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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 18.12.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avv.ti L. Minetti e M.A. Parte_1
Altavilla
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 19.2.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante - al contrario di quanto sostenuto dall'ausiliare d'ufficio - un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Nella presente fase processuale è stato dapprima richiesto un supplemento peritale al ctu nominato in fase di atp e poi, tenuto conto delle contestazioni formulate dall'istante e della documentazione medica prodotta in data 15.5.2025, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott ha diagnosticato a carico dell'istante “Grave difficoltà nella Per_1 stazione eretta, nella deambulazione e nei passaggi posturali in soggetto con grave sarcopenia da probabile allettamento prolungato associata a marcata poliartrosi a notevole incidenza funzionale;
esiti di pregresso intervento chirurgico di artroprotesi di ginocchio, bilaterale;
osteoporosi senile. Moderato - grave declino cognitivo in soggetto con depressione reattiva del tono dell'umore ed ipoacusia profonda bilaterale. Cardiopatia ipertensiva. Allegata incontinenza urinaria cronica con episodi di incontinenza totale”.
Ha poi osservato che “le patologie riscontrate nella signora individuano la Parte_1 ricorrenza della necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e 508/88)”, rilevando quanto alla decorrenza di tale quadro patologico che “dopo la visita peritale dell'11.09.2023 la documentazione in atti del dicembre
2023 / gennaio 2024 indica la necessita di utilizzo di carrozzina ortopedica;
per tali ragioni si ritiene che, nella specie, il beneficio dell'Indennità di Accompagnamento decorre dal dicembre
2023, epoca in cui lo specialista in Ortopedia di struttura pubblica riscontrò tale dato obiettivo del tutto compatibile con le condizioni cliniche attuali, peraltro ulteriormente confermate in atti a maggio 2025.”.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni
– non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½. La residua parte va posta a carico dell' secondo la soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita da dicembre 2023, come da CTU depositata in data 2.9.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte CP_1 che liquida in € 1300,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere