TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuseppe Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3086 dell'anno 2017
promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. OR LO, elettivamente domiciliati in VIA G. DEVITOFRANCESCO 27 70124 BARI presso il difensore avv.
OR LO
ATTORE/I
contro
(C.F. ) e per essa quale mandataria la Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SELVAGGI ALBERTO, CP_2 elettivamente domiciliata in PIAZZA UMBERTO I 54 70121 BARI presso il difensore avv. SELVAGGI ALBERTO
pagina 1 di 12 CONVENUTO/I
nonché contro
già (C.F. ), Controparte_3 Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MUNI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in CORSO GIUSEPPE LD – VILLA MENNA 115 80055
OR (NA) presso il difensore avv. MUNI MASSIMILIANO
INTERVENUTO/I
All'udienza del 18/06/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni rese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 01/12/2016, la società ha Controparte_1 chiesto ingiungersi a e in forza di Parte_1 Parte_2 contratto di conto corrente di corrispondenza “ordinario clientela”
n. 10313001 acceso in data 20/09/2004 dalla società Controparte_4
, già
[...] Controparte_5
, presso la (oggi ,
[...] Controparte_6 Controparte_1 garantito da fideiussioni rilasciate da parte di e Parte_1
il pagamento della complessiva somma €. 487.914,10, Parte_2 oltre interessi fino al totale soddisfo.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.
n. 5327/2016 del 20/12/2016 – r.g. n. 18721/2016 – repert. n.
8063/2016, è stato, dunque, intimato a e Parte_1 Parte_2 il pagamento della detta somma, oltre interessi come da domanda e spese di lite per la fase monitoria.
pagina 2 di 12 Con atto di citazione del 15/02/2017, e Parte_1 Pt_2
, nella loro qualità di fideiussori della società
[...] CP_7
, hanno spiegato opposizione avverso il detto decreto,
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare, anche per mezzo di espletanda CTU in corso di causa, l'addebito da parte dell'opposta di interessi ultralegali in quanto superiori ai tassi soglia ex l. 108/96 e, quindi, dichiarare l'inefficacia e la non debenza d'interessi addebitati in c/c ex art. 1815 c.c., ovvero in via gradata e subordinata, dichiarare dovuti solo gli interessi adeguati ai rispettivi tassi soglia vigenti tempo per tempo rispetto alle violazioni espletate nel corso del rapporto contrattuale per cui è causa;
inoltre accertare l'illegittimità e inefficacia della capitalizzazione operata per le motivazioni innanzi spiegate e dichiarare inapplicabile ogni forma di capitalizzazione nel corso del rapporto contrattuale intercorso;
inoltre ancora accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione della normativa innanzi richiamata degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto;
2) inoltre accertare e dichiarare la inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità delle presunte fideiussioni rilasciate in favore della debitrice principale per tutte le motivazioni innanzi rassegnate;
3) per l'effetto di quanto innanzi e per tutte le motivazioni in atti, accertare e dichiarare la nullità e invalidità del decreto ingiuntivo opposto revocandolo integralmente per violazione di tutta la normativa innanzi richiamata;
4) con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno dell'opposizione, e hanno Parte_1 Parte_2 eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari,
l'illegittima applicazione di cms, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e l'intervenuta decadenza della stessa ai sensi dell'art. 1957 c.c.
pagina 3 di 12 Si è costituito in giudizio l'istituto di credito opposto, con comparsa del 12/06/2017, con cui, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'istanza ex art.649 c.p.c. formulata dagli opponenti per radicale difetto dei presupposti di legge;
2) rigettare la presente opposizione perché del tutto infondata in punto di fatto e di diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato;
3) nel merito, rigettare integralmente le avverse domande, in quanto carenti di prova e comunque infondate per i motivi esposti;
4) condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, da liquidare secondo la normativa vigente”.
Con ordinanza del 26/09/2017 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ed è stato assegnato il termine per il tentativo di mediazione.
Riassunto il procedimento da e a Parte_1 Parte_2 seguito del decesso del difensore dell'istituto di credito opposto ed esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU depositata il
18/01/2019, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In corso di causa è intervenuta, qualificandosi cessionaria del credito in contestazione in forza di operazioni di cartolarizzazione, la Controparte_3
Disposta l'integrazione della CTU con ordinanza del 14/10/2020 e, successivamente, la rinnovazione delle operazioni peritali con ordinanza del 04/04/2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
pagina 4 di 12 La domanda di pagamento va accolta per quanto di ragione.
Nel merito, giova precisare che, in tema di onere della prova, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr tra le tante, Cass. civ. n.
17371/2003 e Cass. sez lavoro n. 16340/2009).
Incombe sul debitore l'onere di provare fatti modificativi o estintivi del credito.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corrente n. 10313001 con allegato documento di sintesi, il contratto di affidamento del 27/04/2010, il contratto di affidamento del 02/09/2014, gli estratti conto e gli estratti conto scalari relativi al conto corrente n. 10313001,
l'estratto conto ex art. 50 TUB e le fideiussioni (doc.
2-5 e 7 fasc. monitorio).
Di conseguenza, la banca ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Viceversa, il debitore non ha adempiuto al suo onere di provare fatti modificativi o estintivi del credito.
In ordine all'eccezione di usurarietà dei tassi applicati, ne è stata verificata l'infondatezza.
Nello specifico, con riferimento al contratto di conto corrente n. 10313001 del 20/09/2004, il consulente, evidenziando che il tasso soglia previsto dal D.M. 22/06/2004 prevede un tasso medio per le aperture di credito in conto corrente fino ad € 5.000,00 del 12,34% con conseguente tasso soglia del 18,51% ed oltre € 5.000,00 del 9,47%
pagina 5 di 12 con conseguente tasso soglia del 14,205%, ha concluso che le pattuizioni degli interessi non superano il tasso soglia medio tempore vigente per entrambe le citate classi di importo.
Il ctu, analizzando il contratto di apertura di credito del
27/04/2010, ha poi precisato che il D.M. 26/04/2010 prevede per le aperture di credito superiori a € 5.000 il tasso medio del 9,82%, con conseguente tasso soglia del 14,73% e per gli anticipi sconti ed altri finanziamenti alle imprese per la classe di importo superiori ad € 100.000,00 il tasso medio del 4,28% con conseguente tasso soglia del 6,42%, mentre per il contratto di apertura di credito del
02/09/2014 ha evidenziato che il D.M. 25/06/2014 prevede per gli anticipi e sconti per la classe di importo superiore ad € 100.000,00
i tasso medio del 5,62%, con conseguente tasso soglia del 11,025%, concludendo che, nella specie, non si registra in relazione ad entrambi i contratti una pattuizione superiore al tasso soglia.
Va disattesa anche l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi.
Come è noto, l'art. 120 TUB, nella sua versione iniziale, in vigore dal 1994 al 1999, non disciplinava il fenomeno anatocistico.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs. 04/08/1999 ha modificato l'art. 120
TUB, sancendo la legittimità dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni: la norma de qua prevede che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità dei pagamenti.
All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, con l'art. 1 co. 629 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con cui ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 2
pagina 6 di 12 dell'art. 120 TUB, disponendo che il CICR stabilisca “modalità e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capitale.
La predetta Delibera CICR non è mai stata emanata, ma, ad ogni modo, si ritiene che il divieto di anatocismo posto dalla nuova formulazione dell'art. 120 TUB sia immediatamente operativo.
Infine, con legge 8 aprile 2016 n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 febbraio 2016 n. 18, il legislatore ha nuovamente novellato il co. 2 dell'art. 120 TUB, confermando il divieto di anatocismo.
Orbene, se dal 9/02/2000 al 2013 la capitalizzazione degli interessi era legittima, purché applicata a condizione di reciprocità, a decorrere dal 2014 il fenomeno anatocistico risulta del tutto vietato.
Ciò posto, nella specie, il contratto di conto corrente risale al 2004 e rientra, dunque, nella vigenza della Delibera CICR del
2000.
In aderenza alla detta delibera, il contratto contiene la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi a condizione di reciprocità. Detta clausola è, dunque, pienamente legittima e legittima ne è la relativa applicazione.
Il consulente ha, pertanto, concluso che al rapporto oggetto di causa è stata concretamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per il periodo decorrente dal
20/09/2004 al 31/12/2013, stante la legittima pattuizione in forma specifica della clausola anatocistica, con applicazione unica per il successivo periodo decorrente dal 01/01/2014 al 22/06/2016.
pagina 7 di 12 In merito alla cms, va chiarito, in linea generale, che essa non può essere considerata nulla per mancanza di causa, ma lo è ove non pattuita o indeterminata.
Un datato orientamento giurisprudenziale riteneva la cms nulla per difetto di causa, in ipotesi di applicazione sul massimo sconfinamento eseguito nel periodo (tra le altre, Tribunale di
Mondovì sentenza del 23/03/2010).
Tale orientamento è stato superato dalla giurisprudenza più recente, che si condivide.
La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma e, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità (tra le tante, Cass. 5359/2024; Trib. Modena
n. 361/2018).
Nel caso di specie, il CTU incaricato di rielaborare i rapporti di dare – avere tra le parti, dopo aver verificato la completezza della documentazione contrattuale e degli estratti conto prodotti dalla , ha rilevato delle criticità in termini di applicazione CP_6 di commissioni non pattuite o pattuite senza indicazione del criterio di calcolo, procedendo, dunque nell'ambito del ricalcolo, all'espunzione di detti addebiti illegittimi.
In particolare, il consulente ha verificato quanto segue:
- relativamente al contratto di c/c la banca ha applicato la cms in misura minore rispetto alla pattuizione della stessa quale “commissione di massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” nella misura dell'1,50%; risulta, pertanto, rispettosa dei requisiti della determinatezza poiché in contratto vi è
l'indicazione dell'aliquota percentuale, del criterio di calcolo e della periodicità;
pagina 8 di 12 - per il periodo successivo al 01/01/2010, il contratto di affidamento del 27/04/2010, seppure preveda la cms nella misura dello 0,125% non prevede i criteri di calcolo e la periodicità;
- per il periodo successivo sino alla pattuizione del
02/09/2014 la banca ha addebitato la commissione disponibilità fondi, la commissione istruttoria veloce e/o la commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi, in assenza di pattuizione;
- per il periodo successivo al 02/09/2014 la banca ha applicato la commissione disponibilità fondi e la commissione istruttoria veloce pattuite.
Non appalesa la necessità di ulteriori approfondimenti peritali.
Passando ad esaminare le fideiussioni rilasciate in data
03/03/2008, 18/08/2009, 27/04/2010, 31/03/2011 e 02/09/2014 da Pt_1
e in favore della società deve
[...] Parte_2 CP_4 osservarsi che, in disparte l'asserita volontà degli opponenti di non costituirsi quali garanti della società debitrice, deve rilevarsi che la sottoscrizione delle fideiussioni da parte degli stessi è di per sé sola sufficiente a qualificarli come garanti e, pertanto,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dev'essere rigettata.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1956 c.c., deve osservarsi che l'onere del creditore, previsto dal citato articolo, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché, come nel caso in esame, nella stessa persona
( coesistono le qualità di socio, liquidatore e Parte_1 fideiussore della società nonché di fideiussore e socio della pagina 9 di 12 medesima società ( , giacché, in tale ipotesi, la Parte_2 richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. visura camerale doc. 9 fasc. monitorio).
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può configurarsi una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. Civ. sentenza n. 3761/2006; Trib.
Milano sentenza del 15/7/2010; Trib. Napoli n. 5783/2013).
Quanto alla eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che la clausola, prevista dall'art. 5 dei contratti di fideiussione, risulta doppiamente sottoscritta dalle parti.
Sul punto, è pacifico che il beneficio di cui alla norma citata possa essere preventivamente rinunciato dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n.
28943/2017; n. 21867/2013; n. 9455/2012; n. 13078/2008).
Conclusivamente, l'opposizione dev'essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto alla luce di quanto innanzi esposto e in considerazione della determinazione, da parte del consulente nominato, di un minore saldo a debito per la società correntista pari a €.439.976,51 riveniente dal ricalcolo del conto corrente n. 10313001.
Infatti, l'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta pagina 10 di 12 all'opposta (Cass. Civ., sez.III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez.II, sent. n. 10229/2002).
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite per la fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue:
Valore della causa: €. 439.976,51
controversia (valore medio): €. 3.544,00 Parte_3
Fase introduttiva (valore medio): €. 2.338,00
Fase istruttoria (valore minimo): €. 10.411,00
Fase decisoria (valore medio): €. 6.164,00
Compenso tabellare: €. 22.457,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattesa o assorbita:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di pagamento e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della opposta della complessiva somma di €. 439.976,51, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che liquida in €. 23.112,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e in Parte_1 Parte_2 solido;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
pagina 11 di 12 Così deciso in data 6.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuseppe Rana ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3086 dell'anno 2017
promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. OR LO, elettivamente domiciliati in VIA G. DEVITOFRANCESCO 27 70124 BARI presso il difensore avv.
OR LO
ATTORE/I
contro
(C.F. ) e per essa quale mandataria la Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SELVAGGI ALBERTO, CP_2 elettivamente domiciliata in PIAZZA UMBERTO I 54 70121 BARI presso il difensore avv. SELVAGGI ALBERTO
pagina 1 di 12 CONVENUTO/I
nonché contro
già (C.F. ), Controparte_3 Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MUNI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in CORSO GIUSEPPE LD – VILLA MENNA 115 80055
OR (NA) presso il difensore avv. MUNI MASSIMILIANO
INTERVENUTO/I
All'udienza del 18/06/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni rese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio del 01/12/2016, la società ha Controparte_1 chiesto ingiungersi a e in forza di Parte_1 Parte_2 contratto di conto corrente di corrispondenza “ordinario clientela”
n. 10313001 acceso in data 20/09/2004 dalla società Controparte_4
, già
[...] Controparte_5
, presso la (oggi ,
[...] Controparte_6 Controparte_1 garantito da fideiussioni rilasciate da parte di e Parte_1
il pagamento della complessiva somma €. 487.914,10, Parte_2 oltre interessi fino al totale soddisfo.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.
n. 5327/2016 del 20/12/2016 – r.g. n. 18721/2016 – repert. n.
8063/2016, è stato, dunque, intimato a e Parte_1 Parte_2 il pagamento della detta somma, oltre interessi come da domanda e spese di lite per la fase monitoria.
pagina 2 di 12 Con atto di citazione del 15/02/2017, e Parte_1 Pt_2
, nella loro qualità di fideiussori della società
[...] CP_7
, hanno spiegato opposizione avverso il detto decreto,
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare, anche per mezzo di espletanda CTU in corso di causa, l'addebito da parte dell'opposta di interessi ultralegali in quanto superiori ai tassi soglia ex l. 108/96 e, quindi, dichiarare l'inefficacia e la non debenza d'interessi addebitati in c/c ex art. 1815 c.c., ovvero in via gradata e subordinata, dichiarare dovuti solo gli interessi adeguati ai rispettivi tassi soglia vigenti tempo per tempo rispetto alle violazioni espletate nel corso del rapporto contrattuale per cui è causa;
inoltre accertare l'illegittimità e inefficacia della capitalizzazione operata per le motivazioni innanzi spiegate e dichiarare inapplicabile ogni forma di capitalizzazione nel corso del rapporto contrattuale intercorso;
inoltre ancora accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione della normativa innanzi richiamata degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto;
2) inoltre accertare e dichiarare la inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità delle presunte fideiussioni rilasciate in favore della debitrice principale per tutte le motivazioni innanzi rassegnate;
3) per l'effetto di quanto innanzi e per tutte le motivazioni in atti, accertare e dichiarare la nullità e invalidità del decreto ingiuntivo opposto revocandolo integralmente per violazione di tutta la normativa innanzi richiamata;
4) con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno dell'opposizione, e hanno Parte_1 Parte_2 eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari,
l'illegittima applicazione di cms, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e l'intervenuta decadenza della stessa ai sensi dell'art. 1957 c.c.
pagina 3 di 12 Si è costituito in giudizio l'istituto di credito opposto, con comparsa del 12/06/2017, con cui, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'istanza ex art.649 c.p.c. formulata dagli opponenti per radicale difetto dei presupposti di legge;
2) rigettare la presente opposizione perché del tutto infondata in punto di fatto e di diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato;
3) nel merito, rigettare integralmente le avverse domande, in quanto carenti di prova e comunque infondate per i motivi esposti;
4) condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite, da liquidare secondo la normativa vigente”.
Con ordinanza del 26/09/2017 è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ed è stato assegnato il termine per il tentativo di mediazione.
Riassunto il procedimento da e a Parte_1 Parte_2 seguito del decesso del difensore dell'istituto di credito opposto ed esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU depositata il
18/01/2019, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In corso di causa è intervenuta, qualificandosi cessionaria del credito in contestazione in forza di operazioni di cartolarizzazione, la Controparte_3
Disposta l'integrazione della CTU con ordinanza del 14/10/2020 e, successivamente, la rinnovazione delle operazioni peritali con ordinanza del 04/04/2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
pagina 4 di 12 La domanda di pagamento va accolta per quanto di ragione.
Nel merito, giova precisare che, in tema di onere della prova, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr tra le tante, Cass. civ. n.
17371/2003 e Cass. sez lavoro n. 16340/2009).
Incombe sul debitore l'onere di provare fatti modificativi o estintivi del credito.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corrente n. 10313001 con allegato documento di sintesi, il contratto di affidamento del 27/04/2010, il contratto di affidamento del 02/09/2014, gli estratti conto e gli estratti conto scalari relativi al conto corrente n. 10313001,
l'estratto conto ex art. 50 TUB e le fideiussioni (doc.
2-5 e 7 fasc. monitorio).
Di conseguenza, la banca ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Viceversa, il debitore non ha adempiuto al suo onere di provare fatti modificativi o estintivi del credito.
In ordine all'eccezione di usurarietà dei tassi applicati, ne è stata verificata l'infondatezza.
Nello specifico, con riferimento al contratto di conto corrente n. 10313001 del 20/09/2004, il consulente, evidenziando che il tasso soglia previsto dal D.M. 22/06/2004 prevede un tasso medio per le aperture di credito in conto corrente fino ad € 5.000,00 del 12,34% con conseguente tasso soglia del 18,51% ed oltre € 5.000,00 del 9,47%
pagina 5 di 12 con conseguente tasso soglia del 14,205%, ha concluso che le pattuizioni degli interessi non superano il tasso soglia medio tempore vigente per entrambe le citate classi di importo.
Il ctu, analizzando il contratto di apertura di credito del
27/04/2010, ha poi precisato che il D.M. 26/04/2010 prevede per le aperture di credito superiori a € 5.000 il tasso medio del 9,82%, con conseguente tasso soglia del 14,73% e per gli anticipi sconti ed altri finanziamenti alle imprese per la classe di importo superiori ad € 100.000,00 il tasso medio del 4,28% con conseguente tasso soglia del 6,42%, mentre per il contratto di apertura di credito del
02/09/2014 ha evidenziato che il D.M. 25/06/2014 prevede per gli anticipi e sconti per la classe di importo superiore ad € 100.000,00
i tasso medio del 5,62%, con conseguente tasso soglia del 11,025%, concludendo che, nella specie, non si registra in relazione ad entrambi i contratti una pattuizione superiore al tasso soglia.
Va disattesa anche l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi.
Come è noto, l'art. 120 TUB, nella sua versione iniziale, in vigore dal 1994 al 1999, non disciplinava il fenomeno anatocistico.
L'art. 25 co. 2 del D.lgs. 04/08/1999 ha modificato l'art. 120
TUB, sancendo la legittimità dell'anatocismo, sebbene a determinate condizioni: la norma de qua prevede che il CICR stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nei rapporti di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità dei pagamenti.
All'art. 2 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si legge che l'accredito e l'addebito degli interessi debba avvenire sulla base di tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e che il saldo periodico produca interessi secondo le medesime modalità.
Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia, con l'art. 1 co. 629 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con cui ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 2
pagina 6 di 12 dell'art. 120 TUB, disponendo che il CICR stabilisca “modalità e criteri per la produzione di interessi” nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, “prevedendo in ogni caso che”: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati solo sulla sorte capitale.
La predetta Delibera CICR non è mai stata emanata, ma, ad ogni modo, si ritiene che il divieto di anatocismo posto dalla nuova formulazione dell'art. 120 TUB sia immediatamente operativo.
Infine, con legge 8 aprile 2016 n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 febbraio 2016 n. 18, il legislatore ha nuovamente novellato il co. 2 dell'art. 120 TUB, confermando il divieto di anatocismo.
Orbene, se dal 9/02/2000 al 2013 la capitalizzazione degli interessi era legittima, purché applicata a condizione di reciprocità, a decorrere dal 2014 il fenomeno anatocistico risulta del tutto vietato.
Ciò posto, nella specie, il contratto di conto corrente risale al 2004 e rientra, dunque, nella vigenza della Delibera CICR del
2000.
In aderenza alla detta delibera, il contratto contiene la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi a condizione di reciprocità. Detta clausola è, dunque, pienamente legittima e legittima ne è la relativa applicazione.
Il consulente ha, pertanto, concluso che al rapporto oggetto di causa è stata concretamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi per il periodo decorrente dal
20/09/2004 al 31/12/2013, stante la legittima pattuizione in forma specifica della clausola anatocistica, con applicazione unica per il successivo periodo decorrente dal 01/01/2014 al 22/06/2016.
pagina 7 di 12 In merito alla cms, va chiarito, in linea generale, che essa non può essere considerata nulla per mancanza di causa, ma lo è ove non pattuita o indeterminata.
Un datato orientamento giurisprudenziale riteneva la cms nulla per difetto di causa, in ipotesi di applicazione sul massimo sconfinamento eseguito nel periodo (tra le altre, Tribunale di
Mondovì sentenza del 23/03/2010).
Tale orientamento è stato superato dalla giurisprudenza più recente, che si condivide.
La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma e, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità (tra le tante, Cass. 5359/2024; Trib. Modena
n. 361/2018).
Nel caso di specie, il CTU incaricato di rielaborare i rapporti di dare – avere tra le parti, dopo aver verificato la completezza della documentazione contrattuale e degli estratti conto prodotti dalla , ha rilevato delle criticità in termini di applicazione CP_6 di commissioni non pattuite o pattuite senza indicazione del criterio di calcolo, procedendo, dunque nell'ambito del ricalcolo, all'espunzione di detti addebiti illegittimi.
In particolare, il consulente ha verificato quanto segue:
- relativamente al contratto di c/c la banca ha applicato la cms in misura minore rispetto alla pattuizione della stessa quale “commissione di massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” nella misura dell'1,50%; risulta, pertanto, rispettosa dei requisiti della determinatezza poiché in contratto vi è
l'indicazione dell'aliquota percentuale, del criterio di calcolo e della periodicità;
pagina 8 di 12 - per il periodo successivo al 01/01/2010, il contratto di affidamento del 27/04/2010, seppure preveda la cms nella misura dello 0,125% non prevede i criteri di calcolo e la periodicità;
- per il periodo successivo sino alla pattuizione del
02/09/2014 la banca ha addebitato la commissione disponibilità fondi, la commissione istruttoria veloce e/o la commissione per utilizzi oltre disponibilità fondi, in assenza di pattuizione;
- per il periodo successivo al 02/09/2014 la banca ha applicato la commissione disponibilità fondi e la commissione istruttoria veloce pattuite.
Non appalesa la necessità di ulteriori approfondimenti peritali.
Passando ad esaminare le fideiussioni rilasciate in data
03/03/2008, 18/08/2009, 27/04/2010, 31/03/2011 e 02/09/2014 da Pt_1
e in favore della società deve
[...] Parte_2 CP_4 osservarsi che, in disparte l'asserita volontà degli opponenti di non costituirsi quali garanti della società debitrice, deve rilevarsi che la sottoscrizione delle fideiussioni da parte degli stessi è di per sé sola sufficiente a qualificarli come garanti e, pertanto,
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dev'essere rigettata.
Ciò posto, in ordine all'eccezione di estinzione delle fideiussioni ex art. 1956 c.c., deve osservarsi che l'onere del creditore, previsto dal citato articolo, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché, come nel caso in esame, nella stessa persona
( coesistono le qualità di socio, liquidatore e Parte_1 fideiussore della società nonché di fideiussore e socio della pagina 9 di 12 medesima società ( , giacché, in tale ipotesi, la Parte_2 richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. visura camerale doc. 9 fasc. monitorio).
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non può configurarsi una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. Civ. sentenza n. 3761/2006; Trib.
Milano sentenza del 15/7/2010; Trib. Napoli n. 5783/2013).
Quanto alla eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., deve osservarsi che la clausola, prevista dall'art. 5 dei contratti di fideiussione, risulta doppiamente sottoscritta dalle parti.
Sul punto, è pacifico che il beneficio di cui alla norma citata possa essere preventivamente rinunciato dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n.
28943/2017; n. 21867/2013; n. 9455/2012; n. 13078/2008).
Conclusivamente, l'opposizione dev'essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto alla luce di quanto innanzi esposto e in considerazione della determinazione, da parte del consulente nominato, di un minore saldo a debito per la società correntista pari a €.439.976,51 riveniente dal ricalcolo del conto corrente n. 10313001.
Infatti, l'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta pagina 10 di 12 all'opposta (Cass. Civ., sez.III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez.II, sent. n. 10229/2002).
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite per la fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue:
Valore della causa: €. 439.976,51
controversia (valore medio): €. 3.544,00 Parte_3
Fase introduttiva (valore medio): €. 2.338,00
Fase istruttoria (valore minimo): €. 10.411,00
Fase decisoria (valore medio): €. 6.164,00
Compenso tabellare: €. 22.457,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda o istanza disattesa o assorbita:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda di pagamento e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della opposta della complessiva somma di €. 439.976,51, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che liquida in €. 23.112,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA;
pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e in Parte_1 Parte_2 solido;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
pagina 11 di 12 Così deciso in data 6.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana
pagina 12 di 12