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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/12/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124- 2/2025
N. R.G. 124- 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 124/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE di 4 (C.F. ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Visto il ricorso proposto in data 6 agosto 2025 da Parte_1
[...] nei confronti di
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− dato atto che con ricorso in data 16 settembre 2025 (dunque tempestivamente, atteso che l'udienza ex art. 49 CCII era fissata per il giorno 17 settembre 2025) Controparte_3 depositava domanda ex art. 44, comma 1, CCII, così argomentando “Il deposito
[...] dell'odierno ricorso risulta funzionale all'attuazione di un programma di ristrutturazione del debito da realizzarsi, in via principale, mediante lo strumento del concordato preventivo in continuità diretta, ovvero, in subordine, attraverso altro strumento di regolazione della crisi previsto dall'ordinamento”;
− con decreto in data 18- 20 settembre 2025 il Tribunale, inter alia, nominava l'avv. Chiara Rossi quale Commissario Giudiziale, concedeva termine di giorni trenta per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, concedeva le misure protettive per mesi quattro e poneva a carico della debitrice gli obblighi informativi periodici;
− la debitrice depositava istanza di ricusazione del giudice relatore e reclamo avverso la concessione del termine di giorni trenta in luogo dei giorni sessanta richiesti;
− l'istanza di ricusazione veniva rigettata dal Tribunale di Forlì ed il reclamo veniva rigettato dalla
Corte d'Appello di Bologna;
− nelle more, in data 21 ottobre 2025 la debitrice depositava istanza di proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a, CCII, rispetto alla quale veniva richiesto il parere del Commissario
Giudiziale;
− il Tribunale, preso atto del parere rilasciato dall'avv. Chiara Rossi, giusto decreto del 29 ottobre
2025 convocava il creditore istante, il Pubblico Ministero, nonché il Commissario Giudiziale e il debitore per la successiva udienza del 19 novembre 2025 (poi rinviata d'ufficio al 26 novembre 2025) così argomentando “… nella situazione che occupa e a fronte di quanto riferito dal Commissario Giudiziale sia in sede di parere sia in sede di successiva informativa emergono numerosi aspetti rispetto ai quali il debitore non ha fornito adeguate motivazioni né adeguati supporti documentali e che potrebbero integrare i presupposti per non concedere la proroga” e procedendo ad elencare analiticamente le criticità riscontrate;
− in sede di udienza il legale del debitore così si esprimeva “Dà atto che la società sta lavorando su un piano in continuità indiretta e che ha dato corso alla circolarizzazione dei crediti. È già stato individuato un interessato e dà conto della disponibilità di primario istituto di credito a finanziare la società”, insisteva dunque nella richiesta di proroga. Viceversa il creditore istante insisteva nell'istanza di liquidazione giudiziale, alla quale si associava il Pubblico Ministero, che dava al contempo evidenza dell'inattendibilità delle allegazioni della debitrice e delle irregolarità emerse;
− il Collegio, giusto decreto del 27- 28 novembre 2025, assegnava termine fino al 18 dicembre
2025 per il deposito della “domanda piena”;
− in data 18 dicembre 2025 la debitrice depositava istanza con cui chiedeva “… che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia, per i motivi illustrati in narrativa, accertato lo stato avanzato del progetto di regolazione della crisi fondato sulla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII e sull'avvenuta predisposizione del relativo piano, concedere un ulteriore termine per il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con la relativa documentazione, nella misura ritenuta di giustizia con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle eventuali misure protettive in essere”, dando atto di avere intenzione di stipulare un accordo di ristrutturazione con i debitori;
− ritenuto che l'istanza non possa trovare accoglimento a fronte della sua palese inammissibilità: infatti l'art. 44, comma 1, lett. a, CCII prevede unicamente che il Tribunale fissi un termine compreso tra i trenta e i sessanta giorni (ed il Tribunale ha concesso il termine di trenta giorni, ritenuto legittimo anche dalla Corte d'Appello in seno al decreto di rigetto del reclamo) e che questo termine sia prorogabile fino ad ulteriori sessanta giorni (ed il Tribunale ha concesso ulteriore termine fino al 18.12.2025), ma non prevede alcuna possibilità di “proroga della proroga”, con la conseguenza per cui il debitore avrebbe dovuto depositare domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione entro e non oltre il termine assegnato;
− ritenuto, per completezza, di sottolineare che l'istanza di proroga del 18.12.2025 dia evidenza dell'inadempimento del debitore agli obblighi assunti in sede di deposito della domanda ex art. 44 CCII, atteso che in sede di udienza del 27 novembre 2025 il difensore e gli advisors della società confermavano la volontà di depositare domanda di concordato in continuità indiretta, salvo poi dare atto, solo pochi giorni in seguito, della volontà di concludere un accordo di ristrutturazione;
− dato atto che tutto quanto sopra esposto consente di ritenere superate le previsioni di cui agli artt. 7 e 40, comma 10, CCII e dunque di esaminare la domanda di liquidazione giudiziale;
− sussiste la competenza del Tribunale di Forlì, in quanto pur essendo la sede legale a Catania, il creditore istante ha dato evidenza che il COMI della debitrice coincide con il circondario di questo Tribunale (nel sito internet della debitrice viene individuata come unica sede quella di
Via Borghetto Ferrovia 2 Bis 47122 Forlì, nella corrispondenza mail proveniente dalla debitrice viene indicata la sede di Forlì, la sede di Catania non risulta coincidente con alcun esercizio dell'attività della debitrice). Per incidens, la debitrice costituendosi ha confermato la circostanza;
− dalla documentazione prodotta dalla società in allegato all'originaria domanda con riserva e, in particolare, dai bilanci degli ultimi tre esercizi, depositati presso il Registro delle Imprese, emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
− è documentato e non contestato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia di gran lunga superiore ad Euro 30.000,00, come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
− è certo che la debitrice versi in stato di insolvenza – intesa ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – non disponendo la stessa di beni sufficienti per onorare i debiti sociali, come comprovato dal credito vantato dall'istante di oltre Euro 1.350.000,00, dall'impraticabilità di qualsiasi strumento di regolazione della crisi, dalla presenza di debiti erariali (Agenzia delle Entrate ed INPS), dalla sussistenza di non chiari rapporti debitori / creditori con altre società, che dovranno essere approfonditi dal nominando Curatore;
− ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto, nella nomina del Curatore, delle ragioni di opportunità di individuarlo nello stesso professionista che ha già svolto l'incarico di Commissario Giudiziale non ricorrendo alcuna ipotesi di incompatibilità e tenuto conto altresì criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
IC
L'improcedibilità della domanda ex artt. 44 CCII depositata da Controparte_3
(C.F. ), con conseguente cessazione dell'efficacia delle misure
[...] P.IVA_1 protettive;
IC TA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ); Controparte_3 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Curatore l'avv. CHIARA ROSSI (C.F. ), con studio in Forlì; C.F._1
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a - C.F. : Controparte_3 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 20/04/2026 ad ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
N. R.G. 124- 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 124/2025 diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE di 4 (C.F. ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
Visto il ricorso proposto in data 6 agosto 2025 da Parte_1
[...] nei confronti di
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− dato atto che con ricorso in data 16 settembre 2025 (dunque tempestivamente, atteso che l'udienza ex art. 49 CCII era fissata per il giorno 17 settembre 2025) Controparte_3 depositava domanda ex art. 44, comma 1, CCII, così argomentando “Il deposito
[...] dell'odierno ricorso risulta funzionale all'attuazione di un programma di ristrutturazione del debito da realizzarsi, in via principale, mediante lo strumento del concordato preventivo in continuità diretta, ovvero, in subordine, attraverso altro strumento di regolazione della crisi previsto dall'ordinamento”;
− con decreto in data 18- 20 settembre 2025 il Tribunale, inter alia, nominava l'avv. Chiara Rossi quale Commissario Giudiziale, concedeva termine di giorni trenta per depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, concedeva le misure protettive per mesi quattro e poneva a carico della debitrice gli obblighi informativi periodici;
− la debitrice depositava istanza di ricusazione del giudice relatore e reclamo avverso la concessione del termine di giorni trenta in luogo dei giorni sessanta richiesti;
− l'istanza di ricusazione veniva rigettata dal Tribunale di Forlì ed il reclamo veniva rigettato dalla
Corte d'Appello di Bologna;
− nelle more, in data 21 ottobre 2025 la debitrice depositava istanza di proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a, CCII, rispetto alla quale veniva richiesto il parere del Commissario
Giudiziale;
− il Tribunale, preso atto del parere rilasciato dall'avv. Chiara Rossi, giusto decreto del 29 ottobre
2025 convocava il creditore istante, il Pubblico Ministero, nonché il Commissario Giudiziale e il debitore per la successiva udienza del 19 novembre 2025 (poi rinviata d'ufficio al 26 novembre 2025) così argomentando “… nella situazione che occupa e a fronte di quanto riferito dal Commissario Giudiziale sia in sede di parere sia in sede di successiva informativa emergono numerosi aspetti rispetto ai quali il debitore non ha fornito adeguate motivazioni né adeguati supporti documentali e che potrebbero integrare i presupposti per non concedere la proroga” e procedendo ad elencare analiticamente le criticità riscontrate;
− in sede di udienza il legale del debitore così si esprimeva “Dà atto che la società sta lavorando su un piano in continuità indiretta e che ha dato corso alla circolarizzazione dei crediti. È già stato individuato un interessato e dà conto della disponibilità di primario istituto di credito a finanziare la società”, insisteva dunque nella richiesta di proroga. Viceversa il creditore istante insisteva nell'istanza di liquidazione giudiziale, alla quale si associava il Pubblico Ministero, che dava al contempo evidenza dell'inattendibilità delle allegazioni della debitrice e delle irregolarità emerse;
− il Collegio, giusto decreto del 27- 28 novembre 2025, assegnava termine fino al 18 dicembre
2025 per il deposito della “domanda piena”;
− in data 18 dicembre 2025 la debitrice depositava istanza con cui chiedeva “… che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia, per i motivi illustrati in narrativa, accertato lo stato avanzato del progetto di regolazione della crisi fondato sulla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII e sull'avvenuta predisposizione del relativo piano, concedere un ulteriore termine per il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con la relativa documentazione, nella misura ritenuta di giustizia con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle eventuali misure protettive in essere”, dando atto di avere intenzione di stipulare un accordo di ristrutturazione con i debitori;
− ritenuto che l'istanza non possa trovare accoglimento a fronte della sua palese inammissibilità: infatti l'art. 44, comma 1, lett. a, CCII prevede unicamente che il Tribunale fissi un termine compreso tra i trenta e i sessanta giorni (ed il Tribunale ha concesso il termine di trenta giorni, ritenuto legittimo anche dalla Corte d'Appello in seno al decreto di rigetto del reclamo) e che questo termine sia prorogabile fino ad ulteriori sessanta giorni (ed il Tribunale ha concesso ulteriore termine fino al 18.12.2025), ma non prevede alcuna possibilità di “proroga della proroga”, con la conseguenza per cui il debitore avrebbe dovuto depositare domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione entro e non oltre il termine assegnato;
− ritenuto, per completezza, di sottolineare che l'istanza di proroga del 18.12.2025 dia evidenza dell'inadempimento del debitore agli obblighi assunti in sede di deposito della domanda ex art. 44 CCII, atteso che in sede di udienza del 27 novembre 2025 il difensore e gli advisors della società confermavano la volontà di depositare domanda di concordato in continuità indiretta, salvo poi dare atto, solo pochi giorni in seguito, della volontà di concludere un accordo di ristrutturazione;
− dato atto che tutto quanto sopra esposto consente di ritenere superate le previsioni di cui agli artt. 7 e 40, comma 10, CCII e dunque di esaminare la domanda di liquidazione giudiziale;
− sussiste la competenza del Tribunale di Forlì, in quanto pur essendo la sede legale a Catania, il creditore istante ha dato evidenza che il COMI della debitrice coincide con il circondario di questo Tribunale (nel sito internet della debitrice viene individuata come unica sede quella di
Via Borghetto Ferrovia 2 Bis 47122 Forlì, nella corrispondenza mail proveniente dalla debitrice viene indicata la sede di Forlì, la sede di Catania non risulta coincidente con alcun esercizio dell'attività della debitrice). Per incidens, la debitrice costituendosi ha confermato la circostanza;
− dalla documentazione prodotta dalla società in allegato all'originaria domanda con riserva e, in particolare, dai bilanci degli ultimi tre esercizi, depositati presso il Registro delle Imprese, emerge il superamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
− è documentato e non contestato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia di gran lunga superiore ad Euro 30.000,00, come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII;
− è certo che la debitrice versi in stato di insolvenza – intesa ex art. 2, comma 1, lett. b, CCII, come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – non disponendo la stessa di beni sufficienti per onorare i debiti sociali, come comprovato dal credito vantato dall'istante di oltre Euro 1.350.000,00, dall'impraticabilità di qualsiasi strumento di regolazione della crisi, dalla presenza di debiti erariali (Agenzia delle Entrate ed INPS), dalla sussistenza di non chiari rapporti debitori / creditori con altre società, che dovranno essere approfonditi dal nominando Curatore;
− ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto, nella nomina del Curatore, delle ragioni di opportunità di individuarlo nello stesso professionista che ha già svolto l'incarico di Commissario Giudiziale non ricorrendo alcuna ipotesi di incompatibilità e tenuto conto altresì criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
IC
L'improcedibilità della domanda ex artt. 44 CCII depositata da Controparte_3
(C.F. ), con conseguente cessazione dell'efficacia delle misure
[...] P.IVA_1 protettive;
IC TA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (C.F. ); Controparte_3 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Curatore l'avv. CHIARA ROSSI (C.F. ), con studio in Forlì; C.F._1
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c. e rispetto a - C.F. : Controparte_3 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCC.
FISSA il giorno 20/04/2026 ad ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca