Articolo 14 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 13Articolo 15
Versione
5 aprile 1963
Art. 14.
Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:
a) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende municipalizzate, gli enti comunali di assistenza, i consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di comuni limitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le Universita' agrarie nonche' le regole del Cadore e del Trentino;
b) gli istituti autonomi per le case popolari; le aziende municipalizzate per la costruzione di case popolari, gli altri enti pubblici di cui all' articolo 16 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, l'I.N.A.-Casa e l'U.N.R.R.A.-Casas, prima giunta; nonche' le cooperative edilizie per case economiche e popolari e loro consorzi in possesso di requisiti mutualistici di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, quando il possesso delle aree all'atto della loro utilizzazione a scopo edificatorio, corrisponde a piani di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci delle cooperative medesime, sia in locazione sia, in proprieta' e sempreche' non si dia luogo ad atti di utilizzazione di dette aree, totalmente o parzialmente, a favore di terzi;
c) le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalita' di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali ed assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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