Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1547
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della cartella per violazione dell'art. 2304 c.c. – Mancata preventiva escussione del patrimonio sociale

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, affermando che la notifica della cartella di pagamento non è un atto esecutivo e non viola il principio del beneficium excussionis, il quale opera solo in sede esecutiva. Inoltre, la legge prevede che gli effetti della notifica si producano solo nei confronti del destinatario e non si estendano ai terzi, inclusi i coobbligati. La notifica al socio coobbligato è legittima anche se la società debitrice non è stata preventivamente escussa, rimanendo impregiudicati i diritti del socio in sede di esecuzione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1547
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1547
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo