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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1298/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.
39/2023 del 10/01/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. BURGARETTA ORNELLA CARMEN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_2
P.IVA , nato a [...] il [...], C.F. P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. INZIRILLO NINO EMILIANO, presso il cui studio C.F._2 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 10/01/2023 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a
[...]
di corrispondere € 41.899,64 in favore della CP_1 Controparte_3
ed € 6.500,00 in favore di , in virtù di una ricognizione di debito
[...] Controparte_2 firmata l'1.10.2022.
Con atto di citazione notificato il 06.04.2023 proponeva opposizione avverso il Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo deducendo che: lavorava quale sub-agente di zona della società opposta;
veniva costretta dagli agenti generali e a sottoscrivere la Controparte_2 Parte_1 ricognizione di debito sotto la minaccia della revoca del contratto di subagenzia;
avendo preso impegni con terzi utenti, era stata costretta a firmare la ricognizione di debito;
i rapporti con l'agenzia generale si erano deteriorati a causa del suo rifiuto di intrattenere una relazione sentimentale con;
in particolare, nel 2022 rifiutava in modo deciso e risoluto le Controparte_2 attenzioni di il quale, di conseguenza, faceva in modo di non farla lavorare per Controparte_2 alcuni mesi;
successivamente le veniva detto che, per potere continuare a lavorare doveva firmare una ricognizione di debito per un ammontare pari ad un cospicuo pacchetto clienti;
avendo già contratto in qualità di sub-agente delle polizze ed avendo già incassato il relativo denaro dai clienti, non poteva correre il rischio che le polizze non venissero formalizzate a causa dell'agente generale, per cui si vedeva costretta a firmare la ricognizione di debito per non perdere la clientela e poter continuare a lavorare.
Chiedeva pertanto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 10/01/2023. Con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta la “ Controparte_3 [...]
deducendo che: Controparte_3 Controparte_2 la ricognizione aveva ad oggetto un debito relativo a polizze già emesse, i cui premi pagati dai clienti erano stati incassati dalla subagente, la quale non aveva poi pagato le rimesse all'agenzia generale;
in ordine a tale debito la aveva emesso anche degli assegni rimasti impagati;
CP_1 già in data 2.9.2022, quindi un mese prima della sottoscrizione della ricognizione di debito, l'agenzia aveva notificato alla sig.ra la comunicazione di recesso unilaterale dal contratto di Controparte_1 collaborazione, per la sua persistente morosità;
l'agenzia inviava nel mese di settembre 2022 a tutti gli assicurati che avevano sottoscritto le polizze attraverso la subagente una comunicazione con la quale li informava della interruzione del CP_1 rapporto di collaborazione con la predetta e li invitava a rivolgersi direttamente all'agenzia; la mancata sottoscrizione della ricognizione di debito, quindi, non avrebbe minimamente inciso sui rapporti di collaborazione tra le parti, che si erano già interrotti un mese prima.
Chiedevano pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 10/01/2023. Con vittoria di spese e compensi e condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Preliminarmente va evidenziato che parte opposta ha provato l'esperimento della mediazione con la produzione del verbale del 18/03/2024, da cui risulta l'avvenuta notifica alla parte opponente in data
21/02/2024. L'opposizione a decreto ingiuntivo di è infondata e deve pertanto essere rigettata. Controparte_1 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'opposizione a decreto ingiuntivo
“dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 pagina 2 di 3 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (Cass. n. 13240/2019). Pertanto, a seguito dell'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto, in qualità di attore sostanziale del giudizio, deve dare prova della fonte del credito mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda e provare i fatti estintivi o modificativi del credito ingiunto.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, esiste una ricognizione del debito da parte della opponente che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa gli opposti dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Invero, la ricognizione di debito determina, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'inversione dell'onere della prova: il creditore in favore del quale è fatta è dispensato dall'onere di dimostrare il titolo costitutivo del credito, che si presume esistente fino a prova contraria, che deve essere fornita dal debitore che intende sottrarsi al pagamento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c. – nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate
– un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass., Sez. III, 11.12.2000 n. 15575; nello stesso senso Cass., Sez. III, 3.10.2003 n. 14771; 31.3.2010 n. 7787). Nel caso che ci occupa, l'opponente non fornisce alcuna prova contraria all'esistenza del rapporto fondamentale, consistente nel contratto di sub-agenzia da cui deriva, a carico della CP_1 l'obbligazione di pagare agli opposti le polizze assicurative emesse per conto della sua sub-agenzia. La stessa afferma, inoltre, che la ricognizione di debito sarebbe stata ottenuta dagli opposti mediante l'uso della violenza morale ma non dà prova di tale circostanza, lasciando le proprie affermazioni prive di riscontro. Al riguardo sono inammissibili gli articolati di prova testimoniale formulati in citazione in quanto generici e contenenti valutazioni.
Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 10/01/2023 di cui deve essere definitivamente confermata l'efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Deve infine essere accolta la domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., essendo riscontrabile in capo a quest'ultima un abuso del processo sussistendo l'elemento soggettivo della colpa grave avendo violato quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria eccezione di invalidità della ricognizione di debito, completamente sfornita di prova (cfr. Cass. Sezioni unite n. 22405/2018). La somma va determinata in via equitativa in un terzo dell'importo liquidato per spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1298/2023: RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 10/01/2023 e, per l'effetto, ne conferma definitivamente l'efficacia esecutiva;
CONDANNA a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
CONDANNA l'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a versare in favore degli opposti la somma di € 1.500,00. Ragusa, 21/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1298/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n.
39/2023 del 10/01/2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. BURGARETTA ORNELLA CARMEN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_2
P.IVA , nato a [...] il [...], C.F. P.IVA_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. INZIRILLO NINO EMILIANO, presso il cui studio C.F._2 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note in atti.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 10/01/2023 il Tribunale di Ragusa ingiungeva a
[...]
di corrispondere € 41.899,64 in favore della CP_1 Controparte_3
ed € 6.500,00 in favore di , in virtù di una ricognizione di debito
[...] Controparte_2 firmata l'1.10.2022.
Con atto di citazione notificato il 06.04.2023 proponeva opposizione avverso il Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo deducendo che: lavorava quale sub-agente di zona della società opposta;
veniva costretta dagli agenti generali e a sottoscrivere la Controparte_2 Parte_1 ricognizione di debito sotto la minaccia della revoca del contratto di subagenzia;
avendo preso impegni con terzi utenti, era stata costretta a firmare la ricognizione di debito;
i rapporti con l'agenzia generale si erano deteriorati a causa del suo rifiuto di intrattenere una relazione sentimentale con;
in particolare, nel 2022 rifiutava in modo deciso e risoluto le Controparte_2 attenzioni di il quale, di conseguenza, faceva in modo di non farla lavorare per Controparte_2 alcuni mesi;
successivamente le veniva detto che, per potere continuare a lavorare doveva firmare una ricognizione di debito per un ammontare pari ad un cospicuo pacchetto clienti;
avendo già contratto in qualità di sub-agente delle polizze ed avendo già incassato il relativo denaro dai clienti, non poteva correre il rischio che le polizze non venissero formalizzate a causa dell'agente generale, per cui si vedeva costretta a firmare la ricognizione di debito per non perdere la clientela e poter continuare a lavorare.
Chiedeva pertanto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 10/01/2023. Con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta la “ Controparte_3 [...]
deducendo che: Controparte_3 Controparte_2 la ricognizione aveva ad oggetto un debito relativo a polizze già emesse, i cui premi pagati dai clienti erano stati incassati dalla subagente, la quale non aveva poi pagato le rimesse all'agenzia generale;
in ordine a tale debito la aveva emesso anche degli assegni rimasti impagati;
CP_1 già in data 2.9.2022, quindi un mese prima della sottoscrizione della ricognizione di debito, l'agenzia aveva notificato alla sig.ra la comunicazione di recesso unilaterale dal contratto di Controparte_1 collaborazione, per la sua persistente morosità;
l'agenzia inviava nel mese di settembre 2022 a tutti gli assicurati che avevano sottoscritto le polizze attraverso la subagente una comunicazione con la quale li informava della interruzione del CP_1 rapporto di collaborazione con la predetta e li invitava a rivolgersi direttamente all'agenzia; la mancata sottoscrizione della ricognizione di debito, quindi, non avrebbe minimamente inciso sui rapporti di collaborazione tra le parti, che si erano già interrotti un mese prima.
Chiedevano pertanto al Tribunale di rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 10/01/2023. Con vittoria di spese e compensi e condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Preliminarmente va evidenziato che parte opposta ha provato l'esperimento della mediazione con la produzione del verbale del 18/03/2024, da cui risulta l'avvenuta notifica alla parte opponente in data
21/02/2024. L'opposizione a decreto ingiuntivo di è infondata e deve pertanto essere rigettata. Controparte_1 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'opposizione a decreto ingiuntivo
“dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 pagina 2 di 3 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (Cass. n. 13240/2019). Pertanto, a seguito dell'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto, in qualità di attore sostanziale del giudizio, deve dare prova della fonte del credito mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda e provare i fatti estintivi o modificativi del credito ingiunto.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, esiste una ricognizione del debito da parte della opponente che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa gli opposti dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Invero, la ricognizione di debito determina, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'inversione dell'onere della prova: il creditore in favore del quale è fatta è dispensato dall'onere di dimostrare il titolo costitutivo del credito, che si presume esistente fino a prova contraria, che deve essere fornita dal debitore che intende sottrarsi al pagamento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c. – nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate
– un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (Cass., Sez. III, 11.12.2000 n. 15575; nello stesso senso Cass., Sez. III, 3.10.2003 n. 14771; 31.3.2010 n. 7787). Nel caso che ci occupa, l'opponente non fornisce alcuna prova contraria all'esistenza del rapporto fondamentale, consistente nel contratto di sub-agenzia da cui deriva, a carico della CP_1 l'obbligazione di pagare agli opposti le polizze assicurative emesse per conto della sua sub-agenzia. La stessa afferma, inoltre, che la ricognizione di debito sarebbe stata ottenuta dagli opposti mediante l'uso della violenza morale ma non dà prova di tale circostanza, lasciando le proprie affermazioni prive di riscontro. Al riguardo sono inammissibili gli articolati di prova testimoniale formulati in citazione in quanto generici e contenenti valutazioni.
Alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39/2023 del 10/01/2023 di cui deve essere definitivamente confermata l'efficacia esecutiva. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Deve infine essere accolta la domanda di condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c., essendo riscontrabile in capo a quest'ultima un abuso del processo sussistendo l'elemento soggettivo della colpa grave avendo violato quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria eccezione di invalidità della ricognizione di debito, completamente sfornita di prova (cfr. Cass. Sezioni unite n. 22405/2018). La somma va determinata in via equitativa in un terzo dell'importo liquidato per spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1298/2023: RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 39/2023 emesso dal Tribunale di Ragusa il 10/01/2023 e, per l'effetto, ne conferma definitivamente l'efficacia esecutiva;
CONDANNA a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
4.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
CONDANNA l'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a versare in favore degli opposti la somma di € 1.500,00. Ragusa, 21/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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