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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2316/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8895/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202400138572633000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 670/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli la cartella di pagamento n.071202400138572633000 emessa dall'Agenzia delle Entrate NE, per conto della Regione Campania, per il pagamento della tassa auto anno 2017.
Eccepiva, tra l'altro, il ricorrente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento propedeutico della cartella impugnata e la decadenza dei termini per la notifica dell'atto impositivo prodromico da parte dell'ente locale.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella impugnata stante l'intervenuta decadenza dell'ente impositore con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
L'ente resistente, individuato nell'Agenzia delle Entrate NE, si costituiva e concludeva per l'inammissibilità ex art. 14 comma 6 bis d. lgs 220/2023 del ricorso per mancata chiamata in causa, da parte del ricorrente, dell'ente impositore;
nel merito chiedeva per il rigetto del ricorso per infondatezza con vittoria di spese.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero le doglianze del ricorrente concernono essenzialmente la fase relativa alla notifica dell' atto presupposto, in particolare dell'avviso di accertamento propedeutico della cartella impugnata.
Ebbene la normativa di cui all'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs n.220 del 30.12.2023 stabilisce che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”
Pare evidente che la notifica del ricorso solo all'ente di riscossione per atti (avviso di accertamento e relativa notifica) emessi dall'ente impositore, si pone in contrasto con la norma sopra indicata ed in ogni caso comporta la violazione del contraddittorio e la decadenza di parte ricorrente nei confronti dell'ente impositore, per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto delle ragioni che hanno determinato l'esito della decisione, anche alla stregua di norme recentemente entrate in vigore, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TRIASSI LAURA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8895/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202400138572633000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 670/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli la cartella di pagamento n.071202400138572633000 emessa dall'Agenzia delle Entrate NE, per conto della Regione Campania, per il pagamento della tassa auto anno 2017.
Eccepiva, tra l'altro, il ricorrente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento propedeutico della cartella impugnata e la decadenza dei termini per la notifica dell'atto impositivo prodromico da parte dell'ente locale.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella impugnata stante l'intervenuta decadenza dell'ente impositore con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
L'ente resistente, individuato nell'Agenzia delle Entrate NE, si costituiva e concludeva per l'inammissibilità ex art. 14 comma 6 bis d. lgs 220/2023 del ricorso per mancata chiamata in causa, da parte del ricorrente, dell'ente impositore;
nel merito chiedeva per il rigetto del ricorso per infondatezza con vittoria di spese.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Invero le doglianze del ricorrente concernono essenzialmente la fase relativa alla notifica dell' atto presupposto, in particolare dell'avviso di accertamento propedeutico della cartella impugnata.
Ebbene la normativa di cui all'art. 14 comma 6 bis del D. Lgs n.220 del 30.12.2023 stabilisce che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”
Pare evidente che la notifica del ricorso solo all'ente di riscossione per atti (avviso di accertamento e relativa notifica) emessi dall'ente impositore, si pone in contrasto con la norma sopra indicata ed in ogni caso comporta la violazione del contraddittorio e la decadenza di parte ricorrente nei confronti dell'ente impositore, per decorrenza dei termini per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto delle ragioni che hanno determinato l'esito della decisione, anche alla stregua di norme recentemente entrate in vigore, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.