TAR
Sentenza 16 novembre 2022
Sentenza 16 novembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04869/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 01023 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04869/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4869 del 2023, proposto da
PA NI e AR NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Neri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli e Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 15068/2022 del 16 novembre 2022, resa tra le parti; N. 04869/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Angela
DA, udito per Roma Capitale l'avvocato Umberto Garofoli e viste le conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti, in atti generalizzati, hanno impugnato dinanzi al Tar del
Lazio – sede di Roma, chiedendone l'annullamento, la determinazione dirigenziale n.
354 del 29 maggio 2013, con la quale Roma Capitale ha rigettato l'istanza di condono presentata dai predetti il 30 marzo 2004 per opere abusive consistenti nella realizzazione di un edificio ad uso residenziale in via di Castelfusano n. 46, distinto in catasto al foglio 1080 p.lla 674, di mq 100,74 per una volumetria pari a mc 357,57.
2. Va sin d'ora puntualizzato che l'area su cui insiste l'abuso risultava gravata dai seguenti vincoli: “- beni paesaggistici ex art. 134 co. 1 lett. a) D.Lgs. 42/2004 – c –
DM 21.10.1954; - beni paesaggistici ex art. 134 co. 1 lett. b) D.Lgs. 42/2004 – m; - beni paesaggistici ex art. 134 co. 1 lett. b) D.Lgs. 42/2004 – f – Parco; - PTP Ambito
2 B2 – 2 T.O.; - Parchi e Riserve L.R. 29/1997 – parco Nazionale Litorale Romano”.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tar adito, assorbendo profili di inammissibilità delle censure, essenzialmente riconducibili alla loro genericità, stante l'infondatezza nel merito, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
4. Avverso la suddetta sentenza propongono appello gli originari ricorrenti, i quali ne domandano la riforma con un unico motivo, articolato in plurime censure che saranno N. 04869/2023 REG.RIC.
esaminate in diritto, mediante le quali lamentano, sotto vari profili, l'erronea e insufficiente valutazione delle risultanze di causa da parte del giudice di primo grado.
4. Resiste all'appello Roma Capitale, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
DIRITTO
5. Preliminarmente all'esame delle censure dedotte, importa premettere che non rilevano ai fini della decisione dell'appello le sentenze del Tar Lazio nn. 14177/2022,
n. 14171/2022 e n. 14167/2022, tutte rese in data 13 ottobre 2022 e passate in giudicato, che hanno accolto i rispettivi ricorsi proposti dagli odierni appellanti avverso l'ulteriore attività sanzionatoria degli abusi edilizi posta in essere da Roma
Capitale (in particolare, mediante le determine dirigenziali nn. 616 del 14 marzo 2013,
1559 e 1560, entrambe del 12 giugno 2014, con le quali si ingiungeva la demolizione degli abusi e l'acquisizione delle aree e del manufatto nonché il pagamento della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine demolitorio).
Infatti, le pronunce citate hanno accolto i ricorsi non per l'accertata fondatezza nel merito della pretesa alla sanabilità delle opere abusive, ma per il sol fatto che l'amministrazione non ha atteso la definizione del procedimento di condono (di cui appunto si controverte nel presente giudizio) prima di procedere all'adozione dei provvedimenti di repressione degli abusi.
6. Tanto precisato, le censure possono essere così riepilogate.
6.1. Con un primo ordine di doglianze si contesta la sentenza nel capo in cui, rigettando le censure di “eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento”, ha statuito che è legittimo il rigetto della domanda di condono ai sensi della legge
326/2003 (c.d. “terzo condono”), stante l'insistenza del manufatto su un'area vincolata e il superamento del limite volumetrico previsto dalla legge regionale. N. 04869/2023 REG.RIC.
6.1.1. Innanzitutto, gli appellanti deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tar, sulla base dell'autodichiarazione asseritamente allegata all'istanza di condono circa la destinazione dell'immobile a prima casa di abitazione, l'abuso doveva considerarsi sanabile, rientrando nei limiti volumetrici previsti dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 12/2004, che prevede la sanabilità di opere abusive, ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernenti immobili adibiti a prima casa di abitazione con un volume inferiore al limite previsto di 450 mc (per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria); evidenziano poi che la cubatura realizzata sarebbe comunque di 357 mc e quindi solo di poco superiore al limite previsto dalla norma regionale (300 mc).
6.1.2. In secondo luogo, parte appellante sostiene, come già nel giudizio di primo grado, che l'area su cui insistono le opere oggetto della domanda di condono avrebbe da tempo assunto una vocazione residenziale a causa di un'intensa attività edificatoria, essendo presenti nelle zone limitrofe diverse attività commerciali (quali un autolavaggio, un centro sportivo, un supermercato, una falegnameria, una rimessa di piattaforme aeree) e altre abitazioni analoghe, sorte spontaneamente, per cui il vincolo paesaggistico richiamato dal provvedimento impugnato risulterebbe sostanzialmente superato, non ravvisandosi più le caratteristiche originarie del Parco Nazionale del
Litorale Romano.
Al riguardo, gli appellanti ribadiscono in questa sede che la zona nella quale ricade il contestato abuso è in procinto di essere inserita nelle zone “di recupero urbanistico dei diversi nuclei di edilizia ex abusivi” ed inoltre che l'immobile sarebbe stato realizzato senza scopo di lucro e unicamente per soddisfare le esigenze abitative del proprio figlio (non avendo gli stessi risorse economiche per reperire una diversa soluzione alloggiativa), con conseguente disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti che per manufatti abusivi insistenti in zone limitrofe avrebbero visto N. 04869/2023 REG.RIC.
soddisfatto il proprio diritto all'abitazione, ottenendo quella regolarizzazione urbanistico-amministrativa negata agli appellanti.
6.2. Inoltre, parte appellante si duole che il Tar abbia respinto la censura di “violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento”, volta a lamentare l'inerzia dell'amministrazione nel reprimere l'abuso contestato allorché le opere erano in fase iniziale, come dimostrerebbe il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto e il fatto che il diniego impugnato sia stato adottato a distanza di molti anni dalla domanda di condono (presentata dagli interessati in data 30 marzo 2004), quando i lavori erano ultimati da diverso tempo.
6.3. Con un terzo ordine di censure la sentenza è altresì criticata nel capo in cui ha respinto il corrispondente motivo di ricorso con il quale si è contestato il diniego di condono in quanto questo sarebbe stato adottato in mancanza di un giudizio di comparazione tra i contrapposti interessi, con conseguente carenza di motivazione dello stesso circa le prevalenti ragioni di pubblico interesse che, anche in considerazione del lungo tempo trascorso, giustificavano un provvedimento così gravemente pregiudizievole per i suoi destinatari.
6.4. Infine, sotto altra angolazione, si contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto la censura di difetto assoluto e carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che ad avviso degli appellanti sarebbe, se non del tutto mancante, comunque inadeguata e non relazionata con le circostanze esaminate dall'Amministrazione, la quale non avrebbe tenuto conto che le opere contestate sono state ultimate da diverso tempo e dell'imminente adozione di un piano di recupero urbanistico riguardante la zona nella quale ricade il contestato abuso.
7. Le censure sono infondate.
7.1. Importa premettere che il diniego di condono impugnato dai ricorrenti, concernente l'abusiva realizzazione di un'unità immobiliare di mq 100,74 per una volumetria di mc 357,57, si configura quale atto plurimotivato, per cui solo l'accertata N. 04869/2023 REG.RIC.
illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso si fonda può comportarne l'annullamento, posto che è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale.
7.2. Infatti, il diniego di condono è basato sul presupposto della non condonabilità degli abusi realizzati in quanto ricadenti in area sottoposta a tutela dei beni ambientali e paesaggistici all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale Litorale Romano
(art. 3, comma 1, lett. b) l.r. 12/04) nonché sul superamento della volumetria ammessa per gli edifici non adibiti a prima casa, pari a 300 mc per singola domanda (art. 2, comma 1, lett. b) L.R. 12/04).
7.3. Ciò posto correttamente la sentenza appellata ha dichiarato l'infondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.
7.4. Questi ultimi hanno presentato istanza di condono ai sensi del d.l. 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modifiche dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”), il cui art. 32, comma 26, prevede che: “Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”.
7.5. Il successivo comma 27 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi N. 04869/2023 REG.RIC.
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
7.6. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della legge regionale del Lazio 8 novembre 2004, n. 12, “(…) non sono comunque suscettibili di sanatoria (…) le opere
(…) realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.
7.7. Tali disposizioni, come da pacifico orientamento giurisprudenziale (tra le tante,
Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7247; 15 settembre 2025, n. 7320 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 936), vanno interpretate nel senso che, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (cd abusi “minori”) indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n.
269/2003 (i.e., opere di restauro e risanamento conservativo nonché di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio), purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste, ossia che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° dicembre
2021, n. 8004). N. 04869/2023 REG.RIC.
7.7.1 Viceversa, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato (cd abusi “maggiori”, ossia nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) realizzate su immobili siti in aree sottoposte a vincoli, a prescindere dal fatto che si tratti di vincolo di inedificabilità relativa e anche se gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2022, n.
4700).
7.8. Come reiteratamente statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il terzo condono è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal citato comma 27, i quali si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 (cfr. Corte cost., sentenza n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (cfr. ordinanza n. 150 del 2009 e sentenza n. 225 del 2012, con argomentazioni poi riprese dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Corte cost., sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del
2017, n. 233 e n. 117 del 2015).
7.9. In particolare, la lettura coordinata di tali disposizioni induce a ritenere che il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269/03 costituisca la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, l'ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1) ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato). Gli articoli 32 comma 27 decreto legge n. 326/2003 e 3 legge regionale n. 12/2004, poi, introducono ulteriori limiti per la condonabilità degli abusi commessi sugli immobili vincolati ma sempre sul presupposto che gli abusi siano riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo, N. 04869/2023 REG.RIC.
unici casi in cui, in via generale, il comma 26 dell'art. 32 decreto legge n. 326/2003 ammette la sanatoria.
8. Tanto premesso, il Collegio rileva che sono anzitutto corrette le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto insussistenti i presupposti per la sanabilità dell'opera abusiva previsti dalla richiamata disciplina in materia di c.d. terzo condono, ritenendo che nel caso in esame il diniego adottato dall'amministrazione fosse adeguatamente motivato con riferimento al richiamato vincolo paesaggistico e al superamento del limite volumetrico massimo previsto.
8.1. In primo luogo, è infondata la deduzione degli appellanti secondo cui dovrebbe trovare applicazione il maggior limite volumetrico per le unità adibite alla data del 31 marzo 2003 a prima casa di abitazione nel comune di residenza, in quanto, a prescindere dal fatto che Roma Capitale ha specificamente contestato che sia stata allegata all'istanza di condono l'autodichiarazione richiesta dall'art. 4 co. 3 lett. d), volta a comprovare la destinazione dell'immobile a prima casa di abitazione, nell'istanza di condono il sig. NI ha espressamente dichiarato di avere la propria residenza presso un indirizzo diverso rispetto a quello in cui è sito l'immobile oggetto dell'istanza; di qui l'applicazione del più ristretto limite volumetrico di 300 mc previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) L.R. 12/04 per le unità immobiliari non adibite a prima casa.
8.2. Ad ogni modo deve rilevarsi che – quand'anche tale dichiarazione fosse stata resa e allegata all'istanza – le opere abusive non sono condonabili in quanto esse risultano ascrivibili alla tipologia degli abusi c.d. “maggiori” realizzati in area vincolata, per i quali, come si è detto, il legislatore ha inteso chiaramente escludere la sanatoria, qualsiasi sia la destinazione del manufatto (ivi compresi, dunque, gli immobili ad uso residenziale), avendo operato un non irragionevole bilanciamento tra interessi parimenti dotati di rilievo costituzionale (diritto all'abitazione, da un lato, anche quale proiezione del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà ex art. 42 Cost., e N. 04869/2023 REG.RIC.
tutela dell'ambiente e del paesaggio, dall'altro, il quale ultimo risulta – per sua natura
– il più esposto al rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi: cfr. Corte cost., sentenze n. 49 del 2006 e n. 208 del 2019).
8.2.1. La consistenza di abuso maggiore trova conferma nelle stesse deduzioni di parte appellante in cui si attesta che la cubatura realizzata dai ricorrenti è di 357 mc e quindi eccede comunque il limite previsto dalla Legge regionale, a nulla rilevando che lo sforamento sia avvenuto senza alcuno scopo speculativo e per esigenze abitative proprie o di un congiunto. Non è, infatti, giuridicamente apprezzabile un'assiomatica prevalenza del diritto fondamentale all'abitazione sull'interesse pubblico a ristabilire l'ordine giuridico violato, attraverso l'esecuzione del provvedimento contente misure repressive degli abusi edilizi previste dalla legge.
8.2.2. Non hanno, pregio, pregio neppure i rilievi circa l'asserita disparità di trattamento operata dall'amministrazione nei confronti degli odierni appellanti rispetto a situazioni analoghe, atteso che gli stessi si limitano a fare un generico riferimento ad altri casi di abusi che sarebbero stati condonati in zone prossime rispetto a quella in cui ricade l'immobile per cui è causa, senza fornire neppure un principio di prova in riferimento a quanto affermato. È quindi corretta la statuizione di prime cure secondo cui a parte la genericità che connota le censure in trattazione, una disparità di trattamento del genere di quella in questa sede denunciata non può in alcun modo costituire “vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 2020).
8.2.3. Infondata è, altresì, la tesi secondo cui il vincolo paesistico risulterebbe di fatto superato in considerazione della vocazione reale della zona, ormai asseritamente priva delle caratteristiche di un parco nazionale in quanto particolarmente urbanizzata.
Nello specifico, le relative censure, oltre ad essere generiche, si appalesano comunque irrilevanti, atteso che la già avvenuta compromissione degli originari caratteri paesaggistico-ambientali di un'area, per effetto di edificazioni sorte in maniera N. 04869/2023 REG.RIC.
spontanea e incontrollata, non può di per sé legittimare ulteriori abusi o imporre la sanatoria di quelli già perpetrati.
Ed infatti, “l'esigenza di evitare l'ulteriore compromissione del bene è infatti un leitmotiv nella giurisprudenza in materia vincolistica” (cfr. Cons. St., Sez. I, parere n.
1198/2022 dell'8.07.2022, numero affare 1404/2020): in particolare, in tema di tutela paesaggistica, la maggiore o minore compromissione di un'area non preclude all'amministrazione l'esercizio della tutela al fine di salvaguardare il territorio e impedirne l'ulteriore alterazione, sicché, al fine di motivare un parere favorevole in materia di sanatoria edilizia su area vincolata, non possono essere addotti interventi precedentemente assentiti, verificatisi nella medesima zona ove sorgono le opere de quibus, in quanto una tale circostanza non elide la portata del vincolo, né può condizionare la valutazione sugli effetti che deriverebbero da un'ulteriore compromissione del territorio circostante (Cons. Stato Sez. VI, 30 giugno 2021, n.
4923; Cons. Stato, sez. II, 22.11.2021, n. 7817).
Al contrario, in materia di tutela delle bellezze panoramiche, l'esistenza di una anteriore lesione arrecata alla zona comporta la necessità di una indagine ancora più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento dei valori tipici dei luoghi (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 novembre 2019, n. 7715).
In conclusione, l'avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, non impedendo affatto all'amministrazione di adottare provvedimenti di tutela del residuo pregio del bene vincolato, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso (Cons. Stato Sez. VI, 11 novembre
2019, n. 7715). N. 04869/2023 REG.RIC.
8.3. Deve, poi, evidenziarsi l'infondatezza delle censure formulate in ordine al difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, specie sotto il profilo della mancata comparazione degli interessi contrapposti, nonché in ordine all'intempestività dell'azione amministrativa.
I provvedimenti in materia di condono edilizio rientrano, infatti, nell'ambito degli atti amministrativi c.d. vincolati, rispetto ai quali, come noto, l'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione deve intendersi correttamente assolto mediante la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto stabiliti ex ante dalla legge, non residuando alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione.
Conseguentemente, deve ritenersi precluso qualsivoglia bilanciamento dell'interesse pubblico al corretto assetto del territorio – cui la legge attribuisce prevalenza – rispetto ad eventuali interessi contrapposti, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
Sul punto, la giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che in materia edilizia, i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva, ivi compresi i dinieghi di sanatoria o di condono, sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; v. altresì ex multis Cons. St., sez. VI. 5 dicembre 2023, n. 10509 e Cons. St., sez. VI, 20 luglio 2022, n. 6325; Cons. St., Sez.
VI, 21 aprile 2022, n. 3026; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380; Cons.
Stato, VI, 26 marzo 2018, n. 1893; Cons. Stato, IV, 11 dicembre 2017, n. 5788;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3210). N. 04869/2023 REG.RIC.
8.3.1. Gli appellanti, autodichiaratisi responsabili dell'abuso, non possono pertanto fondatamente dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata.
Peraltro, la giurisprudenza ha statuito che “non è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria (al quale ben può equipararsi una dichiarazione di irricevibilità della domanda di sanatoria) di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico dell'amministrazione l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (cfr., fra le altre,
Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010 n. 6572 e sez. V, 19 ottobre 1999 n. 1587)”
(Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5463, nonché Sez. II, 26 febbraio 2020,
n. 1421).
8.4. Alla luce di quanto osservato, risulta evidente come, nel caso di specie,
l'Amministrazione abbia correttamente assolto all'onere motivazionale di legge, dando atto della sussistenza di specifici vincoli sull'area in questione, nonché del superamento dei limiti volumetrici previsti dalla legge, consentendo al destinatario del provvedimento di ricostruirne il relativo iter logico-giuridico.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Il regolamento delle spese di giudizio segue la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M. N. 04869/2023 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti PA NI e AR NA a rifondere le spese di giudizio a favore di Roma Capitale che liquida in complessivi € 4.000,00
(quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO PP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela DA, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela DA RO PP N. 04869/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/02/2026
N. 01023 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04869/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4869 del 2023, proposto da
PA NI e AR NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Neri, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Garofoli e Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 15068/2022 del 16 novembre 2022, resa tra le parti; N. 04869/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il consigliere Angela
DA, udito per Roma Capitale l'avvocato Umberto Garofoli e viste le conclusioni delle parti appellanti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti, in atti generalizzati, hanno impugnato dinanzi al Tar del
Lazio – sede di Roma, chiedendone l'annullamento, la determinazione dirigenziale n.
354 del 29 maggio 2013, con la quale Roma Capitale ha rigettato l'istanza di condono presentata dai predetti il 30 marzo 2004 per opere abusive consistenti nella realizzazione di un edificio ad uso residenziale in via di Castelfusano n. 46, distinto in catasto al foglio 1080 p.lla 674, di mq 100,74 per una volumetria pari a mc 357,57.
2. Va sin d'ora puntualizzato che l'area su cui insiste l'abuso risultava gravata dai seguenti vincoli: “- beni paesaggistici ex art. 134 co. 1 lett. a) D.Lgs. 42/2004 – c –
DM 21.10.1954; - beni paesaggistici ex art. 134 co. 1 lett. b) D.Lgs. 42/2004 – m; - beni paesaggistici ex art. 134 co. 1 lett. b) D.Lgs. 42/2004 – f – Parco; - PTP Ambito
2 B2 – 2 T.O.; - Parchi e Riserve L.R. 29/1997 – parco Nazionale Litorale Romano”.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tar adito, assorbendo profili di inammissibilità delle censure, essenzialmente riconducibili alla loro genericità, stante l'infondatezza nel merito, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
4. Avverso la suddetta sentenza propongono appello gli originari ricorrenti, i quali ne domandano la riforma con un unico motivo, articolato in plurime censure che saranno N. 04869/2023 REG.RIC.
esaminate in diritto, mediante le quali lamentano, sotto vari profili, l'erronea e insufficiente valutazione delle risultanze di causa da parte del giudice di primo grado.
4. Resiste all'appello Roma Capitale, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
DIRITTO
5. Preliminarmente all'esame delle censure dedotte, importa premettere che non rilevano ai fini della decisione dell'appello le sentenze del Tar Lazio nn. 14177/2022,
n. 14171/2022 e n. 14167/2022, tutte rese in data 13 ottobre 2022 e passate in giudicato, che hanno accolto i rispettivi ricorsi proposti dagli odierni appellanti avverso l'ulteriore attività sanzionatoria degli abusi edilizi posta in essere da Roma
Capitale (in particolare, mediante le determine dirigenziali nn. 616 del 14 marzo 2013,
1559 e 1560, entrambe del 12 giugno 2014, con le quali si ingiungeva la demolizione degli abusi e l'acquisizione delle aree e del manufatto nonché il pagamento della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine demolitorio).
Infatti, le pronunce citate hanno accolto i ricorsi non per l'accertata fondatezza nel merito della pretesa alla sanabilità delle opere abusive, ma per il sol fatto che l'amministrazione non ha atteso la definizione del procedimento di condono (di cui appunto si controverte nel presente giudizio) prima di procedere all'adozione dei provvedimenti di repressione degli abusi.
6. Tanto precisato, le censure possono essere così riepilogate.
6.1. Con un primo ordine di doglianze si contesta la sentenza nel capo in cui, rigettando le censure di “eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento”, ha statuito che è legittimo il rigetto della domanda di condono ai sensi della legge
326/2003 (c.d. “terzo condono”), stante l'insistenza del manufatto su un'area vincolata e il superamento del limite volumetrico previsto dalla legge regionale. N. 04869/2023 REG.RIC.
6.1.1. Innanzitutto, gli appellanti deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tar, sulla base dell'autodichiarazione asseritamente allegata all'istanza di condono circa la destinazione dell'immobile a prima casa di abitazione, l'abuso doveva considerarsi sanabile, rientrando nei limiti volumetrici previsti dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale 12/2004, che prevede la sanabilità di opere abusive, ultimate ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernenti immobili adibiti a prima casa di abitazione con un volume inferiore al limite previsto di 450 mc (per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria); evidenziano poi che la cubatura realizzata sarebbe comunque di 357 mc e quindi solo di poco superiore al limite previsto dalla norma regionale (300 mc).
6.1.2. In secondo luogo, parte appellante sostiene, come già nel giudizio di primo grado, che l'area su cui insistono le opere oggetto della domanda di condono avrebbe da tempo assunto una vocazione residenziale a causa di un'intensa attività edificatoria, essendo presenti nelle zone limitrofe diverse attività commerciali (quali un autolavaggio, un centro sportivo, un supermercato, una falegnameria, una rimessa di piattaforme aeree) e altre abitazioni analoghe, sorte spontaneamente, per cui il vincolo paesaggistico richiamato dal provvedimento impugnato risulterebbe sostanzialmente superato, non ravvisandosi più le caratteristiche originarie del Parco Nazionale del
Litorale Romano.
Al riguardo, gli appellanti ribadiscono in questa sede che la zona nella quale ricade il contestato abuso è in procinto di essere inserita nelle zone “di recupero urbanistico dei diversi nuclei di edilizia ex abusivi” ed inoltre che l'immobile sarebbe stato realizzato senza scopo di lucro e unicamente per soddisfare le esigenze abitative del proprio figlio (non avendo gli stessi risorse economiche per reperire una diversa soluzione alloggiativa), con conseguente disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti che per manufatti abusivi insistenti in zone limitrofe avrebbero visto N. 04869/2023 REG.RIC.
soddisfatto il proprio diritto all'abitazione, ottenendo quella regolarizzazione urbanistico-amministrativa negata agli appellanti.
6.2. Inoltre, parte appellante si duole che il Tar abbia respinto la censura di “violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento”, volta a lamentare l'inerzia dell'amministrazione nel reprimere l'abuso contestato allorché le opere erano in fase iniziale, come dimostrerebbe il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto e il fatto che il diniego impugnato sia stato adottato a distanza di molti anni dalla domanda di condono (presentata dagli interessati in data 30 marzo 2004), quando i lavori erano ultimati da diverso tempo.
6.3. Con un terzo ordine di censure la sentenza è altresì criticata nel capo in cui ha respinto il corrispondente motivo di ricorso con il quale si è contestato il diniego di condono in quanto questo sarebbe stato adottato in mancanza di un giudizio di comparazione tra i contrapposti interessi, con conseguente carenza di motivazione dello stesso circa le prevalenti ragioni di pubblico interesse che, anche in considerazione del lungo tempo trascorso, giustificavano un provvedimento così gravemente pregiudizievole per i suoi destinatari.
6.4. Infine, sotto altra angolazione, si contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto la censura di difetto assoluto e carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che ad avviso degli appellanti sarebbe, se non del tutto mancante, comunque inadeguata e non relazionata con le circostanze esaminate dall'Amministrazione, la quale non avrebbe tenuto conto che le opere contestate sono state ultimate da diverso tempo e dell'imminente adozione di un piano di recupero urbanistico riguardante la zona nella quale ricade il contestato abuso.
7. Le censure sono infondate.
7.1. Importa premettere che il diniego di condono impugnato dai ricorrenti, concernente l'abusiva realizzazione di un'unità immobiliare di mq 100,74 per una volumetria di mc 357,57, si configura quale atto plurimotivato, per cui solo l'accertata N. 04869/2023 REG.RIC.
illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso si fonda può comportarne l'annullamento, posto che è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale.
7.2. Infatti, il diniego di condono è basato sul presupposto della non condonabilità degli abusi realizzati in quanto ricadenti in area sottoposta a tutela dei beni ambientali e paesaggistici all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale Litorale Romano
(art. 3, comma 1, lett. b) l.r. 12/04) nonché sul superamento della volumetria ammessa per gli edifici non adibiti a prima casa, pari a 300 mc per singola domanda (art. 2, comma 1, lett. b) L.R. 12/04).
7.3. Ciò posto correttamente la sentenza appellata ha dichiarato l'infondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.
7.4. Questi ultimi hanno presentato istanza di condono ai sensi del d.l. 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modifiche dalla l. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”), il cui art. 32, comma 26, prevede che: “Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”.
7.5. Il successivo comma 27 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi N. 04869/2023 REG.RIC.
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio
e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
7.6. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della legge regionale del Lazio 8 novembre 2004, n. 12, “(…) non sono comunque suscettibili di sanatoria (…) le opere
(…) realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.
7.7. Tali disposizioni, come da pacifico orientamento giurisprudenziale (tra le tante,
Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7247; 15 settembre 2025, n. 7320 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 936), vanno interpretate nel senso che, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (cd abusi “minori”) indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n.
269/2003 (i.e., opere di restauro e risanamento conservativo nonché di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio), purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste, ossia che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° dicembre
2021, n. 8004). N. 04869/2023 REG.RIC.
7.7.1 Viceversa, non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato (cd abusi “maggiori”, ossia nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie) realizzate su immobili siti in aree sottoposte a vincoli, a prescindere dal fatto che si tratti di vincolo di inedificabilità relativa e anche se gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2022, n.
4700).
7.8. Come reiteratamente statuito anche dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, il terzo condono è caratterizzato da un ambito oggettivo più circoscritto rispetto a quello del 1985, per effetto dei limiti ulteriori contemplati dal citato comma 27, i quali si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985 (cfr. Corte cost., sentenza n. 196 del 2004) e non sono racchiusi nell'area dell'inedificabilità assoluta (cfr. ordinanza n. 150 del 2009 e sentenza n. 225 del 2012, con argomentazioni poi riprese dalla giurisprudenza successiva: tra le tante, Corte cost., sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del
2017, n. 233 e n. 117 del 2015).
7.9. In particolare, la lettura coordinata di tali disposizioni induce a ritenere che il comma 26 dell'art. 32 del decreto legge n. 269/03 costituisca la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, l'ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1) ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato). Gli articoli 32 comma 27 decreto legge n. 326/2003 e 3 legge regionale n. 12/2004, poi, introducono ulteriori limiti per la condonabilità degli abusi commessi sugli immobili vincolati ma sempre sul presupposto che gli abusi siano riconducibili alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo, N. 04869/2023 REG.RIC.
unici casi in cui, in via generale, il comma 26 dell'art. 32 decreto legge n. 326/2003 ammette la sanatoria.
8. Tanto premesso, il Collegio rileva che sono anzitutto corrette le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto insussistenti i presupposti per la sanabilità dell'opera abusiva previsti dalla richiamata disciplina in materia di c.d. terzo condono, ritenendo che nel caso in esame il diniego adottato dall'amministrazione fosse adeguatamente motivato con riferimento al richiamato vincolo paesaggistico e al superamento del limite volumetrico massimo previsto.
8.1. In primo luogo, è infondata la deduzione degli appellanti secondo cui dovrebbe trovare applicazione il maggior limite volumetrico per le unità adibite alla data del 31 marzo 2003 a prima casa di abitazione nel comune di residenza, in quanto, a prescindere dal fatto che Roma Capitale ha specificamente contestato che sia stata allegata all'istanza di condono l'autodichiarazione richiesta dall'art. 4 co. 3 lett. d), volta a comprovare la destinazione dell'immobile a prima casa di abitazione, nell'istanza di condono il sig. NI ha espressamente dichiarato di avere la propria residenza presso un indirizzo diverso rispetto a quello in cui è sito l'immobile oggetto dell'istanza; di qui l'applicazione del più ristretto limite volumetrico di 300 mc previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) L.R. 12/04 per le unità immobiliari non adibite a prima casa.
8.2. Ad ogni modo deve rilevarsi che – quand'anche tale dichiarazione fosse stata resa e allegata all'istanza – le opere abusive non sono condonabili in quanto esse risultano ascrivibili alla tipologia degli abusi c.d. “maggiori” realizzati in area vincolata, per i quali, come si è detto, il legislatore ha inteso chiaramente escludere la sanatoria, qualsiasi sia la destinazione del manufatto (ivi compresi, dunque, gli immobili ad uso residenziale), avendo operato un non irragionevole bilanciamento tra interessi parimenti dotati di rilievo costituzionale (diritto all'abitazione, da un lato, anche quale proiezione del diritto costituzionalmente garantito alla proprietà ex art. 42 Cost., e N. 04869/2023 REG.RIC.
tutela dell'ambiente e del paesaggio, dall'altro, il quale ultimo risulta – per sua natura
– il più esposto al rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi: cfr. Corte cost., sentenze n. 49 del 2006 e n. 208 del 2019).
8.2.1. La consistenza di abuso maggiore trova conferma nelle stesse deduzioni di parte appellante in cui si attesta che la cubatura realizzata dai ricorrenti è di 357 mc e quindi eccede comunque il limite previsto dalla Legge regionale, a nulla rilevando che lo sforamento sia avvenuto senza alcuno scopo speculativo e per esigenze abitative proprie o di un congiunto. Non è, infatti, giuridicamente apprezzabile un'assiomatica prevalenza del diritto fondamentale all'abitazione sull'interesse pubblico a ristabilire l'ordine giuridico violato, attraverso l'esecuzione del provvedimento contente misure repressive degli abusi edilizi previste dalla legge.
8.2.2. Non hanno, pregio, pregio neppure i rilievi circa l'asserita disparità di trattamento operata dall'amministrazione nei confronti degli odierni appellanti rispetto a situazioni analoghe, atteso che gli stessi si limitano a fare un generico riferimento ad altri casi di abusi che sarebbero stati condonati in zone prossime rispetto a quella in cui ricade l'immobile per cui è causa, senza fornire neppure un principio di prova in riferimento a quanto affermato. È quindi corretta la statuizione di prime cure secondo cui a parte la genericità che connota le censure in trattazione, una disparità di trattamento del genere di quella in questa sede denunciata non può in alcun modo costituire “vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 2020).
8.2.3. Infondata è, altresì, la tesi secondo cui il vincolo paesistico risulterebbe di fatto superato in considerazione della vocazione reale della zona, ormai asseritamente priva delle caratteristiche di un parco nazionale in quanto particolarmente urbanizzata.
Nello specifico, le relative censure, oltre ad essere generiche, si appalesano comunque irrilevanti, atteso che la già avvenuta compromissione degli originari caratteri paesaggistico-ambientali di un'area, per effetto di edificazioni sorte in maniera N. 04869/2023 REG.RIC.
spontanea e incontrollata, non può di per sé legittimare ulteriori abusi o imporre la sanatoria di quelli già perpetrati.
Ed infatti, “l'esigenza di evitare l'ulteriore compromissione del bene è infatti un leitmotiv nella giurisprudenza in materia vincolistica” (cfr. Cons. St., Sez. I, parere n.
1198/2022 dell'8.07.2022, numero affare 1404/2020): in particolare, in tema di tutela paesaggistica, la maggiore o minore compromissione di un'area non preclude all'amministrazione l'esercizio della tutela al fine di salvaguardare il territorio e impedirne l'ulteriore alterazione, sicché, al fine di motivare un parere favorevole in materia di sanatoria edilizia su area vincolata, non possono essere addotti interventi precedentemente assentiti, verificatisi nella medesima zona ove sorgono le opere de quibus, in quanto una tale circostanza non elide la portata del vincolo, né può condizionare la valutazione sugli effetti che deriverebbero da un'ulteriore compromissione del territorio circostante (Cons. Stato Sez. VI, 30 giugno 2021, n.
4923; Cons. Stato, sez. II, 22.11.2021, n. 7817).
Al contrario, in materia di tutela delle bellezze panoramiche, l'esistenza di una anteriore lesione arrecata alla zona comporta la necessità di una indagine ancora più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento dei valori tipici dei luoghi (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 novembre 2019, n. 7715).
In conclusione, l'avvenuta edificazione di un'area o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall'intento di proteggere i valori estetici o paesaggistici ad essa legati, non impedendo affatto all'amministrazione di adottare provvedimenti di tutela del residuo pregio del bene vincolato, poiché l'imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell'integrità dello stesso (Cons. Stato Sez. VI, 11 novembre
2019, n. 7715). N. 04869/2023 REG.RIC.
8.3. Deve, poi, evidenziarsi l'infondatezza delle censure formulate in ordine al difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, specie sotto il profilo della mancata comparazione degli interessi contrapposti, nonché in ordine all'intempestività dell'azione amministrativa.
I provvedimenti in materia di condono edilizio rientrano, infatti, nell'ambito degli atti amministrativi c.d. vincolati, rispetto ai quali, come noto, l'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione deve intendersi correttamente assolto mediante la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto stabiliti ex ante dalla legge, non residuando alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione.
Conseguentemente, deve ritenersi precluso qualsivoglia bilanciamento dell'interesse pubblico al corretto assetto del territorio – cui la legge attribuisce prevalenza – rispetto ad eventuali interessi contrapposti, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
Sul punto, la giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che in materia edilizia, i provvedimenti che sanzionano l'attività edilizia abusiva, ivi compresi i dinieghi di sanatoria o di condono, sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9; v. altresì ex multis Cons. St., sez. VI. 5 dicembre 2023, n. 10509 e Cons. St., sez. VI, 20 luglio 2022, n. 6325; Cons. St., Sez.
VI, 21 aprile 2022, n. 3026; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380; Cons.
Stato, VI, 26 marzo 2018, n. 1893; Cons. Stato, IV, 11 dicembre 2017, n. 5788;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3210). N. 04869/2023 REG.RIC.
8.3.1. Gli appellanti, autodichiaratisi responsabili dell'abuso, non possono pertanto fondatamente dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi; sicché è legittima e doverosa l'adozione del provvedimento di diniego del condono anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle inerenti al ripristino della legittimità violata.
Peraltro, la giurisprudenza ha statuito che “non è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego di sanatoria (al quale ben può equipararsi una dichiarazione di irricevibilità della domanda di sanatoria) di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico dell'amministrazione l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con il paesaggio nella bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (cfr., fra le altre,
Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010 n. 6572 e sez. V, 19 ottobre 1999 n. 1587)”
(Cons. Stato, sez. VI, 19 settembre 2018, n. 5463, nonché Sez. II, 26 febbraio 2020,
n. 1421).
8.4. Alla luce di quanto osservato, risulta evidente come, nel caso di specie,
l'Amministrazione abbia correttamente assolto all'onere motivazionale di legge, dando atto della sussistenza di specifici vincoli sull'area in questione, nonché del superamento dei limiti volumetrici previsti dalla legge, consentendo al destinatario del provvedimento di ricostruirne il relativo iter logico-giuridico.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
10. Il regolamento delle spese di giudizio segue la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M. N. 04869/2023 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti PA NI e AR NA a rifondere le spese di giudizio a favore di Roma Capitale che liquida in complessivi € 4.000,00
(quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO PP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela DA, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela DA RO PP N. 04869/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO