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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3847/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007447876000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140030436877000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 23/09/2025 Società_1 sas di Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 028/2025/9007447876, notificata il 28/08/2025, con la quale l'Agenzia delle
Entrate IS chiedeva il pagamento di euro 300,98 quale diritto camera di commercio dovuto per l'anno 2010.
La società ricorrente, assistita dall'avv. Difensore_1, eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella e la conseguente intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione e della prodromica cartella;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che la prodromica cartella n. 02820140030436877 era stata correttamente notificata al contribuente ai sensi degli artt. 139 e 140 cpc, mediante deposito nella Casa Comunale di Vairano Paterona, e che, successivamente, erano state notificate le intimazione di pagamento n. 03420229007390341 e n. 03480202300010785 (per compiuta giacenza) e n. 02820249014218192 (ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente il giudice rileva che dalla documentazione prodotta in atti emerge che la prodromica cartella n. 02820140030436877 è stata ritualmente notificata il 20.02.2015. Non risultano, invece, regolarmente notificate le precedenti intimazioni: la n. 03420229007390341 e n. 03480202300010785 (per compiuta giacenza) in quanto dalle relate emerge che il destinatario risulta “trasferito” e non è stata inviata la successiva
CAD. Per quanto riguarda, inoltre, l'intimazione n. 02820249014218192 – che si assume notificata ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. – manca la prova del deposito nella Casa Comunale di Vairano Paterona.
Ciò premesso, quanto all'unico motivo di ricorso - intervenuta prescrizione del credito azionato – il giudice rileva che, essendo stata notificata la cartella in data 20.02.2015 ed essendo stata l'impugnata intimazione di pagamento notificata il 28.08.2025, deve ritenersi maturata la prescrizione, essendo trascorso il termine prescrizionale quinquennale senza che siano stati posti in essere ulteriori validi atti interruttivi.
Il ricorso va, quindi, accolto, annullando l'ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione della cartella esattoriale impugnata.
Sussistono giusti motivi per ritenere compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3847/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007447876000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140030436877000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 23/09/2025 Società_1 sas di Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 028/2025/9007447876, notificata il 28/08/2025, con la quale l'Agenzia delle
Entrate IS chiedeva il pagamento di euro 300,98 quale diritto camera di commercio dovuto per l'anno 2010.
La società ricorrente, assistita dall'avv. Difensore_1, eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella e la conseguente intervenuta prescrizione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione e della prodromica cartella;
con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che la prodromica cartella n. 02820140030436877 era stata correttamente notificata al contribuente ai sensi degli artt. 139 e 140 cpc, mediante deposito nella Casa Comunale di Vairano Paterona, e che, successivamente, erano state notificate le intimazione di pagamento n. 03420229007390341 e n. 03480202300010785 (per compiuta giacenza) e n. 02820249014218192 (ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente il giudice rileva che dalla documentazione prodotta in atti emerge che la prodromica cartella n. 02820140030436877 è stata ritualmente notificata il 20.02.2015. Non risultano, invece, regolarmente notificate le precedenti intimazioni: la n. 03420229007390341 e n. 03480202300010785 (per compiuta giacenza) in quanto dalle relate emerge che il destinatario risulta “trasferito” e non è stata inviata la successiva
CAD. Per quanto riguarda, inoltre, l'intimazione n. 02820249014218192 – che si assume notificata ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. – manca la prova del deposito nella Casa Comunale di Vairano Paterona.
Ciò premesso, quanto all'unico motivo di ricorso - intervenuta prescrizione del credito azionato – il giudice rileva che, essendo stata notificata la cartella in data 20.02.2015 ed essendo stata l'impugnata intimazione di pagamento notificata il 28.08.2025, deve ritenersi maturata la prescrizione, essendo trascorso il termine prescrizionale quinquennale senza che siano stati posti in essere ulteriori validi atti interruttivi.
Il ricorso va, quindi, accolto, annullando l'ingiunzione di pagamento per intervenuta prescrizione della cartella esattoriale impugnata.
Sussistono giusti motivi per ritenere compensate le spese del procedimento.
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese.