TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2525 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GI BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con Avv. Andrea Sterli
CONTRO in concordato preventivo Controparte_1 con gli Avv.ti G. Saia e M. Luzzana
CONTRO
CP_2 con Avv. Alfonsino Imparato
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 5/12/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la in concordato preventivo e Controparte_1
l' per sentir ordinare alla di presentare al Fondo di Tesoreria presso CP_2 Controparte_1
l' la domanda di pagamento diretto, per incapienza, del loro TFR depositato presso il CP_2 predetto fondo pari a € 40.236,86, tutte oltre ad interessi, e per sentir condannare l' al CP_2 relativo pagamento delle suindicate somme;
in subordine per sentir condannare l' CP_2 quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, nei confronti dei ricorrenti delle
1 suindicate somme, tutte oltre ad interessi maturati.
A fondamento di tali pretese il ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di (ora in concordato preventivo) dal 21 CP_3 Controparte_1 settembre 1984 al 31 marzo 2021, esponeva che nei confronti della datrice di lavoro, in data 19.8.2021, era stata aperta procedura di concordato preventivo e poiché questa aveva omesso la corresponsione delle ultime mensilità, dei ratei e del TFR, avevano presentato istanza di precisazione dei rispettivi crediti.
Il ricorrente riferiva che aveva conguagliato con contributi dovuti le quote CP_3 dei loro TFR originariamente presenti presso il Fondo di Tesoreria e relativo al maturato dal 1° gennaio 2007 in avanti, ma che nulla era stato loro corrisposto, con conseguente carattere indebito del conguaglio, ragion per cui l'intero credito per TFR era stato ammesso in seno alla procedura.
Il ricorrente dava quindi atto di aver presentato, in data 8.5.2023, domanda al Fondo di
Garanzia per l'importo di € 71.497,42. CP_2
Il ricorrente aggiungeva che l' nell'agosto 2023, aveva parzialmente accolto la CP_2 domanda, pagando il minore importo di € 31.260,56 corrispondente al TFR maturato ante
2017, quindi rimasto in azienda, mentre venivano interamente respinte le domande per il
TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria.
Il ricorrente rilevava infine come l' a seguito di ricorso amministrativo, avesse CP_2 rettificato il “cassetto” del Fondo di Tesoreria.
Il ricorrente agiva quindi in giudizio per ottenere il pagamento, a carico del Fondo di tesoreria o in subordine del Fondo di Garanzia, del TFR maturato.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio l' evidenziando, dopo aver a sua volta CP_2 ricostruito alcuni passaggi della vicenda, che per il pagamento diretto da parte del Fondo di Tesoreria, ove il TFR non pagato era stato ricondotto, era necessaria la dichiarazione di incapienza della (ex sottoposta a concordato preventivo in Controparte_1 CP_3 continuità aziendale.
L'istituto dichiarava quindi che il Fondo di Tesoreria avrebbe provveduto a liquidare senza indugio l'importo di TFR accantonato al Fondo di Tesoreria nel momento in cui risultassero adempiute tutte le condizioni richieste per l'accesso al predetto Fondo tra le
2 quali l'inoltro telematico della domanda da parte degli organi della procedura concorsuale.
Si costituiva regolarmente in giudizio anche la in concordato preventivo, Controparte_1 sostenendo che l'incapienza di cui al D.M. 24980/2007 doveva essere intesa come insufficienza dell'ammontare dei contributi dovuti al Fondo dalla società con la denuncia mensile contributiva riferita al mese di erogazione della prestazione (ammontare che dunque dovrebbe essere inferiore rispetto a quello del TFR che il datore deve pagare ai lavoratori per conto del Fondo).
La società rilevava come l'incapienza non sussistesse e come quindi non potesse essere condannata a dichiararla. Concludeva per il rigetto delle domande.
Nelle note per l'udienza del 30.10.24, la resistente in concordato Controparte_1 preventivo ha riferito che il piano concordatario omologato dal Tribunale prevede il pagamento integrale del T.F.R., credito concorsuale privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1, nel termine massino di 24 mesi dal decreto di omologazione del concordato (emesso il 21.12.2022).
Per l'udienza del 1.7.25, la convenuta ha riferito “Sulla scorta di parere della CP_2
CP_ Direzione Centrale, l' sta procedendo ad ulteriori accertamenti istruttori, chiedendo anche ai lavoratori la sottoscrizione di un'autodichiarazione di non aver percepito anticipazioni o acconti su TFR CP_ accantonato presso il Fondo di Tesoreria La difesa dell' chiede pertanto un rinvio della CP_2 presente causa a fine settembre 2025, al fine di consentire una possibile definizione del giudizio per cessata materia del contendere.”.
La parte ricorrente, nelle note per l'udienza di discussione, ha evidenziato che nulla è stato corrisposto a titolo di interessi
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., sul punto si richiama la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in 16.10.25 in caso esattamente identico est. CP_4
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
3 Il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di (ora CP_3 CP_1 in concordato preventivo) per il periodo di cui in ricorso.
[...]
Il 19.8.2021 nei confronti della è stata aperta la procedura di concordato Controparte_1 preventivo e poiché questa aveva omesso la corresponsione delle ultime mensilità, dei ratei e del TFR, i ricorrenti hanno presentato istanza di precisazione dei rispettivi crediti.
E' tuttavia importante precisare che aveva conguagliato con contributi CP_3 dovuti le quote dei loro TFR originariamente presenti presso il Fondo di Tesoreria e relativo al maturato dal 1° gennaio 2007 in avanti, ma nulla era stato corrisposto al ricorrente.
Il ricorrente ha presentato, in data 8.5.2023, domande al Fondo di Garanzia che è CP_2 stata parzialmente accolta con il pagamento degli importi corrispondenti al TFR maturato ante 2017, quindi rimasto in azienda, mentre è stata interamente respinta la domanda per il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria.
Deve infatti ritenersi incontestato che per il periodo successivo al 2017 il pagamento del TFR residuo era a carico del Fondo di Tesoreria.
Tuttavia, il TFR originariamente versato al Fondo di Tesoreria era stato indebitamente conguagliato dalla e come chiarito dall' solo per effetto di un CP_3 CP_2 accertamento ispettivo e del relativo verbale del 31.8.2023, è stato operato il ripristino delle posizioni afferenti il Fondo di Tesoreria.
Il ricorrente, come già evidenziato, nel maggio 2023 ha presentato domanda di pagamento a carico del Fondo di Garanzia (come detto parzialmente accolte), mentre nel dicembre h presentato domanda “irrituale” di pagamento a carico del Fondo di tesoreria.
Quest'ultima domanda non è stata presentata secondo la procedura online prevista dall'istituto, ma attraverso delle pec inviate dal sindacato che, in prima persona, ha qualificato come irrituali le domande in questione.
Occorre poi considerare che il pagamento a carico del Fondo di tesoreria presuppone l'incapienza della datrice di lavoro, che deve essere evidentemente dichiarata dalla datrice di lavoro medesima.
Nella situazione in esame la non aveva reso all' alcuna dichiarazione Controparte_1 CP_2 di incapienza ed anzi, convenuta in giudizio, ha contestato la situazione di incapienza.
Solo nelle more del giudizio, la ha presentato all' una dichiarazione di Controparte_1 CP_2
4 incapienza, assolutamente anomala, sulla base della quale tuttavia l'istituto ha alla fine ritenuto di poter procedere al pagamento del TFR accantonato al Fondo di Tesoreria per il ricorrente.
Di conseguenza, dopo un'attenta valutazione della dichiarazione di incapienza, l' CP_2 ha ritenuto di poter accogliere le richieste del ricorrente, il quale tuttavia è stati preventivamente invitato a regolarizzare la domanda, in quanto come evidenziato quella originaria era irrituale e comunque incompleta, mancando la dichiarazione di insolvenza della datrice di lavoro.
Così ricostruita la vicenda deve ritenersi corretto il comportamento dell' che non CP_2 ha provveduto al pagamento degli interessi, circostanza rispetto alla quale il ricorrente dovrà eventualmente valutare un'azione risarcitoria nei confronti della che Controparte_1 ha ostacolato e rallentato il procedimento di recupero del TFR sia attraverso l'indebito conguaglio sia con la ritardata dichiarazione di incapienza, formulata peraltro in maniera del tutto irrituale ed anomala.
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'importo capitale a titolo di TFR a carico del Fondo di tesoreria, mentre va respinta quella di pagamento degli interessi legali.
***
Le spese processuali del presente giudizio possono essere interamente compensate nei confronti dell' atteso l'atteggiamento assolutamente collaborativo tenuto dall' , CP_2 CP_5 mentre vanno poste a carico della che invece ha ostacolato il pagamento del Controparte_1
TFR a carico del Fondo di Tesoreria, dapprima con un indebito conguaglio (da ritenersi pacifico, non essendo stato impugnato il verbale ispettivo con cui questo è stato CP_2 accertato), successivamente negando la situazione di incapienza e poi ancora presentando una dichiarazione di incapienza del tutto anomala ed irrituale.
Le spese si liquidano sullo scaglione da € 26.001,00 sui medi per le sole fasi svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'importo capitale richiesto dalla parte ricorrente
- rigetta la domanda di pagamento degli interessi richiesta dalla medesima parte
5 ricorrente sul TFR erogato del Fondo di Tesoreria CP_2
- condanna la in concordato preventivo alla refusione delle spese di Controparte_1
lite nei confronti dei ricorrenti, liquidate, in complessivi € 6.580,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dichiarando compensate le spese di lite nei confronti dell' CP_2
Bergamo, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
GI BE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GI BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con Avv. Andrea Sterli
CONTRO in concordato preventivo Controparte_1 con gli Avv.ti G. Saia e M. Luzzana
CONTRO
CP_2 con Avv. Alfonsino Imparato
Oggetto: retribuzione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 5/12/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la in concordato preventivo e Controparte_1
l' per sentir ordinare alla di presentare al Fondo di Tesoreria presso CP_2 Controparte_1
l' la domanda di pagamento diretto, per incapienza, del loro TFR depositato presso il CP_2 predetto fondo pari a € 40.236,86, tutte oltre ad interessi, e per sentir condannare l' al CP_2 relativo pagamento delle suindicate somme;
in subordine per sentir condannare l' CP_2 quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, nei confronti dei ricorrenti delle
1 suindicate somme, tutte oltre ad interessi maturati.
A fondamento di tali pretese il ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di (ora in concordato preventivo) dal 21 CP_3 Controparte_1 settembre 1984 al 31 marzo 2021, esponeva che nei confronti della datrice di lavoro, in data 19.8.2021, era stata aperta procedura di concordato preventivo e poiché questa aveva omesso la corresponsione delle ultime mensilità, dei ratei e del TFR, avevano presentato istanza di precisazione dei rispettivi crediti.
Il ricorrente riferiva che aveva conguagliato con contributi dovuti le quote CP_3 dei loro TFR originariamente presenti presso il Fondo di Tesoreria e relativo al maturato dal 1° gennaio 2007 in avanti, ma che nulla era stato loro corrisposto, con conseguente carattere indebito del conguaglio, ragion per cui l'intero credito per TFR era stato ammesso in seno alla procedura.
Il ricorrente dava quindi atto di aver presentato, in data 8.5.2023, domanda al Fondo di
Garanzia per l'importo di € 71.497,42. CP_2
Il ricorrente aggiungeva che l' nell'agosto 2023, aveva parzialmente accolto la CP_2 domanda, pagando il minore importo di € 31.260,56 corrispondente al TFR maturato ante
2017, quindi rimasto in azienda, mentre venivano interamente respinte le domande per il
TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria.
Il ricorrente rilevava infine come l' a seguito di ricorso amministrativo, avesse CP_2 rettificato il “cassetto” del Fondo di Tesoreria.
Il ricorrente agiva quindi in giudizio per ottenere il pagamento, a carico del Fondo di tesoreria o in subordine del Fondo di Garanzia, del TFR maturato.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio l' evidenziando, dopo aver a sua volta CP_2 ricostruito alcuni passaggi della vicenda, che per il pagamento diretto da parte del Fondo di Tesoreria, ove il TFR non pagato era stato ricondotto, era necessaria la dichiarazione di incapienza della (ex sottoposta a concordato preventivo in Controparte_1 CP_3 continuità aziendale.
L'istituto dichiarava quindi che il Fondo di Tesoreria avrebbe provveduto a liquidare senza indugio l'importo di TFR accantonato al Fondo di Tesoreria nel momento in cui risultassero adempiute tutte le condizioni richieste per l'accesso al predetto Fondo tra le
2 quali l'inoltro telematico della domanda da parte degli organi della procedura concorsuale.
Si costituiva regolarmente in giudizio anche la in concordato preventivo, Controparte_1 sostenendo che l'incapienza di cui al D.M. 24980/2007 doveva essere intesa come insufficienza dell'ammontare dei contributi dovuti al Fondo dalla società con la denuncia mensile contributiva riferita al mese di erogazione della prestazione (ammontare che dunque dovrebbe essere inferiore rispetto a quello del TFR che il datore deve pagare ai lavoratori per conto del Fondo).
La società rilevava come l'incapienza non sussistesse e come quindi non potesse essere condannata a dichiararla. Concludeva per il rigetto delle domande.
Nelle note per l'udienza del 30.10.24, la resistente in concordato Controparte_1 preventivo ha riferito che il piano concordatario omologato dal Tribunale prevede il pagamento integrale del T.F.R., credito concorsuale privilegiato ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1, nel termine massino di 24 mesi dal decreto di omologazione del concordato (emesso il 21.12.2022).
Per l'udienza del 1.7.25, la convenuta ha riferito “Sulla scorta di parere della CP_2
CP_ Direzione Centrale, l' sta procedendo ad ulteriori accertamenti istruttori, chiedendo anche ai lavoratori la sottoscrizione di un'autodichiarazione di non aver percepito anticipazioni o acconti su TFR CP_ accantonato presso il Fondo di Tesoreria La difesa dell' chiede pertanto un rinvio della CP_2 presente causa a fine settembre 2025, al fine di consentire una possibile definizione del giudizio per cessata materia del contendere.”.
La parte ricorrente, nelle note per l'udienza di discussione, ha evidenziato che nulla è stato corrisposto a titolo di interessi
Il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., sul punto si richiama la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in 16.10.25 in caso esattamente identico est. CP_4
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
3 Il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di (ora CP_3 CP_1 in concordato preventivo) per il periodo di cui in ricorso.
[...]
Il 19.8.2021 nei confronti della è stata aperta la procedura di concordato Controparte_1 preventivo e poiché questa aveva omesso la corresponsione delle ultime mensilità, dei ratei e del TFR, i ricorrenti hanno presentato istanza di precisazione dei rispettivi crediti.
E' tuttavia importante precisare che aveva conguagliato con contributi CP_3 dovuti le quote dei loro TFR originariamente presenti presso il Fondo di Tesoreria e relativo al maturato dal 1° gennaio 2007 in avanti, ma nulla era stato corrisposto al ricorrente.
Il ricorrente ha presentato, in data 8.5.2023, domande al Fondo di Garanzia che è CP_2 stata parzialmente accolta con il pagamento degli importi corrispondenti al TFR maturato ante 2017, quindi rimasto in azienda, mentre è stata interamente respinta la domanda per il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria.
Deve infatti ritenersi incontestato che per il periodo successivo al 2017 il pagamento del TFR residuo era a carico del Fondo di Tesoreria.
Tuttavia, il TFR originariamente versato al Fondo di Tesoreria era stato indebitamente conguagliato dalla e come chiarito dall' solo per effetto di un CP_3 CP_2 accertamento ispettivo e del relativo verbale del 31.8.2023, è stato operato il ripristino delle posizioni afferenti il Fondo di Tesoreria.
Il ricorrente, come già evidenziato, nel maggio 2023 ha presentato domanda di pagamento a carico del Fondo di Garanzia (come detto parzialmente accolte), mentre nel dicembre h presentato domanda “irrituale” di pagamento a carico del Fondo di tesoreria.
Quest'ultima domanda non è stata presentata secondo la procedura online prevista dall'istituto, ma attraverso delle pec inviate dal sindacato che, in prima persona, ha qualificato come irrituali le domande in questione.
Occorre poi considerare che il pagamento a carico del Fondo di tesoreria presuppone l'incapienza della datrice di lavoro, che deve essere evidentemente dichiarata dalla datrice di lavoro medesima.
Nella situazione in esame la non aveva reso all' alcuna dichiarazione Controparte_1 CP_2 di incapienza ed anzi, convenuta in giudizio, ha contestato la situazione di incapienza.
Solo nelle more del giudizio, la ha presentato all' una dichiarazione di Controparte_1 CP_2
4 incapienza, assolutamente anomala, sulla base della quale tuttavia l'istituto ha alla fine ritenuto di poter procedere al pagamento del TFR accantonato al Fondo di Tesoreria per il ricorrente.
Di conseguenza, dopo un'attenta valutazione della dichiarazione di incapienza, l' CP_2 ha ritenuto di poter accogliere le richieste del ricorrente, il quale tuttavia è stati preventivamente invitato a regolarizzare la domanda, in quanto come evidenziato quella originaria era irrituale e comunque incompleta, mancando la dichiarazione di insolvenza della datrice di lavoro.
Così ricostruita la vicenda deve ritenersi corretto il comportamento dell' che non CP_2 ha provveduto al pagamento degli interessi, circostanza rispetto alla quale il ricorrente dovrà eventualmente valutare un'azione risarcitoria nei confronti della che Controparte_1 ha ostacolato e rallentato il procedimento di recupero del TFR sia attraverso l'indebito conguaglio sia con la ritardata dichiarazione di incapienza, formulata peraltro in maniera del tutto irrituale ed anomala.
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'importo capitale a titolo di TFR a carico del Fondo di tesoreria, mentre va respinta quella di pagamento degli interessi legali.
***
Le spese processuali del presente giudizio possono essere interamente compensate nei confronti dell' atteso l'atteggiamento assolutamente collaborativo tenuto dall' , CP_2 CP_5 mentre vanno poste a carico della che invece ha ostacolato il pagamento del Controparte_1
TFR a carico del Fondo di Tesoreria, dapprima con un indebito conguaglio (da ritenersi pacifico, non essendo stato impugnato il verbale ispettivo con cui questo è stato CP_2 accertato), successivamente negando la situazione di incapienza e poi ancora presentando una dichiarazione di incapienza del tutto anomala ed irrituale.
Le spese si liquidano sullo scaglione da € 26.001,00 sui medi per le sole fasi svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando:
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'importo capitale richiesto dalla parte ricorrente
- rigetta la domanda di pagamento degli interessi richiesta dalla medesima parte
5 ricorrente sul TFR erogato del Fondo di Tesoreria CP_2
- condanna la in concordato preventivo alla refusione delle spese di Controparte_1
lite nei confronti dei ricorrenti, liquidate, in complessivi € 6.580,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, dichiarando compensate le spese di lite nei confronti dell' CP_2
Bergamo, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
GI BE
6