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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 4302/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nata ad [...] – RM - il Parte_1
18.05.1955), elettivamente domiciliata in Albano Laziale (RM), alla Via
Virgilio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Magnani, che la rappresenta e difende in virtù di deleghe in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha lavorato alle dipendenze del Parte_1 [...]
come docente a tempo determinato negli anni Controparte_1 scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Con il ricorso in esame, ella ha sostenuto che, in tale arco temporale, le sarebbe stato negato il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo, in 1 violazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei che sanciscono il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Il non si è costituito in giudizio, Controparte_1 nonostante, la regolare notifica del ricorso.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distaccofuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Le odierne parte ricorrenti, per il periodo in cui hanno lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non hanno goduto del beneficio della carta elettronica.
2 Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del
29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con l'ordinanza del
18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
3 connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
E' noto che l'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte,
Cass. 8.2.2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come
4 suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022).
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con decisione n.29961 pubblicata il 27.10.2023, ha enunciato in materia i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per
i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
In base a quanto esposto, va affermato che parte ricorrente aveva diritto ad ottenere il beneficio in esame relativamente agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in quanto ha provato di aver stipulato, in tali anni scolastici, contatti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche ovvero concernenti supplenze annuali (vedi fascicolo ricorrente);
Per quanto riguarda la condizione della permanenza nel sistema delle docenze scolastiche, rilevante secondo la citata sentenza della Cassazione ai fini dell'individuazione al tipo di tutela che deve applicarsi ai docenti a cui va riconosciuto il diritto alla Carta di aggiornamento (in forma specifica nel primo caso in forma equivalente nel secondo caso), deve rilevarsi che, con le note di trattazione scritta depositate in data 12.12.2025, il procuratore della ricorrente è stata depennata dalle GPS per pensionamento.
Orbene, la Corte di Cassazione ha affermato che ai docenti precari che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze) spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa tenuto conto delle circostanze
6 del caso concreto, entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Con riferimento al pregiudizio alla professionalità la Cassazione ha chiarito che, essendo la professionalità un bene immateriale, è possibile ricorrere alla prova presuntiva che può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
La giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Trib. Roma sent. 4440/2025) ha, quindi, precisato che il danno derivante dalla mancata fruizione della "Carta
Elettronica del Docente" consiste nella limitazione delle opportunità formative e nel pregiudizio alla professionalità, la cui sussistenza può essere accertata anche mediante prova presuntiva, e che può essere liquidato dal giudice in via equitativa riducendo l'ammontare annuo dell'emolumento. Ed infatti va debitamente considerato che, in tal caso, non opera il vincolo di destinazione proprio della carta, essendo venuto meno l'interesse del datore di lavoro al miglioramento della prestazione lavorativa del dipendente. In altri termini, applicando i suddetti principi di diritto, deve presumersi che, qualora al docente fosse stata riconosciuta la Carta negli anni scolastici di precariato, questi avrebbe speso le somme per accrescere la sua formazione professionale. Il mancato riconoscimento del diritto all'emolumento ne ha, quindi, limitato le opportunità formative. Tuttavia, come accennato, non va tralasciato di considerare che la somma eventualmente riconosciuta al docente fuoriuscito dal sistema scolastico a titolo risarcitorio non è ovviamente soggetta al vincolo di destinazione, per cui questi non si trova in una situazione pienamente comparabile con quella in cui si trova il docente di ruolo o il docente precario ancora presente nel sistema scolastico. Diversamente argomentando si verrebbe a creare una cd discriminazione al contrario.
Venendo, quindi, al caso in esame, e precisato che la ricorrente non chiede il risarcimento del danno emergente per eventuali spese sostenute per far fronte alla formazione professionale, si è in presenza di un danno non patrimoniale alla professionalità per la perdita della possibilità formativa da liquidarsi, quindi, in
7 via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo una adeguata, proporzionata e prudente valutazione discrezionale del giudice.
In conclusione, considerato che la docente è stata destinataria di supplenze annuali conferite tutte al 31.08 di ciascun anno scolastico e che non vi è alcuna possibilità di rientro nel sistema scolastico per raggiunti limiti di età, si ritiene equo riconoscerle un risarcimento pari al 50% del valore nominale della Carta di cui non ha fruito negli anni scolastici dal 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991), con decorrenza dal deposito della presente sentenza.
In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Deve precisarsi che la serialità delle questioni esaminate impone la diminuzione fino al 50% di ciascuna fase processuale ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
- dichiara che la ricorrente, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, aveva diritto pagina ad usufruire del beneficio della Carta del docente previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (cd Carta del docente);
- per l'effetto condanna parte convenuta a risarcire alla ricorrente il danno alla professionalità conseguente alla mancata formazione negli anni scolastici di cui sub 1. liquidato in via equitativa nella somma complessiva di € 1.500,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della presente senza al saldo;
- condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1
antistatario di parte ricorrente le spese processuali che liquida in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, oltre rimborso del contributo unificato ove versato;
Tivoli, 23.12.2025.
Il Giudice
8 SI Di PI
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