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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3328 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3328 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso da , Parte_1 Controparte_1 in persona dell'Avv. FRANCESCO ELIA e dall'Avv. DANIELA SALVATORE
ricorrente
e
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_2
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di invalidità a decorrere dal mese di aprile 2022, nonché all'assegno sociale ex art. 19 l. n. 118/71 dal CP_ compimento del 67° anno di età, con conseguente condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi delle suddette prestazioni, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto:
- di essere stato riconosciuto dall' invalido nella misura del 100% con CP_2 decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(7.03.2022), come da verbale sanitario del 5.05.2022 (all. 1 ricorso);
- di aver inviato all' , con PEC del 22.12.2022, la modulistica per il CP_2
pagamento della prestazione (all. 2 ricorso);
- di essere titolare, dal mese di aprile 2019, di pensione di vecchiaia nella gestione artigiani (all. 3 ricorso), pari all'importo annuo di euro 15.039,33, unico reddito percepito, come risultante dal CUD 2022 (all. 4 ricorso);
- che, con PEC del 30.05.2023, l' rigettava la richiesta di liquidazione della CP_2
prestazione di invalidità per superamento dei limiti di reddito (doc. 5).
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come, nel modello AP70 trasmesso in data 18.05.2022 (all. 1 memoria di costituzione), il ricorrente avesse dichiarato, per l'anno 2022, un reddito di € 20.000,00, nonché inoltrato, nel corso dell'istruttoria, un'apposita dichiarazione in cui rappresentava di aver percepito l'importo di € 2.720,00 al di fuori della pensione (all. 2 memoria di costituzione), per un totale di € 17.759,33, importo superiore al limite previsto dalla legge per l'anno 2022, pari ad
€.17.050,42.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa, documentalmente istruita, previa acquisizione di certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate relativa agli anni in contestazione, è stata discussa all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza. La domanda formulata in ricorso è fondata e deve pertanto essere accolta, alla luce delle seguenti considerazioni.
Giova preliminarmente osservare come, dalla documentazione reddituale prodotta da parte ricorrente, i redditi percepiti dal negli anni 2022, Parte_1
2023 e 2024 risultino sempre inferiori ai limiti fissati dalla legge ai fini della concessione della pensione di invalidità civile, essendo pari, rispettivamente, ad euro 15.419,00, euro 16.538,00 ed euro 17.030,91.
Quanto all'anno 2022 – in relazione al quale il aveva dichiarato di Parte_1
aver conseguito un reddito di euro 20.000,00 (v. modello AP 70 all. 1 memoria di costituzione), precisando, con successiva dichiarazione del 20.05.2022, di aver percepito, oltre alla pensione OA (pari all'importo annuo di euro
15.039,33), l'ulteriore importo di euro 2.720,00 (all. 2 memoria di costituzione)
- occorre osservare come, nel corso del presente giudizio, sia stata prodotta dalla stessa parte ricorrente, in allegato alle note di trattazione scritta da ultimo depositate (doc. A), la distinta di un bonifico di euro 1420,00 disposto in data
28.12.2022 in favore della Powerclean S.r.l., con causale di “restituzione a saldo di lavoro non eseguito a causa malattia di euro 2.720,00”.
Ciò significa che l'importo “extra-pensione” dichiaratamente percepito dal ricorrente nell'anno in questione sarebbe stato effettivamente pari ad euro
1.300,00 (2720,00 - 1420,00), importo che, sommato al reddito da pensione, risulta inferiore al limite reddituale stabilito dalla legge ai fini della concessione della provvidenza dedotta in lite, pari, per l'anno 2022, come evidenziato dallo stesso , ad euro 17.050,42. CP_2
Deve dunque ritenersi che, al momento del perfezionamento del requisito sanitario di cui all'art. 12 L. 118/71 (7.03.2022), il ricorrente fosse in possesso, altresì, del prescritto requisito reddituale (dovendosi prendere in considerazione il reddito dell'anno solare di riferimento), conseguendone il diritto a percepire la pensione di invalidità civile a decorrere dal 1.04.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa). Detta prestazione, poi, ai sensi dell'art. 19 L. 118/1971, deve intendersi trasformata in assegno sociale a decorrere dall'11.05.2022, data di compimento, da parte del ricorrente, nato l'[...], del 67° anno di età, con la precisazione che, ai fini della concessione di detta provvidenza, rilevano i medesimi criteri previsti per la pensione di invalidità civile, dovendosi quindi fare riferimento ai soli redditi personali del beneficiario in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione (Circolare 86/2000). CP_2
Nel caso di specie, anche per gli anni successivi al 2022, i redditi del ricorrente risultano inferiore ai limiti di legge (v. certificazione reddituale Agenzia delle
Entrate).
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi in questa sede il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal mese di aprile 2022, la pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/71, trasformata in assegno sociale dal compimento del 67° anno di età ai sensi dell'art. 19 della stessa legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_2
della suddetta prestazione, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in dispositivo.
Le spese di lite, peraltro, alla luce delle dichiarazioni trasmesse all' dallo CP_2 stesso ricorrente (modello AP 70 e scrittura del 20.05.2022 – all. 1 e 2 memoria di costituzione), non disconosciute in questa sede, da cui è dipeso il rigetto della domanda originariamente formulata, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione, a decorrere dal mese di aprile 2022, della pensione di invalidità civile, trasformata in assegno sociale dal compimento del 67° anno di età ex art. 19 L. 118/71, e per l'effetto condanna l a corrispondergli i ratei maturati e maturandi della prestazione;
CP_2 - condanna l' a corrispondere al ricorrente, con decorrenza dal 121°giorno CP_2
dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
RG Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa RG Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3328 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso da , Parte_1 Controparte_1 in persona dell'Avv. FRANCESCO ELIA e dall'Avv. DANIELA SALVATORE
ricorrente
e
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_2
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di invalidità a decorrere dal mese di aprile 2022, nonché all'assegno sociale ex art. 19 l. n. 118/71 dal CP_ compimento del 67° anno di età, con conseguente condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi delle suddette prestazioni, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto:
- di essere stato riconosciuto dall' invalido nella misura del 100% con CP_2 decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(7.03.2022), come da verbale sanitario del 5.05.2022 (all. 1 ricorso);
- di aver inviato all' , con PEC del 22.12.2022, la modulistica per il CP_2
pagamento della prestazione (all. 2 ricorso);
- di essere titolare, dal mese di aprile 2019, di pensione di vecchiaia nella gestione artigiani (all. 3 ricorso), pari all'importo annuo di euro 15.039,33, unico reddito percepito, come risultante dal CUD 2022 (all. 4 ricorso);
- che, con PEC del 30.05.2023, l' rigettava la richiesta di liquidazione della CP_2
prestazione di invalidità per superamento dei limiti di reddito (doc. 5).
Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come, nel modello AP70 trasmesso in data 18.05.2022 (all. 1 memoria di costituzione), il ricorrente avesse dichiarato, per l'anno 2022, un reddito di € 20.000,00, nonché inoltrato, nel corso dell'istruttoria, un'apposita dichiarazione in cui rappresentava di aver percepito l'importo di € 2.720,00 al di fuori della pensione (all. 2 memoria di costituzione), per un totale di € 17.759,33, importo superiore al limite previsto dalla legge per l'anno 2022, pari ad
€.17.050,42.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa, documentalmente istruita, previa acquisizione di certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate relativa agli anni in contestazione, è stata discussa all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza. La domanda formulata in ricorso è fondata e deve pertanto essere accolta, alla luce delle seguenti considerazioni.
Giova preliminarmente osservare come, dalla documentazione reddituale prodotta da parte ricorrente, i redditi percepiti dal negli anni 2022, Parte_1
2023 e 2024 risultino sempre inferiori ai limiti fissati dalla legge ai fini della concessione della pensione di invalidità civile, essendo pari, rispettivamente, ad euro 15.419,00, euro 16.538,00 ed euro 17.030,91.
Quanto all'anno 2022 – in relazione al quale il aveva dichiarato di Parte_1
aver conseguito un reddito di euro 20.000,00 (v. modello AP 70 all. 1 memoria di costituzione), precisando, con successiva dichiarazione del 20.05.2022, di aver percepito, oltre alla pensione OA (pari all'importo annuo di euro
15.039,33), l'ulteriore importo di euro 2.720,00 (all. 2 memoria di costituzione)
- occorre osservare come, nel corso del presente giudizio, sia stata prodotta dalla stessa parte ricorrente, in allegato alle note di trattazione scritta da ultimo depositate (doc. A), la distinta di un bonifico di euro 1420,00 disposto in data
28.12.2022 in favore della Powerclean S.r.l., con causale di “restituzione a saldo di lavoro non eseguito a causa malattia di euro 2.720,00”.
Ciò significa che l'importo “extra-pensione” dichiaratamente percepito dal ricorrente nell'anno in questione sarebbe stato effettivamente pari ad euro
1.300,00 (2720,00 - 1420,00), importo che, sommato al reddito da pensione, risulta inferiore al limite reddituale stabilito dalla legge ai fini della concessione della provvidenza dedotta in lite, pari, per l'anno 2022, come evidenziato dallo stesso , ad euro 17.050,42. CP_2
Deve dunque ritenersi che, al momento del perfezionamento del requisito sanitario di cui all'art. 12 L. 118/71 (7.03.2022), il ricorrente fosse in possesso, altresì, del prescritto requisito reddituale (dovendosi prendere in considerazione il reddito dell'anno solare di riferimento), conseguendone il diritto a percepire la pensione di invalidità civile a decorrere dal 1.04.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa). Detta prestazione, poi, ai sensi dell'art. 19 L. 118/1971, deve intendersi trasformata in assegno sociale a decorrere dall'11.05.2022, data di compimento, da parte del ricorrente, nato l'[...], del 67° anno di età, con la precisazione che, ai fini della concessione di detta provvidenza, rilevano i medesimi criteri previsti per la pensione di invalidità civile, dovendosi quindi fare riferimento ai soli redditi personali del beneficiario in rapporto al limite stabilito per l'anno di riferimento della prestazione (Circolare 86/2000). CP_2
Nel caso di specie, anche per gli anni successivi al 2022, i redditi del ricorrente risultano inferiore ai limiti di legge (v. certificazione reddituale Agenzia delle
Entrate).
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi in questa sede il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dal mese di aprile 2022, la pensione di invalidità civile ex art. 12 L. 118/71, trasformata in assegno sociale dal compimento del 67° anno di età ai sensi dell'art. 19 della stessa legge, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_2
della suddetta prestazione, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in dispositivo.
Le spese di lite, peraltro, alla luce delle dichiarazioni trasmesse all' dallo CP_2 stesso ricorrente (modello AP 70 e scrittura del 20.05.2022 – all. 1 e 2 memoria di costituzione), non disconosciute in questa sede, da cui è dipeso il rigetto della domanda originariamente formulata, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione, a decorrere dal mese di aprile 2022, della pensione di invalidità civile, trasformata in assegno sociale dal compimento del 67° anno di età ex art. 19 L. 118/71, e per l'effetto condanna l a corrispondergli i ratei maturati e maturandi della prestazione;
CP_2 - condanna l' a corrispondere al ricorrente, con decorrenza dal 121°giorno CP_2
dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
RG Busoli