Articolo 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 112Articolo 114
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1 agosto 1980
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5 agosto 1980
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5 settembre 1984
Art. 113. Conservazione degli incarichi

Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti gia' attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facolta', sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso universita' statali o non statali. ((5))
Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale.
Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facolta' ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza, dichiarata dalla facolta' a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facolta' non intenda provvedere mediante chiamata.
La stessa norma si applica altresi' per i corsi di laurea di nuova istituzione.
Gli incaricati supplenti gia' in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualita' di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa.
(1)
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 13 agosto 1984, n. 478 ha disposto (con l'art. 2) che "Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori gia' di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382".
Entrata in vigore il 5 settembre 1984
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