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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel.est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 28.11.2024 da
nato in [...] il [...], res. in Brescia, via Callegari Parte_1
n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Servillo del Foro di Brescia, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo ricorrente in appello nei confronti di
, nata a [...] il [...], res. in Brescia, via della CP_1 palazzina n. 69, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Lazzaroni del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio resistente in appello
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 10.10.2024, pubblicata in data 14.10.2024 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 9248/2022 in punto: scioglimento del matrimonio
1 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE:
In via preliminare, sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado per le parti impugnate della medesima. Nel merito, a parziale modifica della sentenza impugnata, disporre:
-l'affidamento condiviso delle figlie minorenni delle parti, con diritto del padre di incontrare le figlie almeno una volta ogni 15 giorni;
-nulla è dovuto da ad a titolo di assegno divorzile;
Pt_1 CP_1
-compensazione delle spese legali. In via istruttoria, si produce la procura alle liti e la sentenza di primo grado emessa, e si chiede che si provveda alla acquisizione del fascicolo di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari
APPELLATA:
Chiede il rigetto delle domande formulate nell'atto di appello proposto dal sig. e la condanna di quest'ultimo a rifondere le spese di causa anche per il Pt_1 presente grado di giudizio.
PROCURATORE GENERALE:
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 8.8.2022, deduceva che Parte_1 in data 20.08.2004 aveva contratto matrimonio civile in Orzinuovi con CP_1
e che dalla loro unione erano nate le figlie (27 giugno 2005),
[...] Persona_1
(29 giugno 2007), e (29 novembre 2012); che avevano Persona_2 Persona_3 vissuto insieme fino a quando, nel 2020, la moglie proponeva azioni contro CP_1 il marito per ottenere il suo allontanamento per presunte violenze verso di lei e verso le figlie minori;
che successivamente decideva di lasciare volontariamente la Pt_1 casa familiare e da quel momento egli non era più riuscito a vedere le due figlie più grandi e mentre aveva potuto incontrare la piccola solamente in Per_1 Per_2 R_ modalità protetta;
che la moglie presentava domanda di separazione e che il marito si costituiva contestando quanto dedotto dalla moglie;
che con sentenza emessa il 21.2.2022, i coniugi si separavano alle seguenti condizioni concordate: affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre assegnataria della casa familiare, cointestata al 50% e mutuo a totale carico del marito;
visite libere per le due figlie maggiori e protette per IG minore, con intervento dei Servizi Sociali;
contributo paterno al mantenimento della figlie nella misura di € 250,00 mensili 2 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
mantenimento in favore della moglie nella misura di € 250,00 mensili. Egli, altresì, rilevava che la moglie percepiva metà dell'assegno unico, il reddito di cittadinanza, i proventi da lavoro irregolare ed il mantenimento del marito per un totale di circa € 1.700,00, senza avere alcuna spesa, in quanto il mutuo della casa era interamente pagato dal marito;
il ricorrente, invece, versava in una situazione di difficoltà economica e guadagnava circa € 1.400,00 mensili. Il signor quindi, chiedeva pronunciarsi il divorzio, disponendo a suo carico Pt_1
l'obbligo di pagare un assegno di mantenimento per le figlie complessivamente pari ad € 600,00 mensili e nulla per la moglie, prevedendo un adeguato programma di visite.
2. Con memoria depositata in data 01.10.2022 si costituiva , la quale CP_1 non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili, chiedendo la conferma delle condizioni previsti in sede di separazione;
in via subordinata, chiedeva, fin dalla sede presidenziale, l'ascolto delle minori e in ordine Per_1 Per_2 alla richiesta del padre di ripresa delle frequentazioni;
l'affidamento in via esclusiva delle tre minori alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto riguarda alle decisioni di maggiore interesse, collocandole presso la madre con assegnazione della casa familiare alla medesima;
la regolamentazione delle visite del padre a seconda dei bisogni delle figlie ed il versamento a carico del marito in favore della moglie di un assegno divorzile pari € 250,00 mensili
3. All'udienza del 12.10.2022 le parti comparivano avanti al Presidente che in via temporanea e urgente, confermava le condizioni separative, rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, avanti al quale le parti si costituivano col deposito di memorie integrative. All'udienza del 1.3.2023 le parti giungevano ad un accordo temporaneo che poneva a carico del padre il mantenimento delle figlie nella misura di € 200,00 mensili (complessivi € 600,00 mensili,) oltre all'assegno unico totalmente a favore della madre, nessun mantenimento per la moglie e continuazione del monitoraggio dei Servizi Sociali.
4. Il Tribunale con sentenza non definitiva del 03.03.2023 dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti in causa e che perdeva il diritto di CP_1 aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
su tutte le altre questioni disponeva la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. All'udienza del 23.5.2024, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletate indagini tributarie e ricevuta l'ultima relazione dei Servizi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. In data 14.10.2024 il Tribunale di Brescia ha così provveduto: 3 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia di scioglimento del matrimonio n. 500/2023 del 6.3.2023,
1) affida le figlie minorenni in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima ai sensi dell'art.337 quater c.c. l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della prole;
2) colloca prevalentemente le figlie presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Brescia, via della Palazzina n. 69;
3) quanto alla IG , le visite del padre sono regolate liberamente nel rispetto Per_2 degli interessi e bisogni della IG, sentita la minore;
4) quanto alla IG , le facoltà di visita sono regolate su richiesta del padre ai R_ competenti Servizi Sociali, secondo il calendario da questi ultimi predisposto, sentita la minore;
5) dispone la cessazione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 200,00 per ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale;
7) assegno unico universale in favore della madre per l'intero;
8) pone a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile. l'obbligo di versare alla resistente la somma di € 120,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
9) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in € 5.300,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
10) spese di lite interamente compensate.
Il Tribunale di Brescia ha osservato:
‣ trattandosi di domanda di scioglimento di matrimonio contratto tra coniugi di cittadinanza estera (Tunisia), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo all'epoca della notifica del ricorso il resistente residente in Italia (Brescia, via Callegari) ed essendosi la vita matrimoniale svolta in Italia (Lograto e poi Brescia).
‣Riguardo alla legge applicabile, secondo il reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31 l.cit.), di applicazione universale (art. 4) e dell'art.8, nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi (cessata nel 2020).
‣Considerata la maggiore età per la IG di anni diciannove, nulla si dispone Per_1 in punto di affidamento, collocazione e visite. 4 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Quanto alle figlie minorenni di 17 anni e di 12 anni, vi sono le condizioni Per_2 R_ per disporne l'affidamento in via esclusiva ex art.337 quater c.c. alla madre, considerato quanto esposto nelle relazioni del Servizio incaricato relativamente al progressivo disinteresse del padre verso le figlie, confermato dalla circostanza che costoro, dalla separazione di fatto (2020), vivono serenamente presso la madre, senza avere problematiche psicoattitudinali o scolastiche e non sentono la mancanza del padre, tanto che le maggiori non desiderano incontrarlo;
la minore invece, R_ sembra, meno distaccata rispetto alle sorelle;
pertanto, occorre mantenere i diritti di visita del padre, dietro attivazione di quest'ultimo con richiesta ai Servizi Sociali e secondo il calendario da questi ultimi predisposto. In merito all'affido esclusivo alla madre, ella si mostra idonea a svolgere la funzione genitoriale, con la quale le minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto. Inoltre, si rileva che data l'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo garantisce alla madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza avere quei limiti conseguenti ad un affidamento condiviso.
‣ Occorre disporre la cessazione dell'incarico ai Servizi Sociali, visto il lungo monitoraggio iniziato nel 2020, all'esito del quale le figlie hanno espresso tutta la loro stanchezza e perplessità sulla possibilità di recuperare i rapporti col padre.
‣ In merito al mantenimento delle figlie a carico del padre, quest'ultimo risulta percepire uno stipendio fisso di € 1.900,00 netti mensili, ed è gravato da spese per € 350,00 del mutuo della ex casa familiare ma non documenta spese per abitazione propria, vivendo in appartamento per padri separati;
la madre, senza titoli di studio qualificanti, è disoccupata dal 2020, salva la percezione per il solo 2022 di circa € 9.000,00 lordi annui a titolo di reddito di cittadinanza;
ella non è gravata da canoni abitativi vivendo nella casa familiare a lei assegnata, il cui mutuo è intestato a controparte. Pertanto, viene confermato l'accordo raggiuto del 1.3.2023 che ha stabilito in € 200,00 il mantenimento per ciascuna IG e l'assegno unico integralmente in favore della madre, non essendo sopravvenute circostanze rilevanti, salva la sola diminuzione dell'assegno unico per la IG da € 200,00 ad € 100,00 circa, da Per_1 ritenersi peraltro compensata dalla rilevante valenza economica della assegnazione delle casa familiare, di cui la madre è titolare del solo 50% senza versare alcuna rata di mutuo, e dalla spettanza dell'assegno divorzile. Invero, le allegazioni e le prove offerte vanno valutate alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi per accordare l'assegno all'ex coniuge richiedente va accertato sulla base dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. 898/1970. Dunque, va in primo luogo valutata l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché la durata del matrimonio. Per questo motivo, la prima cosa da fare è accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi e laddove tale squilibrio manchi o 5 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG sia esiguo, l'assegno non può essere riconosciuto, restando assorbito il profilo perequativo-compensativo. La non esiguità dello squilibrio va rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione. Altresì, si deve inevitabilmente tenere conto, del contributo personale ed economico fornito da ciascuno di essi alla vita ed al patrimonio familiare durante il matrimonio in rapporto alla durata dello stesso (profilo compensativo-perequativo), dando quindi rilievo al c.d. “profilo soggettivo” del coniuge richiedente. Ciò consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole degli apporti forniti alla conduzione della vita familiare e al sacrificio sopportato per aver rinunciato alle occasioni professionali-reddituali a causa del matrimonio, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio. Sulla base di quanto detto, nel caso di specie, sussiste senz'altro il profilo assistenziale, stante il netto divario di capacità reddituale tra i coniugi. Inoltre vi è anche il profilo compensativo-perequativo, considerato che la resistente, sposatasi a trenta anni col ricorrente, si è totalmente dedicata alla conduzione della vita familiare e delle tre figlie durante il matrimonio, durato sedici anni, rinunciando ad acquisire titoli di studio o cercare un'attività lavorativa;
d'altra parte, si osserva che la resistente risulta munita di una, seppur non elevata, potenziale capacità lavorativa, essendo da tempo inserita nel contesto sociale, vivendo a Brescia da molti anni, è relativamente giovane e non risulta affetta da menomazioni che diminuiscono la sua capacità lavorativa, tanto che il reddito di cittadinanza, erogatole solo nel 2022, risulta poi essere stato revocato. Pertanto, si ritiene equo porre a carico dell'ex marito un assegno divorzile pari a € 120,00 mensili, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1 modifica parziale della sentenza impugnata, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, con diritto del padre di incontrare le figlie almeno una volta ogni 15 giorni, senza prevedere alcun assegno divorzile a favore di ad Pt_1 CP_1
L'appellante, con riguardo al rapporto padre e figlie, rileva che il Tribunale ha del tutto ignorato le relazioni dei servizi, nelle quali, tra l'altro, è stato riferito come l'originario distacco tra il padre e le figlie è stato causato dall'atteggiamento della madre di svilimento della figura paterna. Tale comportamento ha portato le figlie a considerare il padre disinteressato e distaccato. Invero, il padre non ha mai dimostrato disinteresse nei confronti delle figlie, ma ad un certo punto egli, stanco dai continui appuntamenti fissati e poi disdetti e dai continui rifiuti delle figlie ad incontrarlo, ha smesso di voler fissare appuntamenti con le stesse. Infatti, in nessuna delle relazioni si parla di disinteresse, ma più che altro di rassegnazione.
6 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Ebbene, nella sentenza appellata non vi è alcuna traccia di queste considerazioni, e per questa ragione ciò è stato deciso dal Tribunale di prime cure non può essere scevro di contestazioni. Quanto alla situazione economica, ha documentato il percepimento di un CP_1 assegno a titolo di reddito di cittadinanza per una parte dell'anno 2022 poi revocato senza però spiegare il motivo. Tuttavia, vi sono comprovate ragioni per ritenere che il sussidio sia stato revocato in quanto la parte resistente ha cominciato a lavorare, perdendo quindi il diritto al sussidio medesimo. Peraltro, la resistente, si è limitata a dichiarare di non percepire alcun reddito ed è solamente grazie alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza per l'anno 2022, che è stata prodotta la dichiarazione relativa allo stato di disoccupazione senza però che la stessa spiegasse cosa fosse accaduto nell'anno 2023. Inoltre, la sentenza non considera che ha a proprio carico l'intero mutuo per Pt_1 la casa familiare occupata da madre e figlie e tutte le spese per la sua personale abitazione. Egli spende, tra figlie, moglie, mutuo e proprio affitto ben € 1.500,00 a fronte di uno stipendio di massimo € 1.700,00. Nella sentenza di primo grado non viene citato l'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa, o meglio, se ne recepisce la validità e l'efficacia solo in relazione alla questione del mantenimento delle figlie, ma non a quella del mantenimento della moglie. Pertanto, tal accordo o è efficace pienamente tra le parti, e non può essere in parte modificato, o lo stesso non vale in nessuna delle sue parti. Riguardo all'affidamento esclusivo delle minori alla madre sulla base del presunto disinteresse del padre nei loro confronti, non corrisponde al vero quanto esposto. Infatti, il Servizio Sociale ha evidenziato che la difficoltà dei rapporti tra e le Pt_1 figlie è conseguente al risentimento che queste ultime hanno nei suoi confronti e che il disinteresse non è giustificato, ma che anzi è dovuto all'atteggiamento della madre verso il padre, che si è traslato sulle figlie. Invero, diverse volte il servizio sociale ha fissato incontri tra il padre e le tre figlie prima, e poi tra il padre e la sola la R_ IG più piccola, ma le stesse non si sono presentate. Infine, quanto alle spese legali l'odierno appellante non è soccombente nelle sue domande, ma al contrario una parte delle sue richieste sono state accolte, o per lo meno non è vero che le richieste di controparte siano state completamente accolte. Alla luce di quanto esposto la sentenza di primo grado deve essere modificata in quanti risulta essa viziata da errori. Qualora si dovesse disporre il pagamento a carico dell'appellante dell'assegno divorzile sarebbe difficoltoso per lo stesso recuperarlo, proprio la luce della non chiarezza della situazione reddituale della resistente.
5. Il 05.03.2025 si è costituita in giudizio ad chiedendo il rigetto Pt_1 CP_1 dell'appello. L'appellata ha dedotto che la ricostruzione dei fatti narrata da controparte, innanzitutto, quanto al rapporto padre-figlie, non corrisponde al vero. Difatti, non è assolutamente vera l'affermazione che ha volontariamente ostacolato la CP_1 relazione tra padre e figlie, evidenziando che la stessa non si è mai opposta alla
7 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG predisposizione di visite tra le minori ed il padre, le quali infatti si sono svolte con la piccola sino all'estate 2022. R_
Orbene, nelle diverse relazioni depositate dal Servizio Sociale nel giudizio di divorzio, in particolare in quella del 12.06.2023, è stata rilevata la piena capacità delle figlie di assumere in autonomia le decisioni che le riguardano e di esprimere il proprio volere, senza alcun condizionamento. Dunque, nel caso di specie non ci sono i presupposti per ritenere che la madre abbia manipolato le figlie con l'intento di screditare la figura paterna, stante la volontà espressa da ciascuna IG ai Servizi Sociali di non voler riprendere la relazione con il padre. A tal proposito la relazione psicologica del 15.06.2023 ha evidenziato che la minore ha dichiarato di essere felice dell'interruzione degli incontri protetti con il R_ padre, riportando episodi in cui lo stesso si è dimostrato aggressivo nei suoi confronti. La IG minore invece, si è mostrata molto arrabbiata con il padre, Per_2 raccontando il proprio desiderio di tornare in Tunisia a trovare i nonni materni che non vede da diversi anni, possibilità che tuttavia il padre le avrebbe negato, minacciando di non lasciarla più rientrare in Italia. Infine, la IG maggiore Per_1 ha dimostrato un maggior distacco nei confronti della figura paterna ed ha ribadito di non voler avere rapporti con lui, vivendo finalmente una vita più serena. Inoltre, anche l'ultima relazione sociale, depositata l'11.04.2024, ha confermato quanto riscontrato in precedenza, dando atto della mancanza dei presupposti per un percorso di riavvicinamento tra padre e figlie;
peraltro, in tale relazione è stato evidenziato che ha dichiarato di essersi ormai rassegnato ed infatti, Pt_1 convocato a colloquio, non si è presentato, evitando persino di rispondere a messaggi e telefonate, manifestando in questo modo il suo sostanziale disinteresse. Riguardo alla situazione economica della odierna appellata si specifica che la stessa grazie anche al supporto del Servizio Sociale, ha sostenuto diversi corsi professionalizzanti negli ultimi anni, ma, nonostante ciò, non è ancora riuscita a reperire un'occupazione lavorativa. Va evidenziato che la per tutta la durata CP_1 del matrimonio, è stata relegata in casa all'esclusiva cura delle figlie e non ha potuto integrarsi nel tessuto sociale italiano per espresso volere del marito. L'appellata, quindi, fa fronte al proprio sostentamento e a quello delle figlie mediante il contributo al mantenimento e l'assegno divorzile versati dall'appellante, per un totale di € 720,00 mensili, a cui si aggiunge l'assegno unico universale di € 400,00 al mese, che con la maggiore età della IG verrà diminuito. Per_2
Inoltre, nell'anno 2023 la stessa ha ricevuto un assegno di inclusione (ADI), prima qualificato come beneficio a supporto per la formazione e lavoro (SFL), di importo variabile pari complessivamente a circa € 500,00 mensili. Questo beneficio per legge è stabilito per una durata massima di diciotto mesi, prorogabile per un massimo di altri dodici mesi, con la sospensione di una mensilità tra i due periodi e quindi sino a luglio 2025. Ciò trova conferma dalla CU 2024 prodotta nel presente giudizio che evidenzia Pt_2 un importo complessivo percepito dalla AM per il 2023 pari ad €11.500,00 comprensivo sia dell'Assegno Unico Universale che dell'Assegno di Inclusione. 8 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Invece, fino al 2022 veva goduto del reddito di cittadinanza, che poi è stata CP_1 modificato con l'entrata in vigore della L. n. 197/2022, in vista della sua successiva soppressione. Tale circostanza è ulteriormente provata dai documenti depositati in primo grado, dopo la richiesta di accertamento tributario ordinato dal Giudice (si vedano le comunicazioni del 28.02.2024 e CU triennio 2020-2022). Pt_2 Pt_2
Ebbene, atteso che è stata soggetta anche ad indagine tributaria da parte CP_1 dell'Agenzia delle Entrate in sede di divorzio, si esclude che la sua situazione economica e reddituale non risponda alla realtà. Inoltre, si evidenzia che il resistente non ha compiutamente contestato la decisione del Tribunale di riconoscere ad CP_1 il diritto a percepire un assegno divorzile che pertanto deve ritenersi non contestata. Quanto alla situazione economica del si sottolinea che lo stesso non ha Pt_1 depositato le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2023 né altra documentazione attestante ulteriori spese locative. Dunque, si ritiene che l'appellante nel suddetto anno abbia percepito un reddito mensile netto almeno pari ad € 1.900,00, come da modelli 730 depositati in giudizio in data 11.10.2023. In merito all'accordo tra le Parti, come affermato nella sentenza di primo grado, aveva natura temporanea, e stante la modifica dei presupposti ad esso sottesi (ovvero la riduzione dell'assegno unico per le figlie, nonché la precarietà e la variabilità delle misure di sostegno al reddito elargite dallo Stato in favore della resistente) non ha comportato la proposizione di conclusioni congiunte per la definizione del giudizio. Pertanto, non può dirsi che il contenuto dell'accordo sia stato recepito dal Giudice in sede decisoria, quanto piuttosto che le condizioni inizialmente pattuite dalle parti erano rispondenti agli interessi di entrambi i coniugi e, quindi, condivisibili. In merito al rapporto padre e figlie, l'appellata ribadisce che le relazioni sociali hanno più volte evidenziato che non vi è stata alcuna intromissione della madre nella relazione delle figlie con il padre e che le stesse hanno scelto liberamente di evitare di frequentare il padre per le condotte subite durante la convivenza. Invero, il Giudice ha ritenuto più tutelante per le minori affidarle in via esclusiva alla madre, con la quale convivono in maniera serena e senza che sia mai sorta alcuna criticità. La madre, difatti è sempre stata ritenuta idonea a svolgere la funzione genitoriale e, stante l'assenza di una relazione tra padre e figlie, nonché tra i genitori, si trova nell'oggettiva impossibilità di assumere scelte condivise con il marito in merito alla crescita e educazione della prole. Peraltro, si sottolinea che come riportato Pt_1 nella relazione sociale dell'11.04.2024, ha espressamente comunicato la propria rassegnazione in merito all'interruzione del rapporto con le figlie, accettando passivamente la loro volontà di interrompere i rapporti. Dunque, allo stato dei fatti non ci sono i presupposti per una diversa modalità di affidamento delle minori. Infine, in merito alla condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di giudizio, si rileva che la sentenza di primo grado ha accolto tutte le richieste formulate dalla resistente, rideterminando solamente il quantum del contributo al mantenimento delle figlie e dell'assegno divorzile.
9 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Ne consegue che la sentenza impugnata ha deciso in modo corretto sulle spese del giudizio, in ossequio al criterio della soccombenza sostanziale di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
6. In data 25.3.2025 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, salvo siano ritenuti necessari ulteriori approfondimenti sulla situazione economica delle parti.
7. All'udienza del 25.03.2025 che si è svolta alla presenza della signora he CP_1 ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
8. L'appello è infondato. Non vi sono presupposti per un affidamento condiviso della IG minore R_
(essendo maggiorenne e prossima alla maggiore età). Per_1 Per_2
Con la relazione del 9.7.2024 gli operatori riferiscono quanto segue quanto alle figlie delle parti:
“La IG primogenita, maggiorenne, sta frequentando positivamente il terzo Per_1 anno dell'istituto “Fortuny” a indirizzo moda, essendosi inserita sia nel contesto classe sia con i professori. Le piacerebbe in futuro lavorare nell'ambito della moda. La minore , invece, sta frequentando il terzo anno del liceo scientifico Per_2
“Leonardo” a indirizzo artistico;
ottiene buoni voti (è sempre stata promossa senza debiti) ed è ben inserita con i compagni e le compagne di classe. Nel tempo libero, le piace ascoltare la musica coreana e disegnare. Ha una passione per lo studio delle lingue. Quest'anno che ha cominciato il triennio è più soddisfatta e stimolata a scuola, dal momento che fa molti laboratori pratici (modellazione, grafica, architettura…). Non ha ancora idee in merito al proprio futuro lavorativo. La minore infine, sta frequentando il primo anno alla scuola secondaria di R_ primo grado “Pascoli”; molti compagni di classe li conosceva dalle scuole elementari. Apprezza lo studio di molte materie (italiano, tecnologia, educazione fisica, matematica). Nel tempo libero, solitamente esce con le amiche;
l'attività sportiva che faceva l'anno precedente, pattinaggio artistico a rotelle, quest'anno non lo ha frequentato perché aveva pensato con la mamma di inserirsi prima nel nuovo contesto scolastico: probabilmente quest'attività la farà l'anno prossimo. Tutte e tre le ragazze in modo unito e convinto hanno ribadito il loro desiderio di non voler più incontrare il padre. Come riportato anche dalla psicologa dell'équipe Tutela minori, dottoressa Per_4
, al momento non vi sono le condizioni per pensare a un percorso di ri-
[...] avvicinamento delle ragazze alla figura paterna. Le ragazze paiono serene, inserite da un punto di vista sociale e territoriale, sono in salute e curate dalla figura materna;
pertanto, non vi sono più i presupposti di sostenere ed in generale di avere in carico le minori come servizio Tutela Minori”.
10 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Gli operatori danno atto anche di aver avuto un colloquio con il sig. il Pt_1
28.11.2023, avendolo sostenuto in relazione a un bando per la richiesta di una casa Aler ed essendosi successivamente interessati in quanto il sig. aveva riferito Pt_1 di aver perso la posizione in un bando, per cui gli era stato segnalato un secondo bando. Quanto alle figlie, nella relazione si legge:
“Per quanto riguarda il suo rapporto con le figlie, ha riferito di sapere che le ragazze non volessero avere più rapporti o contatti con lui e di accettare tale decisione…Il giorno 1 marzo c.a., ho inviato un messaggio telefonici al sig. Pt_1 per invitarlo a colloquio il giorno 14 marzo c.a. ed egli ha risposto in modo affermativo. Il 14 marzo c.a. il signor non si è presentato all'appuntamento Pt_1 per cui aveva dato conferma, né ha risposto al tentativo di contatto telefonico da parte mia…”. Si prende atto che il sig. non ha inteso intraprendere alcun percorso per Pt_1 essere sostenuto in un progetto di riavvicinamento alle figlie. Per le figlie maggiorenni non vi è luogo a provvedere in relazione alla regolamentazione dei rapporti padre-figlie e al regime dell'affidamento. Quanto a rispettando la volontà della minore, dovrà essere il padre a compiere R_ quanto necessario per riavvicinarsi alla IG, richiedendo il sostegno di servizi specialistici a cui potrà rivolgersi e intraprendendo un percorso di sostegno alla genitorialità. Dalla relazione della ASST del 13.9.2021 emerge chiaramente come le ragazze avessero tutte, sia pure in modo diverso, ricordi del tutto negativi del padre (autoritario, controllante, poco presente), descrivendo nel dettaglio la vita familiare. Pertanto, le accuse mosse dall'appellante alla signora di avere condizionato CP_1 le figlie e averle allontanate dal padre) sono del tutto infondate e lontane dalla realtà dei fatti. Anche la minore pertanto, non può essere costretta a vedere il padre se, ad R_ oggi, rifiuta di incontrarlo. Preso atto dell'atteggiamento rinunciatario dell'appellante e della totale assenza di dialogo con la ex moglie, va confermata la sentenza in relazione al regime dell'affidamento. Sussistono allo stato i presupposti per l'assegno divorzile per le motivazioni espresse dal Tribunale, sopra riportate. Vi è una evidente sperequazione tra le condizioni economico-reddituali delle parti. Dal Mod. 730/23 emerge che è proprietario 4 immobili (2 al 50% e 2 al Pt_1
100%); ha un reddito complessivo di euro 25.953 e un imponibile di euro 23068, con imposta netta di euro 2776, risultando all'esito delle deduzioni un credito di imposta di euro 550); dedotte imposte regionali e comunali il reddito netto mensile era, nell'anno 2022, pari a circa 1700 euro. L'appellata è allo stato disoccupata e, durante la vita coniugale, si era esclusivamente dedicata alla crescita delle figlie. L'appello va quindi respinto, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione alla controparte delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano come da
11 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG dispositivo tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa valori medi. L'appellante è tenuto per legge a versare il doppio contributo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata il Parte_1
14.10.2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
- RIGETTA l'appello
- CONDANNA l'appellante a rifondere a le spese di questo CP_1 grado di giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA
- DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio contributo da parte dell'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Brescia, 25.3.2025
Pres. est Maria Grazia Domanico
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel.est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 28.11.2024 da
nato in [...] il [...], res. in Brescia, via Callegari Parte_1
n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv.to Domenico Servillo del Foro di Brescia, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo ricorrente in appello nei confronti di
, nata a [...] il [...], res. in Brescia, via della CP_1 palazzina n. 69, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Lazzaroni del Foro di Brescia presso il cui studio ha eletto domicilio resistente in appello
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 10.10.2024, pubblicata in data 14.10.2024 e non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 9248/2022 in punto: scioglimento del matrimonio
1 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE:
In via preliminare, sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado per le parti impugnate della medesima. Nel merito, a parziale modifica della sentenza impugnata, disporre:
-l'affidamento condiviso delle figlie minorenni delle parti, con diritto del padre di incontrare le figlie almeno una volta ogni 15 giorni;
-nulla è dovuto da ad a titolo di assegno divorzile;
Pt_1 CP_1
-compensazione delle spese legali. In via istruttoria, si produce la procura alle liti e la sentenza di primo grado emessa, e si chiede che si provveda alla acquisizione del fascicolo di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari
APPELLATA:
Chiede il rigetto delle domande formulate nell'atto di appello proposto dal sig. e la condanna di quest'ultimo a rifondere le spese di causa anche per il Pt_1 presente grado di giudizio.
PROCURATORE GENERALE:
Chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 8.8.2022, deduceva che Parte_1 in data 20.08.2004 aveva contratto matrimonio civile in Orzinuovi con CP_1
e che dalla loro unione erano nate le figlie (27 giugno 2005),
[...] Persona_1
(29 giugno 2007), e (29 novembre 2012); che avevano Persona_2 Persona_3 vissuto insieme fino a quando, nel 2020, la moglie proponeva azioni contro CP_1 il marito per ottenere il suo allontanamento per presunte violenze verso di lei e verso le figlie minori;
che successivamente decideva di lasciare volontariamente la Pt_1 casa familiare e da quel momento egli non era più riuscito a vedere le due figlie più grandi e mentre aveva potuto incontrare la piccola solamente in Per_1 Per_2 R_ modalità protetta;
che la moglie presentava domanda di separazione e che il marito si costituiva contestando quanto dedotto dalla moglie;
che con sentenza emessa il 21.2.2022, i coniugi si separavano alle seguenti condizioni concordate: affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre assegnataria della casa familiare, cointestata al 50% e mutuo a totale carico del marito;
visite libere per le due figlie maggiori e protette per IG minore, con intervento dei Servizi Sociali;
contributo paterno al mantenimento della figlie nella misura di € 250,00 mensili 2 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
mantenimento in favore della moglie nella misura di € 250,00 mensili. Egli, altresì, rilevava che la moglie percepiva metà dell'assegno unico, il reddito di cittadinanza, i proventi da lavoro irregolare ed il mantenimento del marito per un totale di circa € 1.700,00, senza avere alcuna spesa, in quanto il mutuo della casa era interamente pagato dal marito;
il ricorrente, invece, versava in una situazione di difficoltà economica e guadagnava circa € 1.400,00 mensili. Il signor quindi, chiedeva pronunciarsi il divorzio, disponendo a suo carico Pt_1
l'obbligo di pagare un assegno di mantenimento per le figlie complessivamente pari ad € 600,00 mensili e nulla per la moglie, prevedendo un adeguato programma di visite.
2. Con memoria depositata in data 01.10.2022 si costituiva , la quale CP_1 non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili, chiedendo la conferma delle condizioni previsti in sede di separazione;
in via subordinata, chiedeva, fin dalla sede presidenziale, l'ascolto delle minori e in ordine Per_1 Per_2 alla richiesta del padre di ripresa delle frequentazioni;
l'affidamento in via esclusiva delle tre minori alla madre, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto riguarda alle decisioni di maggiore interesse, collocandole presso la madre con assegnazione della casa familiare alla medesima;
la regolamentazione delle visite del padre a seconda dei bisogni delle figlie ed il versamento a carico del marito in favore della moglie di un assegno divorzile pari € 250,00 mensili
3. All'udienza del 12.10.2022 le parti comparivano avanti al Presidente che in via temporanea e urgente, confermava le condizioni separative, rimettendo per il resto le parti al Giudice Istruttore, avanti al quale le parti si costituivano col deposito di memorie integrative. All'udienza del 1.3.2023 le parti giungevano ad un accordo temporaneo che poneva a carico del padre il mantenimento delle figlie nella misura di € 200,00 mensili (complessivi € 600,00 mensili,) oltre all'assegno unico totalmente a favore della madre, nessun mantenimento per la moglie e continuazione del monitoraggio dei Servizi Sociali.
4. Il Tribunale con sentenza non definitiva del 03.03.2023 dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra le parti in causa e che perdeva il diritto di CP_1 aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
su tutte le altre questioni disponeva la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. All'udienza del 23.5.2024, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., espletate indagini tributarie e ricevuta l'ultima relazione dei Servizi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. In data 14.10.2024 il Tribunale di Brescia ha così provveduto: 3 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia di scioglimento del matrimonio n. 500/2023 del 6.3.2023,
1) affida le figlie minorenni in via esclusiva alla madre, attribuendo a quest'ultima ai sensi dell'art.337 quater c.c. l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche relativamente alle decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della prole;
2) colloca prevalentemente le figlie presso la madre, assegnataria della casa familiare sita in Brescia, via della Palazzina n. 69;
3) quanto alla IG , le visite del padre sono regolate liberamente nel rispetto Per_2 degli interessi e bisogni della IG, sentita la minore;
4) quanto alla IG , le facoltà di visita sono regolate su richiesta del padre ai R_ competenti Servizi Sociali, secondo il calendario da questi ultimi predisposto, sentita la minore;
5) dispone la cessazione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali;
6) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 200,00 per ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale;
7) assegno unico universale in favore della madre per l'intero;
8) pone a carico del ricorrente, a titolo di assegno divorzile. l'obbligo di versare alla resistente la somma di € 120,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
9) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, liquidate in motivazione in € 125,50 per spese ed in € 5.300,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
10) spese di lite interamente compensate.
Il Tribunale di Brescia ha osservato:
‣ trattandosi di domanda di scioglimento di matrimonio contratto tra coniugi di cittadinanza estera (Tunisia), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo all'epoca della notifica del ricorso il resistente residente in Italia (Brescia, via Callegari) ed essendosi la vita matrimoniale svolta in Italia (Lograto e poi Brescia).
‣Riguardo alla legge applicabile, secondo il reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31 l.cit.), di applicazione universale (art. 4) e dell'art.8, nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi (cessata nel 2020).
‣Considerata la maggiore età per la IG di anni diciannove, nulla si dispone Per_1 in punto di affidamento, collocazione e visite. 4 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Quanto alle figlie minorenni di 17 anni e di 12 anni, vi sono le condizioni Per_2 R_ per disporne l'affidamento in via esclusiva ex art.337 quater c.c. alla madre, considerato quanto esposto nelle relazioni del Servizio incaricato relativamente al progressivo disinteresse del padre verso le figlie, confermato dalla circostanza che costoro, dalla separazione di fatto (2020), vivono serenamente presso la madre, senza avere problematiche psicoattitudinali o scolastiche e non sentono la mancanza del padre, tanto che le maggiori non desiderano incontrarlo;
la minore invece, R_ sembra, meno distaccata rispetto alle sorelle;
pertanto, occorre mantenere i diritti di visita del padre, dietro attivazione di quest'ultimo con richiesta ai Servizi Sociali e secondo il calendario da questi ultimi predisposto. In merito all'affido esclusivo alla madre, ella si mostra idonea a svolgere la funzione genitoriale, con la quale le minori, dalla cessazione della convivenza dei genitori, hanno sempre convissuto. Inoltre, si rileva che data l'assenza della figura paterna, l'affidamento esclusivo garantisce alla madre di poter proseguire nel percorso di crescita e formazione dei figli, senza avere quei limiti conseguenti ad un affidamento condiviso.
‣ Occorre disporre la cessazione dell'incarico ai Servizi Sociali, visto il lungo monitoraggio iniziato nel 2020, all'esito del quale le figlie hanno espresso tutta la loro stanchezza e perplessità sulla possibilità di recuperare i rapporti col padre.
‣ In merito al mantenimento delle figlie a carico del padre, quest'ultimo risulta percepire uno stipendio fisso di € 1.900,00 netti mensili, ed è gravato da spese per € 350,00 del mutuo della ex casa familiare ma non documenta spese per abitazione propria, vivendo in appartamento per padri separati;
la madre, senza titoli di studio qualificanti, è disoccupata dal 2020, salva la percezione per il solo 2022 di circa € 9.000,00 lordi annui a titolo di reddito di cittadinanza;
ella non è gravata da canoni abitativi vivendo nella casa familiare a lei assegnata, il cui mutuo è intestato a controparte. Pertanto, viene confermato l'accordo raggiuto del 1.3.2023 che ha stabilito in € 200,00 il mantenimento per ciascuna IG e l'assegno unico integralmente in favore della madre, non essendo sopravvenute circostanze rilevanti, salva la sola diminuzione dell'assegno unico per la IG da € 200,00 ad € 100,00 circa, da Per_1 ritenersi peraltro compensata dalla rilevante valenza economica della assegnazione delle casa familiare, di cui la madre è titolare del solo 50% senza versare alcuna rata di mutuo, e dalla spettanza dell'assegno divorzile. Invero, le allegazioni e le prove offerte vanno valutate alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito dell'inadeguatezza dei mezzi per accordare l'assegno all'ex coniuge richiedente va accertato sulla base dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 prima parte l. 898/1970. Dunque, va in primo luogo valutata l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, nonché la durata del matrimonio. Per questo motivo, la prima cosa da fare è accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi e laddove tale squilibrio manchi o 5 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG sia esiguo, l'assegno non può essere riconosciuto, restando assorbito il profilo perequativo-compensativo. La non esiguità dello squilibrio va rapportata alle condizioni economiche delle parti: quanto più alti sono i redditi, tanto più elevata deve essere la sperequazione. Altresì, si deve inevitabilmente tenere conto, del contributo personale ed economico fornito da ciascuno di essi alla vita ed al patrimonio familiare durante il matrimonio in rapporto alla durata dello stesso (profilo compensativo-perequativo), dando quindi rilievo al c.d. “profilo soggettivo” del coniuge richiedente. Ciò consente di far emergere la funzione compensativa dell'assegno, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole degli apporti forniti alla conduzione della vita familiare e al sacrificio sopportato per aver rinunciato alle occasioni professionali-reddituali a causa del matrimonio, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio. Sulla base di quanto detto, nel caso di specie, sussiste senz'altro il profilo assistenziale, stante il netto divario di capacità reddituale tra i coniugi. Inoltre vi è anche il profilo compensativo-perequativo, considerato che la resistente, sposatasi a trenta anni col ricorrente, si è totalmente dedicata alla conduzione della vita familiare e delle tre figlie durante il matrimonio, durato sedici anni, rinunciando ad acquisire titoli di studio o cercare un'attività lavorativa;
d'altra parte, si osserva che la resistente risulta munita di una, seppur non elevata, potenziale capacità lavorativa, essendo da tempo inserita nel contesto sociale, vivendo a Brescia da molti anni, è relativamente giovane e non risulta affetta da menomazioni che diminuiscono la sua capacità lavorativa, tanto che il reddito di cittadinanza, erogatole solo nel 2022, risulta poi essere stato revocato. Pertanto, si ritiene equo porre a carico dell'ex marito un assegno divorzile pari a € 120,00 mensili, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo la Parte_1 modifica parziale della sentenza impugnata, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, con diritto del padre di incontrare le figlie almeno una volta ogni 15 giorni, senza prevedere alcun assegno divorzile a favore di ad Pt_1 CP_1
L'appellante, con riguardo al rapporto padre e figlie, rileva che il Tribunale ha del tutto ignorato le relazioni dei servizi, nelle quali, tra l'altro, è stato riferito come l'originario distacco tra il padre e le figlie è stato causato dall'atteggiamento della madre di svilimento della figura paterna. Tale comportamento ha portato le figlie a considerare il padre disinteressato e distaccato. Invero, il padre non ha mai dimostrato disinteresse nei confronti delle figlie, ma ad un certo punto egli, stanco dai continui appuntamenti fissati e poi disdetti e dai continui rifiuti delle figlie ad incontrarlo, ha smesso di voler fissare appuntamenti con le stesse. Infatti, in nessuna delle relazioni si parla di disinteresse, ma più che altro di rassegnazione.
6 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Ebbene, nella sentenza appellata non vi è alcuna traccia di queste considerazioni, e per questa ragione ciò è stato deciso dal Tribunale di prime cure non può essere scevro di contestazioni. Quanto alla situazione economica, ha documentato il percepimento di un CP_1 assegno a titolo di reddito di cittadinanza per una parte dell'anno 2022 poi revocato senza però spiegare il motivo. Tuttavia, vi sono comprovate ragioni per ritenere che il sussidio sia stato revocato in quanto la parte resistente ha cominciato a lavorare, perdendo quindi il diritto al sussidio medesimo. Peraltro, la resistente, si è limitata a dichiarare di non percepire alcun reddito ed è solamente grazie alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza per l'anno 2022, che è stata prodotta la dichiarazione relativa allo stato di disoccupazione senza però che la stessa spiegasse cosa fosse accaduto nell'anno 2023. Inoltre, la sentenza non considera che ha a proprio carico l'intero mutuo per Pt_1 la casa familiare occupata da madre e figlie e tutte le spese per la sua personale abitazione. Egli spende, tra figlie, moglie, mutuo e proprio affitto ben € 1.500,00 a fronte di uno stipendio di massimo € 1.700,00. Nella sentenza di primo grado non viene citato l'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa, o meglio, se ne recepisce la validità e l'efficacia solo in relazione alla questione del mantenimento delle figlie, ma non a quella del mantenimento della moglie. Pertanto, tal accordo o è efficace pienamente tra le parti, e non può essere in parte modificato, o lo stesso non vale in nessuna delle sue parti. Riguardo all'affidamento esclusivo delle minori alla madre sulla base del presunto disinteresse del padre nei loro confronti, non corrisponde al vero quanto esposto. Infatti, il Servizio Sociale ha evidenziato che la difficoltà dei rapporti tra e le Pt_1 figlie è conseguente al risentimento che queste ultime hanno nei suoi confronti e che il disinteresse non è giustificato, ma che anzi è dovuto all'atteggiamento della madre verso il padre, che si è traslato sulle figlie. Invero, diverse volte il servizio sociale ha fissato incontri tra il padre e le tre figlie prima, e poi tra il padre e la sola la R_ IG più piccola, ma le stesse non si sono presentate. Infine, quanto alle spese legali l'odierno appellante non è soccombente nelle sue domande, ma al contrario una parte delle sue richieste sono state accolte, o per lo meno non è vero che le richieste di controparte siano state completamente accolte. Alla luce di quanto esposto la sentenza di primo grado deve essere modificata in quanti risulta essa viziata da errori. Qualora si dovesse disporre il pagamento a carico dell'appellante dell'assegno divorzile sarebbe difficoltoso per lo stesso recuperarlo, proprio la luce della non chiarezza della situazione reddituale della resistente.
5. Il 05.03.2025 si è costituita in giudizio ad chiedendo il rigetto Pt_1 CP_1 dell'appello. L'appellata ha dedotto che la ricostruzione dei fatti narrata da controparte, innanzitutto, quanto al rapporto padre-figlie, non corrisponde al vero. Difatti, non è assolutamente vera l'affermazione che ha volontariamente ostacolato la CP_1 relazione tra padre e figlie, evidenziando che la stessa non si è mai opposta alla
7 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG predisposizione di visite tra le minori ed il padre, le quali infatti si sono svolte con la piccola sino all'estate 2022. R_
Orbene, nelle diverse relazioni depositate dal Servizio Sociale nel giudizio di divorzio, in particolare in quella del 12.06.2023, è stata rilevata la piena capacità delle figlie di assumere in autonomia le decisioni che le riguardano e di esprimere il proprio volere, senza alcun condizionamento. Dunque, nel caso di specie non ci sono i presupposti per ritenere che la madre abbia manipolato le figlie con l'intento di screditare la figura paterna, stante la volontà espressa da ciascuna IG ai Servizi Sociali di non voler riprendere la relazione con il padre. A tal proposito la relazione psicologica del 15.06.2023 ha evidenziato che la minore ha dichiarato di essere felice dell'interruzione degli incontri protetti con il R_ padre, riportando episodi in cui lo stesso si è dimostrato aggressivo nei suoi confronti. La IG minore invece, si è mostrata molto arrabbiata con il padre, Per_2 raccontando il proprio desiderio di tornare in Tunisia a trovare i nonni materni che non vede da diversi anni, possibilità che tuttavia il padre le avrebbe negato, minacciando di non lasciarla più rientrare in Italia. Infine, la IG maggiore Per_1 ha dimostrato un maggior distacco nei confronti della figura paterna ed ha ribadito di non voler avere rapporti con lui, vivendo finalmente una vita più serena. Inoltre, anche l'ultima relazione sociale, depositata l'11.04.2024, ha confermato quanto riscontrato in precedenza, dando atto della mancanza dei presupposti per un percorso di riavvicinamento tra padre e figlie;
peraltro, in tale relazione è stato evidenziato che ha dichiarato di essersi ormai rassegnato ed infatti, Pt_1 convocato a colloquio, non si è presentato, evitando persino di rispondere a messaggi e telefonate, manifestando in questo modo il suo sostanziale disinteresse. Riguardo alla situazione economica della odierna appellata si specifica che la stessa grazie anche al supporto del Servizio Sociale, ha sostenuto diversi corsi professionalizzanti negli ultimi anni, ma, nonostante ciò, non è ancora riuscita a reperire un'occupazione lavorativa. Va evidenziato che la per tutta la durata CP_1 del matrimonio, è stata relegata in casa all'esclusiva cura delle figlie e non ha potuto integrarsi nel tessuto sociale italiano per espresso volere del marito. L'appellata, quindi, fa fronte al proprio sostentamento e a quello delle figlie mediante il contributo al mantenimento e l'assegno divorzile versati dall'appellante, per un totale di € 720,00 mensili, a cui si aggiunge l'assegno unico universale di € 400,00 al mese, che con la maggiore età della IG verrà diminuito. Per_2
Inoltre, nell'anno 2023 la stessa ha ricevuto un assegno di inclusione (ADI), prima qualificato come beneficio a supporto per la formazione e lavoro (SFL), di importo variabile pari complessivamente a circa € 500,00 mensili. Questo beneficio per legge è stabilito per una durata massima di diciotto mesi, prorogabile per un massimo di altri dodici mesi, con la sospensione di una mensilità tra i due periodi e quindi sino a luglio 2025. Ciò trova conferma dalla CU 2024 prodotta nel presente giudizio che evidenzia Pt_2 un importo complessivo percepito dalla AM per il 2023 pari ad €11.500,00 comprensivo sia dell'Assegno Unico Universale che dell'Assegno di Inclusione. 8 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Invece, fino al 2022 veva goduto del reddito di cittadinanza, che poi è stata CP_1 modificato con l'entrata in vigore della L. n. 197/2022, in vista della sua successiva soppressione. Tale circostanza è ulteriormente provata dai documenti depositati in primo grado, dopo la richiesta di accertamento tributario ordinato dal Giudice (si vedano le comunicazioni del 28.02.2024 e CU triennio 2020-2022). Pt_2 Pt_2
Ebbene, atteso che è stata soggetta anche ad indagine tributaria da parte CP_1 dell'Agenzia delle Entrate in sede di divorzio, si esclude che la sua situazione economica e reddituale non risponda alla realtà. Inoltre, si evidenzia che il resistente non ha compiutamente contestato la decisione del Tribunale di riconoscere ad CP_1 il diritto a percepire un assegno divorzile che pertanto deve ritenersi non contestata. Quanto alla situazione economica del si sottolinea che lo stesso non ha Pt_1 depositato le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2023 né altra documentazione attestante ulteriori spese locative. Dunque, si ritiene che l'appellante nel suddetto anno abbia percepito un reddito mensile netto almeno pari ad € 1.900,00, come da modelli 730 depositati in giudizio in data 11.10.2023. In merito all'accordo tra le Parti, come affermato nella sentenza di primo grado, aveva natura temporanea, e stante la modifica dei presupposti ad esso sottesi (ovvero la riduzione dell'assegno unico per le figlie, nonché la precarietà e la variabilità delle misure di sostegno al reddito elargite dallo Stato in favore della resistente) non ha comportato la proposizione di conclusioni congiunte per la definizione del giudizio. Pertanto, non può dirsi che il contenuto dell'accordo sia stato recepito dal Giudice in sede decisoria, quanto piuttosto che le condizioni inizialmente pattuite dalle parti erano rispondenti agli interessi di entrambi i coniugi e, quindi, condivisibili. In merito al rapporto padre e figlie, l'appellata ribadisce che le relazioni sociali hanno più volte evidenziato che non vi è stata alcuna intromissione della madre nella relazione delle figlie con il padre e che le stesse hanno scelto liberamente di evitare di frequentare il padre per le condotte subite durante la convivenza. Invero, il Giudice ha ritenuto più tutelante per le minori affidarle in via esclusiva alla madre, con la quale convivono in maniera serena e senza che sia mai sorta alcuna criticità. La madre, difatti è sempre stata ritenuta idonea a svolgere la funzione genitoriale e, stante l'assenza di una relazione tra padre e figlie, nonché tra i genitori, si trova nell'oggettiva impossibilità di assumere scelte condivise con il marito in merito alla crescita e educazione della prole. Peraltro, si sottolinea che come riportato Pt_1 nella relazione sociale dell'11.04.2024, ha espressamente comunicato la propria rassegnazione in merito all'interruzione del rapporto con le figlie, accettando passivamente la loro volontà di interrompere i rapporti. Dunque, allo stato dei fatti non ci sono i presupposti per una diversa modalità di affidamento delle minori. Infine, in merito alla condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese di giudizio, si rileva che la sentenza di primo grado ha accolto tutte le richieste formulate dalla resistente, rideterminando solamente il quantum del contributo al mantenimento delle figlie e dell'assegno divorzile.
9 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG
Ne consegue che la sentenza impugnata ha deciso in modo corretto sulle spese del giudizio, in ossequio al criterio della soccombenza sostanziale di cui all'art. 91, I comma c.p.c.
6. In data 25.3.2025 il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, salvo siano ritenuti necessari ulteriori approfondimenti sulla situazione economica delle parti.
7. All'udienza del 25.03.2025 che si è svolta alla presenza della signora he CP_1 ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
8. L'appello è infondato. Non vi sono presupposti per un affidamento condiviso della IG minore R_
(essendo maggiorenne e prossima alla maggiore età). Per_1 Per_2
Con la relazione del 9.7.2024 gli operatori riferiscono quanto segue quanto alle figlie delle parti:
“La IG primogenita, maggiorenne, sta frequentando positivamente il terzo Per_1 anno dell'istituto “Fortuny” a indirizzo moda, essendosi inserita sia nel contesto classe sia con i professori. Le piacerebbe in futuro lavorare nell'ambito della moda. La minore , invece, sta frequentando il terzo anno del liceo scientifico Per_2
“Leonardo” a indirizzo artistico;
ottiene buoni voti (è sempre stata promossa senza debiti) ed è ben inserita con i compagni e le compagne di classe. Nel tempo libero, le piace ascoltare la musica coreana e disegnare. Ha una passione per lo studio delle lingue. Quest'anno che ha cominciato il triennio è più soddisfatta e stimolata a scuola, dal momento che fa molti laboratori pratici (modellazione, grafica, architettura…). Non ha ancora idee in merito al proprio futuro lavorativo. La minore infine, sta frequentando il primo anno alla scuola secondaria di R_ primo grado “Pascoli”; molti compagni di classe li conosceva dalle scuole elementari. Apprezza lo studio di molte materie (italiano, tecnologia, educazione fisica, matematica). Nel tempo libero, solitamente esce con le amiche;
l'attività sportiva che faceva l'anno precedente, pattinaggio artistico a rotelle, quest'anno non lo ha frequentato perché aveva pensato con la mamma di inserirsi prima nel nuovo contesto scolastico: probabilmente quest'attività la farà l'anno prossimo. Tutte e tre le ragazze in modo unito e convinto hanno ribadito il loro desiderio di non voler più incontrare il padre. Come riportato anche dalla psicologa dell'équipe Tutela minori, dottoressa Per_4
, al momento non vi sono le condizioni per pensare a un percorso di ri-
[...] avvicinamento delle ragazze alla figura paterna. Le ragazze paiono serene, inserite da un punto di vista sociale e territoriale, sono in salute e curate dalla figura materna;
pertanto, non vi sono più i presupposti di sostenere ed in generale di avere in carico le minori come servizio Tutela Minori”.
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Gli operatori danno atto anche di aver avuto un colloquio con il sig. il Pt_1
28.11.2023, avendolo sostenuto in relazione a un bando per la richiesta di una casa Aler ed essendosi successivamente interessati in quanto il sig. aveva riferito Pt_1 di aver perso la posizione in un bando, per cui gli era stato segnalato un secondo bando. Quanto alle figlie, nella relazione si legge:
“Per quanto riguarda il suo rapporto con le figlie, ha riferito di sapere che le ragazze non volessero avere più rapporti o contatti con lui e di accettare tale decisione…Il giorno 1 marzo c.a., ho inviato un messaggio telefonici al sig. Pt_1 per invitarlo a colloquio il giorno 14 marzo c.a. ed egli ha risposto in modo affermativo. Il 14 marzo c.a. il signor non si è presentato all'appuntamento Pt_1 per cui aveva dato conferma, né ha risposto al tentativo di contatto telefonico da parte mia…”. Si prende atto che il sig. non ha inteso intraprendere alcun percorso per Pt_1 essere sostenuto in un progetto di riavvicinamento alle figlie. Per le figlie maggiorenni non vi è luogo a provvedere in relazione alla regolamentazione dei rapporti padre-figlie e al regime dell'affidamento. Quanto a rispettando la volontà della minore, dovrà essere il padre a compiere R_ quanto necessario per riavvicinarsi alla IG, richiedendo il sostegno di servizi specialistici a cui potrà rivolgersi e intraprendendo un percorso di sostegno alla genitorialità. Dalla relazione della ASST del 13.9.2021 emerge chiaramente come le ragazze avessero tutte, sia pure in modo diverso, ricordi del tutto negativi del padre (autoritario, controllante, poco presente), descrivendo nel dettaglio la vita familiare. Pertanto, le accuse mosse dall'appellante alla signora di avere condizionato CP_1 le figlie e averle allontanate dal padre) sono del tutto infondate e lontane dalla realtà dei fatti. Anche la minore pertanto, non può essere costretta a vedere il padre se, ad R_ oggi, rifiuta di incontrarlo. Preso atto dell'atteggiamento rinunciatario dell'appellante e della totale assenza di dialogo con la ex moglie, va confermata la sentenza in relazione al regime dell'affidamento. Sussistono allo stato i presupposti per l'assegno divorzile per le motivazioni espresse dal Tribunale, sopra riportate. Vi è una evidente sperequazione tra le condizioni economico-reddituali delle parti. Dal Mod. 730/23 emerge che è proprietario 4 immobili (2 al 50% e 2 al Pt_1
100%); ha un reddito complessivo di euro 25.953 e un imponibile di euro 23068, con imposta netta di euro 2776, risultando all'esito delle deduzioni un credito di imposta di euro 550); dedotte imposte regionali e comunali il reddito netto mensile era, nell'anno 2022, pari a circa 1700 euro. L'appellata è allo stato disoccupata e, durante la vita coniugale, si era esclusivamente dedicata alla crescita delle figlie. L'appello va quindi respinto, con conseguente condanna dell'appellante alla rifusione alla controparte delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano come da
11 Corte d'Appello di Milano – Sezione III Civile – Famiglia Proc. n. 1091/2024 RG dispositivo tenuto conto dei parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, valore indeterminabile, complessità bassa valori medi. L'appellante è tenuto per legge a versare il doppio contributo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata il Parte_1
14.10.2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
- RIGETTA l'appello
- CONDANNA l'appellante a rifondere a le spese di questo CP_1 grado di giudizio che liquida in complessivi euro 6.946,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA
- DA' ATTO che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio contributo da parte dell'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Brescia, 25.3.2025
Pres. est Maria Grazia Domanico
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