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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI - Giudice Ausiliare di Appello, est., ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa n.ro 399/2017 di R.G.C.A. per l'impugnazione della sentenza 48/2017 del
18-20.01.2017 del Tribunale di Matera tra:
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Mercanti e dall'avv. Vito Mecca e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Potenza,
appellante
E
(p.i. e c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
appellata – non costituita
NONCHE'
(p.i. e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2 P.IVA_3 appellata – non costituita
E
(p.i. e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_4 tempore;
appellata – non costituita
NONCHE'
, (c.f. ); , (c.f. CP_4 C.F._1 CP_5
); , (c.f. C.F._2 Controparte_6
), C.F._3 appellati non costituiti
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 20.9.2013 la società Controparte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera chiedendo: “1) Parte_1
Dichiarare e dare atto che tra l' e la non è mai intervenuto CP_1 Parte_1 alcun rapporto di fornitura agricola, non avendo l'attrice, nella vicenda in parola, agito mai direttamente, ma solo in nome e per conto delle proprie associate e CP_2
; 2) Dichiarare e dare atto che tutte le forniture di prodotti agricoli per CP_7 cui è causa sono avvenute direttamente tra la convenuta e le società e CP_2
e che tali ultime società, in via esclusiva, hanno concordato la qualità, la CP_3 quantità ed i tempi di consegna delle loro forniture, così come l'ammontare del prezzo, le modalità di versamento oltre alle eventuali anticipazioni su future forniture. Il tutto senza che l'attrice sia in qualsiasi modo intervenuta , ovvero sia stata CP_1 chiamata ad intervenire;
3) Dichiarare e dare atto che anche la fatturazione triangolare intervenuta, così come l'incasso da parte di di somme versate CP_1 dalla convenuta (di esclusiva competenza delle associate e , CP_2 CP_3 con il successivo ed immediato accredito alle stesse associate, sono da qualificare come servizi resti dall'attrice alle associate (con espresso accordo della Parte_1 nell'ambito dello scopo mutualistico emergente dallo statuto dell'associazione; 4)
Dichiarare e dare atto, in conseguenza, che nessun credito piò vantare la Parte_1 nei confronti dell' per il titolo in parola, dovendosi risolvere i rapporti di CP_1 credito/debito connessi alle forniture per cui causa tra le effettive contraenti Parte_1
e Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
[...] CP_2 CP_8
1.1. Deduceva, ancora, che, a partire dal 1999, le sue associate e CP_2 CP_3
le avevano richiesto di “patrocinare un rapporto di fornitura continuativa” di
[...] prodotti ortofrutticoli da parte delle stesse alla società Premetteva, in Parte_1 particolare, che nell'alveo di tali rapporti, aveva sempre operato in nome e per conto di Cont e di svolgendo, a favore di queste società, esclusivamente il servizio di CP_3 fatturazione e incasso delle somme corrisposte da immediatamente girate alle Parte_1 proprie associate. Depositava all'uopo fatture emesse nei confronti di in uno a Parte_1
Contr bonifici e fatture emesse da e , sue associate, a riprova del suo ruolo CP_3 di mera emittente fatture e delegata agli incassi che girava alle proprie associate.
Sosteneva, in particolare, che in virtù della fatturazione triangolare operata non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra e CP_1 Parte_1
_______________
pag. 2 1.2. Costituitasi in giudizio contestava integralmente i fatti come Parte_1 ricostruiti da illustrando i rapporti contrattuali intercorsi con quest'ultima, CP_1 quale unico soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento, non essendole opponibili Cont i rapporti ed accordi interni con le associate ( e . Richiamava a supporto lo CP_3
Statuto di SS e la stessa documentazione contabile depositata dall'attrice dalla quale era dato ricostruire un rapporto di anticipazione su fatture.
1.3. Chiedeva quindi, il rigetto delle domande proposte dall'attrice, dispiegando domanda riconvenzionale di condanna della stessa al pagamento dell'importo di Euro
762.720,19 o del diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, quale differenza tra le anticipazioni effettuate, a fronte delle fatture di pari complessivo importo emesse da parte di e le effettive forniture eseguite da quest'ultima. CP_1
Cont Chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa di e perché, CP_3 ove queste ultime dovessero risultare le reali controparti contrattuali del rapporto di fornitura per cui è causa, ne seguisse la loro condanna a quanto di competenza. Cont
1.4. Si costituivano in giudizio le chiamate in causa e confermando quanto CP_3 sostenuto da nell'atto introduttivo confermando l'estraneità di quest'ultima CP_1 rispetto al rapporto di fornitura intercorso con e negando l'esistenza di un Parte_1 credito di quest'ultima società nei loro confronti. Deducevano, in particolare, che esse consegnavano direttamente la merce a mentre curava la fatturazione, Parte_1 CP_1 gli incassi e i versamenti. Deducevano che i versamenti ad delle somme CP_1 eccedenti le forniture non risultavano ad esse versate e quindi non erano ripetibili nei loro confronti da parte di perché aventi la natura di conferimento “nell'ambito Parte_1 di una società irregolare occulta costituita tra i fratelli e ovvero la CP_5 CP_4
s.d.f. costituita e governata dagli stessi, con l'avv. ” Controparte_6
1.5. All'uopo davano atto della pendenza del processo iscritto al n. 504/2003 R.G. del
Tribunale di Matera – Sezione distaccata di Pisticci e promosso dal nei CP_6 confronti di e e di per l'accertamento dell'esistenza di tale CP_5 CP_4 Parte_1 presunta società di fatto, e chiedevano autorizzarsene la chiamata in causa.
Concludevano perché, previa riunione delle due cause, venisse dichiarata: l'estraneità di Cont al rapporto giuridico incardinatosi tra da una parte, e e CP_1 Parte_1 CP_3 dall'altra parte.
_______________
pag. 3 1.6. Chiedevano, ancora, di dichiararsi l'esistenza di una società commerciale irregolare occulta, costituita tra i fratelli e e CP_4 CP_5 Controparte_6
, nella quale i primi avrebbero disposto conferimenti in denaro, utilizzando,
[...] impropriamente, quello presente nelle casse di e il secondo avrebbe disposto Parte_1
Cont conferimento di beni, prodotti e denaro, anche attraverso e in quanto CP_3 società di capitali sotto il suo controllo. Chiedevano ancora accertarsi l'inesistenza di Cont alcuna ragione di credito di nei confronti di e in quanto anche i Parte_1 CP_3 rapporti di fornitura fra le stesse svoltisi avrebbero dovuto considerarsi insistenti nell'attività propria di tale presunta società di fatto, non potendo né né i Parte_1 signori e pretendere la restituzione dell'importo di Euro 750.000,00 CP_4 CP_5
Cont circa, accreditato a e CP_3
1.7. Si costituivano altresì e chiedendo il rigetto delle domande CP_4 CP_5 proposte nei loro confronti, evidenziando da un lato l'inammissibilità delle domande Contr proposte da e e della chiamata in causa de esse effettuata, CP_3 contestando le ragioni in fatto e in diritto come da esse prospettate. Più in particolare, contestavano da un lato che dette società affermavano il rapporto di fornitura con tramite e, dall'altro, che non erano destinatarie delle somme versate Parte_1 CP_1 da quale corrispettivo perché le stesse sarebbero state conferite ad una società Parte_1 di fatto esistente fra gli e il . CP_5 CP_6
1.8. Veniva richiesta dalla convenuta ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. sulla Parte_1 scorta della documentazione depositata in atti, costituita sia dalle fatture emesse dall'attrice nei suoi confronti, che da bonifici bancari da essa CP_1 Parte_1 effettuati e comprovanti l'anticipazione su fatture, che da estratto notarile dei libri contabili che però non veniva concessa.
1.9. L'istruttoria veniva espletata mediante l'acquisizione dai documenti prodotti dalle parti. A seguito di ordine di esibizione ex art. 210 e segg. c.p.c., venivano depositate le risultanze dei sistemi gestionali della convenuta riferiti alle fatture emesse dall'attrice, agli ordini e ai documenti di trasporto. Si procedeva ad assunzione di interrogatorio formale del legale rappresentante di e prove testimoniali. Parte_1
1.10. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per la decisione, all'udienza del 14.1.2016, con la concessione dei termini di rito.
_______________
pag. 4 2. Con la sentenza n. 48/2017 del 20.1.2017, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda principale nonché le domande riconvenzionali.
2.1. Qualificata la domanda principale come di accertamento negativo, il Tribunale, dato atto di opposti orientamenti dottrinari quanto al governo dell'onere della prova in questa tipologia di azioni, rilevava che, essendo stata proposta anche domanda riconvenzionale, l'onere della prova andava a ripartirsi sulle rispettive posizioni processuali.
2.2. Osservava all'uopo il Tribunale che la prove fornite dall'attrice erano relative a generici rapporti intercorrenti con la convenuta senza rispondenza alcuna Parte_1 con quelli di cui all'atto introduttivo e alle fatture in atti.
2.3. Rilevava, ancora, che neppure la convenuta aveva dedotto concreti elementi a fondamento della pretesa azionata in via riconvenzionale, non potendo rivestire peraltro le fatture, in quanto riferite a rapporti contestati, un valido elemento a supporto delle prestazioni eseguite.
2.4. Quanto, poi, alla posizione delle altre parti del giudizio, il Tribunale osservava che, Cont quanto alle società e non era emersa dal contraddittorio processuale la CP_3 prova di operazioni triangolari e neppure v'era prova dei rapporti con gli altri convenuti e col . CP_5 CP_6
3. Avverso la sentenza 48/2017 del Tribunale di Matera proponeva impugnazione deducendo a supporto della stessa il seguente unico motivo: Parte_1
Motivazione incongrua e insufficiente – errata valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti – sussistenza della pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale
3.1. Nessuno degli appellati, attrice ed altri convenuti di prime cure, benché ritualmente evocati in giudizio, si costituiva in appello.
3.2 All'udienza del 02.04.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con la concessione del solo primo termine ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati Controparte_1
, e
[...] CP_3 CP_2 Controparte_6 CP_5 CP_4
che pure, ad eccezione del che restò contumace, avevano preso parte
[...] CP_6 al giudizio di prime cure e che, ritualmente evocati anche in questa fase di giudizio, non si sono in essa costituiti.
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pag. 5 5. Col primo motivo di impugnazione l'appellante contesta il rigetto, da parte del
Tribunale, della domanda riconvenzionale dispiegata in prime cure che, a suo dire, sarebbe immotivato, attesa la prova del credito costituita non solo da documenti provenienti dalla controparte, ma anche dall'escussione dei testi, da documenti che vennero prodotti dalla stessa appellante, attrice in prime cure, nonché dalla mancata puntuale contestazione degli stessi e di quelli depositati dall'odierna appellante anche su ordine del giudice ex art. 210 c.p.c..
Il motivo è fondato.
5.1. Atteso lo sviluppo del motivo, incentrato essenzialmente sul richiamo agli artt.
2709 e 2710 c.c., e sulla mancata adeguata valutazione delle prove agli atti, poiché l'appellante ha sostanzialmente censurato una omissione del Tribunale nel valutare le prove rese nel primo giudizio, il giudice del gravame, a fronte di tale specifico motivo di appello, deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III , 09/05/2019, n.
2492).
5.2. Va in primo luogo osservato che la domanda proposta in prime cure dall'attrice principale, odierna appellata aveva ad oggetto l'accertamento negativo dei CP_1 crediti di cui l'odierna appellante intendeva chiedere l'adempimento come stragiudizialmente richiesto. Affermava infatti di essere una mera CP_1 intermediaria nel rapporto di fornitura continuativa di merce, limitandosi a curare la fatturazione, gli incassi e i versamenti per conto delle associate obbligate a fornire la merce a in ragione dell'anticipazione su fattura. Parte_1
5.3. Appare pertanto opportuno per la Corte, nella ricostruzione del complesso rapporto instauratosi fra le parti del giudizio di prime cure, verificare quale sia la natura di
SS e come si configuri il rapporto fra essa e l'odierna appellante. In prime cure a supporto della riconvenzionale, produsse in uno ad altra documentazione lo Parte_1
Statuto di dal quale è dato evincere che essa ha natura di società cooperativa CP_1 ed espleta la funzione di Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli ai sensi del Reg.
UE 2200/96.
5.4. Ai sensi dell'art. 3, 3° comma, lett. b) “vende direttamente, per conto dei produttori associati, le produzioni definite dall'art. 1 secondo le modalità fissate dalle norme
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pag. 6 comunitarie e nazionali.” Ancor più chiaro è l'art. 4 che al 2° comma prevede: “I soci hanno l'obbligo di conferire all'Organizzazione dei produttori l'intera produzione ortofrutticola presentando annualmente il piano colturale”
5.5. Facendo buon governo dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. risulta di tutta evidenza che l'odierna appellata ha agito, in esecuzione dell'art. CP_1
3, 3° comma, dello Statuto provvedendo ad un'operazione di vendita a di Parte_1 quanto conferito dalle associate onde il rapporto di anticipazione su fattura vede direttamente obbligata nei confronti dell'appellante a fornirle merce in misura CP_1 corrispondente alle somme da quest'ultima anticipate.
5.6. La documentazione depositata in prime cure da costituita da fatture CP_1 emesse nei confronti dell'appellante, nonché quella depositata dall'odierna appellante costituita sia dalle fatture emesse da Assocfruit ed accettate da che dai Parte_1 documenti di trasporto e dai bonifici di volta in volta eseguiti in favore di CP_1 permettono di ricostruire lo svolgersi del rapporto di fornitura perché danno contezza Contr della provenienza della merce dalle associate e (in ottemperanza CP_3 all'art. 4 dello Statuto), dell'invio ad e della consegna da parte di questa a CP_1 destinatario finale. Parte_1
5.7. In questo quadro l'anticipazione su fatture da parte dell'appellante ad Parte_1 mediante bonifico bancario veniva di volta in volta regolata determinando CP_1
l'evolversi dei rapporti debito-credito fra dette due parti, come comprova la copiosa documentazione che l'appellante, convenuta ed attrice in riconvenzionale, depositò in prime cure.
5.8. Non sfugge alle Corte che l'odierna appellante produsse, a supporto della domanda riconvenzionale, fatture emesse dall'odierna appellata nei suoi confronti e mai CP_1 da contestate, in uno a documenti di trasporto, a bonifici da essa effettuati a Parte_1
e ad un estratto autentico del proprio libro giornale. Dette acquisizioni CP_1 documentali, valutate nel loro complesso, già permettono di ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale che venne dedotto nel giudizio di prime cure. Come chiarisce consolidata giurisprudenza di legittimità: “…La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non
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pag. 7 richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti...” (Cassazione civile sez. II - 21/10/2019, n. 26801). E' quanto avvenuto nel caso che occupa la Corte.
5.9. In concreto, ciò che è evidentemente sfuggito al Tribunale, la prova del rapporto di fornitura tra e è anche nell'assenza di prova delle dedotte operazioni Parte_1 CP_1 triangolari con le altre società, contumaci in questa fase di giudizio, e così anche nell'indimostrato finanziamento di una fantomatica società di fatto coinvolgente altri soggetti. Conformemente agli obblighi di Statuto, gli ordini di fornitura, rivolti alla sola Contr e non a e , i documenti di trasporto indicano quale CP_1 CP_3
Cont destinatario primario cui le società e fornivano quantità CP_1 CP_3 variabili di prodotto ortofrutticolo in ragione del vincolo associativo, individuando il destinatario finale viene in Ne risulta provata la sussistenza di un rapporto Parte_1 coinvolgente soltanto l'appellante e l'appellata con conseguente estraneità CP_1 delle società legate a quest'ultima.
Né possono assumere rilievo i riferimenti alla prassi della doppia fatturazione fra Cont
da un lato e e dall'altro. CP_1 CP_3
5.10. Una conferma viene dal confronto fra la documentazione in atti e le prove costituende. Il l.r. della cui venne deferito interrogatorio formale in prime cure Parte_1 da ha confermato, all'udienza del 22.04.2008, il rapporto diretto fra le due CP_1 società, precisando che le forniture di merce erano concordate quanto a tipologia e quantità fra i responsabili commerciali delle due società.
5.11. I testimoni escussi all'udienza del 16.03.2010, e dipendenti con varie Tes_1 Tes_2 qualifiche, di hanno confermato la sussistenza del rapporto di fornitura merce Parte_1 fra l'odierna appellante e l'appellata come anche le anticipazioni che l'odierna appellante effettuava all'appellata. Parimenti hanno confermato che parte della merce Contr veniva consegnata da e per conto di . Le due ultime CP_3 CP_1 circostanze sono state altresì confermate dalla teste escussa alla medesima Tes_3 udienza, la quale forniva un generico riferimento al credito dell'odierna appellante avendo diretta cognizione della documentazione aziendale.
5.12. Il teste (escusso all'udienza del 18.01.2011) ha dichiarato che il l.r. di Tes_4
Contr
e di intratteneva rapporti diretti, determinando l'entità delle forniture, CP_3 la tipologia e quantità direttamente con mentre , quale Parte_1 CP_1
_______________
pag. 8 organizzazione di produttori, curava incassi e fatturazione per conto delle due associate all'organizzazione di produttori, mentre per alcuni quantitativi vi era un rapporto diretto. Il teste (udienza del 26.06.2012) e il teste (udienza del Tes_5 Tes_6
19.02.2013) hanno confermato queste circostanze precisando che CP_1 provvedeva agli incassi che venivano girati sulle due associate.
5.13. Il raffronto fra le risultanze dell'escussione testi e quelle documentali agli atti inducono questa Corte a ritenere raggiunta la prova del rapporto fra e Parte_1
mentre non s'è raggiunta la certezza di rapporti di fornitura diretta estranei CP_1 all'organizzazione di produttori, pure affermata da due testi.
Conclusivamente deve ritenersi raggiunta la prova dell'an debeatur di nei Parte_1 confronti di CP_1
5.14. Le copiose allegazioni documentali di prime cure, in particolare quelle dell'odierna appellante, convenuta in quella fase e attrice in riconvenzionale, devono essere esaminate alla luce dei principi che regolano la valutazione del materiale probatorio, e permettono di provare non soltanto il rapporto di fornitura mediante l'anticipazione su fatture. Essa consente di ricostruire anche la corrispondenza fra anticipazioni e quantitativi di merce nonché le eventuali differenze rispetto a quanto fornito da e quanto anticipato da su cui fonda la domanda CP_1 Parte_1 riconvenzionale di ripetizione proposta da quest'ultima.
5.15. In prime cure a supporto della domanda riconvenzionale di ripetizione Parte_1 depositò, fin dalla costituzione in giudizio, n.ro 57 fatture emesse da nei suoi CP_1 confronti – peraltro prodotte anche da quest'ultima – per euro 4.778.382,99 di cui euro
526906,27 per acconti versati da quali anticipazioni su fornitura merce. Parte_1
Produsse ancora n.ro 57 bonifici bancari per euro 4.546.781,21 nonché estratto notarile del libro giornale in uno a documentazione da essa unilateralmente formata quale un prospetto riepilogativo.
5.16. A seguito della costituzione di e del deposito contestuale delle Parte_1 allegazioni documentali, all'udienza del 25.10.2005 l'attrice oggi appellata, CP_1 nell'opporsi alla richiesta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. si limitò a contestare da un lato l'assenza di documentazione originale a supporto di detta richiesta e, nel contempo, dei presupposti ex artt. 633 e segg. c.p.c. in uno alla contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale, senza effettuare alcuna specifica contestazione della
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pag. 9 documentazione prodotta dall'odierna appellante a supporto del credito azionato in via riconvenzionale.
5.17. Va rilevato che in ottemperanza all'ordine impartito dal giudice ex art. Parte_1
210 c.p.c. e su richiesta di depositava copiosa documentazione costituita da CP_1 ordini che essa aveva inviato a quest'ultima società.
All'esito del deposito, all'udienza del 21.01.2014, si limitò ad una generica CP_1 contestazione della detta documentazione richiedendo termine per la disamina e, alla successiva udienza del 23.09.2014, chiese disporsi CTU per interpretare detta documentazione e confermare per questa via l'inesistenza del rapporto controverso.
Successivamente, in comparsa conclusionale, richiede la revoca CP_1 dell'ordinanza ex art. 210 c.p.c. da essa precedentemente richiesta.
5.18. Nella valutazione della rilevanza probatoria della detta documentazione, tutta allegata da non ci si può discostare da quanto insegna la Suprema Corte: “Nel Parte_1 caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.”
(Cassazione civile sez. II - 31/05/2023, n. 15288)
5.19. Né può prescindersi dalla condotta processuale di rilevante ex art. 116, CP_1
2° comma, c.p.c., che in prime cure non formulò specifiche contestazioni sulla documentazione prodotta da e sulla quantificazione del credito azionato in Parte_1 riconvenzionale, limitando le proprie eccezioni all'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'odierna appellante. A ciò aggiungasi la scelta di restare inerte a fronte dell'iniziativa processuale posta in essere dall'appellante con l'impugnativa della sentenza.
5.20. Alla luce del contraddittorio processuale, della condotta delle parti, nella fase di prime cure, e delle allegazioni documentali, deve ritenersi provato anche il credito di nei confronti di atteso l'atteggiarsi del rapporto alla luce di Parte_1 CP_1 anticipazioni effettuate da non corrispondenti alla merce fornita da Parte_1 CP_1
_______________
pag. 10 benché non nella misura determinata dall'odierna appellante negli scritti difensivi di prime cure e reiterata in atto di appello.
5.21. Peraltro l'appellante, anche nelle conclusioni dell'atto di appello fa riferimento anche alla diversa somma che dovesse risultare all'esito del processo e qui sovviene la copiosa documentazione che la parte depositò in prime cure.
5.22. Accertata la sussistenza di un rapporto che coinvolge anticipante su Parte_1 fatture, e fornitrice di merce, risultano agli atti bonifici effettuati da CP_1 Parte_1 per euro 4.546.678,21 a titolo di anticipazioni, a fronte di fatture emesse da CP_1 per euro 4.778.382,99 non corrispondenti a partite di merce di pari valore. Difatti, dall'esame della documentazione in atti risultano anticipazioni da parte di per Parte_1 euro 526.907,27 su fatture emesse da CP_1
Sottraendo l'importo dei bonifici effettuati e pari a euro 4.546.781,21 a quello delle fatture per effettive partite di merce ed escludendo le fatture emesse per soli acconti senza corrispondenza a quantitativi di merce ne risulta una differenza a credito di pari a euro 295.304,49. Parte_1
5.23. Il credito di costituente la diversa somma accertata all'esito del giudizio Parte_1 ammonta quindi a euro 295.304,49 e detta somma deve essere ripetuta, in accoglimento dell'appello con condanna di unica legittimata, al pagamento. CP_1
Conclusivamente l'appello è fondato nei termini che si sono esposti.
6. Le spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate, atteso l'esito complessivo del giudizio, con riguardo al doppio grado nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 nella misura minima attesa l'assenza di questioni di particolare rilevanza) e poste a carico della sola sostanzialmente soccombente, nulla CP_1 statuendosi quanto alle altre appellate contumaci essendo emersa, peraltro, l'estraneità di queste ultime rispetto a quanto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_9 [...]
, Controparte_10 CP_2 Controparte_6 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n.ro 48/2017, così CP_4 provvede:
_______________
pag. 11 1) dichiara la contumacia degli appellati;
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) accerta e dichiara la sussistenza del rapporto contrattuale fra e Parte_1
Controparte_1
b) condanna al pagamento della somma di euro 295.304,49 in favore di CP_1 con interessi a far tempo dalla domanda;
Parte_1
3) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1 nei confronti di che liquida in euro 11.229,00 per il giudizio di primo grado e Parte_1 in euro 10.060,00 per il presente grado di giudizio, maggiorati di spese generali (15 %),
CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 30.10.2025
Il Giudice Ausiliare, est. Il Presidente
dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI - Giudice Ausiliare di Appello, est., ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa n.ro 399/2017 di R.G.C.A. per l'impugnazione della sentenza 48/2017 del
18-20.01.2017 del Tribunale di Matera tra:
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Mercanti e dall'avv. Vito Mecca e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Potenza,
appellante
E
(p.i. e c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
appellata – non costituita
NONCHE'
(p.i. e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2 P.IVA_3 appellata – non costituita
E
(p.i. e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_4 tempore;
appellata – non costituita
NONCHE'
, (c.f. ); , (c.f. CP_4 C.F._1 CP_5
); , (c.f. C.F._2 Controparte_6
), C.F._3 appellati non costituiti
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 20.9.2013 la società Controparte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera chiedendo: “1) Parte_1
Dichiarare e dare atto che tra l' e la non è mai intervenuto CP_1 Parte_1 alcun rapporto di fornitura agricola, non avendo l'attrice, nella vicenda in parola, agito mai direttamente, ma solo in nome e per conto delle proprie associate e CP_2
; 2) Dichiarare e dare atto che tutte le forniture di prodotti agricoli per CP_7 cui è causa sono avvenute direttamente tra la convenuta e le società e CP_2
e che tali ultime società, in via esclusiva, hanno concordato la qualità, la CP_3 quantità ed i tempi di consegna delle loro forniture, così come l'ammontare del prezzo, le modalità di versamento oltre alle eventuali anticipazioni su future forniture. Il tutto senza che l'attrice sia in qualsiasi modo intervenuta , ovvero sia stata CP_1 chiamata ad intervenire;
3) Dichiarare e dare atto che anche la fatturazione triangolare intervenuta, così come l'incasso da parte di di somme versate CP_1 dalla convenuta (di esclusiva competenza delle associate e , CP_2 CP_3 con il successivo ed immediato accredito alle stesse associate, sono da qualificare come servizi resti dall'attrice alle associate (con espresso accordo della Parte_1 nell'ambito dello scopo mutualistico emergente dallo statuto dell'associazione; 4)
Dichiarare e dare atto, in conseguenza, che nessun credito piò vantare la Parte_1 nei confronti dell' per il titolo in parola, dovendosi risolvere i rapporti di CP_1 credito/debito connessi alle forniture per cui causa tra le effettive contraenti Parte_1
e Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
[...] CP_2 CP_8
1.1. Deduceva, ancora, che, a partire dal 1999, le sue associate e CP_2 CP_3
le avevano richiesto di “patrocinare un rapporto di fornitura continuativa” di
[...] prodotti ortofrutticoli da parte delle stesse alla società Premetteva, in Parte_1 particolare, che nell'alveo di tali rapporti, aveva sempre operato in nome e per conto di Cont e di svolgendo, a favore di queste società, esclusivamente il servizio di CP_3 fatturazione e incasso delle somme corrisposte da immediatamente girate alle Parte_1 proprie associate. Depositava all'uopo fatture emesse nei confronti di in uno a Parte_1
Contr bonifici e fatture emesse da e , sue associate, a riprova del suo ruolo CP_3 di mera emittente fatture e delegata agli incassi che girava alle proprie associate.
Sosteneva, in particolare, che in virtù della fatturazione triangolare operata non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra e CP_1 Parte_1
_______________
pag. 2 1.2. Costituitasi in giudizio contestava integralmente i fatti come Parte_1 ricostruiti da illustrando i rapporti contrattuali intercorsi con quest'ultima, CP_1 quale unico soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento, non essendole opponibili Cont i rapporti ed accordi interni con le associate ( e . Richiamava a supporto lo CP_3
Statuto di SS e la stessa documentazione contabile depositata dall'attrice dalla quale era dato ricostruire un rapporto di anticipazione su fatture.
1.3. Chiedeva quindi, il rigetto delle domande proposte dall'attrice, dispiegando domanda riconvenzionale di condanna della stessa al pagamento dell'importo di Euro
762.720,19 o del diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, quale differenza tra le anticipazioni effettuate, a fronte delle fatture di pari complessivo importo emesse da parte di e le effettive forniture eseguite da quest'ultima. CP_1
Cont Chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa di e perché, CP_3 ove queste ultime dovessero risultare le reali controparti contrattuali del rapporto di fornitura per cui è causa, ne seguisse la loro condanna a quanto di competenza. Cont
1.4. Si costituivano in giudizio le chiamate in causa e confermando quanto CP_3 sostenuto da nell'atto introduttivo confermando l'estraneità di quest'ultima CP_1 rispetto al rapporto di fornitura intercorso con e negando l'esistenza di un Parte_1 credito di quest'ultima società nei loro confronti. Deducevano, in particolare, che esse consegnavano direttamente la merce a mentre curava la fatturazione, Parte_1 CP_1 gli incassi e i versamenti. Deducevano che i versamenti ad delle somme CP_1 eccedenti le forniture non risultavano ad esse versate e quindi non erano ripetibili nei loro confronti da parte di perché aventi la natura di conferimento “nell'ambito Parte_1 di una società irregolare occulta costituita tra i fratelli e ovvero la CP_5 CP_4
s.d.f. costituita e governata dagli stessi, con l'avv. ” Controparte_6
1.5. All'uopo davano atto della pendenza del processo iscritto al n. 504/2003 R.G. del
Tribunale di Matera – Sezione distaccata di Pisticci e promosso dal nei CP_6 confronti di e e di per l'accertamento dell'esistenza di tale CP_5 CP_4 Parte_1 presunta società di fatto, e chiedevano autorizzarsene la chiamata in causa.
Concludevano perché, previa riunione delle due cause, venisse dichiarata: l'estraneità di Cont al rapporto giuridico incardinatosi tra da una parte, e e CP_1 Parte_1 CP_3 dall'altra parte.
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pag. 3 1.6. Chiedevano, ancora, di dichiararsi l'esistenza di una società commerciale irregolare occulta, costituita tra i fratelli e e CP_4 CP_5 Controparte_6
, nella quale i primi avrebbero disposto conferimenti in denaro, utilizzando,
[...] impropriamente, quello presente nelle casse di e il secondo avrebbe disposto Parte_1
Cont conferimento di beni, prodotti e denaro, anche attraverso e in quanto CP_3 società di capitali sotto il suo controllo. Chiedevano ancora accertarsi l'inesistenza di Cont alcuna ragione di credito di nei confronti di e in quanto anche i Parte_1 CP_3 rapporti di fornitura fra le stesse svoltisi avrebbero dovuto considerarsi insistenti nell'attività propria di tale presunta società di fatto, non potendo né né i Parte_1 signori e pretendere la restituzione dell'importo di Euro 750.000,00 CP_4 CP_5
Cont circa, accreditato a e CP_3
1.7. Si costituivano altresì e chiedendo il rigetto delle domande CP_4 CP_5 proposte nei loro confronti, evidenziando da un lato l'inammissibilità delle domande Contr proposte da e e della chiamata in causa de esse effettuata, CP_3 contestando le ragioni in fatto e in diritto come da esse prospettate. Più in particolare, contestavano da un lato che dette società affermavano il rapporto di fornitura con tramite e, dall'altro, che non erano destinatarie delle somme versate Parte_1 CP_1 da quale corrispettivo perché le stesse sarebbero state conferite ad una società Parte_1 di fatto esistente fra gli e il . CP_5 CP_6
1.8. Veniva richiesta dalla convenuta ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. sulla Parte_1 scorta della documentazione depositata in atti, costituita sia dalle fatture emesse dall'attrice nei suoi confronti, che da bonifici bancari da essa CP_1 Parte_1 effettuati e comprovanti l'anticipazione su fatture, che da estratto notarile dei libri contabili che però non veniva concessa.
1.9. L'istruttoria veniva espletata mediante l'acquisizione dai documenti prodotti dalle parti. A seguito di ordine di esibizione ex art. 210 e segg. c.p.c., venivano depositate le risultanze dei sistemi gestionali della convenuta riferiti alle fatture emesse dall'attrice, agli ordini e ai documenti di trasporto. Si procedeva ad assunzione di interrogatorio formale del legale rappresentante di e prove testimoniali. Parte_1
1.10. Sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per la decisione, all'udienza del 14.1.2016, con la concessione dei termini di rito.
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pag. 4 2. Con la sentenza n. 48/2017 del 20.1.2017, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda principale nonché le domande riconvenzionali.
2.1. Qualificata la domanda principale come di accertamento negativo, il Tribunale, dato atto di opposti orientamenti dottrinari quanto al governo dell'onere della prova in questa tipologia di azioni, rilevava che, essendo stata proposta anche domanda riconvenzionale, l'onere della prova andava a ripartirsi sulle rispettive posizioni processuali.
2.2. Osservava all'uopo il Tribunale che la prove fornite dall'attrice erano relative a generici rapporti intercorrenti con la convenuta senza rispondenza alcuna Parte_1 con quelli di cui all'atto introduttivo e alle fatture in atti.
2.3. Rilevava, ancora, che neppure la convenuta aveva dedotto concreti elementi a fondamento della pretesa azionata in via riconvenzionale, non potendo rivestire peraltro le fatture, in quanto riferite a rapporti contestati, un valido elemento a supporto delle prestazioni eseguite.
2.4. Quanto, poi, alla posizione delle altre parti del giudizio, il Tribunale osservava che, Cont quanto alle società e non era emersa dal contraddittorio processuale la CP_3 prova di operazioni triangolari e neppure v'era prova dei rapporti con gli altri convenuti e col . CP_5 CP_6
3. Avverso la sentenza 48/2017 del Tribunale di Matera proponeva impugnazione deducendo a supporto della stessa il seguente unico motivo: Parte_1
Motivazione incongrua e insufficiente – errata valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti – sussistenza della pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale
3.1. Nessuno degli appellati, attrice ed altri convenuti di prime cure, benché ritualmente evocati in giudizio, si costituiva in appello.
3.2 All'udienza del 02.04.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con la concessione del solo primo termine ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati Controparte_1
, e
[...] CP_3 CP_2 Controparte_6 CP_5 CP_4
che pure, ad eccezione del che restò contumace, avevano preso parte
[...] CP_6 al giudizio di prime cure e che, ritualmente evocati anche in questa fase di giudizio, non si sono in essa costituiti.
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pag. 5 5. Col primo motivo di impugnazione l'appellante contesta il rigetto, da parte del
Tribunale, della domanda riconvenzionale dispiegata in prime cure che, a suo dire, sarebbe immotivato, attesa la prova del credito costituita non solo da documenti provenienti dalla controparte, ma anche dall'escussione dei testi, da documenti che vennero prodotti dalla stessa appellante, attrice in prime cure, nonché dalla mancata puntuale contestazione degli stessi e di quelli depositati dall'odierna appellante anche su ordine del giudice ex art. 210 c.p.c..
Il motivo è fondato.
5.1. Atteso lo sviluppo del motivo, incentrato essenzialmente sul richiamo agli artt.
2709 e 2710 c.c., e sulla mancata adeguata valutazione delle prove agli atti, poiché l'appellante ha sostanzialmente censurato una omissione del Tribunale nel valutare le prove rese nel primo giudizio, il giudice del gravame, a fronte di tale specifico motivo di appello, deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III , 09/05/2019, n.
2492).
5.2. Va in primo luogo osservato che la domanda proposta in prime cure dall'attrice principale, odierna appellata aveva ad oggetto l'accertamento negativo dei CP_1 crediti di cui l'odierna appellante intendeva chiedere l'adempimento come stragiudizialmente richiesto. Affermava infatti di essere una mera CP_1 intermediaria nel rapporto di fornitura continuativa di merce, limitandosi a curare la fatturazione, gli incassi e i versamenti per conto delle associate obbligate a fornire la merce a in ragione dell'anticipazione su fattura. Parte_1
5.3. Appare pertanto opportuno per la Corte, nella ricostruzione del complesso rapporto instauratosi fra le parti del giudizio di prime cure, verificare quale sia la natura di
SS e come si configuri il rapporto fra essa e l'odierna appellante. In prime cure a supporto della riconvenzionale, produsse in uno ad altra documentazione lo Parte_1
Statuto di dal quale è dato evincere che essa ha natura di società cooperativa CP_1 ed espleta la funzione di Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli ai sensi del Reg.
UE 2200/96.
5.4. Ai sensi dell'art. 3, 3° comma, lett. b) “vende direttamente, per conto dei produttori associati, le produzioni definite dall'art. 1 secondo le modalità fissate dalle norme
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pag. 6 comunitarie e nazionali.” Ancor più chiaro è l'art. 4 che al 2° comma prevede: “I soci hanno l'obbligo di conferire all'Organizzazione dei produttori l'intera produzione ortofrutticola presentando annualmente il piano colturale”
5.5. Facendo buon governo dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. risulta di tutta evidenza che l'odierna appellata ha agito, in esecuzione dell'art. CP_1
3, 3° comma, dello Statuto provvedendo ad un'operazione di vendita a di Parte_1 quanto conferito dalle associate onde il rapporto di anticipazione su fattura vede direttamente obbligata nei confronti dell'appellante a fornirle merce in misura CP_1 corrispondente alle somme da quest'ultima anticipate.
5.6. La documentazione depositata in prime cure da costituita da fatture CP_1 emesse nei confronti dell'appellante, nonché quella depositata dall'odierna appellante costituita sia dalle fatture emesse da Assocfruit ed accettate da che dai Parte_1 documenti di trasporto e dai bonifici di volta in volta eseguiti in favore di CP_1 permettono di ricostruire lo svolgersi del rapporto di fornitura perché danno contezza Contr della provenienza della merce dalle associate e (in ottemperanza CP_3 all'art. 4 dello Statuto), dell'invio ad e della consegna da parte di questa a CP_1 destinatario finale. Parte_1
5.7. In questo quadro l'anticipazione su fatture da parte dell'appellante ad Parte_1 mediante bonifico bancario veniva di volta in volta regolata determinando CP_1
l'evolversi dei rapporti debito-credito fra dette due parti, come comprova la copiosa documentazione che l'appellante, convenuta ed attrice in riconvenzionale, depositò in prime cure.
5.8. Non sfugge alle Corte che l'odierna appellante produsse, a supporto della domanda riconvenzionale, fatture emesse dall'odierna appellata nei suoi confronti e mai CP_1 da contestate, in uno a documenti di trasporto, a bonifici da essa effettuati a Parte_1
e ad un estratto autentico del proprio libro giornale. Dette acquisizioni CP_1 documentali, valutate nel loro complesso, già permettono di ritenere provata l'esistenza del rapporto contrattuale che venne dedotto nel giudizio di prime cure. Come chiarisce consolidata giurisprudenza di legittimità: “…La fattura commerciale, oltre ad avere efficacia probatoria contro l'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Tale accettazione non
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pag. 7 richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti...” (Cassazione civile sez. II - 21/10/2019, n. 26801). E' quanto avvenuto nel caso che occupa la Corte.
5.9. In concreto, ciò che è evidentemente sfuggito al Tribunale, la prova del rapporto di fornitura tra e è anche nell'assenza di prova delle dedotte operazioni Parte_1 CP_1 triangolari con le altre società, contumaci in questa fase di giudizio, e così anche nell'indimostrato finanziamento di una fantomatica società di fatto coinvolgente altri soggetti. Conformemente agli obblighi di Statuto, gli ordini di fornitura, rivolti alla sola Contr e non a e , i documenti di trasporto indicano quale CP_1 CP_3
Cont destinatario primario cui le società e fornivano quantità CP_1 CP_3 variabili di prodotto ortofrutticolo in ragione del vincolo associativo, individuando il destinatario finale viene in Ne risulta provata la sussistenza di un rapporto Parte_1 coinvolgente soltanto l'appellante e l'appellata con conseguente estraneità CP_1 delle società legate a quest'ultima.
Né possono assumere rilievo i riferimenti alla prassi della doppia fatturazione fra Cont
da un lato e e dall'altro. CP_1 CP_3
5.10. Una conferma viene dal confronto fra la documentazione in atti e le prove costituende. Il l.r. della cui venne deferito interrogatorio formale in prime cure Parte_1 da ha confermato, all'udienza del 22.04.2008, il rapporto diretto fra le due CP_1 società, precisando che le forniture di merce erano concordate quanto a tipologia e quantità fra i responsabili commerciali delle due società.
5.11. I testimoni escussi all'udienza del 16.03.2010, e dipendenti con varie Tes_1 Tes_2 qualifiche, di hanno confermato la sussistenza del rapporto di fornitura merce Parte_1 fra l'odierna appellante e l'appellata come anche le anticipazioni che l'odierna appellante effettuava all'appellata. Parimenti hanno confermato che parte della merce Contr veniva consegnata da e per conto di . Le due ultime CP_3 CP_1 circostanze sono state altresì confermate dalla teste escussa alla medesima Tes_3 udienza, la quale forniva un generico riferimento al credito dell'odierna appellante avendo diretta cognizione della documentazione aziendale.
5.12. Il teste (escusso all'udienza del 18.01.2011) ha dichiarato che il l.r. di Tes_4
Contr
e di intratteneva rapporti diretti, determinando l'entità delle forniture, CP_3 la tipologia e quantità direttamente con mentre , quale Parte_1 CP_1
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pag. 8 organizzazione di produttori, curava incassi e fatturazione per conto delle due associate all'organizzazione di produttori, mentre per alcuni quantitativi vi era un rapporto diretto. Il teste (udienza del 26.06.2012) e il teste (udienza del Tes_5 Tes_6
19.02.2013) hanno confermato queste circostanze precisando che CP_1 provvedeva agli incassi che venivano girati sulle due associate.
5.13. Il raffronto fra le risultanze dell'escussione testi e quelle documentali agli atti inducono questa Corte a ritenere raggiunta la prova del rapporto fra e Parte_1
mentre non s'è raggiunta la certezza di rapporti di fornitura diretta estranei CP_1 all'organizzazione di produttori, pure affermata da due testi.
Conclusivamente deve ritenersi raggiunta la prova dell'an debeatur di nei Parte_1 confronti di CP_1
5.14. Le copiose allegazioni documentali di prime cure, in particolare quelle dell'odierna appellante, convenuta in quella fase e attrice in riconvenzionale, devono essere esaminate alla luce dei principi che regolano la valutazione del materiale probatorio, e permettono di provare non soltanto il rapporto di fornitura mediante l'anticipazione su fatture. Essa consente di ricostruire anche la corrispondenza fra anticipazioni e quantitativi di merce nonché le eventuali differenze rispetto a quanto fornito da e quanto anticipato da su cui fonda la domanda CP_1 Parte_1 riconvenzionale di ripetizione proposta da quest'ultima.
5.15. In prime cure a supporto della domanda riconvenzionale di ripetizione Parte_1 depositò, fin dalla costituzione in giudizio, n.ro 57 fatture emesse da nei suoi CP_1 confronti – peraltro prodotte anche da quest'ultima – per euro 4.778.382,99 di cui euro
526906,27 per acconti versati da quali anticipazioni su fornitura merce. Parte_1
Produsse ancora n.ro 57 bonifici bancari per euro 4.546.781,21 nonché estratto notarile del libro giornale in uno a documentazione da essa unilateralmente formata quale un prospetto riepilogativo.
5.16. A seguito della costituzione di e del deposito contestuale delle Parte_1 allegazioni documentali, all'udienza del 25.10.2005 l'attrice oggi appellata, CP_1 nell'opporsi alla richiesta di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. si limitò a contestare da un lato l'assenza di documentazione originale a supporto di detta richiesta e, nel contempo, dei presupposti ex artt. 633 e segg. c.p.c. in uno alla contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale, senza effettuare alcuna specifica contestazione della
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pag. 9 documentazione prodotta dall'odierna appellante a supporto del credito azionato in via riconvenzionale.
5.17. Va rilevato che in ottemperanza all'ordine impartito dal giudice ex art. Parte_1
210 c.p.c. e su richiesta di depositava copiosa documentazione costituita da CP_1 ordini che essa aveva inviato a quest'ultima società.
All'esito del deposito, all'udienza del 21.01.2014, si limitò ad una generica CP_1 contestazione della detta documentazione richiedendo termine per la disamina e, alla successiva udienza del 23.09.2014, chiese disporsi CTU per interpretare detta documentazione e confermare per questa via l'inesistenza del rapporto controverso.
Successivamente, in comparsa conclusionale, richiede la revoca CP_1 dell'ordinanza ex art. 210 c.p.c. da essa precedentemente richiesta.
5.18. Nella valutazione della rilevanza probatoria della detta documentazione, tutta allegata da non ci si può discostare da quanto insegna la Suprema Corte: “Nel Parte_1 caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.”
(Cassazione civile sez. II - 31/05/2023, n. 15288)
5.19. Né può prescindersi dalla condotta processuale di rilevante ex art. 116, CP_1
2° comma, c.p.c., che in prime cure non formulò specifiche contestazioni sulla documentazione prodotta da e sulla quantificazione del credito azionato in Parte_1 riconvenzionale, limitando le proprie eccezioni all'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'odierna appellante. A ciò aggiungasi la scelta di restare inerte a fronte dell'iniziativa processuale posta in essere dall'appellante con l'impugnativa della sentenza.
5.20. Alla luce del contraddittorio processuale, della condotta delle parti, nella fase di prime cure, e delle allegazioni documentali, deve ritenersi provato anche il credito di nei confronti di atteso l'atteggiarsi del rapporto alla luce di Parte_1 CP_1 anticipazioni effettuate da non corrispondenti alla merce fornita da Parte_1 CP_1
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pag. 10 benché non nella misura determinata dall'odierna appellante negli scritti difensivi di prime cure e reiterata in atto di appello.
5.21. Peraltro l'appellante, anche nelle conclusioni dell'atto di appello fa riferimento anche alla diversa somma che dovesse risultare all'esito del processo e qui sovviene la copiosa documentazione che la parte depositò in prime cure.
5.22. Accertata la sussistenza di un rapporto che coinvolge anticipante su Parte_1 fatture, e fornitrice di merce, risultano agli atti bonifici effettuati da CP_1 Parte_1 per euro 4.546.678,21 a titolo di anticipazioni, a fronte di fatture emesse da CP_1 per euro 4.778.382,99 non corrispondenti a partite di merce di pari valore. Difatti, dall'esame della documentazione in atti risultano anticipazioni da parte di per Parte_1 euro 526.907,27 su fatture emesse da CP_1
Sottraendo l'importo dei bonifici effettuati e pari a euro 4.546.781,21 a quello delle fatture per effettive partite di merce ed escludendo le fatture emesse per soli acconti senza corrispondenza a quantitativi di merce ne risulta una differenza a credito di pari a euro 295.304,49. Parte_1
5.23. Il credito di costituente la diversa somma accertata all'esito del giudizio Parte_1 ammonta quindi a euro 295.304,49 e detta somma deve essere ripetuta, in accoglimento dell'appello con condanna di unica legittimata, al pagamento. CP_1
Conclusivamente l'appello è fondato nei termini che si sono esposti.
6. Le spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate, atteso l'esito complessivo del giudizio, con riguardo al doppio grado nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 nella misura minima attesa l'assenza di questioni di particolare rilevanza) e poste a carico della sola sostanzialmente soccombente, nulla CP_1 statuendosi quanto alle altre appellate contumaci essendo emersa, peraltro, l'estraneità di queste ultime rispetto a quanto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_9 [...]
, Controparte_10 CP_2 Controparte_6 CP_5
avverso la sentenza del Tribunale di Matera n.ro 48/2017, così CP_4 provvede:
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pag. 11 1) dichiara la contumacia degli appellati;
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) accerta e dichiara la sussistenza del rapporto contrattuale fra e Parte_1
Controparte_1
b) condanna al pagamento della somma di euro 295.304,49 in favore di CP_1 con interessi a far tempo dalla domanda;
Parte_1
3) condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio CP_1 nei confronti di che liquida in euro 11.229,00 per il giudizio di primo grado e Parte_1 in euro 10.060,00 per il presente grado di giudizio, maggiorati di spese generali (15 %),
CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 30.10.2025
Il Giudice Ausiliare, est. Il Presidente
dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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