Decreto cautelare 1 luglio 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2025, proposto da
CO UI, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vernole, non costituito in giudizio;
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Vernole del 04.06.2025 (reg. gen. 198 e reg. servizio n. 4 del 3.6.2025) di revoca della concessione demaniale n. 4 del 20.03.2007 e, ove occorra, della nota del 02.04.2025 di avvio del procedimento;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa DA SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione - Reg. Serv. n. 4 del 03.06.2025, Reg. Gen. n. 198 del 04.06.2025 - a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Vernole, avente ad oggetto “ Concessione demaniale n. 4 del 20.03.2007, intestata a UI CO, Id Concessione 2007F002116, Revoca della concessione demaniale e connesse autorizzazioni ai sensi dell’art. 47 lett. d) del Codice della Navigazione ”.
A sostegno del ricorso, esso ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 47 cod. nav. violazione dell’art. 97 cost.; violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza, violazione dell’art. 1186 c.c. violazione del principio di buona fede e correttezza, violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990.
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 47 cod. nav. violazione dell’art. 97 cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, manifesta irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa, manifesta illogicità, eccesso di potere per travisamento, dei fatti, incompetenza.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del Regolamento di attuazione del codice della navigazione; difetto di istruttoria.
4)Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 cod. nav. violazione art. 97 cost., manifesta irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, travisamento dei fatti, violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, manifesta illogicità, eccesso di potere per travisamento dei fatti.
L’Agenzia del Demanio, in data 27.06.2025, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Il Comune di Vernole, invece, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con decreto presidenziale n. 284 del 01.07.2025, è stata accolta l’istanza cautelare.
All’esito della camera di consiglio del 23.07.2025, questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 344 del 24.07.2025, in accoglimento dell’istanza cautelare - in ciò confermando le motivazioni di cui al decreto presidenziale n. 284 del 2025 sopra richiamato - ha sospeso gli effetti della determinazione gravata.
Alla pubblica udienza dell’11.02.2026, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, si può prescindere dall’esame dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa erariale; e ciò in considerazione dell’essere la vocatio in ius dell’Amministrazione statale frutto di un evidente errore materiale dovuto ai fatti per cui è causa.
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La vicenda in esame concerne la legittimità del provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Vernole in conseguenza delle accertate e richiamate plurime inadempienze al pagamento dei canoni demaniali dovuti per le annualità 2018 e 2019 oltre che per l’anno 2024.
La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 47 “ Decadenza dalla concessione ” del Codice della Navigazione del 30.3.1942, n. 327, lett. d), a tenore del quale l’Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario, tra le altre ipotesi previste, per “omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione”.
Va, poi, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ in mancanza di indicazioni nella concessione - come nella specie - sul numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza, la più grave conseguenza può essere pronunciata previa valutazione della gravità dell’inadempimento (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 14 dicembre 2020, n. 2011)” (Tar Calabria, sez. II, 29 gennaio 2021, n. 204);
Si è ulteriormente chiarito, in materia, che deve essere usata “prudenza di giudizio” e che, “nell’ottica prospettica di una lettura costituzionalmente compatibile della norma recata dall’art. 47, cod. nav.”, si deve tener conto della “possibilità per il giudice, di apprezzare taluni elementi e circostanze del fatto ai fini di valutare l’adeguatezza, necessità e proporzionalità del provvedimento applicato, rientrando un siffatto accertamento nei poteri impliciti al sindacato giurisdizionale sull’atto” (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 12 febbraio 2025, n. 1196).
Nella specie, da quanto in atti:
-costituisce circostanza pacifica che parte ricorrente - come rilevato in sede cautelare - ha documentato l’avvenuto pagamento, in unica soluzione, dei canoni e dell’addizionale comunale relativamente agli anni 2018 e 2019 e dell’importo dovuto per l’intero anno 2024.
Sempre parte ricorrente, nel corso del giudizio, ha dimostrato l’esistenza di una volontà collaborativa volta a risanare il rapporto fiduciario esistente tra le parti attraverso il pagamento di tutti gli importi e arretrati dovuti, ivi inclusa, in uno al rinnovo di quanto dovuto per l’anno 2024, la corresponsione dell’intero canone previsto per l’anno 2025.
Ritiene conclusivamente il Collegio che, in considerazione di quanto sopra, l’applicazione della decadenza si presenti eccessiva rispetto alla consistenza dei fatti e alla condotta collaborativa del ricorrente che, avvedutosi della decadenza del beneficio del termine concesso per il pagamento dilazionato, si è prontamente attivato saldando interamente il debito pregresso dovuto.
Le considerazioni che precedono giustificano, l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento gravato (determinazione comunale Reg. Serv. N. 4 del 03.06.2025 - Reg. Gen. n. 198 del 04.06.2025); assorbite le residue censure proposte.
Le spese di lite, infine, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti del giudizio in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato (Determinazione comunale Reg. Serv. N. 4 del 03.06.2025 - Reg. Gen. n. 198 del 04.06.2025).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
DA SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA SS | NI CA |
IL SEGRETARIO