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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240069766032 OPERE IRRIGUE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e chiede la distrazione delle spese.
Resistente/Appellato: ader insiste nel rigetto del ricorso e nella condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320240069766032, notificata il 22 ottobre 2024, relativa a contributi e quote consortili per l'anno d'imposta 2022, per un importo complessivo di € 1.240,43.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che tra le stesse parti era intervenuta sentenza n. 1338/1/2024, relativa all'anno d'imposta 2021, con cui era stata annullata una cartella analoga, che costituiva rilevante giudicato esterno. Tale giudicato, riguardando una fattispecie a carattere per così dire
'duraturo', è stato invocato per ottenere l'annullamento anche della cartella impugnata per il 2022.
Con il secondo motivo, la difesa della ricorrente ha esposto che non sussiste alcun beneficio fondiario in favore dei terreni della ricorrente, come richiesto dall'art. 10 della L.R. Sicilia n. 45/1995. È stato evidenziato che l'ente consortile non eroga acqua, che il Canale Paternò è guasto da tempo, e che la ricorrente ha dovuto provvedere autonomamente all'irrigazione mediante pozzo e invaso, sostenendo spese documentate per energia elettrica e gasolio. È stato inoltre richiamato il principio costituzionale, sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 188/2018, secondo cui il contributo consortile è dovuto solo in presenza di beneficio fondiario.
Con il terzo motivo, parte ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per carenza di potere impositivo in capo al Consorzio di Bonifica n. 9, in quanto l'art. 21 del R.D. 215/1933, che conferiva tale potere, è stato abrogato con decorrenza 16 dicembre 2010. Di conseguenza, il Consorzio non può più iscrivere a ruolo i contributi consortili e deve ricorrere a modalità alternative di riscossione.
Con il quarto motivo, ha lamentato il difetto di motivazione della cartella impugnata, rilevando che non vi è alcun riferimento agli atti presupposti, né agli indici di calcolo, né alla specifica identificazione degli immobili e dei benefici ricevuti. È stato invocato il principio nomofilattico sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 11722/2010, secondo cui la cartella deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione.
§§§§§
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'Agenzia non è legittimata passivamente rispetto alle contestazioni sollevate dalla ricorrente, in quanto non è titolare del credito tributario, ma mero esecutore della riscossione su ruolo formato dall'ente impositore, ovvero il Consorzio di
Bonifica 9. Ha richiamato giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 7514/2022, Cass. n. 11746/2004,
Cass. n. 16412/2007) per affermare che la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore quando la controversia riguarda la sussistenza, l'entità o la formazione del credito.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che la cartella di pagamento notificata è conforme al modello ministeriale approvato con decreto direttoriale del 28 giugno 1999, e che l'Agenzia non ha alcun potere di modificarne il contenuto. Ha inoltre precisato che l'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 7 della L. 212/2000, grava sull'Amministrazione finanziaria e non sull'Agente della riscossione. Ha richiamato la sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 11722/2010, secondo cui il vizio di motivazione è imputabile all'ente impositore, non al concessionario. In via subordinata, ha chiesto che, qualora il giudice dovesse accogliere le domande della ricorrente, venga condannato il Consorzio di Bonifica 9 a tenere indenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione da ogni conseguenza del giudizio, comprese le spese di lite.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, indirizzato a Email_3, il Consorzio di Bonifica 9 riteneva di non doversi costituire in giudizio.
§§§§§
La difesa di Ricorrente1 ha depositato memorie con le quali ha ribadito quanto sostenuto con il ricorso.
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 45/1995, i contributi per la manutenzione e gestione delle reti irrigue devono essere ripartiti tra i consorziati in proporzione ai benefici effettivamente ottenuti dalle opere realizzate. Tale ripartizione deve avvenire sulla base di un “piano di classifica” predisposto dal consorzio e approvato dall'Assessorato regionale competente.
In materia di contributi consortili, il presupposto dell'obbligo tributario è costituito dalla presenza dell'immobile all'interno del perimetro consortile e dal vantaggio concreto derivante dalle opere di bonifica. Quando la cartella esattoriale si fonda su un piano di classifica regolarmente approvato, si presume l'esistenza di tale beneficio, e il consorzio non è tenuto a fornire ulteriori prove.
Tuttavia, in assenza di un piano di classifica o della sua approvazione, oppure se l'immobile non è stato valutato all'interno di tale piano, spetta al consorzio dimostrare sia la titolarità dell'immobile da parte del contribuente, sia il vantaggio effettivo ottenuto dalle opere.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. civ. sez. trib., n. 20359/2021 e n.
11431/2022), in mancanza del piano di classifica, il consorzio deve fornire prova del beneficio concreto ricevuto dal fondo del contribuente.
Nel caso in esame, la contribuente ha contestato integralmente la legittimità della pretesa tributaria, peraltro producendo relazione tecnica di proprio C.T.P. (perito agronomo), pur ammettendo che il proprio fondo rientra nel comprensorio consortile.
Parte ricorrente ha anche prodotto sentenza dio questa Corte che ha definito favorevolmente per la contribuente ricorso proposto con riguardo ai contributi per l'anno 2021.
Pur non potendosi ritenere operante l'invocato giudicato esterno, in quanto la situazione di fatto per il 2021 avrebbe potuto essere modificata nel seguente anno 2022, deve comunque prendersi atto che per il 2021, anno precedente a quello relativo alla pretesa oggetto di valutazione nel presente giudizio, erano state riconosciute le ragioni della ricorrente.
La mancata costituzione in giudizio del Consorzio impedisce di ritenere provata l'esistenza e l'approvazione del piano di classifica, elemento essenziale per giustificare la pretesa impositiva.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con pagamento in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Settima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna il Consorzio di Bonifica 9 e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della ricorrente, che liquida in complessivi euro 530,00 (di cui euro 30,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AN LO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 457/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240069766032 OPERE IRRIGUE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti e chiede la distrazione delle spese.
Resistente/Appellato: ader insiste nel rigetto del ricorso e nella condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320240069766032, notificata il 22 ottobre 2024, relativa a contributi e quote consortili per l'anno d'imposta 2022, per un importo complessivo di € 1.240,43.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che tra le stesse parti era intervenuta sentenza n. 1338/1/2024, relativa all'anno d'imposta 2021, con cui era stata annullata una cartella analoga, che costituiva rilevante giudicato esterno. Tale giudicato, riguardando una fattispecie a carattere per così dire
'duraturo', è stato invocato per ottenere l'annullamento anche della cartella impugnata per il 2022.
Con il secondo motivo, la difesa della ricorrente ha esposto che non sussiste alcun beneficio fondiario in favore dei terreni della ricorrente, come richiesto dall'art. 10 della L.R. Sicilia n. 45/1995. È stato evidenziato che l'ente consortile non eroga acqua, che il Canale Paternò è guasto da tempo, e che la ricorrente ha dovuto provvedere autonomamente all'irrigazione mediante pozzo e invaso, sostenendo spese documentate per energia elettrica e gasolio. È stato inoltre richiamato il principio costituzionale, sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 188/2018, secondo cui il contributo consortile è dovuto solo in presenza di beneficio fondiario.
Con il terzo motivo, parte ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per carenza di potere impositivo in capo al Consorzio di Bonifica n. 9, in quanto l'art. 21 del R.D. 215/1933, che conferiva tale potere, è stato abrogato con decorrenza 16 dicembre 2010. Di conseguenza, il Consorzio non può più iscrivere a ruolo i contributi consortili e deve ricorrere a modalità alternative di riscossione.
Con il quarto motivo, ha lamentato il difetto di motivazione della cartella impugnata, rilevando che non vi è alcun riferimento agli atti presupposti, né agli indici di calcolo, né alla specifica identificazione degli immobili e dei benefici ricevuti. È stato invocato il principio nomofilattico sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 11722/2010, secondo cui la cartella deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di verificare la correttezza dell'imposizione.
§§§§§
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che l'Agenzia non è legittimata passivamente rispetto alle contestazioni sollevate dalla ricorrente, in quanto non è titolare del credito tributario, ma mero esecutore della riscossione su ruolo formato dall'ente impositore, ovvero il Consorzio di
Bonifica 9. Ha richiamato giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 7514/2022, Cass. n. 11746/2004,
Cass. n. 16412/2007) per affermare che la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore quando la controversia riguarda la sussistenza, l'entità o la formazione del credito.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che la cartella di pagamento notificata è conforme al modello ministeriale approvato con decreto direttoriale del 28 giugno 1999, e che l'Agenzia non ha alcun potere di modificarne il contenuto. Ha inoltre precisato che l'obbligo di motivazione, previsto dall'art. 7 della L. 212/2000, grava sull'Amministrazione finanziaria e non sull'Agente della riscossione. Ha richiamato la sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 11722/2010, secondo cui il vizio di motivazione è imputabile all'ente impositore, non al concessionario. In via subordinata, ha chiesto che, qualora il giudice dovesse accogliere le domande della ricorrente, venga condannato il Consorzio di Bonifica 9 a tenere indenne l'Agenzia delle Entrate Riscossione da ogni conseguenza del giudizio, comprese le spese di lite.
§§§§§
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, indirizzato a Email_3, il Consorzio di Bonifica 9 riteneva di non doversi costituire in giudizio.
§§§§§
La difesa di Ricorrente1 ha depositato memorie con le quali ha ribadito quanto sostenuto con il ricorso.
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 45/1995, i contributi per la manutenzione e gestione delle reti irrigue devono essere ripartiti tra i consorziati in proporzione ai benefici effettivamente ottenuti dalle opere realizzate. Tale ripartizione deve avvenire sulla base di un “piano di classifica” predisposto dal consorzio e approvato dall'Assessorato regionale competente.
In materia di contributi consortili, il presupposto dell'obbligo tributario è costituito dalla presenza dell'immobile all'interno del perimetro consortile e dal vantaggio concreto derivante dalle opere di bonifica. Quando la cartella esattoriale si fonda su un piano di classifica regolarmente approvato, si presume l'esistenza di tale beneficio, e il consorzio non è tenuto a fornire ulteriori prove.
Tuttavia, in assenza di un piano di classifica o della sua approvazione, oppure se l'immobile non è stato valutato all'interno di tale piano, spetta al consorzio dimostrare sia la titolarità dell'immobile da parte del contribuente, sia il vantaggio effettivo ottenuto dalle opere.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. civ. sez. trib., n. 20359/2021 e n.
11431/2022), in mancanza del piano di classifica, il consorzio deve fornire prova del beneficio concreto ricevuto dal fondo del contribuente.
Nel caso in esame, la contribuente ha contestato integralmente la legittimità della pretesa tributaria, peraltro producendo relazione tecnica di proprio C.T.P. (perito agronomo), pur ammettendo che il proprio fondo rientra nel comprensorio consortile.
Parte ricorrente ha anche prodotto sentenza dio questa Corte che ha definito favorevolmente per la contribuente ricorso proposto con riguardo ai contributi per l'anno 2021.
Pur non potendosi ritenere operante l'invocato giudicato esterno, in quanto la situazione di fatto per il 2021 avrebbe potuto essere modificata nel seguente anno 2022, deve comunque prendersi atto che per il 2021, anno precedente a quello relativo alla pretesa oggetto di valutazione nel presente giudizio, erano state riconosciute le ragioni della ricorrente.
La mancata costituzione in giudizio del Consorzio impedisce di ritenere provata l'esistenza e l'approvazione del piano di classifica, elemento essenziale per giustificare la pretesa impositiva.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con pagamento in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Settima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
condanna il Consorzio di Bonifica 9 e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Difensore_1, difensore antistatario della ricorrente, che liquida in complessivi euro 530,00 (di cui euro 30,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AN LO