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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/11/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 945 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di CP_ citazione in opposizione a dall'avv.to Giuseppe Vallone, elettivamente domiciliato presso lo studio in Santa Marina (Sa9 alla via Nazionale n. 127
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Teggiano (Sa) alla via Difesa delle Controparte_2 P.IVA_1
Margini, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa giusta CP_3 procura in atti dagli avv.ti Ettore Notti e Ivan Carino ed elettivamente domiciliata presso lo studio in
Cosenza alla via Cardamone n. 20
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 27.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.09.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 199/2024 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 5.07.2024, depositato in pari data, con il quale gli veniva ingiunto di pagare immediatamente e senza dilazione, in favore della la somma di euro 51.659,56, oltre interessi come richiesti, nonché le spese del Controparte_2 procedimento monitorio di cui euro 1.370,00 per compensi ed euro 286,00 per esborsi, nonché rimborso per spese generali, iva e cap come per legge, in relazione alle fatture e ai titoli di credito rilasciati per il relativo pagamento delle fatture e non onorati, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo. L'opponente proponeva i seguenti motivi di opposizione: in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché privo di qualsivoglia motivazione;
nel merito, l'inidoneità probatoria delle fatture poste a base del monitorio e la difformità degli importi portati dagli assegni rispetto a quelli delle fatture. In particolare, deduceva che gli assegni erano stati rilasciati sotto minaccia e premetteva che si riforniva da , titolare della società opposta, per la vendita al dettaglio di gas in CP_3 bombole;
che il rapporto di fornitura, dopo un primo periodo di tranquillità e di ottima collaborazione, iniziò a dare problemi perché risultavano mancanti diversi chilogrammi di gas nelle bombole e mancava il collaudo delle bombole e che tanto comportava la perdita di clienti e il danneggiamento di diverse caldaie;
che provvedeva all'immediata contestazione verbale delle forniture errate e all'interruzione del rapporto di fornitura;
che, tuttavia, sotto minaccia, e alla presenza del fratello
, il lo costringeva ad emettere degli assegni;
che uno di questi veniva portato Persona_1 CP_3 all'incasso, protestato e successivamente pagato per evitare ulteriori problemi, mentre gli altri assegni non venivano mai incassati in quanto veniva contestato il mancato collaudo delle bombole;
che nel
2016, iniziava una collaborazione lavorativa con la LI e il si presentava a Villammare CP_3 minacciandolo di avere “agganci” che gli avrebbero permesso di evitare eventuali controlli fiscali;
che tra il 2018 e il 2023, subiva diverse minacce, sia verbali sia fisiche;
che le minacce venivano rivolte anche alla di lui moglie provocandole un grave stato di ansia tanto da doversi dimettere dalla carica di vicesindaco e a rivolgersi a cure psichiatriche;
che gli atteggiamenti persecutori culminavano con ulteriori minacce di morte, inseguimenti in auto finalizzati a farlo uscire di strada;
che l'ultimo episodio si verificava nel 2024, quando veniva nuovamente minacciato mentre usciva dal lavoro;
che detti fatti venivano denunciati all'Autorità Giudiziaria;
che quindi gli assegni venivano emessi sotto pressione e minaccia e non in virtù di un legittimo debito commerciale. Infine, eccepiva la sussistenza degli interessi moratori per mancata prova di specifica convenzione tra le parti circa la misura e la decorrenza di tali interessi, né della sussistenza dei presupposti legali per il loro riconoscimento.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “A. DISPORRE, in via preliminare e cautelare, la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
B. DISPORRE la revoca del decreto ingiuntivo n. 199/2024 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 05.07.2024; C.
DISPORRE, in via principale, il rigetto della domanda monitoria per infondatezza delle pretese creditorie, con conseguente condanna del creditore alla restituzione di quanto eventualmente già percepito in esecuzione del decreto ingiuntivo;
D. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.12.2024 si costituiva la la Controparte_2 quale, previa impugnativa di tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, premetteva che il credito era fondato sulla fornitura di bombole da gas come indicate nelle fatture di cui al ricorso monitorio;
che per fare fronte al pagamento delle suddette fatture venivano rilasciati i titoli di credito, pure indicati nel monitorio, per un importo di euro 48.245,80, non onorati;
che, invece, la somma di euro
3.413,76 veniva portata dalle ulteriori fatture e cioè e nn. n. 794 del 17.05.2012 di € 274,05; n. 808 del 21.05.2012 di € 581,49; n. 831 del 24.05.2012 di € 665,05; n. 851 del 28.05.2012 di € 524,69; n.
862 del 31.05.2012 di € 504,63; n. 878 del 04.06.2012 di € 340,88; n. 897 del 07.06.2012 di € 522,97, notificate al debitore e annotate nelle scritture contabili;
che in data 29.10.2018 e 19.08.2021
l'opponente veniva diffidato al pagamento della somma complessiva di euro 51.695,65, oltre interessi di mora ex D. Lgs 231/2002, senza alcun riscontro;
che, all'esito dell'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in data 11.07.2024 veniva notificato al debitore il detto decreto ingiuntivo con l'unito precetto di pagamento per la somma di euro 101.253,45; che veniva avviata procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 940/2024 RGE a cui non seguiva né opposizione al precetto né alla procedura presso terzi. Con riferimento, poi, ai motivi di opposizione, deduceva che l'opponente aveva confermato che tra essi era intercorso un rapporto commerciale durato pressappoco più di un anno avente a oggetto la fornitura di bombole gas/metano; che, a seguito di tale rapporto commerciale, venivano emesse le fatture, non contestate dall'opponente, per un importo complessivo di euro 51.659,56; che le forniture venivano regolarmente eseguite perché dalla fatture e dalle bolle di consegna, sottoscritte dal Canonico, venivano puntualmente indicate le singole quantità di gas ceduto e non pagato dal debitore;
che alcuna riserva, né contestazione del materiale fornito veniva effettuata dall'opponente; che l'asserita differenza degli importi fatturati rispetto agli assegni emessi era dovuta al fatto che gli importi degli assegni coprivano un importo complessivo di euro 48.245,80, mentre per l'ulteriore importo di euro 3.413,76 portato da altre fatture non veniva emesso alcun assegno. Inoltre, contestava la circostanza relativa ad atteggiamenti persecutori, minacce di morte, inseguimenti in auto in danno del siccome non veritiera e non supportata da alcun riscontro Pt_1 probatorio anche perché non vi era il documento di cui all'allegato n. 4 nel fascicolo dell'opponente e, infine, insisteva sulla legittimità degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 trattandosi di un rapporto commerciale tre due imprese e, quindi, dovuti per il ritardo nel pagamento delle sottostanti fatture.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: rigettare, se richiesta, la domanda di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo;
-rigettare le richieste istruttorie formulate da parte opponente;
-nel merito: rigettare l'opposizione spiegata da con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 199/2024, RG 627/2024, Parte_1 provvisoriamente esecutivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Vinte le spese di lite”.
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c. I termine depositata il 14.01.2025, parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: rigettare, se richiesta, la domanda di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo;
rigettare le richieste istruttorie formulate da parte opponente;
-nel merito: rigettare l'opposizione spiegata da Parte_1 con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 199/2024, RG 627/2024, provvisoriamente esecutivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Vinte le spese di lite”.
La causa veniva istruita essenzialmente con prove documentali.
All'udienza del 27.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di note difensive finali fino a trenta giorni prima.
2. Prima di passare al merito della controversia, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vita sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debitore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
3. L'opposizione è infondata.
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo la ha proposto domanda di Controparte_2 adempimento del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente in virtù del rapporto commerciale intercorso in relazione alla fornitura di bombole di gas/metano. All'uopo ha depositato il fascicolo monitorio contenente n. 18 assegni bancari tratti sulla banca Unicredit, emessi da debitamente sottoscritti dal medesimo e giammai disconosciuti, in favore della Parte_1
copie delle fatture, ivi comprese le bolle di accompagnamento, n. 794 del Controparte_2
17.05.2012 di euro 274,05; n. 808 del 21.05.2012 di euro 581,49; n. 831 del 24.05.2012 di euro
665,05; n. 851 del 28.05.2012 di euro 524,69; n. 862 del 31.05.2012 di euro 504,63; n. 878 del
04.06.2012 di euro 340,88; n. 897 del 07.06.2012 di euro 522,97,3 per un totale di euro 3.413,76, sottoscritte da e ciascuna di esse riporta in maniera dettagliata la fornitura delle Parte_1 bombole e cioè la descrizione del prodotto, la quantità e il prezzo, oltre all'estratto del registro autentico fatture e le diffide di pagamento del 29.10.2018 e del 19.08.2021 (all. n. 2 prod. parte opposta).
Alla luce della documentazione sopra richiamata deve ritenersi che l'opposta abbia fornito la prova della pretesa creditoria dimostrando l'esistenza e l'ammontare del suo credito così come azionato in via monitoria.
Dall'altro canto, le doglianze sollevata dall'opponente sono del tutto infondate.
Innanzitutto, l'opponente non ha disconosciuto il rapporto commerciale di fornitura di bombole gas/metano intrattenuto con la Tanto si evince dall'atto di citazione in opposizione Controparte_2 nel quale è chiaramente esplicitato che “Il si riforniva dal , titolare Parte_1 CP_3 della società opposta, per la vendita al dettaglio di gas in bombole. Il rapporto di fornitura, dopo un primo periodo di tranquillità e di ottima collaborazione iniziò a dare problemi perché risultavano mancanti diversi chilogrammi di gas nelle bombole ed anche il collaudo delle bombole non era presente, il che comportava per il ricorrente la perdita di clienti e danneggiamento di diverse caldaie”
(pag. 4). Da quanto sopra emerge che le forniture di bombole sono state tutte eseguite da parte dell'opposta e, tra l'altro, l'opponente nulla ha provato in ordine alla presunta assenza di gas nelle bombole consegnate e oggetto della domanda monitoria. Non risulta provato, inoltre, che l'opponente abbia contestato tempestivamente prima del presente giudizio la fornitura di cui l'opposta ha chiesto il pagamento sicchè la contestazione appare altresì contraria a buona fede.
Il credito risulta, inoltre, provato in forza degli assegni bancari prodotti dall'opposta, sottoscritti dall'opponente e non disconosciuti. Non appare dirimente la dedotta differenza tra gli importi complessivi portati dalle fatture (euro 51.659,59) e quelli dei 18 assegni (euro 48.245.80). In relazione alla circostanza secondo cui gli assegni sarebbero stati sottoscritti sotto minaccia appare opportuno evidenziare che tanto non assume efficacia estintiva o modificativa del credito dal momento che non sono contestate e risultano provate in via documentale le forniture di gas metano. Inoltre, non può farsi a meno di evidenziare che gli assegni risultano emessi nell'arco dell'anno 2012 e cioè nel periodo in cui il rapporto commerciale era in corso mentre la denuncia è stata proposta solo il 27. 09.2024, ratificata in pari data, dopo circa 12 anni (all. seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opposta).
Infine, anche l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla non debenza degli interessi moratori non merita accoglimento in quanto si applica al caso di specie, in considerazione della natura del rapporto commerciale intercorso tra le parti (fornitura di bombole di gas/metano), la disciplina degli interessi moratori di cui al D. Lgs n. 231.2002 che si applica a tutte le transazioni commerciali definite, per quanto qui di interesse, dall'art. 2, comma I, lett. a) del D. Lgs. 231/2002, come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
A fronte, dunque, di tale quadro probatorio, non ha offerto elementi utili a Parte_1 contrastare la pretesa creditoria della anche in considerazione della genericità Controparte_2 dell'opposizione e dell'inconferente produzione documentale.
In conclusione, l'opposizione va integralmente respinta, e per l'effetto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 199/2024 emesso il 5.07.2024, depositato in pari data, dal Tribunale di Lagonegro va confermato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 199/2024 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Lagonegro il 5.07.2024;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a..
Così deciso in Lagonegro in data 24.11.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.