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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/09/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1468/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaele Boianelli
E
Controparte_1
In persona del Ministro pro-tempore
[...]
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to
Alessandra Molfese
E
Contumaci Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione pagina 1 di 10 1. Accerta e dichiara che è in possesso di un titolo abilitante Parte_1 all'Insegnamento Tecnico Pratico per le classi di concorso B003 e B015.
2. Per l'effetto, ordina al , in persona del Controparte_1
, e alle sue articolazioni periferiche, di iscrivere Controparte_3 [...]
nelle GPS per la provincia di e nelle GI nella Fascia che spetta Parte_1 CP_1 ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
3. Condanna il convenuto, in persona del Ministro pro-tempore, a CP_1 risarcire a il danno patrimoniale subito per l'illegittima Parte_1 risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato disposta dal Dirigente
Scolastico dell'ITTL Mario Colonna con provvedimento n. 63 del 13.02.2024, pari alle retribuzioni perse dalla data della risoluzione del contratto a quella della originaria scadenza del termine, nonché a risarcirgli il danno da omessa contribuzione per il medesimo periodo, nonché infine a risarcirgli il danno non patrimoniale da perdita di chance occupazionali future liquidato nella percentuale del 5% di quello patrimoniale.
4. Condanna il convenuto, in persona del pro-tempore, a CP_1 CP_3 rimborsare al ricorrente le spese processuali della fase cautelare e del presente giudizio di merito liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e contestuale Parte_1 domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., conviene il Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso di essere in possesso del diploma di perito industriale conseguito nell'anno scolastico 2011/2012 presso ITIS E. Fermi di Vibo
Valentia - titolo di accesso all'insegnamento Tecnico Pratico nelle classi di concorso
B003 e B015- e di 24 CFU in materie psico-antropo-petagogiche, conseguiti nell'anno accademico 2019/2020 presso l'Università E-Campus, chiede al giudice adito di accertare e dichiarare che ha diritto al reinserimento nella I Fascia delle GPS per la
Provincia di e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto. Per l'effetto, chiede CP_1 che le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano all'immediato ripristino e reintegrazione nel posto di lavoro relativo al contratto a tempo determinato stipulato in data 11.09.2023 presso l'ITTL
M. Colonna di Anzio.
Riferisce, in sintesi, che:
In data 30.07.2020, essendo in possesso del titolo di accesso all'Insegnamento
pagina 2 di 10 Tecnico Pratico e di 24 CFU, avanzava domanda di inserimento con priorità nelle
MAD (Messe a Disposizione) della provincia di Siena per l'a.s. 2020/2021, nonché domanda di inserimento nelle GPS di Torino;
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Siena affinché, previo accertamento del possesso di un valido titolo abilitante all'insegnamento, venisse ordinato all'Amministrazione scolastica di inserirlo nelle MAD con precedenza rispetto agli altri docenti non abilitati;
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 97/2021 passata in giudicato, accoglieva il ricorso ritenendo che il diploma ITP, unitamente ai 24 CFU, costituissero valido titolo abilitante all'insegnamento nelle predette classi di concorso, da cui derivava l'illegittimità, per quanto di rilevanza nella controversia, dell'O.M. n. 60/2020;
Con successiva O.M. n. 112/2022, il MIM disciplinava l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2022/2024, per cui il 30.05.2022 presentava domanda di trasferimento da altra provincia e inclusione nella I Fascia delle GPS per la provincia di dichiarando, quale titolo di accesso, la sentenza del Tribunale di Siena in CP_1 quanto lo stesso modello di domanda telematica predisposto dal MIM prevedeva, nell'apposita sezione, quale titolo abilitante l'accesso alla I Fascia delle GPS e alla II
Fascia delle GI, l'indicazione di un provvedimento giurisdizionale, temporaneo o definitivo, favorevole;
Veniva, quindi, regolarmente inserito nella I Fascia delle GPS della provincia di ed in data 12.09.2022 veniva individuato quale destinatario di una proposta CP_1 di lavoro fino al termine dell'anno scolastico (31.08) presso l'ITI Giovanni XXIII di
CP_1
All'esito dei controlli sui titoli previsti dall'art. 8 dell'O.M. n. 112, il Dirigente
Scolastico dell'ITI di con provvedimento prot. n. 4893, convalidava il CP_1 punteggio assegnatogli per le classi di concorso B003 e B015;
In data 8.09.2023 veniva, altresì, individuato quale destinatario di una proposta individuale di lavoro per l'a.s. 2023/2024 con incarico annuale presso l'ITTL Mario
Colonna di Anzio, purtuttavia il successivo 4.10.2023 gli veniva comunicata la proposta di esclusione dalla I Fascia delle GPS;
Nella proposta di esclusione a firma del Dirigente Scolastico dell'ITTL Mario
Colonna, che richiama la precedente proposta di esclusione n. 3197/2023 del
Dirigente Scolastico dell'ITI Giovanni XXIII, a cui evidentemente l'ATP di non CP_1 aveva dato seguito, si afferma che il titolo in suo possesso non ha valore abilitante in quanto non conforme al disposto dell'art. 3 comma 9 dell'O.M. n. 112/2022;
Con Decreto n. 6262 del 12.02.2024 dell'ATP di veniva, quindi, depennato CP_1 dalla I Fascia delle GPS e, a seguito del depennamento, con provvedimento n. 63
pagina 3 di 10 del 13.02.2024 il Dirigente Scolastico dell'ITTL Mario Colonna decretava la risoluzione immediata del contratto di lavoro.
Sulla base di tale premessa fattuale, sostiene che i provvedimenti assunti dall'Amministrazione scolastica sono palesemente illegittimi, in quanto frutto di una superficiale ed erronea interpretazione della sentenza del Tribunale di Siena, posto che nel Decreto di depennamento n. 6262 del 12.02.2024 -che richiama le precedenti proposte di esclusione dei Dirigenti Scolastici-, si afferma che l'accertamento del diritto avrebbe riguardato solo l'inserimento con priorità nelle graduatorie MAD della provincia di Siena, e non anche il diritto all'inserimento in I Fascia delle GPS della provincia di Chiede, quindi, al Tribunale adito di condannare l'Amministrazione CP_1 scolastica convenuta ad inserirlo nella I Fascia delle GPS della provincia di e CP_1 nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto per le classi di concorso B015 e B003 con conseguente diritto al ripristino del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 11.09.2023, interrotto in data 13.02.2024, reintegra nel posto di lavoro e diritto al pagamento delle retribuzioni dovute dal giorno della risoluzione fino a quello della effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per il medesimo periodo. Chiede infine che sia riconosciuto ai fini giuridici il servizio scolastico svolto nell'a.s. 2023/2024.
Il – Controparte_1 [...] si costituisce in giudizio e chiede il Controparte_4 rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Nessuno si è costituito per i controinteressati (sia nel procedimento cautelare sia nel presente giudizio) citati a mezzo pubblicazione del ricorso sul sito web dell'
[...]
. Controparte_1
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dal procuratore del ricorrente, ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., contenenti anche deduzioni oltre che le conclusioni, il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso va dichiarata, in via preliminare, la giurisdizione dell'AGO avuto riguardo ai principi sanciti dalle S.U. della Cassazione con l'ordinanza n. 33212 del
21.12.2018 (ma già S.U. n. 10180/2004, n. 3145/2003 ed altre) in cui si afferma che:
“In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
pagina 4 di 10 pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali …. la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione”. In altre parole, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che
è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, da individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
Da ultimo le Sezioni Unite sono tornate sulla questione (affrontando l'annosa questione dei diplomati magistrali Ord. n. 25044/2021) ed hanno ribadito, in via generale, che: “la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, – e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n.
21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione dell'AGO poiché è chiaro che la domanda attiene alla lesione di un diritto soggettivo, asseritamente leso dal sistema utilizzato dal per individuare i docenti aventi diritto al conferimento delle supplenze CP_1 annuali, attinto la singola posizione soggettiva che fa capo alla ricorrente.
pagina 5 di 10 Va, altresì, premesso che il procedimento cautelare promosso dal ricorrente si è concluso con esito favorevole al docente in quanto l'ordinanza di accoglimento parziale ex art. 700 c.p.c. del 9.05.2024 è stata confermata dal Collegio che, con ordinanza del 19.07.2024, ha rigettato Reclamo proposto dal MIM ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile richiamare la normativa di riferimento che regola la fattispecie in esame.
L'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 -che disciplina le Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge
3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo- prevede che la stipula dei contratti a tempo determinato - art. 2, co.
4 - ha luogo secondo le seguenti tipologie:
"a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le
GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:
pagina 6 di 10 a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio".
In particolare l'art. 3 ("Graduatorie Provinciali per le Supplenze"), dispone:
"1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6bis, e 6 ter, della Legge 124/1999 in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)".
Le GPS sono distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, costituita essendo la prima "dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione" e più analiticamente:
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs
59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
L'O.M. n. 112/2022 -che disciplina l'aggiornamento e l'inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2024- ribadisce, quindi, all'art. 2 comma 5 che:
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le
GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle
pagina 7 di 10 GPS sono utilizzate le graduatorie di Istituto di cui all'articolo 11”.
Il discrimine per l'inserimento di un docente nella I o nella II Fascia delle GPS, e nella II
o nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto è, dunque, individuato nel possesso o meno dell'"abilitazione" all'insegnamento.
L'O.M. n. 112/2022, così come per il biennio precedente l'O.M. n. 60/2020, prevede, infine, che, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate dai docenti con riferimento ai titoli posseduti.
Il docente ricorrente afferma che, nel suo caso, il possesso del titolo abilitante all'Insegnamento Tecnico Pratico per le classi di concorso B003 e B015 è stato definitivamente accertato dal Tribunale di Siena con sentenza passata in giudicato e, pertanto, non può più essere messo in discussione dal MIM. Afferma, inoltre, che a tale accertamento consegue il diritto ad essere inserito nella I Fascia delle GPS per la provincia di (come detto riservata ai docenti in possesso dell'abilitazione CP_1 all'insegnamento) e nella II Fascia delle GI. Sostiene, quindi, che il depennamento dalla I Fascia delle GPS è avvenuto in virtù di una interpretazione soggettiva, parziale ed erronea di quanto accertato e ordinato dal Tribunale di Siena con la citata sentenza n. 97/2021. Censura, infine, la contraddittorietà della condotta dell'Amministrazione scolastica convenuta che, nell'anno scolastico 2022/2023, ha ritenuto validi i titoli in suo possesso e lo ha incaricato di una supplenza fino al termine dell'anno scolastico, mentre invece, nell'anno scolastico 2023/2024, è tornata sui suoi passi ed ha accolto la tesi sostenuta dai Dirigenti Scolastici dell'ITI Giovanni XXIII e dell'ITTL Mario Colonna secondo cui la sentenza del Tribunale di Siena non è vincolante in quanto non ha accertato il suo diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS per la provincia di CP_1
Osserva il giudicante che si impongono alcune precisazioni.
Nella parte dispositiva della sentenza n. 97/2021 il Tribunale di Siena così conclude:
“accerta il diritto del docente ricorrente ad essere inserito per le classi concorsuali di riferimento con priorità nelle graduatorie MAD della provincia di Siena richieste, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento, ordinando al
la conseguente attuazione conformativa”. Controparte_1
Nella parte motiva della pronuncia il giudicante premette che il ricorso era stato presentato da più docenti i quali deducevano, come fatto costitutivo diritto all'inserimento con priorità nelle MAD della provincia di Siena, il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento. Rileva, inoltre, che i docenti lasciavano intendere di non pagina 8 di 10 essere inseriti nelle GPS/GI della provincia di Siena, ma non affermavano di essere iscritti altrove, né di non essere iscritti, per cui conclude che, allo stato degli atti processuali, nessun docente aveva approvato l'inserimento nelle GPS/GI di alcuna provincia.
Ne consegue che risponde al vero quanto evidenziato nel D.D. di depennamento n.
6262 del 12.02.2024, ossia che il provvedimento giurisdizionale non ha dichiarato il diritto di ad essere inserito nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia Parte_1 delle GI della provincia di o di qualsiasi altra provincia. CP_1
E', tuttavia, altrettanto vero che il giudicante, nel percorso motivazionale afferma, ancorché in via incidentale, che i 24 CFU consentono l'acquisizione delle adeguate capacità didattiche richieste al docente, a cui consegue il diritto all'inserimento della fascia più elevata delle GPS.
In altre parole il Tribunale di Siena ha ritenuto che i 24 Crediti Formativi Universitari - ai sensi del D.M. n. 616/2017- richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti ex art. 5 del D.lgs. n. 59/2017, costituiscono valido titolo di abilitazione all'insegnamento, ed infatti dispone che il sia iscritto nelle MAD della provincia di Siena con priorità rispetto ai docenti Pt_1 non abilitati, ritenendolo, quindi, per converso docente abilitato.
Inoltre va opportunamente evidenziato che il MIM era regolarmente costituito nel procedimento n. 209/2021 per cui appare condivisibile l'affermazione del procuratore della parte laddove afferma che l'Amministrazione scolastica ha tenuto una condotta contraddittoria in quanto: non ha proposto appello avverso la sentenza n. 97/2021, così accettando il pronunciamento giudiziale che è divenuto definitivo;
ha iscritto il nella I Fascia delle GPS di e gli ha attribuito nell'a.s. 2022/2023 un Pt_1 CP_1 incarico di supplenza annuale, disattendendo peraltro la iniziale proposta di esclusione del Dirigente Scolastico dell'ITI Giovanni XXIII; nell'a.s. 2023/2024, sorprendentemente, rimasti immutati i presupposti di fatto, ha ritenuto che il titolo in possesso del docente non ha valore abilitante in quanto non conforme al disposto dell'art. 3 comma 9 dell'O.M. n. 112/2022.
Alla luce della vicenda così come ricostruita, in particolare in ragione dell'accertamento condotto dal Tribunale di Siena che, va ribadito, ha acquisito autorità di giudicato, e tenuto conto della effettività della statuizione decisoria, sussiste il diritto per il quale il aveva chiesto ed ottenuto anche la tutela in Pt_1 via anticipata.
In conclusione, applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie deve, quindi, ritenersi accertato, giusta sentenza definitiva n. 97/2021 del Tribunale di Siena, che pagina 9 di 10 è in possesso di un titolo abilitante all'Insegnamento Tecnico Parte_1
Pratico per le classi di concorso B003 e B015. Per l'effetto, va ordinato al CP_1 convenuto, in persona del pro-tempore, e alle sue articolazioni periferiche, di CP_3 iscrivere nelle GPS per la provincia di e nelle GI nella Fascia Parte_1 CP_1 che spetta ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Alla luce dell'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al contratto n. 4382 dell'11.09.2023, disposta dal Dirigente Scolastico dell'ITTL Mario
Colonna con provvedimento n. 63 del 13.02.2024, ed essendo materialmente e giuridicamente impossibile disporre il ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato, il ricorrente ha, altresì, diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dalla illegittima risoluzione del rapporto fino alla originaria scadenza del termine, oltre al danno da omessa contribuzione per il medesimo periodo ed, infine, al danno da perdita di chance per i 12 punti aggiuntivi non riconosciuti con riferimento al servizio svolto nell'a.s. 2023/2024. Ed infatti,
l'illegittima condotta del MIM ha cagionato alla ricorrente un danno da perdita di chance occupazionali future, poiché il mancato incremento del punteggio nelle GPS di appartenenza e nelle GI è potenzialmente pregiudizievole della possibilità di ottenere un incarico di supplenza negli anni scolastici successivi. In merito al quantum ritiene il giudicante che il danno non patrimoniale debba essere liquidato nella percentuale del
5% di quello patrimoniale.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali del presente giudizio e della fase cautelare seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 17 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1468/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaele Boianelli
E
Controparte_1
In persona del Ministro pro-tempore
[...]
Resistente
Rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Funzionario Avv.to
Alessandra Molfese
E
Contumaci Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione pagina 1 di 10 1. Accerta e dichiara che è in possesso di un titolo abilitante Parte_1 all'Insegnamento Tecnico Pratico per le classi di concorso B003 e B015.
2. Per l'effetto, ordina al , in persona del Controparte_1
, e alle sue articolazioni periferiche, di iscrivere Controparte_3 [...]
nelle GPS per la provincia di e nelle GI nella Fascia che spetta Parte_1 CP_1 ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
3. Condanna il convenuto, in persona del Ministro pro-tempore, a CP_1 risarcire a il danno patrimoniale subito per l'illegittima Parte_1 risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato disposta dal Dirigente
Scolastico dell'ITTL Mario Colonna con provvedimento n. 63 del 13.02.2024, pari alle retribuzioni perse dalla data della risoluzione del contratto a quella della originaria scadenza del termine, nonché a risarcirgli il danno da omessa contribuzione per il medesimo periodo, nonché infine a risarcirgli il danno non patrimoniale da perdita di chance occupazionali future liquidato nella percentuale del 5% di quello patrimoniale.
4. Condanna il convenuto, in persona del pro-tempore, a CP_1 CP_3 rimborsare al ricorrente le spese processuali della fase cautelare e del presente giudizio di merito liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. e contestuale Parte_1 domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., conviene il Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso di essere in possesso del diploma di perito industriale conseguito nell'anno scolastico 2011/2012 presso ITIS E. Fermi di Vibo
Valentia - titolo di accesso all'insegnamento Tecnico Pratico nelle classi di concorso
B003 e B015- e di 24 CFU in materie psico-antropo-petagogiche, conseguiti nell'anno accademico 2019/2020 presso l'Università E-Campus, chiede al giudice adito di accertare e dichiarare che ha diritto al reinserimento nella I Fascia delle GPS per la
Provincia di e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto. Per l'effetto, chiede CP_1 che le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano all'immediato ripristino e reintegrazione nel posto di lavoro relativo al contratto a tempo determinato stipulato in data 11.09.2023 presso l'ITTL
M. Colonna di Anzio.
Riferisce, in sintesi, che:
In data 30.07.2020, essendo in possesso del titolo di accesso all'Insegnamento
pagina 2 di 10 Tecnico Pratico e di 24 CFU, avanzava domanda di inserimento con priorità nelle
MAD (Messe a Disposizione) della provincia di Siena per l'a.s. 2020/2021, nonché domanda di inserimento nelle GPS di Torino;
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Siena affinché, previo accertamento del possesso di un valido titolo abilitante all'insegnamento, venisse ordinato all'Amministrazione scolastica di inserirlo nelle MAD con precedenza rispetto agli altri docenti non abilitati;
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 97/2021 passata in giudicato, accoglieva il ricorso ritenendo che il diploma ITP, unitamente ai 24 CFU, costituissero valido titolo abilitante all'insegnamento nelle predette classi di concorso, da cui derivava l'illegittimità, per quanto di rilevanza nella controversia, dell'O.M. n. 60/2020;
Con successiva O.M. n. 112/2022, il MIM disciplinava l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2022/2024, per cui il 30.05.2022 presentava domanda di trasferimento da altra provincia e inclusione nella I Fascia delle GPS per la provincia di dichiarando, quale titolo di accesso, la sentenza del Tribunale di Siena in CP_1 quanto lo stesso modello di domanda telematica predisposto dal MIM prevedeva, nell'apposita sezione, quale titolo abilitante l'accesso alla I Fascia delle GPS e alla II
Fascia delle GI, l'indicazione di un provvedimento giurisdizionale, temporaneo o definitivo, favorevole;
Veniva, quindi, regolarmente inserito nella I Fascia delle GPS della provincia di ed in data 12.09.2022 veniva individuato quale destinatario di una proposta CP_1 di lavoro fino al termine dell'anno scolastico (31.08) presso l'ITI Giovanni XXIII di
CP_1
All'esito dei controlli sui titoli previsti dall'art. 8 dell'O.M. n. 112, il Dirigente
Scolastico dell'ITI di con provvedimento prot. n. 4893, convalidava il CP_1 punteggio assegnatogli per le classi di concorso B003 e B015;
In data 8.09.2023 veniva, altresì, individuato quale destinatario di una proposta individuale di lavoro per l'a.s. 2023/2024 con incarico annuale presso l'ITTL Mario
Colonna di Anzio, purtuttavia il successivo 4.10.2023 gli veniva comunicata la proposta di esclusione dalla I Fascia delle GPS;
Nella proposta di esclusione a firma del Dirigente Scolastico dell'ITTL Mario
Colonna, che richiama la precedente proposta di esclusione n. 3197/2023 del
Dirigente Scolastico dell'ITI Giovanni XXIII, a cui evidentemente l'ATP di non CP_1 aveva dato seguito, si afferma che il titolo in suo possesso non ha valore abilitante in quanto non conforme al disposto dell'art. 3 comma 9 dell'O.M. n. 112/2022;
Con Decreto n. 6262 del 12.02.2024 dell'ATP di veniva, quindi, depennato CP_1 dalla I Fascia delle GPS e, a seguito del depennamento, con provvedimento n. 63
pagina 3 di 10 del 13.02.2024 il Dirigente Scolastico dell'ITTL Mario Colonna decretava la risoluzione immediata del contratto di lavoro.
Sulla base di tale premessa fattuale, sostiene che i provvedimenti assunti dall'Amministrazione scolastica sono palesemente illegittimi, in quanto frutto di una superficiale ed erronea interpretazione della sentenza del Tribunale di Siena, posto che nel Decreto di depennamento n. 6262 del 12.02.2024 -che richiama le precedenti proposte di esclusione dei Dirigenti Scolastici-, si afferma che l'accertamento del diritto avrebbe riguardato solo l'inserimento con priorità nelle graduatorie MAD della provincia di Siena, e non anche il diritto all'inserimento in I Fascia delle GPS della provincia di Chiede, quindi, al Tribunale adito di condannare l'Amministrazione CP_1 scolastica convenuta ad inserirlo nella I Fascia delle GPS della provincia di e CP_1 nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto per le classi di concorso B015 e B003 con conseguente diritto al ripristino del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 11.09.2023, interrotto in data 13.02.2024, reintegra nel posto di lavoro e diritto al pagamento delle retribuzioni dovute dal giorno della risoluzione fino a quello della effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi per il medesimo periodo. Chiede infine che sia riconosciuto ai fini giuridici il servizio scolastico svolto nell'a.s. 2023/2024.
Il – Controparte_1 [...] si costituisce in giudizio e chiede il Controparte_4 rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Nessuno si è costituito per i controinteressati (sia nel procedimento cautelare sia nel presente giudizio) citati a mezzo pubblicazione del ricorso sul sito web dell'
[...]
. Controparte_1
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dal procuratore del ricorrente, ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., contenenti anche deduzioni oltre che le conclusioni, il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso va dichiarata, in via preliminare, la giurisdizione dell'AGO avuto riguardo ai principi sanciti dalle S.U. della Cassazione con l'ordinanza n. 33212 del
21.12.2018 (ma già S.U. n. 10180/2004, n. 3145/2003 ed altre) in cui si afferma che:
“In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
pagina 4 di 10 pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali …. la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione”. In altre parole, la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che
è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dall'istante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, da individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge.
Da ultimo le Sezioni Unite sono tornate sulla questione (affrontando l'annosa questione dei diplomati magistrali Ord. n. 25044/2021) ed hanno ribadito, in via generale, che: “la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, – e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n.
21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) – con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione dell'AGO poiché è chiaro che la domanda attiene alla lesione di un diritto soggettivo, asseritamente leso dal sistema utilizzato dal per individuare i docenti aventi diritto al conferimento delle supplenze CP_1 annuali, attinto la singola posizione soggettiva che fa capo alla ricorrente.
pagina 5 di 10 Va, altresì, premesso che il procedimento cautelare promosso dal ricorrente si è concluso con esito favorevole al docente in quanto l'ordinanza di accoglimento parziale ex art. 700 c.p.c. del 9.05.2024 è stata confermata dal Collegio che, con ordinanza del 19.07.2024, ha rigettato Reclamo proposto dal MIM ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c..
Così delineato il thema decidendum del giudizio, appare utile richiamare la normativa di riferimento che regola la fattispecie in esame.
L'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 -che disciplina le Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge
3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo- prevede che la stipula dei contratti a tempo determinato - art. 2, co.
4 - ha luogo secondo le seguenti tipologie:
"a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le
GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3.
In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
8. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine:
pagina 6 di 10 a) per le supplenze annuali di cui al comma 4, lettera a), il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettera b), il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio".
In particolare l'art. 3 ("Graduatorie Provinciali per le Supplenze"), dispone:
"1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6bis, e 6 ter, della Legge 124/1999 in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)".
Le GPS sono distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, costituita essendo la prima "dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione" e più analiticamente:
6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del
D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs
59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.
L'O.M. n. 112/2022 -che disciplina l'aggiornamento e l'inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2024- ribadisce, quindi, all'art. 2 comma 5 che:
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le
GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle
pagina 7 di 10 GPS sono utilizzate le graduatorie di Istituto di cui all'articolo 11”.
Il discrimine per l'inserimento di un docente nella I o nella II Fascia delle GPS, e nella II
o nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto è, dunque, individuato nel possesso o meno dell'"abilitazione" all'insegnamento.
L'O.M. n. 112/2022, così come per il biennio precedente l'O.M. n. 60/2020, prevede, infine, che, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate dai docenti con riferimento ai titoli posseduti.
Il docente ricorrente afferma che, nel suo caso, il possesso del titolo abilitante all'Insegnamento Tecnico Pratico per le classi di concorso B003 e B015 è stato definitivamente accertato dal Tribunale di Siena con sentenza passata in giudicato e, pertanto, non può più essere messo in discussione dal MIM. Afferma, inoltre, che a tale accertamento consegue il diritto ad essere inserito nella I Fascia delle GPS per la provincia di (come detto riservata ai docenti in possesso dell'abilitazione CP_1 all'insegnamento) e nella II Fascia delle GI. Sostiene, quindi, che il depennamento dalla I Fascia delle GPS è avvenuto in virtù di una interpretazione soggettiva, parziale ed erronea di quanto accertato e ordinato dal Tribunale di Siena con la citata sentenza n. 97/2021. Censura, infine, la contraddittorietà della condotta dell'Amministrazione scolastica convenuta che, nell'anno scolastico 2022/2023, ha ritenuto validi i titoli in suo possesso e lo ha incaricato di una supplenza fino al termine dell'anno scolastico, mentre invece, nell'anno scolastico 2023/2024, è tornata sui suoi passi ed ha accolto la tesi sostenuta dai Dirigenti Scolastici dell'ITI Giovanni XXIII e dell'ITTL Mario Colonna secondo cui la sentenza del Tribunale di Siena non è vincolante in quanto non ha accertato il suo diritto all'inserimento nella I Fascia delle GPS per la provincia di CP_1
Osserva il giudicante che si impongono alcune precisazioni.
Nella parte dispositiva della sentenza n. 97/2021 il Tribunale di Siena così conclude:
“accerta il diritto del docente ricorrente ad essere inserito per le classi concorsuali di riferimento con priorità nelle graduatorie MAD della provincia di Siena richieste, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con precedenza rispetto ad altri docenti non abilitati all'insegnamento, ordinando al
la conseguente attuazione conformativa”. Controparte_1
Nella parte motiva della pronuncia il giudicante premette che il ricorso era stato presentato da più docenti i quali deducevano, come fatto costitutivo diritto all'inserimento con priorità nelle MAD della provincia di Siena, il possesso di un titolo abilitante all'insegnamento. Rileva, inoltre, che i docenti lasciavano intendere di non pagina 8 di 10 essere inseriti nelle GPS/GI della provincia di Siena, ma non affermavano di essere iscritti altrove, né di non essere iscritti, per cui conclude che, allo stato degli atti processuali, nessun docente aveva approvato l'inserimento nelle GPS/GI di alcuna provincia.
Ne consegue che risponde al vero quanto evidenziato nel D.D. di depennamento n.
6262 del 12.02.2024, ossia che il provvedimento giurisdizionale non ha dichiarato il diritto di ad essere inserito nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia Parte_1 delle GI della provincia di o di qualsiasi altra provincia. CP_1
E', tuttavia, altrettanto vero che il giudicante, nel percorso motivazionale afferma, ancorché in via incidentale, che i 24 CFU consentono l'acquisizione delle adeguate capacità didattiche richieste al docente, a cui consegue il diritto all'inserimento della fascia più elevata delle GPS.
In altre parole il Tribunale di Siena ha ritenuto che i 24 Crediti Formativi Universitari - ai sensi del D.M. n. 616/2017- richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti ex art. 5 del D.lgs. n. 59/2017, costituiscono valido titolo di abilitazione all'insegnamento, ed infatti dispone che il sia iscritto nelle MAD della provincia di Siena con priorità rispetto ai docenti Pt_1 non abilitati, ritenendolo, quindi, per converso docente abilitato.
Inoltre va opportunamente evidenziato che il MIM era regolarmente costituito nel procedimento n. 209/2021 per cui appare condivisibile l'affermazione del procuratore della parte laddove afferma che l'Amministrazione scolastica ha tenuto una condotta contraddittoria in quanto: non ha proposto appello avverso la sentenza n. 97/2021, così accettando il pronunciamento giudiziale che è divenuto definitivo;
ha iscritto il nella I Fascia delle GPS di e gli ha attribuito nell'a.s. 2022/2023 un Pt_1 CP_1 incarico di supplenza annuale, disattendendo peraltro la iniziale proposta di esclusione del Dirigente Scolastico dell'ITI Giovanni XXIII; nell'a.s. 2023/2024, sorprendentemente, rimasti immutati i presupposti di fatto, ha ritenuto che il titolo in possesso del docente non ha valore abilitante in quanto non conforme al disposto dell'art. 3 comma 9 dell'O.M. n. 112/2022.
Alla luce della vicenda così come ricostruita, in particolare in ragione dell'accertamento condotto dal Tribunale di Siena che, va ribadito, ha acquisito autorità di giudicato, e tenuto conto della effettività della statuizione decisoria, sussiste il diritto per il quale il aveva chiesto ed ottenuto anche la tutela in Pt_1 via anticipata.
In conclusione, applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie deve, quindi, ritenersi accertato, giusta sentenza definitiva n. 97/2021 del Tribunale di Siena, che pagina 9 di 10 è in possesso di un titolo abilitante all'Insegnamento Tecnico Parte_1
Pratico per le classi di concorso B003 e B015. Per l'effetto, va ordinato al CP_1 convenuto, in persona del pro-tempore, e alle sue articolazioni periferiche, di CP_3 iscrivere nelle GPS per la provincia di e nelle GI nella Fascia Parte_1 CP_1 che spetta ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Alla luce dell'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al contratto n. 4382 dell'11.09.2023, disposta dal Dirigente Scolastico dell'ITTL Mario
Colonna con provvedimento n. 63 del 13.02.2024, ed essendo materialmente e giuridicamente impossibile disporre il ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato, il ricorrente ha, altresì, diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dalla illegittima risoluzione del rapporto fino alla originaria scadenza del termine, oltre al danno da omessa contribuzione per il medesimo periodo ed, infine, al danno da perdita di chance per i 12 punti aggiuntivi non riconosciuti con riferimento al servizio svolto nell'a.s. 2023/2024. Ed infatti,
l'illegittima condotta del MIM ha cagionato alla ricorrente un danno da perdita di chance occupazionali future, poiché il mancato incremento del punteggio nelle GPS di appartenenza e nelle GI è potenzialmente pregiudizievole della possibilità di ottenere un incarico di supplenza negli anni scolastici successivi. In merito al quantum ritiene il giudicante che il danno non patrimoniale debba essere liquidato nella percentuale del
5% di quello patrimoniale.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali del presente giudizio e della fase cautelare seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 17 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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