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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa CA TT, a seguito della discussione orale del 18 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 550/2025 promossa da:
(C.f.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NC ER del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.f.: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Valeriana Maria Masperi del Foro di Ravenna, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in “opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 615 c.p.c.” ha convenuto in giudizio – per l'udienza del 18 settembre 2025 – Parte_1
(nel prosieguo anche solo “ ”) e, per essa, Controparte_2 CP_1
quale mandatario, per chiedere ed ottenere, in via preliminare, la CP_3
sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 585/2008 emesso dal
Tribunale di Ravenna in data 24 maggio 2008; nel merito, in via principale, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in capo
1 all'opposta, la declaratoria di insussistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione forzata e, conseguentemente, di inesigibilità del credito azionato con l'atto di precetto;
in via subordinata, la riduzione dell'importo precettato in considerazione dell'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento degli interessi.
In particolare, l'attore ha esposto che, in data 1° marzo 2025, gli era stato notificato da parte della società un atto di precetto per l'importo complessivo di € CP_1
108.230,10 dalla cui narrativa aveva dedotto:
− che il credito asseritamente vantato dalla era da ricondurre al decreto CP_1
ingiuntivo n. 585/2008 emesso dal Tribunale di Ravenna in favore di
[...]
nei confronti della (nel CP_4 Parte_2 Controparte_5
prosieguo anche solo “ ) e del socio illimitatamente responsabile Parte_2
odierno attore;
Parte_1
− che il titolo suddetto era stato notificato agli ingiunti, per compiuta giacenza, in data 14 luglio 2008;
− che questi ultimi e , altro socio illimitatamente responsabile Parte_3
della , erano stati dichiarati falliti con sentenza emessa dal Tribunale Parte_2
di Bologna in data 1° agosto 2008;
− che nell'ambito della relativa procedura concorsuale, l'allora titolare del credito aveva ottenuto l'ammissione al passivo a seguito di provvedimento di esecutorietà del 12 gennaio 2010;
− che il fallimento si era chiuso, con provvedimento del 20 settembre 2016, per compiuta ripartizione dell'attivo senza prevedere alcun riparto per il creditore;
− che il decreto ingiuntivo anzidetto, a seguito della chiusura della procedura concorsuale e del rientro in bonis dei soci illimitatamente responsabili, sarebbe stato munito di definitività in data 26 gennaio 2023;
− relativamente alla titolarità del credito, che, dopo la fusione per incorporazione di in (avvenuta in data 20 ottobre 2008), Controparte_4 Controparte_4
quest'ultima società avrebbe ceduto a titolo oneroso ad Aspra Finance S.p.A. – giusta contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., pubblicato in
2 G.U. n. 146 dell'11 dicembre 2008 – tutti i crediti pecuniari e relative azioni connessi ai rapporti qualificabili come sofferenze, rinvenuti da Controparte_4
con decorrenza 1° novembre 2008 e ad seguito della suddetta operazione di fusione;
− che Aspra Finance S.p.A. era stata a sua volta fusa per incorporazione (in data 14 dicembre 2010) ad e che dunque Controparte_6
quest'ultima aveva assunto – ex art. 2504 bis, comma 1, c.c. – tutti i diritti facenti capo alla prima compresi, inter alia, quelli derivanti dai crediti e dai rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima;
− che a far data dal 30 ottobre 2015, Controparte_6
aveva cambiato la propria ragione sociale in CP_7
− che il credito oggetto del presente giudizio aveva formato oggetto di altre due operazioni di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. (da a CP_7 [...]
come da avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 120 dell'8 ottobre CP_8
2016, e da a , come da avviso di cessione pubblicato Controparte_8 CP_1
in G.U. n. 42 dell'8 aprile 2017);
− che, con contratto del 24 aprile 2017, aveva conferito a CP_1 CP_7
poi divenuta ampia procura per la gestione dei crediti, sia CP_3
stragiudiziale che giudiziale.
Riportato quanto sopra, premesso che l'esecuzione non era ancora Parte_1
iniziata, ha dunque evidenziato:
− che l'atto di precetto era illegittimo, nullo e inefficace a motivo del difetto di legittimazione attiva della società , non avendo la stessa dimostrato, come CP_1
era suo preciso onere, la titolarità del credito dalla medesima vantato, non essendo possibile comprendere, sulla scorta della documentazione prodotta in sede monitoria, se il credito in parola rientrasse tra quelli oggetto di trasferimento in blocco e, ancor prima, se le operazioni di cessione e lo stesso credito precettato potessero considerarsi effettivamente esistenti;
3 − che, anche qualora fosse stata dimostrata la titolarità del credito in capo all'opposta, era comunque da ritenere prescritto il diritto di credito relativo agli interessi, esposti in precetto, decorrenti dal 24 maggio 2008 al 31 dicembre 2024;
− che sussistevano, pertanto, i gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto.
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha resistito Controparte_2
all'avversa azione di cui ha chiesto l'integrale rigetto. La società, in particolare, ha sostenuto:
− in merito alla censura di difetto di titolarità del diritto di credito (e conseguente legittimazione attiva) in capo all'opposta, che la stessa si palesava manifestamente infondata risultando smentita tanto dagli avvisi di cessione del credito pubblicati in
Gazzetta Ufficiale quanto dagli estratti notarili dei contratti di cessione all'uopo certificati conformi;
− che, in particolare, da tale documentazione risultava pure l'indicazione del nominativo del debitore e l'N.D.G.;
− in merito alla contestata prescrizione degli interessi, che pure tale eccezione andava ritenuta infondata considerato che il termine prescrizionale invocato da parte avversa (cioè quello quinquennale ex art. 2948 c.c.) si applica unicamente ai rapporti da soddisfarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, non anche agli adempimenti relativi ad un unico rapporto debitorio, quale quello che viene in rilievo nel caso di specie;
− che, pertanto, l'unico termine prescrizionale che poteva ritenersi applicabile era quello decennale ex art. 2953 c.c. relativo al decreto ingiuntivo;
− che andava altresì rigettata la domanda di sospensiva formulata dall'opponente attesa la palese inconsistenza della spiegata opposizione oltre che l'assenza di qualsivoglia deduzione in merito alla sussistenza dei gravi motivi.
Con provvedimento del 28 maggio 2025, emesso a definizione del sub-procedimento cautelare portante R.G. n. 550/2025 -1, l'istanza di sospensione proposta dall'attore è
4 stata accolta limitatamente alla somma richiesta a titolo di interessi (pari ad €
20.751,36).
Dopo il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 9 giugno 2025, con cui è stata confermata l'udienza del 18 settembre 2025, solo parte opposta ha proceduto al deposito delle proprie memorie integrative con cui ha insistito nelle proprie difese.
All'udienza da ultimo indicata, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c. il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel successivo termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
1. Occorre, anzitutto, qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
considerato che
, con essa, si è contestato il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata e che, come pure ammesso dall'attore,
l'esecuzione stessa non risulta ancora iniziata.
2. Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare l'eccezione di difetto di titolarità del credito (e conseguente legittimazione sostanziale) proposta da
[...]
Parte_1
Sul punto, giova preliminarmente evidenziare che la titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione come pure l'effettiva inclusione dello stesso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., rappresentano, entrambe, questioni che il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (cfr. Cass., 13 dicembre 2021, n. 39528; Cass., 22 febbraio 2022, 5857).
La prova in tal senso spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass., 05 novembre 2020, 24798).
La prova in parola, inoltre, può essere fornita, secondo una parte della giurisprudenza, con la sola produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2, T.U.B. (Trib. Pavia, 1° maggio 2018, n. 184; Trib. Ragusa, 18 gennaio
2019, n. 68) ovvero, secondo altro e più rigoroso orientamento giurisprudenziale
5 (cfr., ex multis, Cass., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., 05 novembre 2020, n. 24798;
Cass., 31 gennaio 2019, n. 2780), mediante un' “ulteriore prova documentale”1, comunque non necessaria, secondo il medesimo indirizzo, allorquando il debitore ceduto abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione ovvero qualora l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rispettando il principio di determinatezza dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., risulti sufficientemente precisa e consenta, dunque, di ricondurre il credito per cui si agisce tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco (cfr. Cass., 22 marzo 2024, n. 7866; Cass., 22 giugno 2023, n.
17944; Cass., 5 aprile 2023, n. 9412).
Tale grado di sufficiente specificità può ritenersi soddisfatto, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti in blocco, “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass., 22 aprile 2024, n. 10860).
Precisato quanto sopra, si evidenzia che ferma la non Controparte_2
contestazione avversaria circa le due operazioni di fusione per incorporazione sopra richiamate, ha dimostrato non solo l'esistenza del diritto di credito già in capo ai propri precedenti danti causa ma pure l'inclusione dello stesso nell'ambito delle tre operazioni di cessione in blocco e, dunque, la propria titolarità del diritto di credito quale ultima cessionaria.
Deve infatti ritenersi che, volendo pure aderire al secondo (e più rigoroso) degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, gli avvisi di cessione del credito pubblicati in Gazzetta Ufficiale e prodotti dalla società convenuta sub docc. 2, 4 e 6 della comparsa di costituzione e risposta – indicando, senza lasciare incertezze, le categorie dei rapporti ceduti in blocco mediante l'individuazione specifica degli elementi comuni ad esse – risultano piuttosto precisi e circostanziati, come tali sufficienti a dimostrare la titolarità del credito senza necessità di alcuna prova
“ulteriore”.
Ad abundantiam si rileva che , attraverso la produzione dei contratti di CP_1
cessione del credito di cui ai docc. 3, 5 e 7 e da cui emerge l'indicazione del nominativo del debitore e l'N.D.G., ha pure offerto la “prova ulteriore” di cui alla prefata giurisprudenza.
Senza poi considerare che le difese svolte sul punto da parte convenuta e la documentazione dalla medesima utilizzata a supporto – segnatamente i docc. 2, 3, 4,
5, 6 e 7 – non sono state minimamente contestate da parte attrice in occasione della prima difesa utile, avendo, quest'ultima, omesso di depositare le proprie memorie integrative e risultando financo assente alla prima udienza del 18 settembre 2025.
Infine, anche il possesso, in capo alla società odierna opposta, della documentazione di credito e l'assenza di attività di recupero da parte di soggetti terzi dimostrano ulteriormente l'avvenuta cessione dello stesso in favore di . CP_1
È allora proprio il complesso delle risultanze (fattuali, documentali e processuali) sopra evidenziate che impone di ritenere positivamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla società convenuta e, dunque, la sua legittimazione sostanziale.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, proposta da
[...]
va pertanto rigettata. Parte_1
3. Va rigettata anche la domanda subordinata di prescrizione degli interessi formulata da parte attrice.
Il decreto ingiuntivo di cui è causa è stato emesso dal Tribunale di Ravenna il 23 maggio 2008 (vedi documento prodotto l'8 maggio 2025) e, oltre alla somma capitale derivante dai saldi negativi dei rapporti di conto corrente per €85.363,74 ingiunge al
7 debitore di pagare anche gli interessi legali “dalla data di emissione del decreto ingiuntivo al saldo”.
Il precetto indica quale capitale riconosciuto nel decreto ingiuntivo €85.363,74, le spese liquidate dal giudice per l'assistenza del Difensore €2115,00 e gli interessi legali dal 24 maggio 2008, e quindi dal giorno successivo all'emissione del decreto ingiuntivo al 31 dicembre 2024, quantificandoli in €20.751,36 per un totale di
€108.230,10.
La parte opponente sostiene che la prescrizione degli interessi è quinquennale ex art.2948 n.4 c.c. disposizione secondo la quale “”si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Essendo notificato il precetto il 1° marzo 2025, l'opponente afferma che tutti gli interessi legali quantomeno anteriori al 1° marzo 2020 dovevano ritenersi prescritti, conseguendone che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, quanto meno in parte.
Non si condivide la tesi di parte opponente.
Gli interessi di cui si discorre non sono interessi che debbono essere “pagati” periodicamente in ragione di anno o di periodo inferiore, bensì sono interessi legali sul capitale ingiunto, ai sensi dell'art.1224 del codice civile, liquidati dal giudice anche per il futuro, fino al saldo.
Essi maturano di giorno in giorno e cessano di decorrere con il pagamento, che può avvenire in qualunque momento, e non periodicamente.
Essi seguono quindi la regola generale della prescrizione decennale di cui all'art.2946
c.c., non applicandosi la prescrizione breve di cui al richiamato art.2948 c.c..
Seguendo tale ragionamento, la decennalità a ritroso coincide con la data del 1° marzo 2015, periodo in cui era in corso la procedura fallimentare e la prescrizione del decorso degli interessi era sospesa a seguito della domanda di insinuazione al passivo da fissarsi al più tardi nel 12 gennaio 2010 (art.94 legge fallimentare).
Ed invero «La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi
8 dell'art. 55, comma 1, legge fallimentare, matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale». «La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi dell'art. 55, comma 1, legge fall., viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura” (Corte Cass. N.14527/2020).
Vale la pena di precisare che durante la procedura concorsuale gli interessi legali sul credito decorrono tra creditore e debitore (così come la prescrizione) in quanto la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura del fallimento solo agli effetti del concorso (art.55 legge fallimentare). Mentre, una volta chiusa la procedura, il creditore riacquista il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta del credito per capitale e interessi (art.120 legge fallimentare).
Dal 12 gennaio 2010 a ritroso alla data di notifica del decreto ingiuntivo non decorre un periodo decennale e nemmeno quinquennale.
La tesi dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, appare, quindi, infondata.
Se si ipotizzasse, comunque, che il credito per interessi legali sul capitale liquidato dal giudice nel decreto ingiuntivo fosse soggetto a prescrizione quinquennale, la definitività del decreto ingiuntivo comporterebbe in ogni caso l'applicazione dell'art.2953 c.c.. Secondo la disposizione citata i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato – situazione equivalente al decreto ingiuntivo definitivo- si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo il 14 ottobre 2016, dopo la chiusura del fallimento, essendo il termine per impugnarlo ancora pendente alla data di dichiarazione di fallimento. La definitività è statuita dal provvedimento emesso il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Ravenna a seguito della verifica della rituale notificazione e della mancata opposizione. Anche seguendo questa via il credito per interessi non è, quindi, prescritto, essendo stato notificato il precetto il 1° marzo
9 2025.
La domanda della parte opponente è pertanto totalmente infondata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 7052 per compensi
(€1276 fase studio, €814 fase introduttiva, €2835 trattazione, comprensiva della trattazione dell'istanza di sospensione, €2127 per discussione, secondo gli onorari minimi della fascia di valore della causa da €52.001 ad e €260.000) ed ulteriori
€1057,80 per spese forfettarie, oltre Iva e Cpa. deve quindi rifondere Parte_1
alla controparte le spese di lite come sopra liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa CA TT, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 550/2025, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) Rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
2) Revoca il provvedimento di sospensione parziale dell'esecuzione emesso il 28 maggio 2025.
3) Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che Parte_1
liquida in €8109,80 oltre IVA e CPA.
Ferrara, il 17 ottobre 2025
Il Giudice
CA TT
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che può essere rappresentata, in via esemplificativa, o dalla dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, o dall'estratto notarile attestante la medesima circostanza, o, ancora, dalla copia del contratto di cessione (e/o dei suoi allegati) con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute da cui emerge in modo inequivocabile la posizione debitoria per la quale si agisce.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa CA TT, a seguito della discussione orale del 18 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art.281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 550/2025 promossa da:
(C.f.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NC ER del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso il difensore
ATTORE - OPPONENTE contro
(C.f.: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Valeriana Maria Masperi del Foro di Ravenna, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in “opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 615 c.p.c.” ha convenuto in giudizio – per l'udienza del 18 settembre 2025 – Parte_1
(nel prosieguo anche solo “ ”) e, per essa, Controparte_2 CP_1
quale mandatario, per chiedere ed ottenere, in via preliminare, la CP_3
sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 585/2008 emesso dal
Tribunale di Ravenna in data 24 maggio 2008; nel merito, in via principale, previo accertamento del difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito in capo
1 all'opposta, la declaratoria di insussistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione forzata e, conseguentemente, di inesigibilità del credito azionato con l'atto di precetto;
in via subordinata, la riduzione dell'importo precettato in considerazione dell'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento degli interessi.
In particolare, l'attore ha esposto che, in data 1° marzo 2025, gli era stato notificato da parte della società un atto di precetto per l'importo complessivo di € CP_1
108.230,10 dalla cui narrativa aveva dedotto:
− che il credito asseritamente vantato dalla era da ricondurre al decreto CP_1
ingiuntivo n. 585/2008 emesso dal Tribunale di Ravenna in favore di
[...]
nei confronti della (nel CP_4 Parte_2 Controparte_5
prosieguo anche solo “ ) e del socio illimitatamente responsabile Parte_2
odierno attore;
Parte_1
− che il titolo suddetto era stato notificato agli ingiunti, per compiuta giacenza, in data 14 luglio 2008;
− che questi ultimi e , altro socio illimitatamente responsabile Parte_3
della , erano stati dichiarati falliti con sentenza emessa dal Tribunale Parte_2
di Bologna in data 1° agosto 2008;
− che nell'ambito della relativa procedura concorsuale, l'allora titolare del credito aveva ottenuto l'ammissione al passivo a seguito di provvedimento di esecutorietà del 12 gennaio 2010;
− che il fallimento si era chiuso, con provvedimento del 20 settembre 2016, per compiuta ripartizione dell'attivo senza prevedere alcun riparto per il creditore;
− che il decreto ingiuntivo anzidetto, a seguito della chiusura della procedura concorsuale e del rientro in bonis dei soci illimitatamente responsabili, sarebbe stato munito di definitività in data 26 gennaio 2023;
− relativamente alla titolarità del credito, che, dopo la fusione per incorporazione di in (avvenuta in data 20 ottobre 2008), Controparte_4 Controparte_4
quest'ultima società avrebbe ceduto a titolo oneroso ad Aspra Finance S.p.A. – giusta contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., pubblicato in
2 G.U. n. 146 dell'11 dicembre 2008 – tutti i crediti pecuniari e relative azioni connessi ai rapporti qualificabili come sofferenze, rinvenuti da Controparte_4
con decorrenza 1° novembre 2008 e ad seguito della suddetta operazione di fusione;
− che Aspra Finance S.p.A. era stata a sua volta fusa per incorporazione (in data 14 dicembre 2010) ad e che dunque Controparte_6
quest'ultima aveva assunto – ex art. 2504 bis, comma 1, c.c. – tutti i diritti facenti capo alla prima compresi, inter alia, quelli derivanti dai crediti e dai rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima;
− che a far data dal 30 ottobre 2015, Controparte_6
aveva cambiato la propria ragione sociale in CP_7
− che il credito oggetto del presente giudizio aveva formato oggetto di altre due operazioni di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. (da a CP_7 [...]
come da avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 120 dell'8 ottobre CP_8
2016, e da a , come da avviso di cessione pubblicato Controparte_8 CP_1
in G.U. n. 42 dell'8 aprile 2017);
− che, con contratto del 24 aprile 2017, aveva conferito a CP_1 CP_7
poi divenuta ampia procura per la gestione dei crediti, sia CP_3
stragiudiziale che giudiziale.
Riportato quanto sopra, premesso che l'esecuzione non era ancora Parte_1
iniziata, ha dunque evidenziato:
− che l'atto di precetto era illegittimo, nullo e inefficace a motivo del difetto di legittimazione attiva della società , non avendo la stessa dimostrato, come CP_1
era suo preciso onere, la titolarità del credito dalla medesima vantato, non essendo possibile comprendere, sulla scorta della documentazione prodotta in sede monitoria, se il credito in parola rientrasse tra quelli oggetto di trasferimento in blocco e, ancor prima, se le operazioni di cessione e lo stesso credito precettato potessero considerarsi effettivamente esistenti;
3 − che, anche qualora fosse stata dimostrata la titolarità del credito in capo all'opposta, era comunque da ritenere prescritto il diritto di credito relativo agli interessi, esposti in precetto, decorrenti dal 24 maggio 2008 al 31 dicembre 2024;
− che sussistevano, pertanto, i gravi motivi di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto.
costituitasi tempestivamente in giudizio, ha resistito Controparte_2
all'avversa azione di cui ha chiesto l'integrale rigetto. La società, in particolare, ha sostenuto:
− in merito alla censura di difetto di titolarità del diritto di credito (e conseguente legittimazione attiva) in capo all'opposta, che la stessa si palesava manifestamente infondata risultando smentita tanto dagli avvisi di cessione del credito pubblicati in
Gazzetta Ufficiale quanto dagli estratti notarili dei contratti di cessione all'uopo certificati conformi;
− che, in particolare, da tale documentazione risultava pure l'indicazione del nominativo del debitore e l'N.D.G.;
− in merito alla contestata prescrizione degli interessi, che pure tale eccezione andava ritenuta infondata considerato che il termine prescrizionale invocato da parte avversa (cioè quello quinquennale ex art. 2948 c.c.) si applica unicamente ai rapporti da soddisfarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, non anche agli adempimenti relativi ad un unico rapporto debitorio, quale quello che viene in rilievo nel caso di specie;
− che, pertanto, l'unico termine prescrizionale che poteva ritenersi applicabile era quello decennale ex art. 2953 c.c. relativo al decreto ingiuntivo;
− che andava altresì rigettata la domanda di sospensiva formulata dall'opponente attesa la palese inconsistenza della spiegata opposizione oltre che l'assenza di qualsivoglia deduzione in merito alla sussistenza dei gravi motivi.
Con provvedimento del 28 maggio 2025, emesso a definizione del sub-procedimento cautelare portante R.G. n. 550/2025 -1, l'istanza di sospensione proposta dall'attore è
4 stata accolta limitatamente alla somma richiesta a titolo di interessi (pari ad €
20.751,36).
Dopo il decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 9 giugno 2025, con cui è stata confermata l'udienza del 18 settembre 2025, solo parte opposta ha proceduto al deposito delle proprie memorie integrative con cui ha insistito nelle proprie difese.
All'udienza da ultimo indicata, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c. il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel successivo termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
1. Occorre, anzitutto, qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
considerato che
, con essa, si è contestato il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata e che, come pure ammesso dall'attore,
l'esecuzione stessa non risulta ancora iniziata.
2. Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare l'eccezione di difetto di titolarità del credito (e conseguente legittimazione sostanziale) proposta da
[...]
Parte_1
Sul punto, giova preliminarmente evidenziare che la titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione come pure l'effettiva inclusione dello stesso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., rappresentano, entrambe, questioni che il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (cfr. Cass., 13 dicembre 2021, n. 39528; Cass., 22 febbraio 2022, 5857).
La prova in tal senso spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass., 05 novembre 2020, 24798).
La prova in parola, inoltre, può essere fornita, secondo una parte della giurisprudenza, con la sola produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2, T.U.B. (Trib. Pavia, 1° maggio 2018, n. 184; Trib. Ragusa, 18 gennaio
2019, n. 68) ovvero, secondo altro e più rigoroso orientamento giurisprudenziale
5 (cfr., ex multis, Cass., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass., 05 novembre 2020, n. 24798;
Cass., 31 gennaio 2019, n. 2780), mediante un' “ulteriore prova documentale”1, comunque non necessaria, secondo il medesimo indirizzo, allorquando il debitore ceduto abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto la cessione ovvero qualora l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rispettando il principio di determinatezza dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., risulti sufficientemente precisa e consenta, dunque, di ricondurre il credito per cui si agisce tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco (cfr. Cass., 22 marzo 2024, n. 7866; Cass., 22 giugno 2023, n.
17944; Cass., 5 aprile 2023, n. 9412).
Tale grado di sufficiente specificità può ritenersi soddisfatto, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti in blocco, “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (Cass., 22 aprile 2024, n. 10860).
Precisato quanto sopra, si evidenzia che ferma la non Controparte_2
contestazione avversaria circa le due operazioni di fusione per incorporazione sopra richiamate, ha dimostrato non solo l'esistenza del diritto di credito già in capo ai propri precedenti danti causa ma pure l'inclusione dello stesso nell'ambito delle tre operazioni di cessione in blocco e, dunque, la propria titolarità del diritto di credito quale ultima cessionaria.
Deve infatti ritenersi che, volendo pure aderire al secondo (e più rigoroso) degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, gli avvisi di cessione del credito pubblicati in Gazzetta Ufficiale e prodotti dalla società convenuta sub docc. 2, 4 e 6 della comparsa di costituzione e risposta – indicando, senza lasciare incertezze, le categorie dei rapporti ceduti in blocco mediante l'individuazione specifica degli elementi comuni ad esse – risultano piuttosto precisi e circostanziati, come tali sufficienti a dimostrare la titolarità del credito senza necessità di alcuna prova
“ulteriore”.
Ad abundantiam si rileva che , attraverso la produzione dei contratti di CP_1
cessione del credito di cui ai docc. 3, 5 e 7 e da cui emerge l'indicazione del nominativo del debitore e l'N.D.G., ha pure offerto la “prova ulteriore” di cui alla prefata giurisprudenza.
Senza poi considerare che le difese svolte sul punto da parte convenuta e la documentazione dalla medesima utilizzata a supporto – segnatamente i docc. 2, 3, 4,
5, 6 e 7 – non sono state minimamente contestate da parte attrice in occasione della prima difesa utile, avendo, quest'ultima, omesso di depositare le proprie memorie integrative e risultando financo assente alla prima udienza del 18 settembre 2025.
Infine, anche il possesso, in capo alla società odierna opposta, della documentazione di credito e l'assenza di attività di recupero da parte di soggetti terzi dimostrano ulteriormente l'avvenuta cessione dello stesso in favore di . CP_1
È allora proprio il complesso delle risultanze (fattuali, documentali e processuali) sopra evidenziate che impone di ritenere positivamente dimostrata la titolarità del credito in capo alla società convenuta e, dunque, la sua legittimazione sostanziale.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, proposta da
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va pertanto rigettata. Parte_1
3. Va rigettata anche la domanda subordinata di prescrizione degli interessi formulata da parte attrice.
Il decreto ingiuntivo di cui è causa è stato emesso dal Tribunale di Ravenna il 23 maggio 2008 (vedi documento prodotto l'8 maggio 2025) e, oltre alla somma capitale derivante dai saldi negativi dei rapporti di conto corrente per €85.363,74 ingiunge al
7 debitore di pagare anche gli interessi legali “dalla data di emissione del decreto ingiuntivo al saldo”.
Il precetto indica quale capitale riconosciuto nel decreto ingiuntivo €85.363,74, le spese liquidate dal giudice per l'assistenza del Difensore €2115,00 e gli interessi legali dal 24 maggio 2008, e quindi dal giorno successivo all'emissione del decreto ingiuntivo al 31 dicembre 2024, quantificandoli in €20.751,36 per un totale di
€108.230,10.
La parte opponente sostiene che la prescrizione degli interessi è quinquennale ex art.2948 n.4 c.c. disposizione secondo la quale “”si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Essendo notificato il precetto il 1° marzo 2025, l'opponente afferma che tutti gli interessi legali quantomeno anteriori al 1° marzo 2020 dovevano ritenersi prescritti, conseguendone che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, quanto meno in parte.
Non si condivide la tesi di parte opponente.
Gli interessi di cui si discorre non sono interessi che debbono essere “pagati” periodicamente in ragione di anno o di periodo inferiore, bensì sono interessi legali sul capitale ingiunto, ai sensi dell'art.1224 del codice civile, liquidati dal giudice anche per il futuro, fino al saldo.
Essi maturano di giorno in giorno e cessano di decorrere con il pagamento, che può avvenire in qualunque momento, e non periodicamente.
Essi seguono quindi la regola generale della prescrizione decennale di cui all'art.2946
c.c., non applicandosi la prescrizione breve di cui al richiamato art.2948 c.c..
Seguendo tale ragionamento, la decennalità a ritroso coincide con la data del 1° marzo 2015, periodo in cui era in corso la procedura fallimentare e la prescrizione del decorso degli interessi era sospesa a seguito della domanda di insinuazione al passivo da fissarsi al più tardi nel 12 gennaio 2010 (art.94 legge fallimentare).
Ed invero «La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi
8 dell'art. 55, comma 1, legge fallimentare, matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale». «La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi dell'art. 55, comma 1, legge fall., viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura” (Corte Cass. N.14527/2020).
Vale la pena di precisare che durante la procedura concorsuale gli interessi legali sul credito decorrono tra creditore e debitore (così come la prescrizione) in quanto la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura del fallimento solo agli effetti del concorso (art.55 legge fallimentare). Mentre, una volta chiusa la procedura, il creditore riacquista il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta del credito per capitale e interessi (art.120 legge fallimentare).
Dal 12 gennaio 2010 a ritroso alla data di notifica del decreto ingiuntivo non decorre un periodo decennale e nemmeno quinquennale.
La tesi dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, appare, quindi, infondata.
Se si ipotizzasse, comunque, che il credito per interessi legali sul capitale liquidato dal giudice nel decreto ingiuntivo fosse soggetto a prescrizione quinquennale, la definitività del decreto ingiuntivo comporterebbe in ogni caso l'applicazione dell'art.2953 c.c.. Secondo la disposizione citata i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato – situazione equivalente al decreto ingiuntivo definitivo- si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo il 14 ottobre 2016, dopo la chiusura del fallimento, essendo il termine per impugnarlo ancora pendente alla data di dichiarazione di fallimento. La definitività è statuita dal provvedimento emesso il 26 gennaio 2023 dal Tribunale di Ravenna a seguito della verifica della rituale notificazione e della mancata opposizione. Anche seguendo questa via il credito per interessi non è, quindi, prescritto, essendo stato notificato il precetto il 1° marzo
9 2025.
La domanda della parte opponente è pertanto totalmente infondata.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 7052 per compensi
(€1276 fase studio, €814 fase introduttiva, €2835 trattazione, comprensiva della trattazione dell'istanza di sospensione, €2127 per discussione, secondo gli onorari minimi della fascia di valore della causa da €52.001 ad e €260.000) ed ulteriori
€1057,80 per spese forfettarie, oltre Iva e Cpa. deve quindi rifondere Parte_1
alla controparte le spese di lite come sopra liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr.ssa CA TT, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 550/2025, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) Rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
2) Revoca il provvedimento di sospensione parziale dell'esecuzione emesso il 28 maggio 2025.
3) Condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che Parte_1
liquida in €8109,80 oltre IVA e CPA.
Ferrara, il 17 ottobre 2025
Il Giudice
CA TT
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 che può essere rappresentata, in via esemplificativa, o dalla dichiarazione della cedente attestante che il credito azionato dalla cessionaria sia stato effettivamente ceduto alla stessa nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, o dall'estratto notarile attestante la medesima circostanza, o, ancora, dalla copia del contratto di cessione (e/o dei suoi allegati) con l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute da cui emerge in modo inequivocabile la posizione debitoria per la quale si agisce.
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