'avv. Silvana Meliambro che, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, si è associato alle richieste del P.g., riportandosi alle conclusioni e nota spese inviate a mezzo p.e.c.; udito l'avv. Teresa Alba Raguccia che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.11.2024 la Corte di Assise di Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento parziale di questa Corte Penale Sent. Sez. 5 Num. 38388 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 25/09/2025 2 della pronuncia emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 17.7.2023 nei confronti di D’NA AN, in punto di esclusione dell’aggravante della premeditazione - ha confermato la decisione emessa in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento il 25.7.2022, che aveva dichiarato il D’NA colpevole del reato di omicidio, aggravato dalla premeditazione, commesso il 2.12.2011 ai danni di MA AS, e l’aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione, tenuto conto della riduzione per la scelta del rito. 2. In particolare, la sentenza della Prima Sezione di questa Corte, emessa il 3.5.2024 - pronunciata su impugnazione sia dell’imputato che del Procuratore generale riguardo all’esclusione dell’aggravante della premeditazione – aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato e, in accoglimento di quello del P.G., annullato la pronuncia della Corte di Assise di appello di Palermo limitatamente all’esclusione della premeditazione, ritenendo che la sentenza risultasse <<[...]contraddittoria nella parte in cui, dopo avere ampiamente valutato la piena credibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante MA e la correttezza della sua ricostruzione circa le modalità dell'omicidio, esclude per l'imputato D'NA l’aggravante della premeditazione affermando che “gli elementi di riscontro individualizzante che corroborano in modo decisivo la chiamata di correo che promana dal MA nei riguardi del D’NA si riferiscono tutti e solo alla partecipazione di quest'ultimo alla fase finale dell'iter criminoso e alla sua presenza sulla scena del crimine” e che lo stesso dichiarante descrive un ruolo del D’NA “quasi impalpabile...incolore” per tutta la fase preparatoria del delitto >>. DD il dichiarante aveva riferito il mandato omicidiario sia al correo LA – giudicato separatamente – che al D’NA, indicando anche le specifiche attività dal medesimo svolte nella fase preliminare, con riscontri nelle intercettazioni (tra le quali quella del 16.4.2019 intervenuta tra LA e D’NA). Indi, dopo aver proceduto alle valutazioni del caso, la sentenza di annullamento di questa Corte aveva concluso per la sussistenza di plurimi elementi dai quali potesse desumersi, attraverso il ricorso alla prova logica, la configurazione dell’aggravante in parola anche a carico del D’NA. Per altro verso, aveva rilevato che la sentenza impugnata non si era conformata al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “l’aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione”. 3 Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto provato che il D’NA aveva avuto conoscenza sin dall'inizio del mandato omicidiario e della volontà del MA di uccidere quella determinata vittima, e vi avesse quindi partecipato quale esecutore materiale, non aveva poi spiegato perché non dovesse estendersi a lui l'aggravante della premeditazione, benché ritenuta sussistente a carico del predetto correo dichiarante. 3. Avverso la suindicata sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, violazione di legge in relazione agli articoli 125, 192, 194, 533, 546, comma 1 lett. e) e comma 3, e 577, n. 3, del codice di rito, nonché l’illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con premeditazione. La difesa del ricorrente aveva, in particolare, evidenziato che i riscontri alla chiamata di correità del MA relativi al ricorrente riguardano solo la partecipazione di questi alla fase finale dell'iter criminoso e alla sua presenza nel momento della esecuzione dell'omicidio, essendo, anzi, il racconto del chiamante in correità ad insinuare il dubbio che il D’NA possa essere stato realmente coinvolto solo nell'imminenza dell'azione; sicché non avrebbe potuto affermarsi, con la necessaria certezza, che anche a suo carico siano inveterati entrambi i presupposti costitutivi dell'aggravante della premeditazione. D'altronde, il riconoscimento dell'efficacia dimostrativa della prova dichiarativa non preclude di pervenire a un giudizio conclusivo concernente l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione nei confronti del ricorrente sorretto da motivazione logica e coerente come quella espressa per le ragioni anzidette dalla precedente Corte distrettuale (nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione). Innanzitutto, va evidenziato che il progetto delittuoso riguardava esclusivamente MA NO che mai si confrontò con il D’NA in termini operativi nella fase di concertazione dell'omicidio, a lui, e solo a lui, commissionato. MA, si consultò con il LA e non con il D’NA per stabilire se accettare o meno l'incarico commissionato. Fu sempre solo lui, il MA, a tenere contatti con il mandante, a dirgli che sarebbe stato necessario un compenso in denaro e a concordarne l'importo. Sempre il MA riscosse l'acconto comprensivo del denaro necessario all'acquisto dell'arma, e insieme al LA si occupava di reperirla. Sempre il MA avrebbe poi provveduto a custodire la pistola fino al giorno stabilito per commettere il delitto, quando il MA ebbe ad esternare le proprie 4 perplessità e il LA si rivolse al D’NA e si mise d’accordo con lui per andare insieme ad eseguire il delitto. Non era dunque stabilito fin dall’inizio che dovesse essere il D’NA a sparare alla vittima. Non possono trarsi elementi dirimenti, idonei a superare il dubbio indicato, dalla circostanza che il D’NA ebbe, poi, di fatto, ad assumere ruolo preminente nella fase esecutiva, avendo egli proceduto a sparare alla vittima. 4. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – con l'intervento delle parti che hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Preliminarmente occorre chiarire che nel caso di specie ricorre l’ipotesi del giudicato parziale sul punto relativo all'affermazione di responsabilità, residuando unicamente l’accertamento relativo alla sussistenza dell’aggravante della premeditazione. Al giudicato progressivo è, invero, associata una definitività decisoria relativa all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e alla conclusione dell'iter processuale su tale parte, benché la regiudicata possa non essere ancora connotata dall'esaustività per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio (in tali termini, in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta, Sez. U, n. 4904 del 1997, Attinà). L'orientamento consolidato in tema di giudicato progressivo ben può essere definito, come posto in luce nella pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 3423 del 29/10/2020, dep. 27/01/2021, Rv. 280261 – 03, in termini di "diritto vivente". Affrontando il tema del giudicato progressivo in relazione all'eseguibilità della pena in mancanza di giudicato sull'intero capo o sulla pena principale relativa a detto capo, il massimo Consesso, nella citata pronuncia, ha ribadito che la formazione del giudicato ben può assumere, proprio nelle ipotesi di annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, i connotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva. 5 Tale conclusione – osservano le Sezioni Unite - trova ulteriore conferma nella giurisprudenza costituzionale, che, nel recepire l'impostazione del diritto vivente in tema di giudicato progressivo, ha rilevato che il giudicato parziale ex art. 624 cod. proc. pen. è strettamente collegato all'esercizio del potere di annullamento da parte della Corte di cassazione e ai conseguenti limiti del giudizio di rinvio, quale diretta e ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia in relazione alle parti non annullate e a queste non necessariamente connesse (ord. n. 367 del 1996). Nel caso di specie, fermo l’accertamento della partecipazione del ricorrente all’omicidio, ovvero alla fase esecutiva del delitto, è, in virtù dell’annullamento parziale intervenuto limitatamente all’aggravante della premeditazione, rimasto fuori dal giudicato il solo accertamento definitivo del segmento fattuale relativo all’aggravante della premeditazione, implicante l’esatta ricostruzione della fase antecedente all’esecuzione del delitto secondo i parametri fissati nella pronuncia rescindente. Tale pronuncia, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di appello sulla responsabilità penale (affermando, in particolare, l’esaustività dell’iter motivazionale, conforme, in parte qua, a quello di primo grado, fondato sull’attenta valutazione dell’attendibilità del dichiarante diretto, NO MA), ha, al contempo, annullato, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, la medesima sentenza di appello limitatamente all’esclusione dell’aggravante in argomento. Ha, in particolare, rilevato le criticità che affliggevano la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui, contraddittoriamente, dopo avere ampiamente valutato la piena credibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante MA, e la correttezza della sua ricostruzione circa le modalità dell'omicidio contestato, esclude per l'imputato D'NA l'aggravante della premeditazione affermando che << gli elementi di riscontro individualizzante che corroborano in modo decisivo la chiamata di correo che promana dal MA nei riguardi del D’NA si riferiscono tutti e solo alla partecipazione di quest'ultimo alla fase finale dell'iter criminoso e alla sua presenza sulla scena del crimine>> e che lo stesso dichiarante descriverebbe un ruolo del D'NA <> per tutta la fase preparatoria del delitto (così nella sentenza rescindente a pag. 7). La chiamata in correità del MA – si osserva nella sentenza di annullamento - non viene “svalutata o ritenuta non credibile nelle parti in cui egli afferma che il D'NA fu messo a conoscenza sin dal primo momento del mandato omicidiario, e quindi del proposito di uccidere la vittima, che seguì, 6 anche se in un ruolo asseritamente «incolore», le fasi preparatorie dell'azione, pedinando direttamente o comunque partecipando ad un pedinamento della vittima dichiaratamente finalizzato ad individuare il momento più opportuno per agire, e partecipando addirittura alle prove di tiro con la pistola, risultando quindi informato delle modalità con cui l'omicidio doveva essere commesso. Sicché – osservano i giudici della Prima Sezione Penale – “[l]'affermazione della mancanza di riscontri individualizzanti circa la partecipazione del D'NA alla fase preparatoria dell'omicidio non è corretta, perché la sua conoscenza del mandante dell'omicidio, dimostrata dalla conversazione intercettata a carico suo e del LA il 16/04/2019, conferma che egli venne informato sin dall'inizio del mandato omicidiario e dell'identità del mandante, come riferito dal dichiarante”. Né ha mancato, la sentenza di annullamento, di indicare i principi di diritto confacenti al caso di specie, ricordando, innanzitutto, che costituisce principio consolidato di questa Corte, quello secondo cui «[l]a circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente;
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione» (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, Rv. 275415). E ha osservato che “[i]n questo caso vi è certezza, derivante dalla prova costituita dalla chiamata in correità e dai riscontri oggettivi evidenziati nella sentenza, che il D’NA è stato informato del mandato omicidiario e ha partecipato all'azione con il ruolo fondamentale di esecutore materiale”. E’ quindi errata – conclude la sentenza rescindente - l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’aggravante della premeditazione sarebbe dimostrata se fosse provata da elementi diversi dalla chiamata in correità, perché ciò significa togliere valore probatorio alla dichiarazione del chiamante e pretende di rintracciare non dei riscontri ad essa ma delle prove autonome e da questa indipendenti laddove i riscontri richiesti dall’art. 192 comma 3 c.p.p. sono elementi che si trovano in posizione 7 subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità. Ciò che in definitiva ha inteso rilevare questa Corte, all’esito del suo ragionamento che l’ha portata ad evidenziare le contraddizioni e le aporie logiche della motivazione della sentenza dinanzi ad essa impugnata, è che “[L]a sentenza stessa ammette la possibilità di individuare un riscontro alle accuse del MA in un ragionamento presuntivo, secondo cui «se è vero, come pure si è provato, che è stato D'NA a sparare alla vittima, allora è ragionevole presumere che un ruolo così delicato e decisivo -- tanto più che egli sarebbe stato l'unico a sparare - sia stato concertato e attribuito per tempo e non sia stato improvvisato o frutto di una decisione estemporanea» (pag. 127). Immediatamente dopo, però, la Corte di assise di appello esclude la decisività di tale ragionamento, asserendo che è messo in dubbio dal ruolo «quasi impalpabile ... incolore» del D'NA, che emergerebbe dalle dichiarazioni del MA [...]”. Tale ragionamento è ritenuto fallace dalla sentenza rescindente, “in quanto collega la partecipazione del primo alla fase preparatoria del delitto solo ad una sua diretta assunzione di tutti i compiti di tale fase, mentre è normale che, quando più persone sono coinvolte nell'organizzazione di un'azione criminosa, in particolare un omicidio, a ciascuno venga attribuito un ruolo e un compito specifico, diverso da quello degli altri. Nel caso del D'NA – si argomenta - il ruolo di pedinare la vittima costituisce un elemento fondamentale nella organizzazione dell'omicidio, ed il fatto che, secondo una diversa versione del fatto narrata dal MA, il pedinamento sia stato effettuato dal D'NA non da solo, ma unitamente ai due complici a bordo di un'unica auto, non toglie alcun rilievo alla sua concreta partecipazione a tale fase preparatoria. Altrettanto rilevante è l'avere provato anch'egli l'efficienza della pistola destinata ad essere utilizzata per l'omicidio, in quanto costituisce una condotta confermativa del ruolo attivo che gli era stato riservato nell'utilizzo di quell'arma” (così a pag. 9 della sentenza di annullamento). Sulla base di tali rilievi si è quindi rimessa al giudice del rinvio la nuova valutazione dei plurimi elementi indiziari dai quali avrebbe potuto dedursi, anche attraverso il ricorso alla prova logica, la sussistenza a carico del D'NA della circostanza aggravante della premeditazione. E nel devolvere tale valutazione al giudice di merito, questa Corte non ha mancato di indicare i parametri in punto di diritto che avrebbero poi dovuto guidare – e come si vedrà hanno guidato - il giudice del rinvio nel rivalutare autonomamente il complessivo quadro probatorio ai fini della verifica della 8 sussistenza dell’aggravante in parola (coi soli limiti costituiti dal decisum sulla responsabilità penale). In particolare, la sentenza di annullamento ha, altresì, rilevato che la sentenza impugnata “non ha applicato il principio secondo cui «L'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, Rv. 285761)”, evidenziando come secondo la giurisprudenza di legittimità “tale aggravante, in questo caso sicuramente sussistente a carico del correo MA, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., si estende anche ai concorrenti che non hanno premeditato il delitto se costoro hanno «acquisito, prima dell'esaurirsi del loro volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione, facendo propria la particolare intensità dell'altrui dolo» (così, tra le molte, Sez. 1, n. 12879 del 24/01/2005, Rv. 231124; Sez. 1, n. 49237 del 10/10/2007, Rv. 237866; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, Rv. 262383; si veda anche Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734, sul principio della estensione ai correi delle circostanze di natura soggettiva). In altri termini, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, vi partecipa nella piena consapevolezza dell'altrui premeditazione, acquisita prima di esaurire il proprio apporto all'azione stessa, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità del dolo altrui, con estensione a lui stesso della relativa aggravante. Indi, ha, infine, osservato, questa Corte, che la sentenza impugnata era erronea sotto diversi profili, per la sua contraddittorietà e la sua assenza in ordine all'applicabilità della norma di cui all'art. 118 cod. pen. non avendo spiegato perché, pur avendo ritenuto provato che il D'NA abbia avuto conoscenza, sin dall'inizio, del mandato omicidiario e della volontà del MA di uccidere quella specifica vittima, e vi abbia quindi partecipato quale esecutore materiale, non debba estendersi a lui stesso l'aggravante della premeditazione, benché ritenuta sussistente a carico del predetto dichiarante. Quindi, questa Corte ha disposto l’annullamento della sentenza limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Palermo per un nuovo giudizio, puntualizzando che esso dovesse svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi indicati. 9 2. Alla luce di tale impostazione, la sentenza qui impugnata, attenendosi ai principi indicati nella sentenza di annullamento (in tema di valutazione degli altri elementi di prova richiesti dal comma terzo dell'articolo 192 cod. proc. pen., di prova logica riguardo alla dimostrazione della circostanza aggravante della premeditazione, applicabile anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato), previa attenta ricognizione delle emergenze processuali rilevanti sul punto devoluto al suo esame, è giunta alla conclusione della configurazione dell’aggravante della premeditazione – anche - in capo al ricorrente attraverso una motivazione, che, nella sua autonomia valutativa, ha, in definitiva, consentito di superare le criticità argomentative rilevate dalla Corte di cassazione. Partendo dalla già acclarata attendibilità del chiamante in correità, MA NO, circa l'accaduto fatto omicidiario, la Corte territoriale ha evidenziato gli aspetti fattuali ricavabili dalle dichiarazioni del predetto utili ai fini della verifica demandatale. In particolare, la Corte di merito, dopo avere riassunto i contenuti delle attendibili narrazioni confessorie ed etero accusatorie rese dal MA in ordine al fatto omicidiario in questione, ha precisato che l'attendibilità estrinseca della narrazione è stata corroborata, nella parte relativa al ruolo di esecutore materiale dell'omicidio insieme al LA, dagli elementi di riscontro individualizzanti desumibili dalle conversazioni intercettate “valse a riscontrare l'attendibilità del riferito di MA in ordine al proprio ruolo di principale artefice del delitto anche per ciò che concerne il coinvolgimento di D’NA e LA, incluso l’avere egli reso edotti gli stessi del ricevuto mandato di morte e, pochissimo tempo dopo, dell'identità della vittima designata, e l’avere - sempre egli - ancora poi concertato con il D'NA che sarebbe stato lui ad andare insieme a LA nelle campagne di Modaccamo a sparare a MA AS” (padre del dichiarante MA NO). “Vi è dunque prova certa” - si osserva nella sentenza impugnata precisando che nel medesimo senso si era espressa anche la precedente Corte distrettuale sulla scorta della chiamata in correità promanante da MA NO e degli evidenziati riscontri – “che D'NA AN fosse a conoscenza del mandato omicidiario e della vittima designata fin dall'inizio nonché, per forza di cose, della volontà di MA NO di uccidere proprio MA AS, sicché - avendo D’NA AN consapevolmente e volontariamente aderito, mediante la propria partecipazione all'omicidio quale esecutore materiale, al proposito omicidiario maturato e mantenuto nel tempo da MA NO - non possono che ritenersi senz'altro dimostrate tutte le condizioni legittimante 10 l'estensione della riconosciuta premeditazione di quest'ultimo anche all'odierno imputato ai sensi della disposizione di cui all'art. 118 c.p.p.” (cfr. pagg.24 e 25 della sentenza impugnata) . Nell’operare la loro ricostruzione i giudici di merito sono partiti, condividendolo, dal dato, affermato nella sentenza di annullamento, della “certezza, derivante dalla prova costituita dalla chiamata in correità e dai riscontri oggettivi evidenziati nella sentenza, che il D’NA è stato informato del mandato omicidiario e ha partecipato all'azione con il ruolo fondamentale di esecutore materiale. La sua partecipazione alla fase preparatoria affermata dal medesimo dichiarante, in particolare indicando il suo compito di pedinare la vittima e la sua partecipazione alle prove di tiro con la pistola, può pertanto essere ritenuta dimostrata attraverso il ricorso alla prova logica, essendo logico che egli sia stato coinvolto nell'organizzazione dell'omicidio al fine di individuare con precisione la vittima, e soprattutto che sia stato messo alla prova quanto alle sue capacità di tiratore, risultando non credibile che il ruolo di materiale esecutore sia stato attribuito, all'ultimo momento, ad un soggetto non precedentemente coinvolto nel delitto e di cui si ignorava persino se sarebbe stato capace di usare la pistola, mentre tale compito avrebbe potuto essere attribuito all'altro soggetto a cui era stato già assegnato il ruolo di esecutore materiale” (così testualmente nella sentenza di annullamento di questa Corte a pag. 8). Muovendosi nell’ambito di tale contesto, la Corte di merito, mantenendo l’autonomia di valutazione attribuita al giudice del rinvio dall’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. - che fa salvi i limiti derivanti dalla legge e quindi anche da un eventuale giudicato interno (cfr. tra tante, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 38139 del 13/09/2024, Rv. 288174 – 03) - non ha mancato, altresì, di evidenziare che le acquisite evidenze di causa sono senz'altro valse a fornire la piena prova anche dell'ulteriore profilo di sussistenza dell'aggravante in argomento, legato all'effettiva presenza, già nel dolo intenzionale proprio dell'odierno imputato, dell'elemento ideologico della premeditazione, dovendosi ritenere “più che logico, e perfettamente aderente alla normale razionalità umana, che, prima di portare a compimento un progetto omicidiario del tipo di quello in questione vengano studiate da parte degli intenzionati ad attuarlo le abitudini della vittima designata al fine di individuare il luogo e il momento più opportuno per colpirla con la certezza di agire indisturbati”. Così testualmente alle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata, che ha subito dopo affermato che “[n]ella specie l'omicidio è stato commesso in un ben determinato luogo (nella casa di campagna della vittima) e giorno (quello in cui la vittima era solita andare da sola a lavorare 11 nella sua campagna) sicuramente prestatisi ad assicurare detta certezza all'autore materiale, vale a dire D’NA AN, il quale, insieme a LA ER, si è recato quel giorno in quel luogo ‘a colpo sicuro’, con ciò dimostrando di già sapere che ivi si trovava MA AS e, dunque, di essere anche lui già a conoscenza delle abitudini di quest'ultimo”. Indi, saldando tale ragionamento logico con quanto affermato dal MA, si è evidenziato nella sentenza impugnata che il fatto che il dichiarante avesse assegnato al D’NA anche il ruolo di pedinare la vittima, sebbene non da solo ma insieme ai suoi due complici, a bordo di un'unica autovettura, oltre che la prova di tiro con la pistola, assumesse valenza altamente significativa di concreta partecipazione del ricorrente alla preparazione del crimine, a nulla potendo rilevare se il pedinamento fosse stato effettuato da solo o con altri. E si è concluso che il ruolo di esecutore dell’omicidio, radicatosi soltanto in capo al D’NA, essendo stato soltanto lui a sparare alla vittima, “ha evidentemente implicato un sicuro affidamento già nutrito dai complici per scienza propria (le prove di tiro) sulle sue effettive capacità di assumerlo, sì da apparire dotata di immediata forza logica persuasiva la rilevazione che tale determinante ruolo fosse stato concertato e attribuito per tempo, risultando decisamente illogico e irrazionale che proprio un siffatto compito potesse essere stato conferito all'ultimo momento ad un soggetto non precedentemente coinvolto nel delitto e senza neppure sapere se sarebbe stato capace di usare la pistola, mentre il medesimo compito avrebbe potuto essere attribuito a LA ER, anch'esso già designato quale esecutore materiale dell'omicidio” (così a pag. 26 della sentenza impugnata). In considerazione di tale contesto accertativo-valutativo, è stata affermata la piena dimostrazione della partecipazione del ricorrente anche alla fase preparatoria dell'omicidio, ritenendo irrilevante il fatto che egli non abbia direttamente svolto le altre incombenze di tale fase, “dovendosi reputare per nulla estranea all'ordine naturale dei fatti delittuosi collettivi, tanto più se si tratta di un omicidio, la ripartizione di compiti diversi tra i compartecipi”. Ed è stata affermata, quindi, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione, avuto riguardo, in particolare, all’ “apprezzabile dimensione temporale (dalla preliminare accettazione dell'incarico fino all'esecuzione dell'omicidio) del suo diretto coinvolgimento in tale omicidio e all'atteggiamento psicologico che ne ha sorretto le condotte in tutti i momenti (persistente e ininterrotta adesione al programma criminale)”. Costituisce d’altronde principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la sussistenza della premeditazione nell'omicidio 12 può essere ricavata dalla preparazione del delitto, desunta dal precedente pedinamento della vittima e dalla partecipazione al delitto di due persone, il cui concorso ha necessariamente richiesto un'opera di preventivo convincimento, in quanto durante lo svolgimento di tale attività preparatoria, sviluppatasi nel tempo, l'imputato aveva la possibilità di recedere dal suo proposito criminoso (cfr. tra tante, Sez. 1, Sentenza n. 25221 del 12/04/2001, Rv. 219966 – 01). E costituisce ulteriore principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello, richiamato nella pronuncia impugnata, secondo cui elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Rv. 26514901). A fronte di tale ampia ed argomentata valutazione in fatto ed in diritto, il ricorso si limita a ribadire che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del correo MA, pur ritenute attendibili dai giudici di merito e dalla stessa Corte di Cassazione, è logico ritenere che la partecipazione del D’NA all’omicidio fu decisa solo nella sua immediatezza, essendo ogni diversa ricostruzione della vicenda non solo priva di riscontro probatorio ma del tutto in contrasto con le affermazioni del medesimo dichiarante, che, quanto meno, insinuerebbero il dubbio sul coinvolgimento del D’NA anche nella fase antecedente al delitto. Trattasi, all’evidenza, di segnalazioni di criticità che non trovano alcuna ragion d’essere alla luce di quanto evidenziato nella sentenza impugnata. Questa Corte non può pertanto che concludere che la decisione della Corte territoriale, cui spetta la valutazione in argomento, sia immune da vizi quanto al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione anche in capo al ricorrente. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.600, 00, oltre accessori di legge. 13
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/9/2025. Il Consigliere estensore RE SE Il Presidente RA SA NA CC
udita la relazione del Consigliere RE SE;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale, GABRIELE MAZZOTTA, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata;
udito l'avv. Silvana Meliambro che, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, si è associato alle richieste del P.g., riportandosi alle conclusioni e nota spese inviate a mezzo p.e.c.; udito l'avv. Teresa Alba Raguccia che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12.11.2024 la Corte di Assise di Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento parziale di questa Corte Penale Sent. Sez. 5 Num. 38388 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 25/09/2025 2 della pronuncia emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo il 17.7.2023 nei confronti di D’NA AN, in punto di esclusione dell’aggravante della premeditazione - ha confermato la decisione emessa in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Agrigento il 25.7.2022, che aveva dichiarato il D’NA colpevole del reato di omicidio, aggravato dalla premeditazione, commesso il 2.12.2011 ai danni di MA AS, e l’aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione, tenuto conto della riduzione per la scelta del rito. 2. In particolare, la sentenza della Prima Sezione di questa Corte, emessa il 3.5.2024 - pronunciata su impugnazione sia dell’imputato che del Procuratore generale riguardo all’esclusione dell’aggravante della premeditazione – aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato e, in accoglimento di quello del P.G., annullato la pronuncia della Corte di Assise di appello di Palermo limitatamente all’esclusione della premeditazione, ritenendo che la sentenza risultasse <<[...]contraddittoria nella parte in cui, dopo avere ampiamente valutato la piena credibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante MA e la correttezza della sua ricostruzione circa le modalità dell'omicidio, esclude per l'imputato D'NA l’aggravante della premeditazione affermando che “gli elementi di riscontro individualizzante che corroborano in modo decisivo la chiamata di correo che promana dal MA nei riguardi del D’NA si riferiscono tutti e solo alla partecipazione di quest'ultimo alla fase finale dell'iter criminoso e alla sua presenza sulla scena del crimine” e che lo stesso dichiarante descrive un ruolo del D’NA “quasi impalpabile...incolore” per tutta la fase preparatoria del delitto >>. DD il dichiarante aveva riferito il mandato omicidiario sia al correo LA – giudicato separatamente – che al D’NA, indicando anche le specifiche attività dal medesimo svolte nella fase preliminare, con riscontri nelle intercettazioni (tra le quali quella del 16.4.2019 intervenuta tra LA e D’NA). Indi, dopo aver proceduto alle valutazioni del caso, la sentenza di annullamento di questa Corte aveva concluso per la sussistenza di plurimi elementi dai quali potesse desumersi, attraverso il ricorso alla prova logica, la configurazione dell’aggravante in parola anche a carico del D’NA. Per altro verso, aveva rilevato che la sentenza impugnata non si era conformata al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “l’aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione”. 3 Erroneamente, quindi, la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto provato che il D’NA aveva avuto conoscenza sin dall'inizio del mandato omicidiario e della volontà del MA di uccidere quella determinata vittima, e vi avesse quindi partecipato quale esecutore materiale, non aveva poi spiegato perché non dovesse estendersi a lui l'aggravante della premeditazione, benché ritenuta sussistente a carico del predetto correo dichiarante. 3. Avverso la suindicata sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, violazione di legge in relazione agli articoli 125, 192, 194, 533, 546, comma 1 lett. e) e comma 3, e 577, n. 3, del codice di rito, nonché l’illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con premeditazione. La difesa del ricorrente aveva, in particolare, evidenziato che i riscontri alla chiamata di correità del MA relativi al ricorrente riguardano solo la partecipazione di questi alla fase finale dell'iter criminoso e alla sua presenza nel momento della esecuzione dell'omicidio, essendo, anzi, il racconto del chiamante in correità ad insinuare il dubbio che il D’NA possa essere stato realmente coinvolto solo nell'imminenza dell'azione; sicché non avrebbe potuto affermarsi, con la necessaria certezza, che anche a suo carico siano inveterati entrambi i presupposti costitutivi dell'aggravante della premeditazione. D'altronde, il riconoscimento dell'efficacia dimostrativa della prova dichiarativa non preclude di pervenire a un giudizio conclusivo concernente l'insussistenza dell'aggravante della premeditazione nei confronti del ricorrente sorretto da motivazione logica e coerente come quella espressa per le ragioni anzidette dalla precedente Corte distrettuale (nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione). Innanzitutto, va evidenziato che il progetto delittuoso riguardava esclusivamente MA NO che mai si confrontò con il D’NA in termini operativi nella fase di concertazione dell'omicidio, a lui, e solo a lui, commissionato. MA, si consultò con il LA e non con il D’NA per stabilire se accettare o meno l'incarico commissionato. Fu sempre solo lui, il MA, a tenere contatti con il mandante, a dirgli che sarebbe stato necessario un compenso in denaro e a concordarne l'importo. Sempre il MA riscosse l'acconto comprensivo del denaro necessario all'acquisto dell'arma, e insieme al LA si occupava di reperirla. Sempre il MA avrebbe poi provveduto a custodire la pistola fino al giorno stabilito per commettere il delitto, quando il MA ebbe ad esternare le proprie 4 perplessità e il LA si rivolse al D’NA e si mise d’accordo con lui per andare insieme ad eseguire il delitto. Non era dunque stabilito fin dall’inizio che dovesse essere il D’NA a sparare alla vittima. Non possono trarsi elementi dirimenti, idonei a superare il dubbio indicato, dalla circostanza che il D’NA ebbe, poi, di fatto, ad assumere ruolo preminente nella fase esecutiva, avendo egli proceduto a sparare alla vittima. 4. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – con l'intervento delle parti che hanno concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Preliminarmente occorre chiarire che nel caso di specie ricorre l’ipotesi del giudicato parziale sul punto relativo all'affermazione di responsabilità, residuando unicamente l’accertamento relativo alla sussistenza dell’aggravante della premeditazione. Al giudicato progressivo è, invero, associata una definitività decisoria relativa all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e alla conclusione dell'iter processuale su tale parte, benché la regiudicata possa non essere ancora connotata dall'esaustività per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio (in tali termini, in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta, Sez. U, n. 4904 del 1997, Attinà). L'orientamento consolidato in tema di giudicato progressivo ben può essere definito, come posto in luce nella pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 3423 del 29/10/2020, dep. 27/01/2021, Rv. 280261 – 03, in termini di "diritto vivente". Affrontando il tema del giudicato progressivo in relazione all'eseguibilità della pena in mancanza di giudicato sull'intero capo o sulla pena principale relativa a detto capo, il massimo Consesso, nella citata pronuncia, ha ribadito che la formazione del giudicato ben può assumere, proprio nelle ipotesi di annullamento parziale pronunciato in sede di legittimità, i connotati tipici di una fattispecie a formazione progressiva. 5 Tale conclusione – osservano le Sezioni Unite - trova ulteriore conferma nella giurisprudenza costituzionale, che, nel recepire l'impostazione del diritto vivente in tema di giudicato progressivo, ha rilevato che il giudicato parziale ex art. 624 cod. proc. pen. è strettamente collegato all'esercizio del potere di annullamento da parte della Corte di cassazione e ai conseguenti limiti del giudizio di rinvio, quale diretta e ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia in relazione alle parti non annullate e a queste non necessariamente connesse (ord. n. 367 del 1996). Nel caso di specie, fermo l’accertamento della partecipazione del ricorrente all’omicidio, ovvero alla fase esecutiva del delitto, è, in virtù dell’annullamento parziale intervenuto limitatamente all’aggravante della premeditazione, rimasto fuori dal giudicato il solo accertamento definitivo del segmento fattuale relativo all’aggravante della premeditazione, implicante l’esatta ricostruzione della fase antecedente all’esecuzione del delitto secondo i parametri fissati nella pronuncia rescindente. Tale pronuncia, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di appello sulla responsabilità penale (affermando, in particolare, l’esaustività dell’iter motivazionale, conforme, in parte qua, a quello di primo grado, fondato sull’attenta valutazione dell’attendibilità del dichiarante diretto, NO MA), ha, al contempo, annullato, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, la medesima sentenza di appello limitatamente all’esclusione dell’aggravante in argomento. Ha, in particolare, rilevato le criticità che affliggevano la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui, contraddittoriamente, dopo avere ampiamente valutato la piena credibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante MA, e la correttezza della sua ricostruzione circa le modalità dell'omicidio contestato, esclude per l'imputato D'NA l'aggravante della premeditazione affermando che << gli elementi di riscontro individualizzante che corroborano in modo decisivo la chiamata di correo che promana dal MA nei riguardi del D’NA si riferiscono tutti e solo alla partecipazione di quest'ultimo alla fase finale dell'iter criminoso e alla sua presenza sulla scena del crimine>> e che lo stesso dichiarante descriverebbe un ruolo del D'NA <
non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione» (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, Rv. 275415). E ha osservato che “[i]n questo caso vi è certezza, derivante dalla prova costituita dalla chiamata in correità e dai riscontri oggettivi evidenziati nella sentenza, che il D’NA è stato informato del mandato omicidiario e ha partecipato all'azione con il ruolo fondamentale di esecutore materiale”. E’ quindi errata – conclude la sentenza rescindente - l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’aggravante della premeditazione sarebbe dimostrata se fosse provata da elementi diversi dalla chiamata in correità, perché ciò significa togliere valore probatorio alla dichiarazione del chiamante e pretende di rintracciare non dei riscontri ad essa ma delle prove autonome e da questa indipendenti laddove i riscontri richiesti dall’art. 192 comma 3 c.p.p. sono elementi che si trovano in posizione 7 subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità. Ciò che in definitiva ha inteso rilevare questa Corte, all’esito del suo ragionamento che l’ha portata ad evidenziare le contraddizioni e le aporie logiche della motivazione della sentenza dinanzi ad essa impugnata, è che “[L]a sentenza stessa ammette la possibilità di individuare un riscontro alle accuse del MA in un ragionamento presuntivo, secondo cui «se è vero, come pure si è provato, che è stato D'NA a sparare alla vittima, allora è ragionevole presumere che un ruolo così delicato e decisivo -- tanto più che egli sarebbe stato l'unico a sparare - sia stato concertato e attribuito per tempo e non sia stato improvvisato o frutto di una decisione estemporanea» (pag. 127). Immediatamente dopo, però, la Corte di assise di appello esclude la decisività di tale ragionamento, asserendo che è messo in dubbio dal ruolo «quasi impalpabile ... incolore» del D'NA, che emergerebbe dalle dichiarazioni del MA [...]”. Tale ragionamento è ritenuto fallace dalla sentenza rescindente, “in quanto collega la partecipazione del primo alla fase preparatoria del delitto solo ad una sua diretta assunzione di tutti i compiti di tale fase, mentre è normale che, quando più persone sono coinvolte nell'organizzazione di un'azione criminosa, in particolare un omicidio, a ciascuno venga attribuito un ruolo e un compito specifico, diverso da quello degli altri. Nel caso del D'NA – si argomenta - il ruolo di pedinare la vittima costituisce un elemento fondamentale nella organizzazione dell'omicidio, ed il fatto che, secondo una diversa versione del fatto narrata dal MA, il pedinamento sia stato effettuato dal D'NA non da solo, ma unitamente ai due complici a bordo di un'unica auto, non toglie alcun rilievo alla sua concreta partecipazione a tale fase preparatoria. Altrettanto rilevante è l'avere provato anch'egli l'efficienza della pistola destinata ad essere utilizzata per l'omicidio, in quanto costituisce una condotta confermativa del ruolo attivo che gli era stato riservato nell'utilizzo di quell'arma” (così a pag. 9 della sentenza di annullamento). Sulla base di tali rilievi si è quindi rimessa al giudice del rinvio la nuova valutazione dei plurimi elementi indiziari dai quali avrebbe potuto dedursi, anche attraverso il ricorso alla prova logica, la sussistenza a carico del D'NA della circostanza aggravante della premeditazione. E nel devolvere tale valutazione al giudice di merito, questa Corte non ha mancato di indicare i parametri in punto di diritto che avrebbero poi dovuto guidare – e come si vedrà hanno guidato - il giudice del rinvio nel rivalutare autonomamente il complessivo quadro probatorio ai fini della verifica della 8 sussistenza dell’aggravante in parola (coi soli limiti costituiti dal decisum sulla responsabilità penale). In particolare, la sentenza di annullamento ha, altresì, rilevato che la sentenza impugnata “non ha applicato il principio secondo cui «L'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, Rv. 285761)”, evidenziando come secondo la giurisprudenza di legittimità “tale aggravante, in questo caso sicuramente sussistente a carico del correo MA, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., si estende anche ai concorrenti che non hanno premeditato il delitto se costoro hanno «acquisito, prima dell'esaurirsi del loro volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione, facendo propria la particolare intensità dell'altrui dolo» (così, tra le molte, Sez. 1, n. 12879 del 24/01/2005, Rv. 231124; Sez. 1, n. 49237 del 10/10/2007, Rv. 237866; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, Rv. 262383; si veda anche Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734, sul principio della estensione ai correi delle circostanze di natura soggettiva). In altri termini, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, vi partecipa nella piena consapevolezza dell'altrui premeditazione, acquisita prima di esaurire il proprio apporto all'azione stessa, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità del dolo altrui, con estensione a lui stesso della relativa aggravante. Indi, ha, infine, osservato, questa Corte, che la sentenza impugnata era erronea sotto diversi profili, per la sua contraddittorietà e la sua assenza in ordine all'applicabilità della norma di cui all'art. 118 cod. pen. non avendo spiegato perché, pur avendo ritenuto provato che il D'NA abbia avuto conoscenza, sin dall'inizio, del mandato omicidiario e della volontà del MA di uccidere quella specifica vittima, e vi abbia quindi partecipato quale esecutore materiale, non debba estendersi a lui stesso l'aggravante della premeditazione, benché ritenuta sussistente a carico del predetto dichiarante. Quindi, questa Corte ha disposto l’annullamento della sentenza limitatamente alla sussistenza dell'aggravante della premeditazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Palermo per un nuovo giudizio, puntualizzando che esso dovesse svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi indicati. 9 2. Alla luce di tale impostazione, la sentenza qui impugnata, attenendosi ai principi indicati nella sentenza di annullamento (in tema di valutazione degli altri elementi di prova richiesti dal comma terzo dell'articolo 192 cod. proc. pen., di prova logica riguardo alla dimostrazione della circostanza aggravante della premeditazione, applicabile anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato), previa attenta ricognizione delle emergenze processuali rilevanti sul punto devoluto al suo esame, è giunta alla conclusione della configurazione dell’aggravante della premeditazione – anche - in capo al ricorrente attraverso una motivazione, che, nella sua autonomia valutativa, ha, in definitiva, consentito di superare le criticità argomentative rilevate dalla Corte di cassazione. Partendo dalla già acclarata attendibilità del chiamante in correità, MA NO, circa l'accaduto fatto omicidiario, la Corte territoriale ha evidenziato gli aspetti fattuali ricavabili dalle dichiarazioni del predetto utili ai fini della verifica demandatale. In particolare, la Corte di merito, dopo avere riassunto i contenuti delle attendibili narrazioni confessorie ed etero accusatorie rese dal MA in ordine al fatto omicidiario in questione, ha precisato che l'attendibilità estrinseca della narrazione è stata corroborata, nella parte relativa al ruolo di esecutore materiale dell'omicidio insieme al LA, dagli elementi di riscontro individualizzanti desumibili dalle conversazioni intercettate “valse a riscontrare l'attendibilità del riferito di MA in ordine al proprio ruolo di principale artefice del delitto anche per ciò che concerne il coinvolgimento di D’NA e LA, incluso l’avere egli reso edotti gli stessi del ricevuto mandato di morte e, pochissimo tempo dopo, dell'identità della vittima designata, e l’avere - sempre egli - ancora poi concertato con il D'NA che sarebbe stato lui ad andare insieme a LA nelle campagne di Modaccamo a sparare a MA AS” (padre del dichiarante MA NO). “Vi è dunque prova certa” - si osserva nella sentenza impugnata precisando che nel medesimo senso si era espressa anche la precedente Corte distrettuale sulla scorta della chiamata in correità promanante da MA NO e degli evidenziati riscontri – “che D'NA AN fosse a conoscenza del mandato omicidiario e della vittima designata fin dall'inizio nonché, per forza di cose, della volontà di MA NO di uccidere proprio MA AS, sicché - avendo D’NA AN consapevolmente e volontariamente aderito, mediante la propria partecipazione all'omicidio quale esecutore materiale, al proposito omicidiario maturato e mantenuto nel tempo da MA NO - non possono che ritenersi senz'altro dimostrate tutte le condizioni legittimante 10 l'estensione della riconosciuta premeditazione di quest'ultimo anche all'odierno imputato ai sensi della disposizione di cui all'art. 118 c.p.p.” (cfr. pagg.24 e 25 della sentenza impugnata) . Nell’operare la loro ricostruzione i giudici di merito sono partiti, condividendolo, dal dato, affermato nella sentenza di annullamento, della “certezza, derivante dalla prova costituita dalla chiamata in correità e dai riscontri oggettivi evidenziati nella sentenza, che il D’NA è stato informato del mandato omicidiario e ha partecipato all'azione con il ruolo fondamentale di esecutore materiale. La sua partecipazione alla fase preparatoria affermata dal medesimo dichiarante, in particolare indicando il suo compito di pedinare la vittima e la sua partecipazione alle prove di tiro con la pistola, può pertanto essere ritenuta dimostrata attraverso il ricorso alla prova logica, essendo logico che egli sia stato coinvolto nell'organizzazione dell'omicidio al fine di individuare con precisione la vittima, e soprattutto che sia stato messo alla prova quanto alle sue capacità di tiratore, risultando non credibile che il ruolo di materiale esecutore sia stato attribuito, all'ultimo momento, ad un soggetto non precedentemente coinvolto nel delitto e di cui si ignorava persino se sarebbe stato capace di usare la pistola, mentre tale compito avrebbe potuto essere attribuito all'altro soggetto a cui era stato già assegnato il ruolo di esecutore materiale” (così testualmente nella sentenza di annullamento di questa Corte a pag. 8). Muovendosi nell’ambito di tale contesto, la Corte di merito, mantenendo l’autonomia di valutazione attribuita al giudice del rinvio dall’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. - che fa salvi i limiti derivanti dalla legge e quindi anche da un eventuale giudicato interno (cfr. tra tante, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 38139 del 13/09/2024, Rv. 288174 – 03) - non ha mancato, altresì, di evidenziare che le acquisite evidenze di causa sono senz'altro valse a fornire la piena prova anche dell'ulteriore profilo di sussistenza dell'aggravante in argomento, legato all'effettiva presenza, già nel dolo intenzionale proprio dell'odierno imputato, dell'elemento ideologico della premeditazione, dovendosi ritenere “più che logico, e perfettamente aderente alla normale razionalità umana, che, prima di portare a compimento un progetto omicidiario del tipo di quello in questione vengano studiate da parte degli intenzionati ad attuarlo le abitudini della vittima designata al fine di individuare il luogo e il momento più opportuno per colpirla con la certezza di agire indisturbati”. Così testualmente alle pagine 25 e 26 della sentenza impugnata, che ha subito dopo affermato che “[n]ella specie l'omicidio è stato commesso in un ben determinato luogo (nella casa di campagna della vittima) e giorno (quello in cui la vittima era solita andare da sola a lavorare 11 nella sua campagna) sicuramente prestatisi ad assicurare detta certezza all'autore materiale, vale a dire D’NA AN, il quale, insieme a LA ER, si è recato quel giorno in quel luogo ‘a colpo sicuro’, con ciò dimostrando di già sapere che ivi si trovava MA AS e, dunque, di essere anche lui già a conoscenza delle abitudini di quest'ultimo”. Indi, saldando tale ragionamento logico con quanto affermato dal MA, si è evidenziato nella sentenza impugnata che il fatto che il dichiarante avesse assegnato al D’NA anche il ruolo di pedinare la vittima, sebbene non da solo ma insieme ai suoi due complici, a bordo di un'unica autovettura, oltre che la prova di tiro con la pistola, assumesse valenza altamente significativa di concreta partecipazione del ricorrente alla preparazione del crimine, a nulla potendo rilevare se il pedinamento fosse stato effettuato da solo o con altri. E si è concluso che il ruolo di esecutore dell’omicidio, radicatosi soltanto in capo al D’NA, essendo stato soltanto lui a sparare alla vittima, “ha evidentemente implicato un sicuro affidamento già nutrito dai complici per scienza propria (le prove di tiro) sulle sue effettive capacità di assumerlo, sì da apparire dotata di immediata forza logica persuasiva la rilevazione che tale determinante ruolo fosse stato concertato e attribuito per tempo, risultando decisamente illogico e irrazionale che proprio un siffatto compito potesse essere stato conferito all'ultimo momento ad un soggetto non precedentemente coinvolto nel delitto e senza neppure sapere se sarebbe stato capace di usare la pistola, mentre il medesimo compito avrebbe potuto essere attribuito a LA ER, anch'esso già designato quale esecutore materiale dell'omicidio” (così a pag. 26 della sentenza impugnata). In considerazione di tale contesto accertativo-valutativo, è stata affermata la piena dimostrazione della partecipazione del ricorrente anche alla fase preparatoria dell'omicidio, ritenendo irrilevante il fatto che egli non abbia direttamente svolto le altre incombenze di tale fase, “dovendosi reputare per nulla estranea all'ordine naturale dei fatti delittuosi collettivi, tanto più se si tratta di un omicidio, la ripartizione di compiti diversi tra i compartecipi”. Ed è stata affermata, quindi, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione, avuto riguardo, in particolare, all’ “apprezzabile dimensione temporale (dalla preliminare accettazione dell'incarico fino all'esecuzione dell'omicidio) del suo diretto coinvolgimento in tale omicidio e all'atteggiamento psicologico che ne ha sorretto le condotte in tutti i momenti (persistente e ininterrotta adesione al programma criminale)”. Costituisce d’altronde principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la sussistenza della premeditazione nell'omicidio 12 può essere ricavata dalla preparazione del delitto, desunta dal precedente pedinamento della vittima e dalla partecipazione al delitto di due persone, il cui concorso ha necessariamente richiesto un'opera di preventivo convincimento, in quanto durante lo svolgimento di tale attività preparatoria, sviluppatasi nel tempo, l'imputato aveva la possibilità di recedere dal suo proposito criminoso (cfr. tra tante, Sez. 1, Sentenza n. 25221 del 12/04/2001, Rv. 219966 – 01). E costituisce ulteriore principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello, richiamato nella pronuncia impugnata, secondo cui elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Rv. 26514901). A fronte di tale ampia ed argomentata valutazione in fatto ed in diritto, il ricorso si limita a ribadire che, alla stregua delle stesse dichiarazioni del correo MA, pur ritenute attendibili dai giudici di merito e dalla stessa Corte di Cassazione, è logico ritenere che la partecipazione del D’NA all’omicidio fu decisa solo nella sua immediatezza, essendo ogni diversa ricostruzione della vicenda non solo priva di riscontro probatorio ma del tutto in contrasto con le affermazioni del medesimo dichiarante, che, quanto meno, insinuerebbero il dubbio sul coinvolgimento del D’NA anche nella fase antecedente al delitto. Trattasi, all’evidenza, di segnalazioni di criticità che non trovano alcuna ragion d’essere alla luce di quanto evidenziato nella sentenza impugnata. Questa Corte non può pertanto che concludere che la decisione della Corte territoriale, cui spetta la valutazione in argomento, sia immune da vizi quanto al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione anche in capo al ricorrente. 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.600, 00, oltre accessori di legge. 13
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/9/2025. Il Consigliere estensore RE SE Il Presidente RA SA NA CC