Art. 5.
A tutti i titolari di assegno a carico dell'ente sono concesse, a decorrere dal 1 gennaio 1975 le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti per i pensionati dello Stato dall' articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
A tutti i titolari di assegno a carico dell'ente sono concesse, a decorrere dal 1 gennaio 1975 le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti per i pensionati dello Stato dall' articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .