Art. 2.
L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 e' pagabile a rate mensili ed e' determinato detraendo dal trattamento annuale complessivo di pensione spettante al personale camerale, sulla base degli stipendi iniziali dei singoli parametri senza la maggiorazione degli assegni camerali, avente qualifica ed anzianita' di servizio, compresi i servizi riconosciuti, corrispondenti a quelle dell'ex dipendente camerale, una quota annuale fissa, uguale ad un venticinquesimo del fondo netto liquidato per effetto del collocamento a riposo comprese eventuali integrazioni ed una quota annuale variabile, uguale alla rendita del 5 per cento del residuo annuale di detto fondo, secondo la formula di cui all'allegato.
La detrazione si riduce anno per anno fino ad annullarsi in 25 anni. La misura della detrazione iniziale, di cui al primo comma del presente articolo, viene calcolata in base al numero di anni gia' trascorsi fra l'anno di collocamento a riposo e l'anno di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 1, considerando gia' detratte le quote relative agli anni trascorsi in collocamento a riposo.
L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 e' pagabile a rate mensili ed e' determinato detraendo dal trattamento annuale complessivo di pensione spettante al personale camerale, sulla base degli stipendi iniziali dei singoli parametri senza la maggiorazione degli assegni camerali, avente qualifica ed anzianita' di servizio, compresi i servizi riconosciuti, corrispondenti a quelle dell'ex dipendente camerale, una quota annuale fissa, uguale ad un venticinquesimo del fondo netto liquidato per effetto del collocamento a riposo comprese eventuali integrazioni ed una quota annuale variabile, uguale alla rendita del 5 per cento del residuo annuale di detto fondo, secondo la formula di cui all'allegato.
La detrazione si riduce anno per anno fino ad annullarsi in 25 anni. La misura della detrazione iniziale, di cui al primo comma del presente articolo, viene calcolata in base al numero di anni gia' trascorsi fra l'anno di collocamento a riposo e l'anno di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 1, considerando gia' detratte le quote relative agli anni trascorsi in collocamento a riposo.