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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/11/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1496/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1496/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANATO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in Vicolo Ghiaia 7 37122 37122presso il difensore avv. PANATO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
UZ LE, elettivamente domiciliato in VIA DOTT. F. GAROFOLI N. 98/A
37057 AN AN TO presso il difensore avv. UZ LE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'oggetto del presente giudizio, a seguito della concorde rinuncia delle parti all'udienza del 4.4.2024, verte unicamente sull'immobile sito in Isola della Scala via Abetone 48 contraddistinto al NCEU dell'indicato Comune al Foglio 84, Particella 385, sub. 1.
Quanto all'immobile sito nel medesimo Comune in via Abetone 48 e contraddistinto al NCEU al
Foglio 84, Particella 545, sub. 1 – 4, oggetto appunto di reciproca rinuncia, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Rileva questo Tribunale, quanto ai pagamenti eseguiti per l'aggiudicazione dell'immobile, che le deduzioni della convenuta per nulla incidono sulla definitività del decreto di trasferimento emesso dal
GE nella procedura esecutiva;
il trasferimento è intervenuto in favore di entrambe le contendenti, da ritenersi comproprietarie al 50 %.
Ferma la accertata (in sede di CTU) indivisibilità del bene ed attesa la richiesta di entrambe le parti di pagina 1 di 2 assegnazione (previo conguaglio) dell'intera proprietà, occorre determinare la misura dello stesso e la parte assegnataria del tutto.
Nel caso di specie la convenuta ha dimostrato di avere corrisposto l'intero prezzo di Controparte_1 aggiudicazione dell'immobile attraverso il versamento di nr. 3 assegni circolari di €. 50.000,00, €. 14.645,19, €. 9.353,10 (documento 6 di parte convenuta), a totale pagamento del prezzo di aggiudicazione (ricevuta di versamento 22.10.2012 da parte di Equitalia, documento 2 di parte attrice).
Tale somma coincide con il prezzo esposto come dovuto nel decreto di trasferimento del GE.
La riferibilità a del conto sul quale sono stati tratti gli indicati assegni (cfr. Controparte_1 affermazione contenuta a pagina 7 della comparsa di risposta) non è stata contestata dall'attrice e deve quindi ritenersi per accertata. Parte_1
Parte attrice, invece, non ha provato di avere contribuito in alcun modo all'acquisto del bene in sede di procedimento esecutivo;
non adempiendo a tale onere probatorio, si deve ritenere che la quota riconociutale con il decreto di trasferimento sia stata pagata con denaro proveniente dalla convenuta e che l'attribuzione della stessa alla richiedente (attribuzione pienamente compatibile Controparte_1 con la natura del presente giudizio) legittimi l'attrice a pretendere – a titolo di Parte_1 conguaglio – unicamente la minor somma di cui al seguito.
Non si inficia in alcun modo la definitività del dato risultante dal decreto di trasferimento (contitolarità) ma si interviene unicamente sul dato economico del conguaglio, quasi azzerando lo stesso nei confronti del contitolare ( ) che vede perduta la propria quota. Parte_1
La scelta in favore della convenuta (entrambe le parti hanno richiesto l'assegnazione della quota della controparte sino a raggiungere l'intera proprietà) è basata sul constatato pagamento del prezzo di aggiudicazione del bene da parte della sola . Controparte_1
Il conguaglio dovuto dalla convenuta ammonta ad €. 2.840,85 (valutazione Controparte_1 dell'immobile data dal CTU: €. 79.680,00; totale versato da : €. 73.998,29; residuo a Controparte_1 carico di entrambe le contendenti: €. 5.681,71; quota da versare a conguaglio da parte di CP_1
: €. 2.840,85).
[...]
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara cessata la materia del contendere quanto all'immobile contraddistinto al NCEU del
Comune di Isola della Scala al Foglio 84, Particella 545, Subalterno 1;
B) Assegna l'intero immobile sito in Isola della Scala via Abetone 48 contraddistinto al NCEU del
Comune di Isola della Scala al Foglio 84, Particella 385, Subalterno 1, previo versamento del conguaglio pari ad €. 2.840,85 alla convenuta;
Controparte_1
C) Condanna l'attrice soccombente alla refusione delle spese di causa liquidate in Parte_1
€. 4.500,00 oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.
Verona, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1496/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANATO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in Vicolo Ghiaia 7 37122 37122presso il difensore avv. PANATO MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
UZ LE, elettivamente domiciliato in VIA DOTT. F. GAROFOLI N. 98/A
37057 AN AN TO presso il difensore avv. UZ LE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'oggetto del presente giudizio, a seguito della concorde rinuncia delle parti all'udienza del 4.4.2024, verte unicamente sull'immobile sito in Isola della Scala via Abetone 48 contraddistinto al NCEU dell'indicato Comune al Foglio 84, Particella 385, sub. 1.
Quanto all'immobile sito nel medesimo Comune in via Abetone 48 e contraddistinto al NCEU al
Foglio 84, Particella 545, sub. 1 – 4, oggetto appunto di reciproca rinuncia, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Rileva questo Tribunale, quanto ai pagamenti eseguiti per l'aggiudicazione dell'immobile, che le deduzioni della convenuta per nulla incidono sulla definitività del decreto di trasferimento emesso dal
GE nella procedura esecutiva;
il trasferimento è intervenuto in favore di entrambe le contendenti, da ritenersi comproprietarie al 50 %.
Ferma la accertata (in sede di CTU) indivisibilità del bene ed attesa la richiesta di entrambe le parti di pagina 1 di 2 assegnazione (previo conguaglio) dell'intera proprietà, occorre determinare la misura dello stesso e la parte assegnataria del tutto.
Nel caso di specie la convenuta ha dimostrato di avere corrisposto l'intero prezzo di Controparte_1 aggiudicazione dell'immobile attraverso il versamento di nr. 3 assegni circolari di €. 50.000,00, €. 14.645,19, €. 9.353,10 (documento 6 di parte convenuta), a totale pagamento del prezzo di aggiudicazione (ricevuta di versamento 22.10.2012 da parte di Equitalia, documento 2 di parte attrice).
Tale somma coincide con il prezzo esposto come dovuto nel decreto di trasferimento del GE.
La riferibilità a del conto sul quale sono stati tratti gli indicati assegni (cfr. Controparte_1 affermazione contenuta a pagina 7 della comparsa di risposta) non è stata contestata dall'attrice e deve quindi ritenersi per accertata. Parte_1
Parte attrice, invece, non ha provato di avere contribuito in alcun modo all'acquisto del bene in sede di procedimento esecutivo;
non adempiendo a tale onere probatorio, si deve ritenere che la quota riconociutale con il decreto di trasferimento sia stata pagata con denaro proveniente dalla convenuta e che l'attribuzione della stessa alla richiedente (attribuzione pienamente compatibile Controparte_1 con la natura del presente giudizio) legittimi l'attrice a pretendere – a titolo di Parte_1 conguaglio – unicamente la minor somma di cui al seguito.
Non si inficia in alcun modo la definitività del dato risultante dal decreto di trasferimento (contitolarità) ma si interviene unicamente sul dato economico del conguaglio, quasi azzerando lo stesso nei confronti del contitolare ( ) che vede perduta la propria quota. Parte_1
La scelta in favore della convenuta (entrambe le parti hanno richiesto l'assegnazione della quota della controparte sino a raggiungere l'intera proprietà) è basata sul constatato pagamento del prezzo di aggiudicazione del bene da parte della sola . Controparte_1
Il conguaglio dovuto dalla convenuta ammonta ad €. 2.840,85 (valutazione Controparte_1 dell'immobile data dal CTU: €. 79.680,00; totale versato da : €. 73.998,29; residuo a Controparte_1 carico di entrambe le contendenti: €. 5.681,71; quota da versare a conguaglio da parte di CP_1
: €. 2.840,85).
[...]
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara cessata la materia del contendere quanto all'immobile contraddistinto al NCEU del
Comune di Isola della Scala al Foglio 84, Particella 545, Subalterno 1;
B) Assegna l'intero immobile sito in Isola della Scala via Abetone 48 contraddistinto al NCEU del
Comune di Isola della Scala al Foglio 84, Particella 385, Subalterno 1, previo versamento del conguaglio pari ad €. 2.840,85 alla convenuta;
Controparte_1
C) Condanna l'attrice soccombente alla refusione delle spese di causa liquidate in Parte_1
€. 4.500,00 oltre accessori se dovuti ed esborsi per CTU.
Verona, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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