Art. 61.
Gli avvocati, che ora sono ammessi al patrocinio davanti ai soli tribunali secondo le leggi attualmente in vigore, s'intendono pure ammessi davanti alle Corti d'appello.
Gli avvocati, che ora sono ammessi al patrocinio davanti ai soli tribunali secondo le leggi attualmente in vigore, s'intendono pure ammessi davanti alle Corti d'appello.