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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007746286000 I.C.I. 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6204/2025 depositato il 27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, regolarmente notificato e depositato, la sig.ra Ricorrente_1 adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado impugnando l'intimazione di pagamento n. 09420249007746286000, notificata in data 17/10/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 83.171,54; l'intimazione di pagamento traeva origine da plurime iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali e locali, afferenti ad annualità comprese tra il 2002 e il 2018, come risultanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento richiamati nell'atto impugnato, e segnatamente: n. 09420110010230950000 (ICI 2002–2006), n. 09420110032500107000 (IRPEF 2008), n. 09420130003148154000 (IRPEF 2009), n. 09420130028858210000 (IRPEF 2010), n. 09420140006275462000 (TARSU 2009), n. 09420140028901554000 (IRPEF 2011), n. 09420150008795341000 (tassa automobilistica 2010), n. 09420160008253803000 (IRPEF 2012), n. 09420160025687457000 (IRPEF 2013), n. 09420170015749376000 (IRPEF 2014), n. 09420180021827519000 (IRPEF 2015), n. 09420190023025174000 (IRPEF 2016), n. 09420220026610774000 (IRPEF 2018) e n. 09420230010914276000 (IRPEF 2017); la parte ricorrente deduceva la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e delle sanzioni;
deduceva, altresì, la violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 per asserita carenza degli elementi essenziali dell'atto; si costituivano in giudizio:
– l'Agenzia delle Entrate, la quale rappresentava di aver emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, rispettivamente notificati in data 03/11/2017, 13/09/2018 e 13/09/2019, divenuti definitivi per mancata impugnazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso;
– l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva la conoscenza pregressa delle cartelle di pagamento da parte della ricorrente, richiamando precedenti intimazioni di pagamento, tra cui quella notificata in data 01/06/2023, nonché atti di notifica di cartelle avvenuti negli anni 2020 e 2023, contestando l'intervenuta prescrizione;
– il Comune di Reggio Calabria, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420110010230950000, avente ad oggetto ICI per le annualità dal 2002 al 2006, per l'importo complessivo di euro 11.193,35;
– la Regione Calabria, la quale si costituiva in giudizio in relazione alla cartella di pagamento n. 09420150008795341000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2010, eccependo l'inammissibilità del ricorso e richiamando il termine di prescrizione decennale applicabile al tributo;
all'udienza odierna la controversia era decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato;
invero dalla produzione documentale proveniente da AdER – e non contestata dalla ricorrente – emerge che, anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420249007746286000 oggi opposta, l'Agente per la riscossione ha dedotto che la sig.ra Ricorrente_1 ha più volte invocato la rateizzazione delle cartelle e aderito alle rottamazioni, ter e quater (allegato 3) senza avervi mai ottemperato;
ora, quanto all'eccepita omessa notifica delle dette cartelle e degli avvisi accertamento e alla conseguente eccezione di prescrizione, è vero innanzitutto che la presentazione delle richieste di rateizzazione e di rottamazione ha di per sé valore di atti interruttivi della prescrizione (Cass. n. 7663/2025); inoltre si consideri che, in data 1/6/2023 l' Agenzia Entrate - Riscossione ha notificato alla odierna ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09420229003028602000 (allegato 4) relativa a tutti gli avvisi di accertamento ed a tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, fatta eccezione per cartelle n. 09420190023025174000, n. 09420220026610774000 e n. 09420230010914276000 ke quali, tuttavia, risultano essere state regolarmente notificate alla sig.ra Ricorrente_1 e, precisamente, la n. 09420190023025174000 in data 6/2/2020 (allegato 5) a mani della stessa ricorrente;
la n. 09420220026610774000 in data 10/5/2023 (allegato 6) a mani di familiare convivente e la n. 09420230010914276000 in data 28/6/2023 (allegato 7) sempre a mani di familiare convivente;
avendo le dette cartelle di pagamento ad oggetto la riscossione di iscrizioni a ruolo per IRPEF e non essendo mai state impugnate dalla odierna ricorrente, al pari dell'intimazione n. 09420229003028602000, deve concludersi che nessuna prescrizione è venuta in essere e che ogni ulteriore contestazione relativa a presunte prescrizioni e/o decadenze maturate precedentemente è da considerarsi inammissibile, in quanto tardiva;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa, alla complessità delle questioni trattate e all'attività difensiva espletata, sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille) in favore di ciascun resistente. (firmato digitalmente)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente CISTERNA ALBERTO MICHELE, Relatore BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 345/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007746286000 I.C.I. 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6204/2025 depositato il 27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso, regolarmente notificato e depositato, la sig.ra Ricorrente_1 adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado impugnando l'intimazione di pagamento n. 09420249007746286000, notificata in data 17/10/2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 83.171,54; l'intimazione di pagamento traeva origine da plurime iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali e locali, afferenti ad annualità comprese tra il 2002 e il 2018, come risultanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento richiamati nell'atto impugnato, e segnatamente: n. 09420110010230950000 (ICI 2002–2006), n. 09420110032500107000 (IRPEF 2008), n. 09420130003148154000 (IRPEF 2009), n. 09420130028858210000 (IRPEF 2010), n. 09420140006275462000 (TARSU 2009), n. 09420140028901554000 (IRPEF 2011), n. 09420150008795341000 (tassa automobilistica 2010), n. 09420160008253803000 (IRPEF 2012), n. 09420160025687457000 (IRPEF 2013), n. 09420170015749376000 (IRPEF 2014), n. 09420180021827519000 (IRPEF 2015), n. 09420190023025174000 (IRPEF 2016), n. 09420220026610774000 (IRPEF 2018) e n. 09420230010914276000 (IRPEF 2017); la parte ricorrente deduceva la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e delle sanzioni;
deduceva, altresì, la violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000 per asserita carenza degli elementi essenziali dell'atto; si costituivano in giudizio:
– l'Agenzia delle Entrate, la quale rappresentava di aver emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, rispettivamente notificati in data 03/11/2017, 13/09/2018 e 13/09/2019, divenuti definitivi per mancata impugnazione, eccependo l'inammissibilità del ricorso;
– l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale eccepiva la conoscenza pregressa delle cartelle di pagamento da parte della ricorrente, richiamando precedenti intimazioni di pagamento, tra cui quella notificata in data 01/06/2023, nonché atti di notifica di cartelle avvenuti negli anni 2020 e 2023, contestando l'intervenuta prescrizione;
– il Comune di Reggio Calabria, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420110010230950000, avente ad oggetto ICI per le annualità dal 2002 al 2006, per l'importo complessivo di euro 11.193,35;
– la Regione Calabria, la quale si costituiva in giudizio in relazione alla cartella di pagamento n. 09420150008795341000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2010, eccependo l'inammissibilità del ricorso e richiamando il termine di prescrizione decennale applicabile al tributo;
all'udienza odierna la controversia era decisa all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato;
invero dalla produzione documentale proveniente da AdER – e non contestata dalla ricorrente – emerge che, anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420249007746286000 oggi opposta, l'Agente per la riscossione ha dedotto che la sig.ra Ricorrente_1 ha più volte invocato la rateizzazione delle cartelle e aderito alle rottamazioni, ter e quater (allegato 3) senza avervi mai ottemperato;
ora, quanto all'eccepita omessa notifica delle dette cartelle e degli avvisi accertamento e alla conseguente eccezione di prescrizione, è vero innanzitutto che la presentazione delle richieste di rateizzazione e di rottamazione ha di per sé valore di atti interruttivi della prescrizione (Cass. n. 7663/2025); inoltre si consideri che, in data 1/6/2023 l' Agenzia Entrate - Riscossione ha notificato alla odierna ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09420229003028602000 (allegato 4) relativa a tutti gli avvisi di accertamento ed a tutte le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, fatta eccezione per cartelle n. 09420190023025174000, n. 09420220026610774000 e n. 09420230010914276000 ke quali, tuttavia, risultano essere state regolarmente notificate alla sig.ra Ricorrente_1 e, precisamente, la n. 09420190023025174000 in data 6/2/2020 (allegato 5) a mani della stessa ricorrente;
la n. 09420220026610774000 in data 10/5/2023 (allegato 6) a mani di familiare convivente e la n. 09420230010914276000 in data 28/6/2023 (allegato 7) sempre a mani di familiare convivente;
avendo le dette cartelle di pagamento ad oggetto la riscossione di iscrizioni a ruolo per IRPEF e non essendo mai state impugnate dalla odierna ricorrente, al pari dell'intimazione n. 09420229003028602000, deve concludersi che nessuna prescrizione è venuta in essere e che ogni ulteriore contestazione relativa a presunte prescrizioni e/o decadenze maturate precedentemente è da considerarsi inammissibile, in quanto tardiva;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo alla natura della controversia, al valore della stessa, alla complessità delle questioni trattate e all'attività difensiva espletata, sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille) in favore di ciascun resistente. (firmato digitalmente)