CASS
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 22588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22588 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
<SPn>1 In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da VI Di OL - Presidente - Sent. n. 740/2025 Cinzia Vergine CC – 08/05/2025 EM AI - Relatore - R.G.N. 5392/2025 NT RB M. EA MA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NT AR, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 27/01/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EM AI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito i difensori gli avv.ti Vannitiello e Petrillo che hanno insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l’appello cautelare del Pubblico Ministero e per l’effetto ha applicato a NT AR la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare l’attività di impresa e del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per il tempo di un anno, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 640 cod.pen. (capo B) e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A), perché, quale legale rappresentante della CAT Servizi alle imprese, rilasciando false attestati finali di messa in traSPrenza delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 22588 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 08/05/2025 2 competenze acquisite dai dipendenti dell'LT OR Service SP, che venivano fatti apparire come frequentatori di corsi organizzati per l'ottenimento del contributo previsto dal fondo nuovo e competenze, al fine di consentire alla predetta società l'evasione d'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva tre fatture, per un importo totale di € 58.273,30, relative a operazioni inesistenti, nello specifico l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in presenza per i dipendenti della società predetta, in ordine ai quali, il tribunale, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309- 310 cod.proc.pen., 125 comma 3 cod.proc.pen., 63 comma 2 cod.proc.pen. L’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria con motivazione apparente, manifestamente illogica, contraddittoria e in violazione di legge processuale. In primo luogo, avrebbe utilizzato le dichiarazioni del NT rese in sede di acquisizione dei documenti, in violazione dell’art. 63 comma 2 cod.proc.pen., norma avente portata generala applicabile anche in fase cautelare. Il tribunale avrebbe poi travisato la prova e segnatamente le dichiarazioni del Trasi che aveva dichiarato di non conoscere il NT e reso una motivazione illogica là dove avrebbe ritenuto dimostrata la natura fittizia delle prestazioni indicate nella causale delle fatture, e ciò in quanto, per contratto, la CAT era solamente tenuta alla certificazione dello svolgimento del corso e non era il soggetto che avrebbe dovuto svolgere i corsi di formazione dei dipendenti della società LT OR SP. La società LT OR SP sottoscriveva con la CAT Servizi alle Imprese apposito contratto di prestazione di servizi nell'ambito del progetto a tenore del quale la CAT si era obbligata alla fornitura in favore della committenza del materiale didattico e del rilascio delle attestazioni finali e solo qualora si fosse reso necessario, ma ciò non era avvenuto, e previa determinazione dei compensi, anche l'individuazione del personale docente. Quale corrispettivo per la prestazione di tali servizi le parti concordavano espressamente l'importo di € 47.765,00 quale anticipazione pari al 15% dell'acconto del contributo erogato dal FNC al committente. Dunque, l'attribuzione a CAT del solo ruolo di certificatore e non anche di formatore era perfettamente in linea con le indicazioni contrattuali, mentre alla società medesima non competeva lo svolgimento di attività formativa. In conclusione, la CAT aveva svolto attività di mera certificazione dei percorsi formativi svolti da LT OR SP e 3 di forniture di materiale didattico. In tale contesto i giudici avrebbero reso una motivazione contraddittoria rispetto agli atti di indagini essendosi focalizzati sulla mera causale delle fatture, senza analizzare la documentazione acquisita dagli operanti di PG, comprovante il fatto che la formazione non era stata demandata alla CAT e che questa società era del tutto estranea alla preparazione dei cosiddetti corsi fantasma. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 lett. c) cod.proc.pen. e alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di recidiva. La motivazione sarebbe illogicamente fondata in ragione della reiterazione delle condotte nell'ambito dei due procedimenti afferenti all'LT OR, del ruolo ricoperto dal NT nella società Grande SP e l'aver ricoperto altre cariche sociali, Sarebbe, dunque, fondata non tanto sulla concretezza del pericolo di recidiva, ma in ragione del rischio astratto di reiterazione desunto dalla circostanza che il NT ha ricoperto e ricopre altre cariche sociali in seno ad altre società. Infine, non avrebbe valutato, da cui il vizio di omessa motivazione, la distanza temporale dai fatti così obliterando la valutazione dell'attualità delle esigenze che deve concorrere con la concretezza delle stesse. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ciò premesso, il ricorso che per un verso denuncia la motivazione apparente, illogica e contraddittoria e il travisamento probatorio, e dall’altro invoca una diversa lettura del compendio probatorio, assumendo l’inconsistenza dell’assunto accusatorio perché alla società CAT, emittente le fatture oggetto di incolpazione provvisoria di cui al capo C), non competeva lo svolgimento dei corsi di formazione dei dipendenti della LT OR SP, da cui l’insussistenza del reato fiscale e della truffa tentata, non si confronta con la decisione impugnata che ha ritenuto la gravità indiziaria dei reati 4 di emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata truffa, con motivazione connotata da evidente logicità e fondata sulle oggettive emergenze investigative. 2. Va dapprima disattesa, in quanto infondata, la censura di violazione di legge di cui all’art. 63 comma 2 cod.proc.pen. La censura è, in primo luogo generica, non allegando il ricorrente se al momento dell’acquisizione documentale nei confronti del NT erano già emersi indizi di reato nei suoi confronti. In ogni caso, va rilevato che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, che il ricorrente, comunque, non allega (Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752 – 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 Rv. 280242 – 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125 – 01). Infine, mette conto rilevare, il Collegio, che la difesa deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ON secondo cui la CAT si era limitata a rilasciare gli attestati, dopo aver esaminato la documentazione fornita dalla LT OR, non essendosi occupata della tenuta dei corsi, che delineano proprio la tesi difensiva propugnata dal medesimo. Si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del ON che fondano la tesi difensiva. 3. Quanto alla gravità indiziaria, non contesta il ricorrente di avere emesso le fatture di cui si controverte, né le causali delle stesse come risultanti dal documento fiscale, contesta, invece, la diversa qualificazione del rapporto sottostante (contratto che prevedeva la mera attività di attestazione oppure lo svolgimento del corso di formazione che, altro dato assolutamente pacifico, non erano stati espletati). Il Tribunale del riesame, sulla scorta del compendio probatorio e segnatamente sulla scorta delle indagini della Guardia di Finanza di Avellino, ha ritenuto dimostrato che la società LT OR SP aveva ha avuto accesso ai contributi previsti dal fondo pubblico, cofinanziato dal fondo sociale europea, nell'ambito di iniziative finalizzate al contrasto degli effetti economici della pandemia, che non aveva svolto, tuttavia, i corsi di formazione finanziati dal suddetto fondo, ed aveva ottenuto il contributo per lo svolgimento di tre corsi di formazione che avrebbero dovuto essere svolti in presenza e avrebbero dovuto essere organizzati ed erogati, in forza di contratto sottoscritto dalla società CAT di cui il ricorrente, era legale rappresentante società, società che aveva rilasciato gli attestati di fine partecipazione per corsi in realtà mai effettuati, avendo i dipendenti della società, che figuravano come partecipanti, 5 negato di avervi mai preso parte. Da tali elementi in punto di fatto ha ritenuto la gravità indiziaria per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatture indicate nel capo di incolpazione, emesse dalla CAT servizi in favore dell'LT OR, tre fatture che venivano regolarmente registrate utilizzate a fini iva dalla società LT OR. A sostegno della gravità indiziaria, militava, secondo il Tribunale, la causale delle stesse in quanto il documento fiscale riportava espresso riferimento alla messa a disposizione del materiale didattico, del personale docente e del rilascio delle attestazioni finali. A fronte di tale logica motivazione che, come tale appare incensurabile in questa sede, la tesi difensiva è intrinsecamente illogica e manifestamente infondata. Assume il difensore che la CAT non fosse tenuta alla effettuazione dei corsi di formazione, essendo tenuta solo alla certificazione di questi. Non contesta il ricorrente l’oggetto della fattura, la prestazione ivi indicata, come risultante dal documento stesso, né deduce la sua falsità quanto all’indicato oggetto, ma sostiene di avere svolto la prestazione pattuita in sede contrattuale, prestazione diversa da quella indicata nelle fatture la cui falsità resta in sostanza non contestata. Ciò che rileva, ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, è l’indicazione contenuta nel documento fattura dell’oggetto della prestazione che giustifica l’emissione del documento fiscale, se l’oggetto della prestazione indicato in fattura non corrisponde alla realtà economica o se la prestazione indicata è inesistente si configura il reato di emissione di una fattura sotto il profilo dell’inesistenza oggettivo della prestazione ivi indicata. Non è tema rilevante che il soggetto emittente non avesse assunto contrattualmente lo svolgimento dei corsi di formazione in favore di LT OR SP, ciò che rileva è la verifica se quanto indicato nella causale della fattura, rispecchi la realtà dell’operazione commerciale rappresentata nel documento. Ora la divergenza tra l’oggetto della prestazione indicato nella fattura e la realtà economica è desunta dal testimoniale circa il mancato espletamento dei corsi che viene documentato nella fattura che, tra l’altro indica quale attività svolta l’attestazione di corsi mai espletati, e che costituisce l’artificio per il conseguimento di parte del finanziamento. Con l’art. 8 il legislatore ha inteso colpire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e, dunque la divergenza tra la realtà commerciale, come sostiene il ricorrente (certificazione dei corsi) e quella documentale, rilevando non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione fatturata, secondo quanto risulta dall'inciso "in tutto o in parte inesistenti", ma anche la divergenza qualitativa e quantitativa. 6 4. È fondato il secondo motivo di ricorso. L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione non congrua con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Il Tribunale argomenta la ricorrenza del pericolo di recidiva dagli esiti di altra indagine per fatti analoghi nella quale risulta indagato il ricorrente quale legale rappresentante della società Sifarm srl, soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti relative a corsi di formazione, da cui il concreto pericolo di reiterazione dei reati essendo aduso, il ricorrente, a costituire diverse società volte a emettere fatture per operazioni inesistenti che consentivano alla società LT OR di ottenere i finanziamenti, ma la stesa ordinanza mette in rilievo, da cui una intrinseca illogicità, come nell’altro procedimento sia già stato escluso il pericolo di recidiva. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta poi carente in relazione all’attualità del pericolo. Va osservato che all'indomani della modifica legislativa operata dalla legge n. 47 del 2015, che, con riguardo all'art. 274 cod.proc.pen., ha introdotto accanto alla concretezza anche il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale requisito richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata, della sua gravità, posta in relazione al tempo da essa trascorso ed "attualizzata" nella prognosi di reiterazione criminosa, con l’ulteriore precisazione che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, né richiede la sussistenza di un’occasione prossima di commettere il reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliuolo, Rv. 282769 – 01). Tale indagine va compiuta con una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01). Superato l’isolato indirizzo interpretativo secondo cui l’indagine sull’attualità 7 del pericolo di recidiva (non venendo qui in discussione la sua concretezza) non richiede l’indagine sulla sussistenza delle condizioni necessarie affinchè si presenti l’occasione di commettere l’illecito (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 – 01), la successiva giurisprudenza ha accolto una interpretazione del requisito dell’attualità del pericolo che richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 – 01). L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame. Nel resto il ricorso va rigettato. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EM AI VI Di OL </SPn>
udita la relazione svolta dal consigliere EM AI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, udito i difensori gli avv.ti Vannitiello e Petrillo che hanno insistito nell’accoglimento del ricorso. 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l’appello cautelare del Pubblico Ministero e per l’effetto ha applicato a NT AR la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare l’attività di impresa e del divieto di esercitare gli uffici direttivi delle persone giuridiche per il tempo di un anno, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 640 cod.pen. (capo B) e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A), perché, quale legale rappresentante della CAT Servizi alle imprese, rilasciando false attestati finali di messa in traSPrenza delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 22588 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 08/05/2025 2 competenze acquisite dai dipendenti dell'LT OR Service SP, che venivano fatti apparire come frequentatori di corsi organizzati per l'ottenimento del contributo previsto dal fondo nuovo e competenze, al fine di consentire alla predetta società l'evasione d'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva tre fatture, per un importo totale di € 58.273,30, relative a operazioni inesistenti, nello specifico l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in presenza per i dipendenti della società predetta, in ordine ai quali, il tribunale, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309- 310 cod.proc.pen., 125 comma 3 cod.proc.pen., 63 comma 2 cod.proc.pen. L’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la gravità indiziaria con motivazione apparente, manifestamente illogica, contraddittoria e in violazione di legge processuale. In primo luogo, avrebbe utilizzato le dichiarazioni del NT rese in sede di acquisizione dei documenti, in violazione dell’art. 63 comma 2 cod.proc.pen., norma avente portata generala applicabile anche in fase cautelare. Il tribunale avrebbe poi travisato la prova e segnatamente le dichiarazioni del Trasi che aveva dichiarato di non conoscere il NT e reso una motivazione illogica là dove avrebbe ritenuto dimostrata la natura fittizia delle prestazioni indicate nella causale delle fatture, e ciò in quanto, per contratto, la CAT era solamente tenuta alla certificazione dello svolgimento del corso e non era il soggetto che avrebbe dovuto svolgere i corsi di formazione dei dipendenti della società LT OR SP. La società LT OR SP sottoscriveva con la CAT Servizi alle Imprese apposito contratto di prestazione di servizi nell'ambito del progetto a tenore del quale la CAT si era obbligata alla fornitura in favore della committenza del materiale didattico e del rilascio delle attestazioni finali e solo qualora si fosse reso necessario, ma ciò non era avvenuto, e previa determinazione dei compensi, anche l'individuazione del personale docente. Quale corrispettivo per la prestazione di tali servizi le parti concordavano espressamente l'importo di € 47.765,00 quale anticipazione pari al 15% dell'acconto del contributo erogato dal FNC al committente. Dunque, l'attribuzione a CAT del solo ruolo di certificatore e non anche di formatore era perfettamente in linea con le indicazioni contrattuali, mentre alla società medesima non competeva lo svolgimento di attività formativa. In conclusione, la CAT aveva svolto attività di mera certificazione dei percorsi formativi svolti da LT OR SP e 3 di forniture di materiale didattico. In tale contesto i giudici avrebbero reso una motivazione contraddittoria rispetto agli atti di indagini essendosi focalizzati sulla mera causale delle fatture, senza analizzare la documentazione acquisita dagli operanti di PG, comprovante il fatto che la formazione non era stata demandata alla CAT e che questa società era del tutto estranea alla preparazione dei cosiddetti corsi fantasma. - Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 lett. c) cod.proc.pen. e alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di recidiva. La motivazione sarebbe illogicamente fondata in ragione della reiterazione delle condotte nell'ambito dei due procedimenti afferenti all'LT OR, del ruolo ricoperto dal NT nella società Grande SP e l'aver ricoperto altre cariche sociali, Sarebbe, dunque, fondata non tanto sulla concretezza del pericolo di recidiva, ma in ragione del rischio astratto di reiterazione desunto dalla circostanza che il NT ha ricoperto e ricopre altre cariche sociali in seno ad altre società. Infine, non avrebbe valutato, da cui il vizio di omessa motivazione, la distanza temporale dai fatti così obliterando la valutazione dell'attualità delle esigenze che deve concorrere con la concretezza delle stesse. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ciò premesso, il ricorso che per un verso denuncia la motivazione apparente, illogica e contraddittoria e il travisamento probatorio, e dall’altro invoca una diversa lettura del compendio probatorio, assumendo l’inconsistenza dell’assunto accusatorio perché alla società CAT, emittente le fatture oggetto di incolpazione provvisoria di cui al capo C), non competeva lo svolgimento dei corsi di formazione dei dipendenti della LT OR SP, da cui l’insussistenza del reato fiscale e della truffa tentata, non si confronta con la decisione impugnata che ha ritenuto la gravità indiziaria dei reati 4 di emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata truffa, con motivazione connotata da evidente logicità e fondata sulle oggettive emergenze investigative. 2. Va dapprima disattesa, in quanto infondata, la censura di violazione di legge di cui all’art. 63 comma 2 cod.proc.pen. La censura è, in primo luogo generica, non allegando il ricorrente se al momento dell’acquisizione documentale nei confronti del NT erano già emersi indizi di reato nei suoi confronti. In ogni caso, va rilevato che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, che il ricorrente, comunque, non allega (Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, Rv. 275752 – 01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 Rv. 280242 – 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Rv. 279125 – 01). Infine, mette conto rilevare, il Collegio, che la difesa deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ON secondo cui la CAT si era limitata a rilasciare gli attestati, dopo aver esaminato la documentazione fornita dalla LT OR, non essendosi occupata della tenuta dei corsi, che delineano proprio la tesi difensiva propugnata dal medesimo. Si deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del ON che fondano la tesi difensiva. 3. Quanto alla gravità indiziaria, non contesta il ricorrente di avere emesso le fatture di cui si controverte, né le causali delle stesse come risultanti dal documento fiscale, contesta, invece, la diversa qualificazione del rapporto sottostante (contratto che prevedeva la mera attività di attestazione oppure lo svolgimento del corso di formazione che, altro dato assolutamente pacifico, non erano stati espletati). Il Tribunale del riesame, sulla scorta del compendio probatorio e segnatamente sulla scorta delle indagini della Guardia di Finanza di Avellino, ha ritenuto dimostrato che la società LT OR SP aveva ha avuto accesso ai contributi previsti dal fondo pubblico, cofinanziato dal fondo sociale europea, nell'ambito di iniziative finalizzate al contrasto degli effetti economici della pandemia, che non aveva svolto, tuttavia, i corsi di formazione finanziati dal suddetto fondo, ed aveva ottenuto il contributo per lo svolgimento di tre corsi di formazione che avrebbero dovuto essere svolti in presenza e avrebbero dovuto essere organizzati ed erogati, in forza di contratto sottoscritto dalla società CAT di cui il ricorrente, era legale rappresentante società, società che aveva rilasciato gli attestati di fine partecipazione per corsi in realtà mai effettuati, avendo i dipendenti della società, che figuravano come partecipanti, 5 negato di avervi mai preso parte. Da tali elementi in punto di fatto ha ritenuto la gravità indiziaria per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fatture indicate nel capo di incolpazione, emesse dalla CAT servizi in favore dell'LT OR, tre fatture che venivano regolarmente registrate utilizzate a fini iva dalla società LT OR. A sostegno della gravità indiziaria, militava, secondo il Tribunale, la causale delle stesse in quanto il documento fiscale riportava espresso riferimento alla messa a disposizione del materiale didattico, del personale docente e del rilascio delle attestazioni finali. A fronte di tale logica motivazione che, come tale appare incensurabile in questa sede, la tesi difensiva è intrinsecamente illogica e manifestamente infondata. Assume il difensore che la CAT non fosse tenuta alla effettuazione dei corsi di formazione, essendo tenuta solo alla certificazione di questi. Non contesta il ricorrente l’oggetto della fattura, la prestazione ivi indicata, come risultante dal documento stesso, né deduce la sua falsità quanto all’indicato oggetto, ma sostiene di avere svolto la prestazione pattuita in sede contrattuale, prestazione diversa da quella indicata nelle fatture la cui falsità resta in sostanza non contestata. Ciò che rileva, ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, è l’indicazione contenuta nel documento fattura dell’oggetto della prestazione che giustifica l’emissione del documento fiscale, se l’oggetto della prestazione indicato in fattura non corrisponde alla realtà economica o se la prestazione indicata è inesistente si configura il reato di emissione di una fattura sotto il profilo dell’inesistenza oggettivo della prestazione ivi indicata. Non è tema rilevante che il soggetto emittente non avesse assunto contrattualmente lo svolgimento dei corsi di formazione in favore di LT OR SP, ciò che rileva è la verifica se quanto indicato nella causale della fattura, rispecchi la realtà dell’operazione commerciale rappresentata nel documento. Ora la divergenza tra l’oggetto della prestazione indicato nella fattura e la realtà economica è desunta dal testimoniale circa il mancato espletamento dei corsi che viene documentato nella fattura che, tra l’altro indica quale attività svolta l’attestazione di corsi mai espletati, e che costituisce l’artificio per il conseguimento di parte del finanziamento. Con l’art. 8 il legislatore ha inteso colpire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e, dunque la divergenza tra la realtà commerciale, come sostiene il ricorrente (certificazione dei corsi) e quella documentale, rilevando non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione fatturata, secondo quanto risulta dall'inciso "in tutto o in parte inesistenti", ma anche la divergenza qualitativa e quantitativa. 6 4. È fondato il secondo motivo di ricorso. L’ordinanza impugnata ha reso una motivazione non congrua con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Il Tribunale argomenta la ricorrenza del pericolo di recidiva dagli esiti di altra indagine per fatti analoghi nella quale risulta indagato il ricorrente quale legale rappresentante della società Sifarm srl, soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti relative a corsi di formazione, da cui il concreto pericolo di reiterazione dei reati essendo aduso, il ricorrente, a costituire diverse società volte a emettere fatture per operazioni inesistenti che consentivano alla società LT OR di ottenere i finanziamenti, ma la stesa ordinanza mette in rilievo, da cui una intrinseca illogicità, come nell’altro procedimento sia già stato escluso il pericolo di recidiva. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta poi carente in relazione all’attualità del pericolo. Va osservato che all'indomani della modifica legislativa operata dalla legge n. 47 del 2015, che, con riguardo all'art. 274 cod.proc.pen., ha introdotto accanto alla concretezza anche il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale requisito richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta di reato realizzata, della sua gravità, posta in relazione al tempo da essa trascorso ed "attualizzata" nella prognosi di reiterazione criminosa, con l’ulteriore precisazione che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, né richiede la sussistenza di un’occasione prossima di commettere il reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 – 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliuolo, Rv. 282769 – 01). Tale indagine va compiuta con una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01). Superato l’isolato indirizzo interpretativo secondo cui l’indagine sull’attualità 7 del pericolo di recidiva (non venendo qui in discussione la sua concretezza) non richiede l’indagine sulla sussistenza delle condizioni necessarie affinchè si presenti l’occasione di commettere l’illecito (Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688 – 01), la successiva giurisprudenza ha accolto una interpretazione del requisito dell’attualità del pericolo che richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordanescu, Rv. 282991 – 01). L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame. Nel resto il ricorso va rigettato. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta il ricorso nel resto. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EM AI VI Di OL </SPn>