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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RE
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21823/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. DAVIDE MANNATRIZIO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. DAVIDE MANNATRIZIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affido condiviso della figlia , con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior Per_1 interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed i relativi costi verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi e delle effettive possibilità economiche dei coniugi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la minore.
3. Nulla disporre circa l'assegnazione della casa coniugale, ove continuerà a vivere il padre;
ivi la minore continuerà ad avere la residenza, dando atto le parti che la Sig.ra ha già lasciato, con il consenso del marito, la casa coniugale ad agosto 2024. CP_1
4. Disporre che il Sig. versi, sino all'indipendenza economica della figlia ed a far data dal deposito del ricorso, alla Pt_1
Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00 per a titolo di contributo al mantenimento ordinario, contributo che andrà CP_1 Per_1 versato entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello in cui i coniugi hanno sottoscritto le condizioni comuni della separazione).
1 5. Disporre che il Sig. a far data dal deposito del ricorso, rimborserà alla Sig.ra dietro presentazione di apposita Pt_1 CP_1 documentazione giustificativa e in ogni caso entro i 15 giorni successivi, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche dei figli, secondo il Protocollo di intesa in uso al Tribunale di Brescia,
Al 50% spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazioni scientifica;
d) tickets sanitari;
Al 50% spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Al 50% spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) per volontà delle parti anche mensa scolastica;
Al 50% spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Al 50% spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia dei figli minorenni
(baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Al 50% spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
6. Il ricorrente si accolla le spese condominiali anche arretrate relative alla casa coniugale, senza nulla reciprocamente pretendere le parti sul punto. La ricorrente nulla pretende in relazione all'arredo di quella che è stata la casa coniugale, che resterà di proprietà esclusiva del ricorrente.
7. Il Sig. potrà vedere la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente ai rispettivi turni di lavoro, in ogni caso Pt_1
a week-end alternato dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina riportando la figlia a scuola ed almeno 3 sere infrasettimanali dall'uscita da scuola al mattino successivo;
altresì, per ciò che concerne le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni 7 giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore (nel 2025 con il padre) , e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, con l'altro. Similmente, per le feste pasquali, la figlia trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in serata (nel 2026 con la madre) e dalla domenica di Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che Per_1 potranno trascorrerà un periodo di due settimane, anche consecutive, con ciascuno dei ricorrenti;
in tal senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di due mesi, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici della minore, comunicando altresì il luogo di villeggiatura scelto;
in ogni caso è fatta salva la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente la figlia, allorquando questi si trovano con l'altro genitore.
8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti.
9. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio conto corrente, senza nulla reciprocamente pretendere relativamente al saldo ed esonerandosi reciprocamente le parti dal produrre estratti o documentazione attestante le giacenze sui conti correnti o gli investimenti in corso.
2 10. La Sig.ra resta intestataria della propria autovettura, senza nulla reciprocamente pretendere le parti, anche in relazione CP_1 al pagamento delle rate pregresse.
11. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio finanziamento in essere, senza nulla reciprocamente pretendere le parti, anche in relazione alle rate pregresse.
12. L'assegno unico per i figli ed eventuali detrazioni fiscali per figli a carico verranno goduti, a far data dal deposito del presente ricorso, dalla Sig.ra CP_1
13. I coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio anche per la minore.
14. Dare atto che i ricorrenti hanno sistemato ogni loro rapporto, anche di debito/credito e non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente, avendo i medesimi già provveduto, secondo comune accordo, alla divisione dei beni personali e comuni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/06/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
RE (atto n. 95, parte I, anno 2009).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
CH SI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RE
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21823/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. DAVIDE MANNATRIZIO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. DAVIDE MANNATRIZIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affido condiviso della figlia , con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior Per_1 interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed i relativi costi verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi e delle effettive possibilità economiche dei coniugi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé la minore.
3. Nulla disporre circa l'assegnazione della casa coniugale, ove continuerà a vivere il padre;
ivi la minore continuerà ad avere la residenza, dando atto le parti che la Sig.ra ha già lasciato, con il consenso del marito, la casa coniugale ad agosto 2024. CP_1
4. Disporre che il Sig. versi, sino all'indipendenza economica della figlia ed a far data dal deposito del ricorso, alla Pt_1
Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00 per a titolo di contributo al mantenimento ordinario, contributo che andrà CP_1 Per_1 versato entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello in cui i coniugi hanno sottoscritto le condizioni comuni della separazione).
1 5. Disporre che il Sig. a far data dal deposito del ricorso, rimborserà alla Sig.ra dietro presentazione di apposita Pt_1 CP_1 documentazione giustificativa e in ogni caso entro i 15 giorni successivi, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche dei figli, secondo il Protocollo di intesa in uso al Tribunale di Brescia,
Al 50% spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazioni scientifica;
d) tickets sanitari;
Al 50% spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Al 50% spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) per volontà delle parti anche mensa scolastica;
Al 50% spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Al 50% spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia dei figli minorenni
(baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Al 50% spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
6. Il ricorrente si accolla le spese condominiali anche arretrate relative alla casa coniugale, senza nulla reciprocamente pretendere le parti sul punto. La ricorrente nulla pretende in relazione all'arredo di quella che è stata la casa coniugale, che resterà di proprietà esclusiva del ricorrente.
7. Il Sig. potrà vedere la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente ai rispettivi turni di lavoro, in ogni caso Pt_1
a week-end alternato dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina riportando la figlia a scuola ed almeno 3 sere infrasettimanali dall'uscita da scuola al mattino successivo;
altresì, per ciò che concerne le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni 7 giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore (nel 2025 con il padre) , e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, con l'altro. Similmente, per le feste pasquali, la figlia trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in serata (nel 2026 con la madre) e dalla domenica di Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che Per_1 potranno trascorrerà un periodo di due settimane, anche consecutive, con ciascuno dei ricorrenti;
in tal senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di due mesi, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici della minore, comunicando altresì il luogo di villeggiatura scelto;
in ogni caso è fatta salva la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente la figlia, allorquando questi si trovano con l'altro genitore.
8. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti.
9. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio conto corrente, senza nulla reciprocamente pretendere relativamente al saldo ed esonerandosi reciprocamente le parti dal produrre estratti o documentazione attestante le giacenze sui conti correnti o gli investimenti in corso.
2 10. La Sig.ra resta intestataria della propria autovettura, senza nulla reciprocamente pretendere le parti, anche in relazione CP_1 al pagamento delle rate pregresse.
11. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio finanziamento in essere, senza nulla reciprocamente pretendere le parti, anche in relazione alle rate pregresse.
12. L'assegno unico per i figli ed eventuali detrazioni fiscali per figli a carico verranno goduti, a far data dal deposito del presente ricorso, dalla Sig.ra CP_1
13. I coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio anche per la minore.
14. Dare atto che i ricorrenti hanno sistemato ogni loro rapporto, anche di debito/credito e non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente, avendo i medesimi già provveduto, secondo comune accordo, alla divisione dei beni personali e comuni”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13/06/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
RE (atto n. 95, parte I, anno 2009).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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