Trib. Forli, sentenza 22/12/2025, n. 137
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Competenza territoriale del Tribunale di Forlì

    La debitrice ha confermato la circostanza della sede di Forlì, e il sito internet e la corrispondenza mail indicavano Forlì come unica sede operativa.

  • Accolto
    Superamento dei requisiti dimensionali

    La documentazione prodotta dalla società in allegato all'originaria domanda con riserva, e in particolare i bilanci degli ultimi tre esercizi, depositati presso il Registro delle Imprese, emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

  • Accolto
    Debiti scaduti e non pagati superiori a Euro 30.000,00

    È documentato e non contestato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia di gran lunga superiore ad Euro 30.000,00, come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII.

  • Accolto
    Stato di insolvenza

    La debitrice versa in stato di insolvenza – intesa ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – non disponendo la stessa di beni sufficienti per onorare i debiti sociali, come comprovato dal credito vantato dall'istante di oltre Euro 1.350.000,00, dall'impraticabilità di qualsiasi strumento di regolazione della crisi, dalla presenza di debiti erariali (Agenzia delle Entrate ed INPS), dalla sussistenza di non chiari rapporti debitori / creditori con altre società, che dovranno essere approfonditi dal nominando Curatore.

  • Improcedibile
    Mancato rispetto dei termini per il deposito della domanda piena

    L'istanza del 18.12.2025 non può trovare accoglimento a fronte della sua palese inammissibilità: l'art. 44, comma 1, lett. a, CCII prevede unicamente che il Tribunale fissi un termine compreso tra i trenta e i sessanta giorni (ed il Tribunale ha concesso il termine di trenta giorni, ritenuto legittimo anche dalla Corte d'Appello in seno al decreto di rigetto del reclamo) e che questo termine sia prorogabile fino ad ulteriori sessanta giorni (ed il Tribunale ha concesso ulteriore termine fino al 18.12.2025), ma non prevede alcuna possibilità di “proroga della proroga”, con la conseguenza per cui il debitore avrebbe dovuto depositare domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione entro e non oltre il termine assegnato. Inoltre, l'istanza di proroga del 18.12.2025 da evidenza dell'inadempimento del debitore agli obblighi assunti in sede di deposito della domanda ex art. 44 CCII, atteso che in sede di udienza del 27 novembre 2025 il difensore e gli advisors della società confermavano la volontà di depositare domanda di concordato in continuità indiretta, salvo poi dare atto, solo pochi giorni in seguito, della volontà di concludere un accordo di ristrutturazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Forli, sentenza 22/12/2025, n. 137
    Giurisdizione : Trib. Forli
    Numero : 137
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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