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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 04/02/2026, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1248/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA AL, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4584/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300034 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6596/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5416/2024, depositata il 12-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
TF7030300034/2024, notificato il 18 marzo 2024, con cui la Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale, aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, in quanto non adeguatamente documentati,
i costi di cui alle fatture ivi analiticamente indicate emesse da Banca_1 s.r.l. per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo: ha dedotto il difetto di motivazione dell'accertamento e, nel merito, l'illegittimità dell'operato della A.F., risultando i costi dedotti adeguatamente provati attraverso la produzione del contratto di consulenza stipulato con la società emittente, dell'elaborato tecnico redatto e delle fatture, riservandosi di articolare sul punto anche prova testimoniale.
Aveva, quindi, rigettato il ricorso rilevando l'infondatezza di entrambe le doglianze: l'esame dell'avviso di accertamento consentiva agevolmente di ricostruire le ragioni del recupero a tassazione dei costi dedotti, che si individuano, previa analitica indicazione delle fatture passive contabilizzate, nella genericità della descrizione della operazione operata nel documento contabile e nella mancanza di documentazione idonea a comprovare la esistenza e la inerenza della spesa;
quanto alla doglianza di merito, la documentazione in atti non consentiva di ritenere adeguatamente provate né la esistenza del costo né la inerenza dello stesso, avendo la società ricorrente offerto in produzione una relazione tecnica -riassuntiva e conclusiva delle attività di consulenza svolte dalla società emittente le fatture contestate- non solo priva di firma e di data certa ma anche di specifici riferimenti che consentano di ricollegare l'attività ivi illustrata, descritta invero in maniera assolutamente generica, al programma dedotto in contratto e, quindi in definitiva, alla attività di impresa del committente ed al progetto di ricerca cui essa era strumentale. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 700,00.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente affermando che il recupero era privo di giustificazione e che il costo era inerente;
in subordine aveva chiesto l'annullamento delle sanzioni e l'esame testimoniale del consulente Nominativo_1 Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero delle sanzioni;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituta la parte appellata, Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto. Va premesso che nell'incipit dell'atto di appello si fa riferimento a documentazione che non si rinviene nel fascicolo processuale (doc. 2 relazioni sottoscritte che secondo l'appellante dovrebbe essere stata allegata all'atto di appello;
Timesheet del personale 2018 dettagliato per singolo dipendente e giornate di presenza per le attività svolte su progetto -n. 98 pagine-; certificazioni del credito per gli anni 2017 e 2018; cartella contenente il progetto -piano di sviluppo-; cartella contenente le Relazioni tecniche ovvero: Relazione SAL
1, Relazione SAL 2, Relazione SAL 3, Relazione Finale che dovevano essere allegate al fascicolo di primo grado).
L'appellante non si confronta con la motivazione dell'atto impugnato e della sentenza di primo grado secondo cui nella relazione di Banca_1 in atti, non sottoscritta e priva di data non vi è alcun riferimento al contratto con Ricorrente_1 e all'incarico ricevuto.
L'incarico -assolutamente generico- risultante dal contratto 2018 aveva il seguente oggetto: A 5.1 Sviluppo
Prototipi A 5.2 Preparazione ambiente di produzione per la sperimentazione A 5.3 Attività di sperimentazione
A 5.4 Validazione dei risultati (?), mentre nella relazione depositata, -senza alcun riferimento alla committente e al contratto stipulato- si legge che erano stati richiesti servizi di consulenza sulle seguenti attività:
1. Chiarire lo scenario delle minacce e degli attacchi possibili in ambito RFID e comunicazione a corto raggio con particolare riferimento ai principi fondamentali ed agli scenari teorici di base;
2. Analisi dei sistemi crittografici;
3. Sviluppo del prototipo della mobile app per la gestione delle trasfusioni mediante smart TAG.
Il contratto poi prevedeva un presunto compenso determinato sulla base di stime;
nulla si diceva nella relazione sul personale e sul tempo impiegato;
l'importo delle fatture era esattamente uguale alla stima.
In buona sostanza, non vi è alcuna prova che le fatture riguardino un'attività effettivamente espletata e che la relazione prodotta si riferisca alla Ricorrente_1
La richiesta di testimoniale del Nominativo_1 titolare di Banca_1, è inammissibile non essendo indicati i capi su cui dovrebbe vertere la testimonianza;
comunque, essa non appare indispensabile ai fini della decisione, stante le gravissime carenze documentali di cui si è detto.
Il motivo concernente le sanzioni non è facilmente intellegibile posto che non risulta irrogata alcuna sanzione per irregolare tenuta dei registri o rifiuto di esibirli;
la normativa concernenti le operazioni non inerenti non presenta alcuna difficoltà interpretativa.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
BA AL, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4584/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 12/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030300034 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6596/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5416/2024, depositata il 12-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Caserta aveva respinto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
TF7030300034/2024, notificato il 18 marzo 2024, con cui la Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale, aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, in quanto non adeguatamente documentati,
i costi di cui alle fatture ivi analiticamente indicate emesse da Banca_1 s.r.l. per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo: ha dedotto il difetto di motivazione dell'accertamento e, nel merito, l'illegittimità dell'operato della A.F., risultando i costi dedotti adeguatamente provati attraverso la produzione del contratto di consulenza stipulato con la società emittente, dell'elaborato tecnico redatto e delle fatture, riservandosi di articolare sul punto anche prova testimoniale.
Aveva, quindi, rigettato il ricorso rilevando l'infondatezza di entrambe le doglianze: l'esame dell'avviso di accertamento consentiva agevolmente di ricostruire le ragioni del recupero a tassazione dei costi dedotti, che si individuano, previa analitica indicazione delle fatture passive contabilizzate, nella genericità della descrizione della operazione operata nel documento contabile e nella mancanza di documentazione idonea a comprovare la esistenza e la inerenza della spesa;
quanto alla doglianza di merito, la documentazione in atti non consentiva di ritenere adeguatamente provate né la esistenza del costo né la inerenza dello stesso, avendo la società ricorrente offerto in produzione una relazione tecnica -riassuntiva e conclusiva delle attività di consulenza svolte dalla società emittente le fatture contestate- non solo priva di firma e di data certa ma anche di specifici riferimenti che consentano di ricollegare l'attività ivi illustrata, descritta invero in maniera assolutamente generica, al programma dedotto in contratto e, quindi in definitiva, alla attività di impresa del committente ed al progetto di ricerca cui essa era strumentale. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 700,00.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società ricorrente affermando che il recupero era privo di giustificazione e che il costo era inerente;
in subordine aveva chiesto l'annullamento delle sanzioni e l'esame testimoniale del consulente Nominativo_1 Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, ovvero delle sanzioni;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituta la parte appellata, Agenzia delle Entrate D.P. di Caserta chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
All'odierna udienza sono comparsi il difensore della parte appellante e il rappresentante dell'Ufficio appellato che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere respinto. Va premesso che nell'incipit dell'atto di appello si fa riferimento a documentazione che non si rinviene nel fascicolo processuale (doc. 2 relazioni sottoscritte che secondo l'appellante dovrebbe essere stata allegata all'atto di appello;
Timesheet del personale 2018 dettagliato per singolo dipendente e giornate di presenza per le attività svolte su progetto -n. 98 pagine-; certificazioni del credito per gli anni 2017 e 2018; cartella contenente il progetto -piano di sviluppo-; cartella contenente le Relazioni tecniche ovvero: Relazione SAL
1, Relazione SAL 2, Relazione SAL 3, Relazione Finale che dovevano essere allegate al fascicolo di primo grado).
L'appellante non si confronta con la motivazione dell'atto impugnato e della sentenza di primo grado secondo cui nella relazione di Banca_1 in atti, non sottoscritta e priva di data non vi è alcun riferimento al contratto con Ricorrente_1 e all'incarico ricevuto.
L'incarico -assolutamente generico- risultante dal contratto 2018 aveva il seguente oggetto: A 5.1 Sviluppo
Prototipi A 5.2 Preparazione ambiente di produzione per la sperimentazione A 5.3 Attività di sperimentazione
A 5.4 Validazione dei risultati (?), mentre nella relazione depositata, -senza alcun riferimento alla committente e al contratto stipulato- si legge che erano stati richiesti servizi di consulenza sulle seguenti attività:
1. Chiarire lo scenario delle minacce e degli attacchi possibili in ambito RFID e comunicazione a corto raggio con particolare riferimento ai principi fondamentali ed agli scenari teorici di base;
2. Analisi dei sistemi crittografici;
3. Sviluppo del prototipo della mobile app per la gestione delle trasfusioni mediante smart TAG.
Il contratto poi prevedeva un presunto compenso determinato sulla base di stime;
nulla si diceva nella relazione sul personale e sul tempo impiegato;
l'importo delle fatture era esattamente uguale alla stima.
In buona sostanza, non vi è alcuna prova che le fatture riguardino un'attività effettivamente espletata e che la relazione prodotta si riferisca alla Ricorrente_1
La richiesta di testimoniale del Nominativo_1 titolare di Banca_1, è inammissibile non essendo indicati i capi su cui dovrebbe vertere la testimonianza;
comunque, essa non appare indispensabile ai fini della decisione, stante le gravissime carenze documentali di cui si è detto.
Il motivo concernente le sanzioni non è facilmente intellegibile posto che non risulta irrogata alcuna sanzione per irregolare tenuta dei registri o rifiuto di esibirli;
la normativa concernenti le operazioni non inerenti non presenta alcuna difficoltà interpretativa.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado