Art. 9.
Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'art. 71 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1101 , modificato dalla legge 20 marzo 1930, n. 159 , e' prorogato, per gli esattori del periodo 1943-1953, fino al 31 dicembre 1959.
Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'art. 71 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1101 , modificato dalla legge 20 marzo 1930, n. 159 , e' prorogato, per gli esattori del periodo 1943-1953, fino al 31 dicembre 1959.