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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1547/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1437/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007859450001 IRPEF-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007859450001 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 555/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso attiene alla cartella di pagamento n. 29320250007859450001, notificata in data
03/02/2025.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania notificava all'odierno ricorrente in qualità di coobbligato della BATTICINQUE LIQUIDAZIONE, SOCIETA' la Società_1 cartella di pagamento n. 29320250007859450001, relativo a omesso pagamento del Contributo tributario, del complessivo valore di
€ 4,624.00.
Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento sopraindicata, per i seguenti MOTIVI 1.
NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2304 CC – MANCATA
PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE. Quale unico motivo, poiché assorbente nel merito, si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del principio del beneficium excussionis sancito dall'art. 2304 del codice civile il quale, nel prevedere la responsabilità dei soci per i debiti sociali così statuisce: “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”. 2 RICORSO AVVERSO
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320250007859450001 Nel caso di specie, pur trattandosi di contributi unificati relativi a procedimenti di cui è esclusivamente parte la società Società_2 srl, l'Agente della riscossione pretende di riscuotere tali somme dall'amministratore della società, in qualità di coobbligato, senza tuttavia aver fornito alcuna prova del preliminare tentativo di escussione del patrimonio societario e senza fornire nessuna sorta di motivazione che possa legittimare la pretesa azionata direttamente a carico del socio o dell'amministratore. Si richiama il disposto dell'art. 2304 cc e quanto affermato dalla giurisprudenza in materia, e si ritiene incontrovertibile che prima di procedere al recupero dell'obbligazione tributaria societaria a mezzo ruolo nei confronti del socio, l'Agente della riscossione avrebbe dovuto necessariamente tentare il preliminare recupero delle somme mediante l'escussione del patrimonio societario. Essendo il beneficium excussionis condizione di legittimità della notificazione al socio della cartella di pagamento, la sua violazione determina la nullità della stessa e l'inesigibilità della pretesa azionata nei confronti del socio.
Si chiede pertanto ,'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita Ader, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si osserva che il ricorrente, in qualità di socio coobbligato, non contesta né la pretesa e né il titolo, ma deduce impugnativamente l'assunto che l'Agente di Riscossione non abbia prima escusso il patrimonio sociale. Il suddetto motivo non è assolutamente condivisibile per una serie molteplici di rilievi. In primo luogo il ricorrente non fornisce alcuna prova che l'obbligazione tributaria, di cui alla cartella impugnata, sia effettivamente solidale tra la società richiamata e il medesimo ricorrente socio, poiché non si evince dagli atti, dalla produzione documentale del ricorrente, la circostanza che la legittimazione attiva del giudizio tributario rg.
1321/2024, da cui è comminata la sanzione per mancato pagamento del contributo unificato, sia ascrivibile in via esclusiva alla Società, e, non invece, in proprio, o congiuntamente, al ricorrente medesimo, in ragione della sua personale qualità, non essendo provato il collegamento tra quest'ultimo e la invocata società nella titolarità del giudizio tributario;
inoltre anche da ciò prescindendo, ed asseverando che il debito faccia capo alla società, la cartella di pagamento costituisce il titolo, che è esecutivo in assenza di effettivo pagamento.
Il ricorrente non ha dato alcuna prova del pagamento effettuato dalla obbligata società, la cui assenza, pertanto, integra, in ogni caso la escussione negativa in capo alla società medesima. Ancora più in subordine, poi, la escussione preliminare del patrimonio sociale, ha, semmai, l'effetto del differimento della esecuzione sul patrimonio del socio, non ancora iniziata, ma non invalida di certo, la cartella di pagamento emessa nei confronti del socio coobbligato, che resta, quindi, valida e costituisce titolo per il prosieguo della esazione esattoriale. Pertanto, la opposizione, per i rilievi rassegnati, è infondata e deve essere rigettata, con la conferma della cartella di pagamento impugnata. Con vittoria di spese e compensi.
Con memoria del 6/02/2026 il ricorrente ha ulteriormente insistito in domanda.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva: la pretesa di pagamento è relativa ad Irpef ed altro anno 2023.
Unico motivo di ricorso è quello relativo alla violazione dell'art. 2304 C.C.
Il ricorrente, nella qualità di socio amministratore, non ha mai contestato la debenza delle somme portate nell'atto impugnato;
il debitore principale delle imposte è la società “Società_2 Società_1
liquidazione ”, ove il ricorrente è socio ed amministratore;
trattandosi di società di persone il socio è responsabile coobbligato;
infondata è l'eccezione in ricorso nella parte in cui si invoca la nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del beneficium excussionis, posto che la notifica della cartella di pagamento non è un atto esecutivo, che possa violare il principio del beneficiun excussionis, ma rappresenta, semplicemente, la legittima e dovuta notifica del titolo, necessaria ed indispensabile non solo per inibire il decorso di ogni termine pregiudizievole nei confronti del socio, ma anche per la formazione del titolo da utilizzare qualora ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, con salvezza, in sede di esecuzione di ogni diritto del socio: infatti, giova ribadire, il citato principio opera solo in sede esecutiva;
la notifica della cartella di pagamento, non rappresenta un “atto proprio dell'esecuzione”, per cui nulla impedisce che la stessa possa essere legittimamente notificata al coobbligato, a prescindere dalla circostanza che la società debitrice debba essere preventivamente escussa;
l'art.
7-sexies, comma 3, della Legge n. 212/2000 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 219/2023, stabilisce che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [ndr 18 gennaio 2024], gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”, pertanto, la cartella di pagamento, oltre al debitore principale, deve essere notificata anche nei confronti di ciascuno degli obbligati in via sussidiaria e, ciò, evidentemente, non solo per evitare il decorso di termini pregiudizievoli, ma anche per costituire il titolo sulla base del quale, eventualmente, agire nei confronti del socio coobbligato qualora ne ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, così come stabilite dalla legge, rimanendo impregiudicato ogni diritto che il socio coobbligato può fare valere in sede di esecuzione e solo in sede di esecuzione, posto che, come nel caso in esame, nella certezza della debenza dell'imposta, la notifica del titolo al socio coobbligato è sempre legittima.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
La particolarità della controversia, giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Compensa spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1437/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007859450001 IRPEF-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250007859450001 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 555/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso attiene alla cartella di pagamento n. 29320250007859450001, notificata in data
03/02/2025.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania notificava all'odierno ricorrente in qualità di coobbligato della BATTICINQUE LIQUIDAZIONE, SOCIETA' la Società_1 cartella di pagamento n. 29320250007859450001, relativo a omesso pagamento del Contributo tributario, del complessivo valore di
€ 4,624.00.
Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento sopraindicata, per i seguenti MOTIVI 1.
NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2304 CC – MANCATA
PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE. Quale unico motivo, poiché assorbente nel merito, si eccepisce la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del principio del beneficium excussionis sancito dall'art. 2304 del codice civile il quale, nel prevedere la responsabilità dei soci per i debiti sociali così statuisce: “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”. 2 RICORSO AVVERSO
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 29320250007859450001 Nel caso di specie, pur trattandosi di contributi unificati relativi a procedimenti di cui è esclusivamente parte la società Società_2 srl, l'Agente della riscossione pretende di riscuotere tali somme dall'amministratore della società, in qualità di coobbligato, senza tuttavia aver fornito alcuna prova del preliminare tentativo di escussione del patrimonio societario e senza fornire nessuna sorta di motivazione che possa legittimare la pretesa azionata direttamente a carico del socio o dell'amministratore. Si richiama il disposto dell'art. 2304 cc e quanto affermato dalla giurisprudenza in materia, e si ritiene incontrovertibile che prima di procedere al recupero dell'obbligazione tributaria societaria a mezzo ruolo nei confronti del socio, l'Agente della riscossione avrebbe dovuto necessariamente tentare il preliminare recupero delle somme mediante l'escussione del patrimonio societario. Essendo il beneficium excussionis condizione di legittimità della notificazione al socio della cartella di pagamento, la sua violazione determina la nullità della stessa e l'inesigibilità della pretesa azionata nei confronti del socio.
Si chiede pertanto ,'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita Ader, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si osserva che il ricorrente, in qualità di socio coobbligato, non contesta né la pretesa e né il titolo, ma deduce impugnativamente l'assunto che l'Agente di Riscossione non abbia prima escusso il patrimonio sociale. Il suddetto motivo non è assolutamente condivisibile per una serie molteplici di rilievi. In primo luogo il ricorrente non fornisce alcuna prova che l'obbligazione tributaria, di cui alla cartella impugnata, sia effettivamente solidale tra la società richiamata e il medesimo ricorrente socio, poiché non si evince dagli atti, dalla produzione documentale del ricorrente, la circostanza che la legittimazione attiva del giudizio tributario rg.
1321/2024, da cui è comminata la sanzione per mancato pagamento del contributo unificato, sia ascrivibile in via esclusiva alla Società, e, non invece, in proprio, o congiuntamente, al ricorrente medesimo, in ragione della sua personale qualità, non essendo provato il collegamento tra quest'ultimo e la invocata società nella titolarità del giudizio tributario;
inoltre anche da ciò prescindendo, ed asseverando che il debito faccia capo alla società, la cartella di pagamento costituisce il titolo, che è esecutivo in assenza di effettivo pagamento.
Il ricorrente non ha dato alcuna prova del pagamento effettuato dalla obbligata società, la cui assenza, pertanto, integra, in ogni caso la escussione negativa in capo alla società medesima. Ancora più in subordine, poi, la escussione preliminare del patrimonio sociale, ha, semmai, l'effetto del differimento della esecuzione sul patrimonio del socio, non ancora iniziata, ma non invalida di certo, la cartella di pagamento emessa nei confronti del socio coobbligato, che resta, quindi, valida e costituisce titolo per il prosieguo della esazione esattoriale. Pertanto, la opposizione, per i rilievi rassegnati, è infondata e deve essere rigettata, con la conferma della cartella di pagamento impugnata. Con vittoria di spese e compensi.
Con memoria del 6/02/2026 il ricorrente ha ulteriormente insistito in domanda.
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva: la pretesa di pagamento è relativa ad Irpef ed altro anno 2023.
Unico motivo di ricorso è quello relativo alla violazione dell'art. 2304 C.C.
Il ricorrente, nella qualità di socio amministratore, non ha mai contestato la debenza delle somme portate nell'atto impugnato;
il debitore principale delle imposte è la società “Società_2 Società_1
liquidazione ”, ove il ricorrente è socio ed amministratore;
trattandosi di società di persone il socio è responsabile coobbligato;
infondata è l'eccezione in ricorso nella parte in cui si invoca la nullità dell'atto impugnato per violazione del principio del beneficium excussionis, posto che la notifica della cartella di pagamento non è un atto esecutivo, che possa violare il principio del beneficiun excussionis, ma rappresenta, semplicemente, la legittima e dovuta notifica del titolo, necessaria ed indispensabile non solo per inibire il decorso di ogni termine pregiudizievole nei confronti del socio, ma anche per la formazione del titolo da utilizzare qualora ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, con salvezza, in sede di esecuzione di ogni diritto del socio: infatti, giova ribadire, il citato principio opera solo in sede esecutiva;
la notifica della cartella di pagamento, non rappresenta un “atto proprio dell'esecuzione”, per cui nulla impedisce che la stessa possa essere legittimamente notificata al coobbligato, a prescindere dalla circostanza che la società debitrice debba essere preventivamente escussa;
l'art.
7-sexies, comma 3, della Legge n. 212/2000 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 219/2023, stabilisce che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [ndr 18 gennaio 2024], gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”, pertanto, la cartella di pagamento, oltre al debitore principale, deve essere notificata anche nei confronti di ciascuno degli obbligati in via sussidiaria e, ciò, evidentemente, non solo per evitare il decorso di termini pregiudizievoli, ma anche per costituire il titolo sulla base del quale, eventualmente, agire nei confronti del socio coobbligato qualora ne ricorrano le condizioni di fatto e di diritto, così come stabilite dalla legge, rimanendo impregiudicato ogni diritto che il socio coobbligato può fare valere in sede di esecuzione e solo in sede di esecuzione, posto che, come nel caso in esame, nella certezza della debenza dell'imposta, la notifica del titolo al socio coobbligato è sempre legittima.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, la Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
La particolarità della controversia, giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Compensa spese.