Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00413/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3531 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di aggiornamento del permesso CE per lungo soggiornante presentata il 04.07.2023 e condanna della P.A. di provvedere sulla domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente ha presentato in data 04.07.2023 un’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo, già rilasciato dalla Questura di Firenze il 29.08.2016.
Nonostante l’avvenuto fotosegnalamento e la completa istruzione della pratica, l’Amministrazione non provvedeva ad adottare alcun atto conclusivo.
Constatata l’inerzia amministrativa protrattasi per oltre due anni dalla presentazione dell’istanza, il ricorrente, in data 15.07.2025, provvedeva a sollecitare la definizione del procedimento, depositando istanza valente anche quale riproposizione ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a. e allegando idonea documentazione reddituale e lavorativa, nonché gli atti comprovanti la composizione del proprio nucleo familiare. Ulteriori solleciti venivano inviati nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2025, senza che la Questura fornisse riscontro.
2. Avverso la perdurante inerzia dell’Amministrazione il ricorrente ha notificato ricorso (6.12.2025), ritualmente depositato avanti questo Tribunale con il quale chiede la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato e la condanna all’adozione di un provvedimento espresso.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 19.12.2025) che ha depositato relazione amministrativa il 23.01.2026.
Da tali produzioni documentali emerge che in corso di causa l’Amministrazione, con PEC notificata al difensore del ricorrente in data 22.01.2026, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10‑bis L. 241/1990, fondati sulla presenza di precedenti penali e sulla necessità di svolgere accertamenti presso altre amministrazioni.
Alla camera di consiglio del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
È pacifico agli atti che il ricorrente ha chiesto l’aggiornamento del proprio titolo di soggiorno il 4.07.2023 e che, anche ai fini di cui all’art. 31, comma 2 c.p.a., ha rinnovato ed aggiornato tale richiesta il 15.07.2025 (cfr. doc. n. 1 e 3 allegati al ricorso).
L’art. 31 c.p.a. dispone che “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti” .
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta; il titolo ha validità di dieci anni ed è rinnovato automaticamente alla scadenza previa presentazione della relativa domanda corredata delle fotografie.
L’intero impianto normativo conferma che il legislatore ha inteso configurare un procedimento caratterizzato da requisiti documentali rigorosi ma da tempi certi di definizione, in coerenza con la natura qualificata e stabile del titolo di soggiorno destinato ai soggetti che dimostrino un radicato inserimento sociale, familiare e lavorativo nel territorio nazionale.
Per pacifica giurisprudenza, inoltre, “ il procedimento per l'aggiornamento del titolo di soggiorno UE di lungo periodo è soggetto al termine di conclusione del procedimento di rilascio dello stesso, previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, e. dunque, è illegittimo il silenzio serbato dalla P.A. oltre i novanta giorni decorrenti dalla richiesta” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 11/10/2019, n. 1054).
Questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare che “ la pubblica amministrazione ha l'obbligo di adottare un provvedimento espresso, scritto e motivato entro i termini procedimentali stabiliti dalla legge. Il silenzio inadempimento oltre i novanta giorni previsti dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998, risultante dalla mancata conclusione del procedimento, costituisce un comportamento illegittimo da parte della pubblica amministrazione ” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sentenza, 08/03/2025, n. 429)
È quindi pacifico agli atti che tra la data di presentazione dell’istanza rinnovata (15.07.2025) e la data di notifica del ricorso (6.12.2025) il termine di 90 giorni previsto dalla legge per la conclusione del procedimento sia spirato e che quindi sia maturato silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990.
Dalle deduzioni trasmesse dalla Questura emerge che l’Amministrazione giustifica il ritardo nella definizione dell’istanza evidenziando, in primo luogo, la necessità di svolgere articolati e complessi accertamenti presso altre Pubbliche Amministrazioni, resi necessari dai numerosi precedenti penali gravanti sul ricorrente e finalizzati a verificare la persistenza dei requisiti richiesti per il mantenimento del titolo di lungo periodo.
Parte resistente richiama, inoltre, la consistente mole di istanze pendenti che impone una calendarizzazione delle procedure e contribuisce ad allungare i tempi dell’istruttoria, rappresentando come, nel frattempo, il ricorrente non sia stato privato dei propri diritti poiché in possesso della ricevuta ("cedola") che consente l’esercizio delle principali prerogative connesse al soggiorno, secondo le direttive ministeriali richiamate nel documento.
La Questura evidenzia altresì che il procedimento è ormai giunto a conclusione, essendo stata notificata in data 22.01.2026 la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10‑bis L. 241/1990 con invito a presentare osservazioni entro 10 giorni, ritenendo pertanto insussistente ogni dedotto silenzio‑inadempimento, poiché l’attività istruttoria sarebbe stata condotta nel rispetto del necessario bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti dello straniero.
Le giustificazioni addotte dall’Amministrazione non risultano idonee ad escludere la configurabilità del silenzio‑inadempimento, posto che il relativo sindacato non attiene al merito dell’istruttoria svolta, né alle ragioni organizzative interne della Questura, ma esclusivamente alla mancata adozione di un provvedimento espresso entro i termini di legge.
Nel caso di specie, è pacifico che l’istanza sia rimasta priva di determinazione conclusiva ben oltre i termini procedimentali, nonostante i reiterati solleciti del ricorrente, mentre la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10‑bis L. 241/1990 risulta emessa solo il 22.01.2026, cioè successivamente alla proposizione del ricorso e oltre ogni limite temporale previsto dall’ordinamento.
Le deduzioni dell’Ufficio – fondate sulla complessità degli accertamenti, sulla pendenza di numerose pratiche e sulla presunta sufficienza della “cedola” – non incidono, infatti, sull’obbligo legale di concludere il procedimento con un atto espresso (artt. 2 L. 241/1990 e 5, co. 9, d.lgs. 286/1998), obbligo che permane anche qualora l’istanza appaia potenzialmente non accoglibile.
Sul punto basti richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il preavviso di rigetto, in quanto atto meramente interlocutorio, non è idoneo ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa. Pertanto, il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza di permesso di costruire accompagnata da una proposta di convenzione deve qualificarsi come silenzio inadempimento, ed è esperibile l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la dichiarazione dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. V, Sentenza, 12/09/2025, n. 2639; conformi T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 25/01/2021, n. 147; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 09/04/2019, n. 4681; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 23/01/2018, n. 189).
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall'art. 31 del codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Sussiste, pertanto, l'ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento, senza che l'Autorità intimata si sia espressamente pronunciata sull'istanza della ricorrente.
4. Il ricorso avverso il silenzio deve quindi essere accolto, ordinando al Ministero dell’Interno – Questura di Firenze di pronunciarsi espressamente sulla istanza della ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
5. Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta su istanza dell’interessato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento formato sulla istanza del ricorrente, come descritta in motivazione;
b) condanna l’Amministrazione a provvedere sulla istanza del ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore dell’avv. Michele Cipriani, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese e oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
RC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC ER | AN CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.