Art. 11.
Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.
Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.