Decreto presidenziale 4 settembre 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- NI LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Barletta, via Ferdinando I d’Aragona, n. 92/E;
contro
- Comune di Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Capurso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il difensore, in Bari, via Luca De Samuele Cagnazzi, n. 61/1;
nei confronti
- Alfa s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Felice Ingravalle e Giuseppe Malcangi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Massimo Felice Ingravalle, in Bari, via Principe Amedeo, n. 124;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 12.8.2024 e i (primi) motivi aggiunti depositati il 14.1.2025 :
- del permesso di costruire n. 7/2023 rilasciato in data 08.02.2023 in favore dell’impresa Alfa s.r.l. dal Responsabile del Servizio SUE – SUAP del Comune di Trani, per la demolizione di un edificio esistente e successiva ricostruzione con ampliamento della volumetria sito in Trani tra il lungomare Cristoforo Colombo n. 70 e la via Zara, censito al NCEU al fg. 25, p.lla n. 52, sub 1, 2 e 3 ricadente in zona residenziale di completamento B/21 del vigente P.U.G. comunale ai sensi dell’art. 4 della l.r. Puglia n. 14/2009;
- della determinazione n. 574 del 26.04.2023 [ rectius : n. 1301 del 21.08.2023] a firma del Dirigente ad interim dell’Area urbanistica demanio e ambiente del Comune di Trani, con cui è stato concluso, archiviandolo, l’avviato procedimento di annullamento in autotutela, ex art. 21- nonies legge n. 241/1990, del p.d.c. n. 7/2023 e della pregressa determinazione dirigenziale n. 1301 del 21.08.2023 [ rectius : n. 574 del 26.04.2023] di avvio del medesimo procedimento a firma del precedente dirigente, nonché della (non conosciuta) determinazione dirigenziale n. 1174 del 27.07.2023 con cui è stata disposta una proroga di quarantacinque giorni per la conclusione del procedimento di autotutela;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, in quanto lesivo, ivi compresi, in particolare, la relazione istruttoria del 24.01.2023 a firma del Responsabile del Servizio SUE – SUAP del Comune di Trani e la nota apposta in calce a mani in data 08.02.2023 dallo stesso funzionario, il parere tecnico endoprocedimentale previsto dalle NTA del PAI reso l’8 febbraio 2023 da parte del medesimo Responsabile SUE - SUAP, le note comunali prot. n. 33073 del 06.06.2023 e prot. n. 38355 del 30.06.2023 relative alla sostituzione di tale funzionario quale responsabile del procedimento di autotutela per asserita “incompatibilità”, nonché la relazione tecnica di servizio del 04.08.2023 assunta al protocollo comunale in data 07.08.2023 con il n. 46297 ancorché redatta a seguito di sopralluogo svoltosi il 5.05.2023;
per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati il 3.6.2025, oltre agli atti già impugnati con i precedenti ricorso introduttivo e motivi aggiunti :
- del permesso di costruire n. 23/2024 rilasciato in variante al suddetto p.d.c. n. 7/2023 dal Dirigente dell’Area IV – urbanistica demanio e ambiente del Comune di Trani con nota prot. n. 0073567 del 19.11.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, in quanto lesivo, ivi compresa, in particolare, la relazione istruttoria del 12.11.2024 prot. n. 0071922 a firma del tecnico istruttore.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trani e di Alfa s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il dott. DA SA e uditi per le parti i difensori l’avvocato Francesco Bruno, su delega dell’avvocato Domenico Piccolo, l’avvocato Michele Capurso, per il Comune di Trani, e gli avvocati Massimo Felice Ingravalle e Giuseppe Malcangi, per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. NI LI, con l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 12.8.2024, ha esposto di essere proprietario di due appartamenti facenti parte dell’edificio residenziale sito in Trani, al lungomare Cristoforo Colombo n. 80 (già n. 38), ubicati al piano quarto e quinto; ha poi rappresentato di aver notato – illo tempore , ossia nel corso dell’anno 2023 – un’edificazione di un immobile da parte di terzi nel vicino suolo, sito ad angolo tra via Zara e il lungomare Cristoforo Colombo. Per quanto sopra, ha quindi presentato, in data 14.12.2023, un’istanza di accesso agli atti al Comune di Trani al fine di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti relativi al procedimento amministrativo e al provvedimento legittimante l’edificazione in questione.
1.1. Sulla base degli atti e delle informazioni raccolte, il sig. LI ha inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato alle controparti il 12 maggio 2023, quindi – a seguito dell’atto di opposizione al ricorso al Capo dello Stato, presentato dalla società Alfa s.r.l. ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 – si è costituito in giudizio in data 12.8.2024 per impugnare, chiedendone l’annullamento, il permesso di costruire (p.d.c.) n. 7/2023 (demolizione di un edificio esistente e successiva ricostruzione con ampliamento della volumetria), rilasciato in data 8.2.2023, ai sensi dell’art. 4 della l.r. Puglia n. 14/2009, in favore dell’impresa Alfa s.r.l. dal Comune di Trani, nonché la determinazione n. 1301 del 21.08.2023 del medesimo Comune di Trani, concernente l’archiviazione del procedimento di autotutela, avviato ex art. 21- nonies della l. n. 241/1990 rispetto al citato permesso di costruire, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 17/2023.
1.2. In effetti, la questione della legittimità del titolo edilizio de quo , o meglio, della sua possibile, “sopravvenuta illegittimità”, questione che ha indotto l’Amministrazione comunale a istruire un procedimento di secondo grado (poi archiviato), scaturisce proprio dagli effetti riflessi, in ipotesi, prodotti nella vicenda per cui è causa, in applicazione della citata sentenza della Consulta. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 2 della l.r. Puglia n. 38/2021, recante modifiche alla legge regionale n. 14/2009, nella parte in cui estende al 31.12.2022 il termine per la presentazione delle istanze finalizzate alla realizzazione di interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione in deroga agli strumenti urbanistici. Pertanto, è stata inizialmente posta in discussione, dalla stessa Amministrazione resistente, anche la legittimità del p.d.c. n. 7/2023, rilasciato in data 8.2.2023 – dunque pochi giorni prima della pubblicazione della predetta sentenza della Corte costituzionale del 15.2.2023 – proprio in applicazione delle norme successivamente dichiarate incostituzionali. Il Comune di Trani ha quindi avviato, con la determinazione n. 574 del 26.04.2023, un procedimento di riesame in autotutela del titolo abilitativo già concesso ad Alfa s.r.l., per poi giungere all’archiviazione della procedura con la determinazione n. 1301 del 21.8.2023.
1.3. Con il ricorso introduttivo, il sig. LI ha contestato tanto l’originario permesso di costruire, che aveva assentito l’intervento di demolizione e riedificazione, quanto la predetta determinazione di archiviazione dell’annullamento in autotutela deducendo i seguenti vizi:
- violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, 4, comma 1, della l.r. Puglia n. 14/2009 nonché eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e carenza istruttoria; in estrema sintesi, il p.d.c. n. 7/2023 autorizzerebbe lo sviluppo di una volumetria superiore a quella consentita;
- violazione degli artt. 41, 97, 136, comma 1, Cost., 30, comma 3, della l. n. 872/1953, 1, 2, 3, 7, 21- quater e 21- nonies della l. n. 241/1990, 14 del d.P.R. n. 380/2001, 41- quinquies della l. n. 1150/1942, 3, 4, 5, 7 e 8 del d.m. 1444/1968, 5, comma 11, del d.l. n. 70/2011 (come convertito), 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 14/2009 nonché eccesso di potere sotto svariati profili e anche per falsa applicazione della nota congiunta ANCI-Regione Puglia del 12.4.2023 e delle norme tecniche attuative (NTA) del Piano urbanistico generale (PUG) del Comune di Trani; sostanzialmente, il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso stante la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale della l.r. Puglia n. 14/2009 e, in particolare, dato l’avvenuto svolgimento dell’udienza davanti alla Consulta il 29.11.2022, ossia prima del rilascio del titolo edilizio;
- violazione degli artt. 41, 97 e 117, comma 3, Cost., 1, 2, 3, 21- quater e 21- nonies della l. n. 241/1990, 7, comma 1, della l.r. Puglia n. 14/2009 nonché eccesso di potere; pertanto, l’archiviazione del procedimento avviato in autotutela proprio a seguito della richiamata sentenza sarebbe illegittima non essendo sussumibile – come invece ritenuto dall’Ente locale – la vicenda in questione nell’ambito di un “rapporto esaurito”, dunque intangibile dal giudicato costituzionale; inoltre, non sarebbe stato tutelato l’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio; ancora, l’intervento edificatorio si porrebbe in contrasto rispetto a tale interesse in quanto non conforme ai parametri urbanistico-edilizi di zona; infine, nella valutazione propria del procedimento di annullamento d’ufficio, l’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio avrebbe dovuto considerarsi prevalente rispetto a qualunque interesse di segno contrario, ivi compreso l’eventuale affidamento ingenerato nel privato.
Peraltro, anche a prescindere dalle conseguenze derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale, in ogni caso, ad avviso del ricorrente, l’intervento non avrebbe potuto essere assentito difettando il requisito della completezza della domanda alla data del 31.12.2022, così come richiesto dall’art. 7, comma 1 della l.r. Puglia n. 14/2009.
2. Si è costituita in giudizio la società (controinteressata) Alfa eccependo, innanzitutto, l’irricevibilità del ricorso perché il sig. LI avrebbe colposamente ritardato l’istanza di accesso agli atti presso il Comune, proposta solo il 14.12.2023 pur avendo avuto il ricorrente conoscenza e contezza dell’intervento già dal marzo precedente, in particolare nel corso di un incontro presso l’agenzia incaricata della vendita delle erigende unità immobiliari.
2.1. Inoltre, ha dedotto l’inammissibilità del gravame sotto il profilo del difetto di legittimazione e di interesse: non sarebbe dimostrata la cd. vicinitas (non essendo il LI un proprietario confinante, adiacente o frontistante), né la supposta (e comunque inopponibile) diminuzione della veduta sul mare. Infine, il gravame sarebbe inammissibile anche nella parte in cui si chiede l’annullamento del provvedimento di archiviazione del procedimento di autotutela posto in essere dal Comune di Trani, atteso che il sig. LI non ha mai chiesto al Comune di Trani di esercitare i poteri di secondo grado qui contestati, pertanto esulando il caso di specie dalle ipotesi di cd. “autotutela doverosa”.
2.2. Nel merito, ha dedotto che – contrariamente a quanto affermato da controparte – il p.d.c. in questione assentirebbe una volumetria perfettamente in linea con quella consentita dal Piano urbanistico generale (PUG) e dalle leggi in subiecta materia , tenuto conto – in particolare – che il vano scala e il sottotetto dell’edificio non svilupperebbero volumetrie, conseguentemente sarebbe rispettato il limite di aumento delle volumetrie del 35% di cui alla normativa applicata. Secondo la controinteressata (supportata sul punto da relazione di parte) vi sarebbe peraltro una capacità insediativa del lotto in questione (individuata sulla base delle previsioni del PUG) pari a 3.360 mc, dunque ben oltre quella sviluppabile sulla base del cd. “piano casa” (ossia ex l.r. Puglia n. 14/2009), di 1.645 mc.
2.3. Ancora, la pendenza di un giudizio di costituzionalità non condizionerebbe i procedimenti amministrativi per il rilascio dei permessi di costruire in istruttoria, i quali devono essere obbligatoriamente definiti entro i tempi stabiliti dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. In contrapposizione alla tesi attorea, ha dedotto che l’intervenuta sentenza della Consulta non sarebbe opponibile alla fattispecie in parola; infine, avversando l’ultimo motivo di ricorso, ha evidenziato che l’istanza di p.d.c. presentata dalla società Alfa fosse completa in tutti i suoi elementi e tale da consentire l’esperimento dell’istruttoria.
3. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, anche il Comune di Trani, il quale, con memoria del 12.4.2025, ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso ricalcando, sostanzialmente, le argomentazioni esposte dalla controinteressata.
4. Il ricorrente, con un primo atto di motivi aggiunti (propri) depositati il 14.1.2025, ha ampliato le argomentazioni poste a sostegno del censurato eccesso di volumetria in relazione alla consistenza di base del precedente stabile (poi demolito), per come risultante dai pregressi titoli edilizi (licenze n. 48/1954 e n. 38/1962), acquisiti nelle more del contenzioso con ulteriore istanza di accesso agli atti, resa necessaria dalla visione della documentazione già in precedenza ostesa dal Comune di Trani.
5. Da ultimo, il sig. LI ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositati il 3.6.2025, per impugnare anche il permesso di costruire n. 23/2024, rilasciato in variante all’originario p.d.c. n. 7/2023. Nello specifico, è stato contestato che con l’ultimo titolo, asseritamente già viziato in via derivata per quanto dedotto con i primi mezzi di gravame, si sarebbe pervenuti ad un ulteriore (non consentito) ampliamento volumetrico.
6. Con ulteriori memorie difensive, il Comune resistente e la controinteressata Alfa hanno eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito anche di tale ultimo mezzo di gravame.
7. Il ricorrente, con memoria del 26.7.2025, ha avversato l’eccezione di irricevibilità (anche) del secondo ricorso per motivi aggiunti, deducendo che, non essendoci stata – in relazione al p.d.c. n. 23/2024 (in variante) – alcuna modifica della sagoma o dell’altezza del fabbricato, per cristallizzare il momento di conoscenza dell’ultimo titolo edilizio assentito (e il relativo dies a quo per impugnare) deve farsi riferimento al deposito in giudizio (avvenuto ad opera del Comune resistente) del p.d.c. n. 23/2024 e rispetto a tale momento il ricorso sarebbe tempestivo.
8. All’udienza pubblica del 16 settembre 2025, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Principiando dall’esame del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, ritiene il Collegio che – in linea con quanto statuito dal Consiglio di Stato, con sentenza della Sezione VII, n. 1093/2025 – debbano essere affrontate, con precedenza rispetto alla questione di possibile tardività del gravame, le eccezioni di inammissibilità, per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, formulate sia dalla controinteressata che dal Comune resistente. Tale ordine di trattazione si giustifica tanto sul piano logico quanto su quello sistematico: se è vero, infatti, che l’irricevibilità (art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.) è correlata al particolare sistema di preclusioni che caratterizza il processo amministrativo e che risponde all’obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di prevenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo (in questi termini Corte cost. n. 94/2017), è altrettanto vero che la giurisdizione amministrativa è giurisdizione soggettiva, connessa al fatto che il diritto di azione è riconosciuto a tutti per la tutela dei “propri” diritti e interessi legittimi. Ciò comporta, per l’appunto, che gli effetti del provvedimento amministrativo possano stabilizzarsi allorquando il privato abbia trascurato di esercitare il suo diritto, il che presuppone, però, che il consociato possa effettivamente vantare una posizione giuridica soggettiva che sia lesa. Da tali premesse consegue dunque che “l’inoppugnabilità dell’atto, che deriva dalla mancata tempestiva impugnazione (dunque, dalla irricevibilità del ricorso), non è assoluta, ma è relativa al singolo soggetto che era interessato a censurarlo e non l’ha fatto” , pertanto, “anche da un punto di vista logico, il giudice deve verificare innanzitutto se l’atto censurato è lesivo e poi, in caso la verifica sia positiva, controllare la tempestività della notifica e del deposito, perché solo quando il privato ha interesse a proporre ricorso ha altresì l’onere di farlo tempestivamente, a pena d’irricevibilità” (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1093/2025)
9.1. Nel caso di specie, sussiste innanzitutto la legittimazione ad agire. È emerso dalla documentazione e dai report fotografici depositati in atti nonché dalle ricostruzioni informatiche inserite nella relazione della parte controinteressata e versata al fascicolo processuale che i due immobili – quello relativo agli appartamenti del ricorrente e quello di nuova riedificazione d’interesse della Alfa s.r.l. – si trovano posti uno di fronte all’altro, in corrispondenza del lungomare Cristoforo Colombo e sono separati, di pochissimi metri, da via Zara. Gli elaborati tecnici, le mappe, le fotografie e anche gli sviluppi tridimensionali (questi ultimi contenuti nella relazione tecnica prodotta dalla controinteressata) restituiscono una ubicazione dei due immobili senz’altro qualificabile in termini di vicinitas , ossia di contiguità fisico-territoriale. Tale criterio – come già affermato da tempo e costantemente ribadito in giurisprudenza – comporta la legittimazione ad agire in capo a chiunque si trovi in rapporto di stabile e significativo collegamento con la zona il cui ambiente si intende proteggere, situazione ravvisabile peraltro financo in capo all’affittuario, in quanto anch’esso titolare di una posizione differenziata ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2100/2019 e n. 9299/2022; Cons. Stato, Sez. II, n. 8593/2024). Nel caso che qui occupa, è pacifico il collegamento, materiale e giuridico, tra il ricorrente e proprietario degli appartamenti siti al quarto e quinto piano dell’edificio residenziale sino in Trani, lungomare Cristoforo Colombo, n. 80 (angolo via Zara) e il fabbricato, di recente ricostruito, sempre sul lungomare Cristoforo Colombo, n. 70 (angolo via Zara). In altre parole, si tratta di due fabbricati “terminali” di via Zara, ciascuno dei quali posto ad angolo con lungomare Cristoforo Colombo, in posizione tra loro dirimpettaia, in quanto divisi proprio dall’attraversamento di via Zara. Percorrendo invece il lungomare Cristoforo Colombo da sud verso nord si incontra prima l’edificio in cui si trovano gli appartamenti del sig. LI, poi, in successione quello di nuova riedificazione, non appena si supera l’intersezione con via Zara. Dunque, nessun dubbio si pone sullo strettissimo collegamento territoriale ( vicinitas ) tra gli edifici in parola e, di conseguenza, sulla legitimatio ad causam in capo al sig. LI.
9.2. Ciò detto, va però ricordato che, come affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, all’accertamento di tale condizione dell’azione, deve comunque far seguito anche la verifica circa la sussistenza dell’interesse ad agire – quale nozione e condizione autonoma – ai fini della compiuta valutazione in ordine all’ammissibilità del ricorso proposto.
Ritiene il Collegio che il ricorrente vanti anche un interesse ad agire specifico, qualificato e differenziato.
Sempre la medesima e sopra richiamata documentazione fotografica, progettuale e tecnica dimostra infatti come, per la conformazione della costa in quel punto della città e per la collocazione degli appartamenti del sig. LI nonché per la direzione dei relativi affacci (lato nord-ovest degli immobili in questione), non può certamente disconoscersi un’importante “interferenza” che la nuova costruzione esercita rispetto agli appartamenti di cui è proprietario il sig. LI, nei termini di una evidente e significativa compromissione della veduta panoramica (verso il mare) ascrivibile a tali abitazioni. Torna utile, al riguardo, rammentare che “La circostanza che la compromissione della fruizione del panorama – quale elemento di pregio del bene […] – potrebbe avvenire anche solo in misura minima, parziale o marginale non assume, invero, alcun rilievo per disconoscere la titolarità di un interesse da difendere in giudizio e, dunque, la stessa legittimazione ad agire, rilevando come unico valore la tutela del proprio bene, cui si correlano gli interessi giuridici di protezione che l’ordinamento riconosce a prescindere dalla consistenza materiale o economica dei medesimi” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5078/2021).
Sussiste pertanto il (potenziale) pregiudizio della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, a fronte dell’intervento edilizio asseritamente contra legem , ed esso può individuarsi sia nel possibile ( rectius : verosimile) deprezzamento dell’immobile in relazione al quale si agisce, sia nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico. Pertanto, dall’eventuale annullamento del permesso di costruire de quo , il ricorrente riceverebbe senz’altro un’utilità pratica, concreta ed attuale, idonea a sorreggere – giuridicamente – l’interesse al ricorso.
È poi il caso di rilevare come il gravame risulti ammissibile anche in relazione al provvedimento di archiviazione del procedimento di secondo grado, inizialmente avviato dall’Amministrazione comunale di Trani. Infatti, effetti della determinazione di riesame attengono all’identica situazione giuridica sostanziale sottostante, di talché non può certo revocarsi in dubbio che, una volta riconosciuta l’ammissibilità del ricorso rispetto all’impugnazione del titolo originario, deve poi affermarsi – quale inevitabile corollario logico – l’ammissibilità del mezzo di gravame pure in ordine alla determinazione di secondo grado, a nulla rilevando se quest’ultima sia giunta a valle di un procedimento amministrativo su istanza di parte, ovvero – come in questo caso – avviato d’ufficio. La legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere sussistono (o meno) avendo riguardo al bene della vita che si intende tutelare (ossia alla relativa posizione giuridica soggettiva allo stesso connessa), mentre la circostanza che il potere di autotutela non sia – almeno tendenzialmente – suscettibile di coercizione non incide, ex se , sulle condizioni dell’azione tutte le volte in cui, come nel caso che qui occupa, il potere di secondo grado sia stato concretamente attivato dall’organo all’uopo preposto e sia stato esercitato in termini (non meramente) confermativi, all’esito di una compiuta e accurata attività istruttoria e valutativa. In altre parole, un conto è negare la possibilità di “reazione processuale” in capo al privato dinanzi a un (legittimo) mancato esercizio del potere (discrezionale) di autotutela, ovvero ad un esercizio di tale potere meramente confermativo; diverso è il caso – qui inveratosi – in cui la pubblica amministrazione abbia dapprima ritenuto di avviare un procedimento di riesame di un precedente titolo edilizio e poi sia giunta alla conclusione di non annullare (ossia di confermare) il permesso di costruire nella (rinnovata) comparazione dei diversi interessi, pubblici e privati, coinvolti. In tal caso, la legittimazione e l’interesse a contestare (anche) la determinazione di secondo grado sono certamente sussistenti in capo a chi è già legittimato ad impugnare il provvedimento di primo grado su cui è poi intervenuta, pur senza modificarne i contenuti, la determinazione di archiviazione. Concludendo, quindi, sulle eccezioni di inammissibilità sollevate sia dal Comune resistente che dalla controinteressata Alfa, può affermarsi che la vicinitas – quale criterio di collegamento territoriale tra gli edifici per cui è causa – risulta “qualificata” anche dalla sussistenza del pregiudizio (non solo patrimoniale) da riconnettere all’intervento edilizio, pertanto, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti depositati il 14.1.2025 sono ammissibili quanto a legitimatio ad causam e a interesse a ricorrere.
10. Può affrontarsi, ora, il censurato profilo di tardività dei predetti primi due mezzi di gravame.
Risulta imprescindibile, innanzitutto, un attento esame di taluni significativi elementi fattuali, con un particolare focus su quelle circostanze specifiche che hanno portato il sig. NI LI ad intentare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale.
10.1. I fatti all’uopo rilevanti ed in parte già sopra menzionati, possono sintetizzarsi come di seguito indicato, sulla base delle deduzioni di parte e degli atti di causa:
- in data 30.5.2022, la società Alfa ha rivolto al Comune di Trani istanza per il rilascio di permesso di costruire (p.d.c.) per un intervento di ristrutturazione edilizia da attuarsi previa demolizione e ricostruzione con ampliamento, ai sensi dell’art. 4 l.r. Puglia n. 14/2009, di un vetusto fabbricato, al lungomare Cristoforo Colombo nn. 70-72, angolo via Zara, in stato di degrado e fatiscenza, in applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Puglia n. 38/2021 (disposizioni che hanno stabilito che gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dagli artt. 3 e 4 della l.r. Puglia n. 14/2009, qual è quello di specie, potessero essere realizzati su immobili esistenti alla data dell’1.8.2021);
- il Comune di Trani ha rilasciato il p.d.c. n. 7 dell’8.2.2023, pubblicato sull’Albo pretorio dal 14.2.2023 all’1.3.2023 (come risulta dall’apposito certificato versato in atti);
- in esito al rilascio del titolo edilizio e in costanza dell’efficacia dello stesso, la società Alfa, previa apposizione in loco del previsto cartello di cantiere, avrebbe dato inizio ai lavori – giusta comunicazione protocollata dal Comune di Trani e depositata in atti – l’11.2.2023, provvedendo all’integrale demolizione dell’edificio preesistente, agli scavi di sfondamento, alla posa delle fondazioni e dei basamenti;
- in data 15.2.2023, successivamente al rilascio del p.d.c. e ad avvenuto inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana la sentenza n. 17/2023 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. Puglia n. 38/2001, sulla base dei quali era stato assentito l’intervento per cui è causa (anche tenuto conto della “proroga” del termine per la presentazione delle istanze di p.d.c., ai sensi della l.r. 14/2009, sino al 31.12.2022);
- sempre nei primi mesi del 2023, la società Alfa, dopo aver provveduto alla demolizione dell’edificio preesistente, avrebbe ultimato gli scavi per la realizzazione del piano cantinato, della fondazione, dei muri di contenimento, delle strutture in elevazione fino alla quota di calpestio del piano terra, quindi avrebbe incaricato l’Agenzia immobiliare “Nazioni Unite”, sita in Barletta, alla via Renato Coletta n. 37, di provvedere alla vendita degli appartamenti costituenti il costruendo fabbricato;
- nel mese di marzo 2023, il sig. NI LI si sarebbe recato presso la sede della citata agenzia chiedendo informazioni in ordine all’acquisto di un appartamento collocato proprio all’interno della nuova costruzione che Alfa s.r.l. stava realizzando in via lungomare Cristoforo Colombo nn. 70-72, angolo via Zara;
- nell’incontro tenutosi presso la predetta Agenzia, il ricorrente avrebbe visionato un’ampia documentazione grafica e fotografica dell’edificio (cartografie, dati progettuali, planimetrie e rendering recanti le immagini tridimensionali di come sarebbe stato il fabbricato una volta ultimato), mostranti nella sua consistenza altimetrica, volumetrica, dimensionale e funzionale il complesso residenziale in costruzione;
- come da accordi intercorsi tra l’agente immobiliare e il ricorrente, in data 31.3.2023, il primo avrebbe inviato al secondo una mail concernente le planimetrie e il rendering del fabbricato per cui è causa con 12 allegati, dai quali emergevano in tutta la loro evidenza urbanistico-edilizia i dati progettuali e costruttivi dell’edificio in questione;
- il sig. NI LI, che non aveva inizialmente intrapreso alcuna iniziativa giurisdizionale nonostante l’incontro di marzo 2023 presso l’Agenzia “Nazioni Unite”, nelle more dei lavori di edificazione (proseguiti sino alla fine dell’anno 2023), ha inoltrato un’apposita istanza di accesso agli atti al Comune di Trani, precisamente in data 14.12.2023, ossia a dieci mesi dal rilascio del titolo edilizio e quando lo stabile era ormai eretto sino all’altezza e alla volumetria assentita in progetto, coerentemente con la comunicazione di fine lavori del 5.12.2023;
- in data 3.1.2024, è stato concesso l’accesso e, in data 16.1.2024, si è realizzata l’effettiva ostensione dei documenti richiesti;
- in data 12 maggio 2024, è stato notificato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte dell’odierno ricorrente, il quale – a seguito di opposizione avanzata in sede di ricorso al Capo dello Stato dalla società Alfa s.r.l. – si è ritualmente costituito dinanzi a questo Tribunale.
10.2. Su tale ricostruzione vi è sostanziale convergenza tra le parti in causa, dovendosi tuttavia evidenziare talune questioni di fatto oggetto di contestazione da parte del ricorrente:
- innanzitutto, non sarebbe stata fornita alcuna prova dell’avvenuta affissione, presso il cantiere, del cartello contenente gli estremi del permesso di costruire nonché del rendering mostrante le caratteristiche dimensionali e planovolumetriche dell’edificio;
- poi, non vi sarebbe alcuna prova dell’inizio effettivo e materiale dei lavori in data 11.2.2023, come affermato dalla controinteressata, né della data in cui sarebbe avvenuta la demolizione del fabbricato preesistente;
- inoltre, rispetto all’incontro conoscitivo presso l’Agenzia “Nazioni Unite” e alla mail inoltrata dall’agente immobiliare al sig. LI, si contesta il valore probatorio dei documenti prodotti da controparte, i quali sono stati disconosciuti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2712 c.c., avendo peraltro il ricorrente espressamente affermato di non aver mai ricevuto la predetta mail .
10.3. Ad avviso del Collegio, tali “contestazioni” non scalfiscono la sostanza della vicenda sottesa all’odierno giudizio e, soprattutto, non ne intaccano minimamente un aspetto decisivo: ci si riferisce all’accesso del sig. LI presso la sede della citata agenzia immobiliare. L’episodio non è mai stato contestato (ed anzi è stato pacificamente confermato) dallo stesso ricorrente, il quale lo colloca temporalmente proprio nel mese di marzo 2023. Ma ciò che risulta definitivamente dirimente sono le seguenti circostanze fattuali, peraltro rinvenibili dagli stessi atti di parte ricorrente:
- il titolare dell’agenzia ha mostrato il progetto da realizzare “sul lungomare Cristoforo Colombo, nei pressi di via Zara” (affermazione riportata a pag. 4 della memoria difensiva depositata il 22.4.2025);
- “Il sig. LI si è (…) mostrato interessato a questo progetto, in quanto, come ormai ben noto, proprietario di alcuni immobili siti proprio da quelle parti” (affermazione riportata sempre a pag. 4 della memoria difensiva depositata il 22.4.2025).
10.4. Su tali basi e tenuto conto anche della complessiva e corposa documentazione (anche fotografica in atti) nonché di tutti gli altri elementi emersi dall’istruttoria processuale, il tutto assolutamente coerente con la dichiarazione di inizio (e fine) lavori, deve ritenersi che il ricorrente avesse certamente, già nel marzo del 2023, sufficienti elementi di valutazione per attivarsi e raccogliere ogni ulteriore informazione per contestare – celermente – l’attività edilizia in questione; invece ha mostrato un atteggiamento di totale disinteresse verso l’intervento già assentito dal Comune e ormai in corso di realizzazione. Non è pertanto giustificabile la condotta del sig. LI che, pur avendo – per sua stessa ammissione – la conoscenza del punto preciso di realizzazione dell’edificio (“lungomare Cristoforo Colombo nei pressi di via Zara”, cioè nell’intersezione delle due vie), sito adiacente al luogo di insistenza degli appartamenti di sua proprietà, ha inteso deliberatamente soprassedere, salvo poi esercitare l’istanza di accesso agli atti presso il Comune di Trani – ma si badi – nove mesi più tardi dall’incontro in agenzia, in tal modo realizzando – artificiosamente – un differimento de facto del termine decadenziale di impugnazione del provvedimento amministrativo, asseritamente lesivo della propria sfera giuridica. Del resto, non può trascurarsi che, in generale, la posizione del vicino (odierno ricorrente) deve essere necessariamente bilanciata con quella del titolare del permesso di costruire, tenuto conto che il principio di certezza delle situazioni giuridiche comporta che non si possa lasciare chi ha ottenuto un atto amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica soggettiva nell’incertezza circa la sorte del proprio titolo oltre una ragionevole misura temporale, poiché, nelle more, il ritardo dell’impugnazione si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all’ulteriore avanzamento dei lavori che, ex post , potrebbero essere dichiarati illegittimi ( cfr. , in termini analoghi, Cons. Stato, Sez. II, n. 3147/2024). Deve piuttosto valorizzarsi l’onere – sussistente in capo al terzo (contro)interessato – circa l’attivazione del relativo diritto alla piena conoscenza della documentazione amministrativa non appena si abbia contezza, o anche il mero sospetto, che l’attività materiale (potenzialmente lesiva dei propri interessi) sia sorretta da un titolo amministrativo abilitante, non conosciuto o non sufficientemente conosciuto ( cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 1169/2025). Diversamente opinando, “il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l’assetto degli interessi disciplinato dall’atto” ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 953/2025).
A ciò si aggiunga pure che in data 5.12.2024 è stata anche acquisita dal Comune di Trani, con protocollo numero 77848, l’apposita comunicazione (anche versata agli atti del fascicolo processuale) dalla quale si ricava che, alla predetta data, i lavori sono stati ultimati “completamente”, pertanto, non si potrebbe – in ogni caso – andare oltre tale momento storico ai fini dell’individuazione del dies a quo da cui computare i termini per poter contestare, in via giudiziale, l’opera edilizia realizzata (o in fieri ). Non è superfluo rammentare, al riguardo, che “il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia vanno individuati, secondo la condivisa giurisprudenza (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, n. 4830 del 2017; Sez IV, 15 novembre 2016, n. 4701; Sez. IV, n. 1135 del 2016; Sez. IV 28 ottobre 2015, n. 4910 e n. 4909; Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6337; Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107; Sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2209, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell'Adunanza Plenaria n. 15 del 2011 sviluppandone i logici corollari): nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto” (Cons. Stato, Sez. II, n. 3147/2024).
Concludendo, dunque, sul ricorso introduttivo e sui primi motivi aggiunti (propri), ritiene il Collegio che tali mezzi di gravame debbano essere dichiarati tardivi.
11. Resta infine da esaminare il secondo ricorso per motivi aggiunti (depositati il 3.6.2025), con il quale il ricorrente ha contestato anche il permesso di costruire n. 23/2024, rilasciato dal Comune di Trani, in variante al precedente p.d.c. n. 7/2023, in data 19.11.2024. Tale più recente titolo edilizio ha assentito un aumento di volumetria del medesimo edificio per cui è causa ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 28/2011 e dell’art. 12, comma 1, della l.r. Puglia n. 13/2008.
11.1. Come già anticipato supra , oltre all’invalidità derivata dal pregresso titolo (per le censure già formulate in ordine al p.d.c. n. 7/2023), il provvedimento del 2024 sarebbe illegittimo nella misura in cui ha consentito un ulteriore ampliamento volumetrico: prima del 10% ex l.r. Puglia n. 13/2008 (norme per l’abitare sostenibile) e poi del 5% ex d.lgs. n. 28/2011 (norme per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), così applicando un illegittimo “cumulo” di vari bonus. Peraltro, ad avviso del ricorrente, anche se fosse ammissibile il cumulo, permarrebbe comunque l’illegittimità del più recente permesso atteso che l’istanza (iniziale) non sarebbe stata completa – come invece richiesto dalla legge – alla data del 31.12.2022 e ciò risulterebbe ‹‹dalla stessa richiesta di permesso di costruire, nella quale Alfa ha espressamente qualificato l’intervento quale “variazione essenziale”›› . In altri termini, ove Alfa avesse voluto usufruire (anche) delle volumetrie premiali di cui al d.lgs. n. 28/2011 e alla l.r. Puglia n. 13/2008, avrebbe dovuto avvalersene in sede di presentazione del primo progetto e, comunque, entro il 31 dicembre 2022.
11.2. Anche in relazione ai secondi motivi aggiunti, sono state sollevate eccezioni preliminari tanto dal Comune resistente quanto dalla controinteressata Alfa. Quest’ultima ha dedotto l’irricevibilità del più recente mezzo di ricorso e comunque l’ “inammissibilità del gravame complessivamente considerato per difetto di legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere” ; infine, ha argomentato sulle nuove doglianze formulate dal ricorrente concludendo per l’infondatezza nel merito anche dei secondi motivi aggiunti.
11.3. Il Comune resistente, con memoria del 25 luglio 2025, ha ribadito le precedenti posizioni e concluso per l’irricevibilità, l’inammissibilità nonché l’infondatezza anche dei secondi motivi aggiunti, rispetto ai quali non ha formalmente sollevato eccezione di irricevibilità ma ne ha comunque dedotto la tardività in relazione alla data del 17.12.2024, relativa alla conclusione dei lavori.
11.4. Ritiene il Collegio che il ricorso ex art. 43 c.p.a. depositato il 3.6.2025 dal sig. LI sia inammissibile per difetto d’interesse. Basti, al riguardo, richiamare la memoria di replica del 26.7.2025 prodotta dallo stesso ricorrente laddove, al fine di avversare l’eccezione di irricevibilità formulata dalle controparti, viene affermato che la variante non ha comportato alcuna modificazione della sagoma e/o dell’altezza del fabbricato e che, pertanto, non sarebbe stato possibile “avere contezza della variante assentita con il pdc del 19.11.2024 prima del momento in cui il Comune ha depositato in giudizio il titolo edilizio” . In altri termini, l’argomentazione articolata nella predetta memoria, se può avere una sua astratta giustificazione logica rispetto alla asserita tempestività dei secondi motivi aggiunti, dimostra chiaramente che il permesso di costruire (in variante) n. 23/2024 – diversamente dall’originario titolo – sia ex se del tutto privo di alcuna portata lesiva nei confronti del ricorrente, anche per espressa ammissione di quest’ultimo. Del resto, proprio gli stessi motivi aggiunti non pongono mai in rilievo – ammesso che se ne possa predicare anche solo astrattamente la sussistenza – un reale pregiudizio alla proprietà del ricorrente, diverso da quello originario, ricollegabile all’avvenuta adozione del nuovo permesso in variante.
Insomma, l’interesse a ricorrere del sig. LI, dunque l’utilità concreta, qualificata e distinta dalla mera vicinitas , ricavabile da un’ipotetica pronuncia di annullamento, è assolutamente confinato al permesso di costruire originario (p.d.c. n. 7/2023), atteso che con il secondo titolo impugnato (p.d.c. n. 23/2024) è stata assentita, nell’invarianza della volumetria premiale del 35% ex l.r. Puglia n. 14/2009, già autorizzata e fissata con il p.d.c. n. 7/2023, la realizzazione, in applicazione della l.r. Puglia n. 13/2008 e del d. lgs n. 28/2001, di un ulteriore incremento volumetrico non comportante la modificazione della sagoma e/o dell’altezza del fabbricato. Tale circostanza, come detto, non solo non è oggetto di contestazione ma è addirittura richiamata dallo stesso ricorrente per corroborare le sue argomentazioni in punto di tempestività del ricorso.
Non può quindi revocarsi in dubbio l’assoluta carenza di interesse in ordine all’annullamento del titolo edilizio ottenuto da Alfa in variante.
12. In conclusione e per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono tardivi e vanno dunque dichiarati irricevibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., mentre i secondi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili per carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Sussistono giusti motivi di equità, tenuto anche conto della definizione dell’intero giudizio in rito, in uno con la particolare complessità della vicenda procedimentale (e sostanziale) sottostante, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara irricevibili il ricorso introduttivo e i (primi) motivi aggiunti depositati il 14.1.2025;
- dichiara inammissibili i (secondi) motivi aggiunti depositati il 3.6.2025;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
DA SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA SA | AR IA |
IL SEGRETARIO