Art. 17.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterra' di deferirgli.
Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterra' di deferirgli.
Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.