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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SOCCI GE MATTEO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4033/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007296863000 BOLLO 2018 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240008067473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: (Regione Campania, rigetto del ricorso con vittoria di spese;
ADER, rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il contribuente ha proposto ricorso, integrato da successiva memoria, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe per euro 1351,38, per tasse automobilistiche, anno 2018; eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici, con il conseguente decorso del termine di decadenza e/o prescrizione;
nella memoria evidenziava il mancato perfezionamento delle notifiche prospettate dai resistenti per omessa Comunicazione della notifica o del deposito;
2. la Regione con le controdeduzioni ha evidenziato la notifica dell'avviso al 6 ottobre 2021, nei tre anni;
l'avviso non è stato impugnato;
3. L'ADER nelle controdeduziuoni ha evidenziato la notifica della cartella di pagamento l'11 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in considerazione dell'entità del credito e della speditezza del rito;
2. Le reistenti hanno evidenziato e provato le regolari notifiche, rispettivamente il 6 ottobre 2021 (avviso ) e l'11 maggio 2024 (cartella).
Le notifiche, depositate risultano a mezzo posta in via diretta e non necessitava, pertanto, nessuna raccomandata di avvenuta notifica o di avvenuto deposito, trattandosi di notifica diretta a mezzo del servizio postale ("La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c." Cass. Sez. 5, 13/03/2025, n. 6702, Rv. 674368 - 01; vedi anche Sez 5 del 4 novembre
2019 n. 29642, Rv. 655744).
Infatti si condivide la giurisprudenza, sul punto della Corte di Cassazione, «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)
» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 – 01; vedi anche Sez. 5, Ordinanza depositata il 29 novembre 2011 – udienza il 24 settembre 2011, n. 37258; da ultimo Sez. 5, n. 7565 del 2024).
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA
IN COMPLESSIVI EURO 300,00 OLTRE ACCESSORI PER OGNI RESISTENTE.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SOCCI GE MATTEO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4033/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007296863000 BOLLO 2018 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240008067473000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: (Regione Campania, rigetto del ricorso con vittoria di spese;
ADER, rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il contribuente ha proposto ricorso, integrato da successiva memoria, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe per euro 1351,38, per tasse automobilistiche, anno 2018; eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici, con il conseguente decorso del termine di decadenza e/o prescrizione;
nella memoria evidenziava il mancato perfezionamento delle notifiche prospettate dai resistenti per omessa Comunicazione della notifica o del deposito;
2. la Regione con le controdeduzioni ha evidenziato la notifica dell'avviso al 6 ottobre 2021, nei tre anni;
l'avviso non è stato impugnato;
3. L'ADER nelle controdeduziuoni ha evidenziato la notifica della cartella di pagamento l'11 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in considerazione dell'entità del credito e della speditezza del rito;
2. Le reistenti hanno evidenziato e provato le regolari notifiche, rispettivamente il 6 ottobre 2021 (avviso ) e l'11 maggio 2024 (cartella).
Le notifiche, depositate risultano a mezzo posta in via diretta e non necessitava, pertanto, nessuna raccomandata di avvenuta notifica o di avvenuto deposito, trattandosi di notifica diretta a mezzo del servizio postale ("La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c." Cass. Sez. 5, 13/03/2025, n. 6702, Rv. 674368 - 01; vedi anche Sez 5 del 4 novembre
2019 n. 29642, Rv. 655744).
Infatti si condivide la giurisprudenza, sul punto della Corte di Cassazione, «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)
» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, Rv. 657732 – 01; vedi anche Sez. 5, Ordinanza depositata il 29 novembre 2011 – udienza il 24 settembre 2011, n. 37258; da ultimo Sez. 5, n. 7565 del 2024).
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA
IN COMPLESSIVI EURO 300,00 OLTRE ACCESSORI PER OGNI RESISTENTE.