Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2025, proposto da Laghetto Conglomerati s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con Nuove Iniziative s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Cacace, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Mazzini 25 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. fabriziocacace@ordineavvocatiroma.org;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del presidente p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Teresa Ardovini e Mariacristina Iadecola del servizio legale dell’ente, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. teresa.ardovini@pec.it e avv.mc.iadecola@messaggipec.it;
nei confronti
Parente Lavori s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , in proprio e nella qualità di capogruppo del r.t.i. costituito con Solmar Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Contaldi La Grotteria e Davide Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio legale AdLaw – Avvocati Amministrativisti in Roma, lungotevere dei Mellini 24 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. c.contaldi@cnfpec.it e davidetagliaferri@ordineavvocatiroma.org;
per
- quanto al ricorso principale:
A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1) del verbale della seduta riservata del giorno 12 maggio 2025 e della nota di trasmissione avente pari data, con cui la Provincia di Frosinone ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla gara per l’affidamento, in via non esclusiva, dell’accordo quadro di durata quadriennale inerente lavori e servizi stradali della rete viaria provinciale, lotto n. 3 (CIG 9169363DB5), e la revoca della proposta di aggiudicazione in suo favore, per aver presentato un’offerta formulata al rialzo e indeterminata;
2) del verbale della seduta riservata del giorno 19 maggio 2025 con il quale, preso atto dell’esclusione della ricorrente, la graduatoria di gara è stata riformulata con proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata;
3) della determinazione dirigenziale n. 1652 del 26 maggio 2025 e della nota di comunicazione avente pari data, recante aggiudicazione dell’appalto in favore della società controinteressata;
4) delle risposte fornite dalla stazione appaltante ai quesiti nn. 18 e 21;
5) dei punti 2.2, 2.2.1, 2.3, 4.2.1, 5.2.1 6.5.2 del disciplinare di gara, ove intesi nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante;
6) del modello di offerta allegato al disciplinare di gara;
7) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente;
B) la dichiarazione di inefficacia del contratto ed il risarcimento del danno:
- quanto al ricorso incidentale, l’annullamento dei verbali (non conosciuti) delle sedute della commissione giudicatrice nel corso delle quali sono stati attribuiti i punteggi tecnici ed economici all’offerta della ricorrente principale.
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone e di Parente Lavori s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con determinazione dirigenziale n. 1576 del 13 maggio 2022, la Provincia di Frosinone ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in via non esclusiva di sei accordi quadro di durata quadriennale inerenti separati lotti di lavori e servizi da eseguire sulla rete viaria provinciale. Il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con un punteggio massimo per la componente tecnica pari a 80/100 e per quella economica pari a 20/100, di cui 10/100 per il ribasso percentuale sui prezzi unitari (da indicare sul mod. G1) e 10/100 per le proposte migliorative (da indicare sul mod. G2). Per il lotto n. 3 (CIG 9169363DB5), oggetto del presente gravame, l’importo massimo spendibile è stato fissato in euro 13.975.000,00 (di cui euro 13.162.000,00 per lavori ed euro 812.500,00 per forniture). Per la precisione, tale importo include la somma di euro 5.375.000,00 costituente il controvalore stimato dall’amministrazione per l’eventuale esercizio, a termini della lex specialis , della facoltà di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la ripetizione del servizio analogo nei due anni successivi alla fine del quadriennio, giusto l’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero di disporre per il medesimo periodo la proroga tecnica ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 cit.
In data 16 giugno 2022, l’amministrazione ha riscontrato la richiesta di chiarimenti n. 21 relativa, tra l’altro, all’individuazione dell’importo soggetto al ribasso del lotto n. 2, avente un controvalore identico al lotto n. 3 di cui è causa, richiamando una tabella generale di riepilogo dei limiti economici fissati per il quadriennio di durata dell’accordo quadro, che per i lotti nn. 2 e 3 è pari a euro 8.100.000,00 per lavori e ad euro 500.000,00 per servizi, per un totale di euro 8.600.000,00.
Entro il termine prescritto del 4 luglio 2022 sono così pervenute nove offerte, tra cui quella dell’odierna ricorrente, graduatasi in prima posizione con 84,99/100, grazie ad un ribasso dell’11, 13% per un controvalore di euro 12.419.582,50, seguita dal r.t.i. Parente Lavori s.r.l. con 77,23/100. Il r.t.i. Laghetto Conglomerati s.r.l., tuttavia, è stato escluso con verbale della commissione giudicatrice del 25 ottobre 2023 per carenza dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla lex specialis . Pertanto, con ricorso allibrato al n.r.g. 723 del 2023 l’odierna ricorrente è insorta avverso tale determinazione e questo tribunale con sentenza 29 luglio 2024 n. 545 ha accolto il gravame, riammettendola alla gara; detta decisione è stata confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 14 febbraio 2025 n. 1233.
Con verbale del 12 maggio 2025, quindi, la Provincia di Frosinone ha nuovamente disposto l’esclusione del r.t.i. Laghetto Conglomerati s.r.l., ai sensi del punto 6.5.2 del bando-disciplinare prot. n. 20186 del 7 giugno 2022, sul presupposto che la sua offerta è stata formulata al rialzo, è indeterminata e si pone in contrasto con il chiarimento n. 18 ( rectius n. 21) in materia di individuazione della base d’asta. Più in particolare, detta operatore nel mod. G1 di offerta ha proposto un ribasso dell’11,13% ed ha indicato un “ importo a base di gara soggetto a ribasso ” di euro 12.419.582,50, che si pone in aumento rispetto agli euro 8.600.000,00 posti a base d’asta. Sul punto, la stazione appaltante ha innanzitutto richiamato quanto deciso da questo tribunale con sentenza 2 ottobre 2024 n. 600 in una vicenda analoga verificatasi in merito all’aggiudicazione del lotto n. 1. In aggiunta a ciò, ha osservato che, applicando il ribasso percentuale indicato dall’offerente all’importo di gara comprensivo di rinnovo biennale indicato nel modello di offerta economica (cioè euro 12.419.582,50), “ non è possibile ricostruire con esiti certi l’effettiva offerta economica […] senza dichiarazioni integrative o rettificative che sono vietate ”. La stazione appaltante ha, quindi, ravvisato incertezze sul fatto che il valore della manodopera (euro 1.740.000,00) e degli oneri aziendali per la sicurezza (euro 70.000,00) indicati da Laghetto Conglomerati s.r.l. nel mod. G1 si riferiscano all’importo posto a base di gara per i primi quattro anni di contratto ( i.e. euro 8.600.000,00) piuttosto che a quello includente il rinnovo per ulteriori due (dunque euro 12.419.582,50). Ha poi osservato che l’odierna ricorrente, a termini del punto 5.2.1 del bando, nel mod. G2 ha indicato una percentuale di ribasso del 20,349% volta a trasformare l’incidenza economica delle migliorie offerte nel quadriennio (pari a euro 1.750.000,00) in un ulteriore incremento del ribasso offerto per il caso di utilizzazione dell’opzione di rinnovo. Tuttavia, ha ritenuto che tale elemento non si armonizza con gli altri dati economici dell’offerta e non consente di individuare univocamente la percentuale di ribasso per i primi quattro anni di contratto.
Con il ricorso all’esame, notificato il 10 giugno 2025 e depositato il successivo giorno 18, Laghetto Conglomerati s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 3, comma 1, lett. iii), 35, comma 16, 54, 59, comma 4, lett. c), 93 e 95, d.lgs. n. 50 cit., eccesso di potere ed illegittimità dei punti 2.2., 2.2.1, 2.3, 4.2.1, 5.2.1, 6.5.2, del modello di offerta economica e delle risposte ai quesiti nn. 18 e 21, perché il modello di offerta sarebbe stato predisposto per vedere dichiarato non solo il ribasso percentuale ma anche l’importo conseguente su una base di gara non meglio individuata né individuabile dalla lex specialis , trattandosi di un accordo quadro fondato su importi solo presunti, sì che sarebbe illegittimo sostenere che l’offerta della ricorrente sarebbe in aumento rispetto agli euro 8.600.000,00 stimati per il quadriennio di vigenza dell’accordo, importo questo non qualificato esplicitamente nel bando quale base di gara ed introdotto mediante un mero chiarimento che è anche esso illegittimo;
II) violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., 35, comma 16, 54, 59, comma 4, lett. c), 93 e 95, d.lgs. n. 50 cit., del principio di massima partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dei punti 2.2, 2.3, 3.6.1, 3.6.2, 4.2.1, 5.2.1 e 6.5.2 del bando e del chiarimento n. 21, ove intesi nel senso fatto proprio dall’amministrazione, ed eccesso di potere, in quanto la lex specialis ha ingenerato nei concorrenti un quadro informativo confusionario sugli importi da dichiarare nel mod. G1 per l’applicazione del ribasso, dato che l’unico importo al quale riferirsi con certezza era quello di euro 13.975.000,00 che compare anche sul portale ANAC quale valore complessivo stimato del lotto;
III) violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., 35, comma 16, 54, 59, comma 4, lett. c), 93, 95 e 97, d.lgs. n. 50 cit., del principio di massima partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, nonché eccesso di potere, perché i due moduli di offerta economica vanno considerati unitariamente, sì che mentre nel mod. G1 si dichiara il ribasso proposto, nel mod. G2 si elencano le migliorie offerte per i primi quattro anni e la loro incidenza si traduce, per espressa volontà della lex specialis , in un ulteriore ribasso percentuale rispetto a quello espresso nel mod. G1; conseguentemente, l’offerta presentata sarebbe dell’11,13% per tutta la durata contrattuale, inclusa l’eventuale proroga, con l’ulteriore ribasso aggiuntivo del 20,349% indicato nel mod. G2 per il biennio di contratti accessori, come richiesto dal bando che impone la trasformazione in percentuale di ribasso delle migliorie offerte per i primi quattro anni;
IV) eccesso di potere, perché la sentenza di questa sezione staccata 2 ottobre 2024 n. 600 sarebbe stata resa sul presupposto di una difesa di CODISAB s.r.l. fondata sull’appello a un errore materiale ed all’implicito riconoscimento dell’esistenza di un importo a base d’asta corrispondente ad euro 8.600.000,00, mentre in questa sede si deduce che nel bando non vi sarebbe stata alcuna indicazione dell’importo a base d’asta e che l’offerta sarebbe stata correttamente formulata al ribasso dell’unico importo evincibile dalla lex specialis di euro 13.975.000,00.
Con ricorso incidentale, notificato e depositato il 27 giugno 2025, Parente Lavori s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe denunciando violazione dei punti nn. 4.1 e 4.2 del disciplinare oltre ad eccesso di potere perché: a) le uniche migliorie utilmente considerabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per la parte economica sarebbero solo quelle c.d. valutabili e cioè messe a disposizione prima dell’avvio dell’esecuzione e che, quindi, devono consistere in una fornitura di beni o di lavori, sì che i 14 punti riconosciuti al r.t.i. Laghetto Conglomerati s.r.l. al riguardo sono illegittimi, perché quanto offerto (censimenti, verifiche, saggi, prove, piani, consulenze, sopralluoghi e lavori) presuppone l’avvio dell’esecuzione del contratto e non è valutabile né sotto il profilo qualitativo né sotto quello economico; b) la parte ricorrente si è impegnata a fornire servizi e lavori in miglioria per euro 1.750.000,00, a fronte di una garanzia di incasso di euro 705.000,00 nel quadriennio, sì che l’offerta è manifestamente irrealizzabile ed in perdita.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Frosinone, la quale ha rivendicato la correttezza del chiarimento n. 21 (erroneamente indicato come n. 18) che individua in euro 8.600.000,00 il limite economico fissato per il quadriennio di durata dell’accordo quadro e, quindi, la base d’asta, dato che la proroga stimata è meramente opzionale e che il punto 4.2.1 del bando, relativo all’offerta di prezzo, indica proprio il suddetto importo stimato per quattro anni. Ha poi sottolineato che la ricorrente ha ammesso di aver formulato la propria offerta su un importo diverso e maggiore della base d’asta e che, per l’effetto, ha presentato un’offerta al rialzo, la cui validità è fondata sul postulato, indimostrato e indimostrabile, di ottenere con certezza anche la proroga meramente opzionale. Ha, quindi, calcolato che con un ribasso dell’11,13% per i primi quattro anni ed uno dell’11,13% + 20,349% per l’eventuale biennio accessorio deriverebbe un importo contrattuale di euro 11.325.823,75 e non di euro 12.419.582,50, come dichiarato in offerta. Ha poi evidenziato che, avendo affermato di offrire il ribasso sull’importo stimato per i sei anni di potenziale durata del contratto, vi sarebbe incertezza anche sul riferimento dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza indicati. Da ultimo, ha ricordato che la citata sentenza amministrativa del 2 ottobre 2024 ha riaffermato il principio generale dell’inammissibilità dell’offerta formulata su una somma superiore alla base d’asta.
Laghetto Conglomerati s.r.l. ha, quindi, eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale per tardività e per violazione del principio del ne bis in idem , dato che i verbali della commissione aggiudicatrice n. 2 (riservato) del 1° marzo 2023 e n. 2 (pubblico) del 15 marzo 2023, qui impugnati, sono stati depositati già nel ricorso n.r.g. 723 del 2023, al quale Parente Lavori s.r.l. aveva preso parte e sui quali si è formato il giudicato che, come è noto, copre tutto il dedotto ed il deducibile. In ogni modo, ha controdedotto nel merito delle censure svolte, chiedendone il rigetto.
Il r.t.i. Parente Lavori s.r.l., quindi, con memoria del 7 luglio 2025 ha preso posizione sul ricorso introduttivo, argomentandone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 10 luglio 2025 n. 177 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare per carenza, oltre che di periculum in mora , anche di fumus boni iuris , dal momento che “ l’amministrazione appare aver correttamente escluso l’offerta della ricorrente perché formulata al rialzo rispetto all’importo posto a base di gara e perché comunque, anche valorizzando i chiarimenti forniti in giudizio da Laghetto Conglomerati s.r.l. sull’importo offerto, la reale portata dell’offerta economica appare incerta alla luce delle argomentazioni rassegnate e dei calcoli sviluppati dalla Provincia di Frosinone nei suoi scritti difensivi ”.
In vista della discussione del merito del ricorso, il r.t.i. ricorrente e quello controinteressato si sono scambiati scritti difensivi volti a ribadire le proprie rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso principale è infondato, potendo essere deciso alla luce dei principi già affermati dalla sezione nella citata sentenza del 2 ottobre 2024 resa in fattispecie analoga, mentre quello incidentale è improcedibile per carenza di interesse. Infatti, la reiezione del gravame introduttivo rende legittima l’esclusione del r.t.i. Laghetto Conglomerati s.r.l. e, per l’effetto, rende non valutabile il merito dell’offerta da esso presentata e, quindi, non apprezzabili in questa sede i profili di illegittimità denunciati sul punto da Parente Lavori s.r.l. e ciò a prescindere da ogni considerazione sull’ammissibilità dello stesso ricorso incidentale.
2.1 Si premette che il provvedimento di esclusione di cui è causa è un atto plurimotivato, fondato cioè su diverse ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo, che dunque è legittimo anche se solo una sola di esse risulti conforme alla legge ( ex multis : TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 settembre 2025 n. 732; sez. I, 4 giugno 2024 n. 415; sez. I, 22 gennaio 2024 n. 53; sez. I, 13 luglio 2023 nn. 538 e 540; sez. I, 10 marzo 2023 n. 145). Infatti, essa è stata determinata per il fatto che l’offerta presentata dal r.t.i. Laghetto Conglomerati s.r.l. è stata formulata non solo al rialzo della base d’asta, ma anche perché è attinta dagli specifici profili di indeterminatezza ivi specificamente enumerati. La ricorrente, quindi, si è diligentemente premurata di contestare ambo i suddetti profili nel ricorso introduttivo, argomentando non solo sull’assenza di un rialzo ma anche sull’interpretazione da dare all’offerta economica formulata per escludere ogni incertezza.
Ritiene il collegio necessario, al fine del decidere, ricostruire in sintesi le caratteristiche principali della procedura di gara di cui è causa, che è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro – cioè di un contratto concluso tra una o più parti allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste – di durata quadriennale inerente lavori e servizi da eseguire su una parte della rete viaria provinciale. Dalla lettura del punto 4.2.1 del bando-disciplinare si evince che il valore dell’accordo quadro de quo è di euro 8.600.000,00 nel quadriennio, a cui si aggiunge eventualmente l’importo di euro 5.375.000,00 per l’ipotesi in cui la stazione appaltante ritenga di avvalersi, nel biennio seguente, delle clausole sulla ripetizione o la proroga del servizio (artt. 63, comma 5 e 106, comma 11, d.lgs. n. 50 cit.). Sempre il citato punto 4.2.1 prevede che l’offerta economica è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori e servizi mediante dichiarazione di ribasso percentuale da applicarsi sull’elenco dei prezzi secondo il modello di offerta economica allegato che è articolato su due parti contrassegnate come G1 e G2.
2.2. Si procede, quindi, alla disamina congiunta del primo, secondo e quarto ordine di censure, che sono tutti fondati sulla tesi per cui il suddetto importo di euro 8.600.000,00 non costituirebbe la base d’asta della procedura e, quindi, l’offerta economica presentata da Laghetto Conglomerati s.r.l. non sarebbe in aumento.
I motivi sono tutti infondati.
2.2.1 A termini dell’art. 4.2.1 del bando-disciplinare, l’importo di euro 8.600.000,00 costituisce il valore presunto dell’accordo quadro nella sua ordinaria durata quadriennale e, quindi, ben può identificarsi come la base d’asta della procedura, sebbene la lex specialis non lo qualifichi direttamente ed esplicitamente in tal modo. Al contrario, la diversa somma di euro 5.375.000,00 – che sommata alla base d’asta restituisce l’importo di euro 13.975.000,00 e cioè il massimo spendibile per la commessa – indica il valore, sempre presunto, dell’eventuale ripetizione del servizio ex art. 63, comma 5, d.lgs. n. 50 cit., ovvero dell’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 cit., che l’amministrazione si è riservata di poter attivare nel successivo biennio e che, come è noto, costituiscono autonomi e distinti contratti pubblici.
Difatti, in merito all’istituto della ripetizione, l’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 50 cit., prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “ può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 ”. La ripetizione del servizio, quindi, rappresenta una fattispecie eccezionale che consente ad una stazione appaltante di riaffidare una prestazione analoga, dunque non necessariamente identica, al medesimo operatore economico già aggiudicatario del contratto iniziale, che non si sostanzia nella riedizione del rapporto pregresso ma che “ postula una nuova aggiudicazione (sia pure in forma negoziata) ” e l’insorgere di un nuovo e diverso vincolo contrattuale (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009 n. 2882; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 11 marzo 2011 n. 419).
Quanto alla proroga, invece, l’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 cit., prevede che: “ 11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ”. Tale istituto, secondo condivisibile giurisprudenza, costituisce un vero e proprio affidamento diretto disposto all’esercizio di una potestà autoritativa che, quindi, deve essere specificamente motivato e che può avvenire solo alle rigorose condizioni indicate a tal fine dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020 n. 6354; TAR Lazio, Roma, sez. I- ter , 7 luglio 2025 n. 13307; TAR Veneto, sez. II, 11 marzo 2024 n. 449; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 20 marzo 2023 n. 694; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 10 febbraio 2022 n. 891).
In considerazione dell’autonomia concettuale e giuridica degli istituti della ripetizione del servizio analogo e della proroga tecnica, ritiene il collegio che il controvalore della procedura, o base d’asta che dir si voglia, sia costituito, come si evince del resto dal bando, dall’importo stimato per l’erogazione del servizio nel quadriennio di vigenza naturale dell’accordo e, quindi, vada identificato nella somma di euro 8.600.000,00. Somma che peraltro, disattendendosi sul punto la tesi di parte ricorrente, non è stata affatto introdotta mediante un chiarimento ma che è esplicitamente indicata nel punto 4.2.1 del bando-disciplinare (pag. 84) per ciascun lotto dell’appalto da aggiudicare sebbene, come detto, non sia qualificata con la locuzione “ base d’asta ”. Il che equivale a dire che il contestato chiarimento n. 21, riprendendo pedissequamente quanto previsto sul punto dalla lex specialis , non è affatto illegittimo, come preteso da parte ricorrente. Inoltre, in questo ordine di idee il più elevato importo di euro 13.975.500,00 rileva ai soli fini dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 50 cit., e cioè per determinare il superamento della soglia di rilevanza comunitaria e di rendere edotto il mercato del valore degli eventuali contratti accessori rispetto a quello principale messo a gara.
2.2.2 Ciò premesso, si osserva che il citato punto 4.2.1 prevede che il ribasso percentuale debba essere applicato “ sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d) (modello di offerta economica) ”. Come già detto, il modello de quo è ripartito in due parti denominate G1 e G2, nella prima delle quali sono contenuti il campo riguardante l’indicazione della suddetta percentuale ed un ulteriore campo volto a precisare che detto ribasso “ applicato all’importo di gara soggetto a ribasso determina, in caso di aggiudicazione, il seguente importo contrattuale ”. Pertanto, in senso contrario a quanto sostenuto dal r.t.i. Laghetto Conglomerati s.r.l., non può ritenersi che il mod. G1 sia illegittimo nella parte in cui ha esplicitato l’obbligo di evidenziare nell’offerta anche l’importo contrattuale determinato dall’applicazione del ribasso, perché il già citato punto 4.2.1 del bando-disciplinare rinvia proprio alle “ modalità e alle condizioni ” previste dal modello di offerta economica. Ciò significa che il modello di offerta, che è allegato al bando-disciplinare del quale costituisce parte integrante, non ha un valore formale inferiore rispetto al resto della lex specialis , al punto da poter essere dichiarato illegittimo per violazione di sue clausole, come vorrebbe parte ricorrente. Infatti, il dato sull’importo contrattuale conseguente all’applicazione del ribasso ha una rilevanza giuridica non inferiore a quella del ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi, del quale è un portato matematico.
Peraltro, la richiesta rivolta ai concorrenti dalla lex specialis di voler esplicitare anche l’importo contrattuale che consegue all’applicazione del ribasso percentuale non è neppure un adempimento illogico, irrazionale, irragionevole o sproporzionato perché, oltre alla sua intrinseca semplicità di esecuzione (si tratta di una pura operazione matematica), rende immediatamente percepibile all’amministrazione aggiudicatrice la somma contabilmente rilevante per l’esecuzione della commessa. Inoltre, valendo quale conferma della correttezza della percentuale di ribasso proposta, è anche funzionale a far emergere eventuali incongruenze o errori nell’offerta, come è avvenuto nella specie, dato che la distonia tra percentuale di ribasso proposta ed importo contrattuale derivante dalla sua applicazione ha proprio disvelato l’esistenza di un’offerta formulata al rialzo rispetto alla base d’asta. È quest’ultimo un dato rilevante a termini dell’art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50 cit., per il quale sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione a base di gara, nonché ai fini del punto 6.5.2 del bando-disciplinare che prevede l’esclusione delle offerte che contengono “ un’offerta alla pari, senza ribasso o in aumento ”.
2.2.3 Pertanto, facendo applicazione dei principi già affermati dalla sezione in occasione dell’impugnazione dell’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione di un altro lotto del medesimo contratto pubblico di cui è causa, si rileva che il provvedimento impugnato appare corretto sotto il profilo dell’applicazione della sanzione espulsiva di un’offerta formulata al rialzo della base d’asta. Infatti, la previsione dell’inammissibilità delle offerte non rispettose dell’importo individuato dalla stazione appaltante come base d’asta, oltre che rispondere all’interesse dell’amministrazione a predeterminare l’impegno economico derivante dall’esecuzione dell’appalto, è espressiva di evidenti esigenze di trasparenza e tutela della par condicio , atteso che essa ha la funzione di delineare la cornice inderogabile entro la quale deve svolgersi il confronto competitivo tra le imprese partecipanti alla gara (Cons. Stato, sez. III, 18ottobre 2023 n. 9078; TAR Lazio, Latina, sez. I, 2 ottobre 2024 n. 600; TAR Umbria, sez. I, 12 giugno 2024 n. 457).
Peraltro, a tenore delle argomentazioni spiegate da parte ricorrente, nella vicenda che ci occupa non viene in questione la possibilità di rettificare un errore materiale dal quale sarebbe stata attinta l’offerta de qua . Infatti, l’intero impianto del ricorso, a differenza di quello definito con la citata sentenza del 2 ottobre 2024, si fonda su una linea difensiva diversa e ben più radicale, per la quale nella procedura de qua non vi sarebbe stata alcuna base d’asta e l’offerta sarebbe stata formulata al ribasso dell’unico importo di euro 13.975.000,00 indicato dal bando, senza che, a dire della ricorrente, possa ravvisarsi alcun errore. In realtà, in presenza di una base d’asta della procedura pari euro 8.600.000,00, il r.t.i. Laghetto Conglomerati s.r.l., evidentemente errando sul punto, l’ha individuata nella diversa e superiore cifra di euro 13.975.000,00, formulando così un’offerta di euro 12.419.582,50, che è al rialzo e che è stata legittimamente esclusa dalla stazione appaltante, a termini dell’art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50 cit. e del punto 6.5.2 del bando disciplinare.
In ragione della natura plurimotivata dal provvedimento gravato, ciò sarebbe già di per sé sufficiente a determinare il rigetto del ricorso tout court .
2.3 Ad ogni buon conto, non appare condivisibile neppure il terzo ordine di censure, con il quale il r.t.i. Laghetto Conglomerati s.r.l. ha illustrato la coerenza e la determinatezza della propria offerta, alla luce di una lettura sinottica dei mod. G1 e G2, in contrasto con quanto assunto dalla Provincia di Frosinone nella seconda parte di motivazione del provvedimento di esclusione.
Sul punto, appare sufficiente far riferimento ai conteggi sviluppati nell’atto impugnato e ripresi negli scritti difensivi dell’amministrazione e della controinteressata per dare conto del fatto che, applicando i criteri esplicitati dalla parte ricorrente, l’offerta di euro 12.419.582,50 non sarebbe comunque spiegabile. Infatti, applicando un ribasso dell’11,13% sull’importo di euro 8.600.000,00, valore stimato per il quadriennio di vigenza dell’accordo, si ottengono uno sconto di euro 957.180,00 ed una base d’asta ribassata pari ad euro 7.642.820,00. Applicando poi sull’importo di euro 5.375.000,00, valore stimato per il biennio accessorio, un ribasso del 31,479% (composto dall’11,13% per i quattro anni di durata dell’accordo maggiorato del 20,349%, quale corrispettivo delle migliorie eseguite nel corso del contratto principale, per l’ipotesi di ripetizione del servizio o proroga tecnica) si ottiene la somma di euro 3.683.003,75, che sommata alla base d’asta ribassata di euro 7.642.820,00 restituisce euro 11.325.823,75, dunque una cifra diversa da quella di euro 12.419.582,50 in concreto offerta.
Ciò rende la proposta negoziale della ricorrente sostanzialmente indeterminabile e, anche sotto tale profilo, meritevole di esclusione, posto che non è possibile ricostruirla esattamente neppure ricorrendo a dichiarazioni rettificative o integrative, che sono comunque vietate.
2.4 Il ricorso incidentale è, invece, improcedibile perché la conferma della legittimità dell’esclusione del r.t.i. ricorrente dalla procedura di gara priva la controinteressata dell’interesse a coltivarlo.
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo, tenendo anche conto che la Provincia di Frosinone è stata difesa in giudizio da avvocati del servizio legale dell’ente e che, pertanto, ad essi vanno riconosciuti non solo i compensi professionali ma anche, in luogo di IVA e CPA, gli oneri riflessi, nella misura e sulle voci come per legge (TAR Lazio, Latina, sez. I, 2 ottobre 2024 n. 600; sez. I, 9 ottobre 2023 n. 693; in termini v. anche Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2023 n. 5754, che sul punto rinvia a Cass. civ., sez. un., ord.za 6 febbraio 2023 n. 3592).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna Laghetto Conglomerati s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Frosinone e di Parente Lavori s.r.l., che sono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuna, oltre ad accessori di legge da liquidarsi nei sensi di cui in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA AL, Presidente
AL NO, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NO | LA AL |
IL SEGRETARIO