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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4615/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Benevento presso lo studio dell'avv. Antonio Gerardo che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Attilio Cappa, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E elettivamente domiciliato in Pisa presso lo studio dell'avv. Raffaele Controparte_1
Simon, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Realdo Colombo che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegato alla comparsa di costituzione;
CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Parte attrice: 1) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale del Consulente del Lavoro e conseguentemente Controparte_1 determinare i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; Parte_1
2) per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni sofferti da Controparte_1 Parte_1 quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in complessivi Euro 94.856,93 oltre interessi, ovvero in via subordinata, condannare il convenuto al pagamento in favore di di quella diversa somma comunque dovuta ed accertata a titolo Parte_1 di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa;
accertata l'operatività della garanzia assicurativa prestata e condannata
1 in solido con condannarla a pagare direttamente all'attrice Controparte_3 Controparte_1 ogni somma a cui dovesse risultare tenuto il convenuto;
3) condannare, infine, il alla CP_1 refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge.
Parte convenuta: 1) rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande attoree, con ogni consequenziale pronuncia;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale o parziale) delle domande attore, accertata l'operatività della garanzia assicurativa prestata da CP_3
dichiarare la compagnia di assicurazione obbligata a manlevare e/o tenere indenne
[...] dal pagamento di tutte le somme che risultassero dovute a parte attrice, con ogni
Controparte_1 consequenziale pronuncia;
per l'effetto condannare in tesi a dare e pagare Controparte_3 direttamente all'attrice ogni somma a cui dovesse risultare tenuto in subordine,
Controparte_1 dare e pagare a o comunque indennizzare di ogni somma che
Controparte_1 Controparte_1 abbia dovuto corrispondere all'attrice; in ogni caso, dare e pagare e/o comunque indennizzare delle somme sostenute per resistere all'azione di parte attrice nella misura di
Controparte_1 giustizia, con ogni consequenziale pronuncia;
3) con vittoria di spese e compensi di lite.
in tesi dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di indennità da Controparte_2 CP_2 all'assicurato e comunque in ogni caso dichiarare l'inammissibilità/illegittimità della
[...] CP_1 domanda di di condanna di in via solidale con con Parte_1 CP_2 Controparte_1 vittoria delle spese legali;
in ipotesi se accertata una responsabilità dell'assicurato, valutare l'indennità dovuta dall'assicuratore nei limiti pattuiti nel contratto e condannare al CP_2 pagamento della somma di giustizia, detratto il 10% del debito dell'assicurato che resta a carico di con compensazione delle spese legali nella causa di garanzia. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato allegava che nel mese di febbraio 2018 il Parte_1 consulente del lavoro dott. aveva redatto, per conto dell'attrice, la lettera di Controparte_1 licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. del dipendente notificata con CP_4 raccomandata n. 05246277066-5 del 10/02/2018, recapitata in data 14/02/2018.
Tuttavia il licenziamento era stato irrogato al lavoratore senza contestare preventivamente l'addebito, per cui con ricorso ex art. 1 comma 47 e segg. L. n. 92/2012 il aveva impugnato CP_4 il licenziamento innanzi il Tribunale di Firenze, instaurando il procedimento con RG 607/2018. Il giudice del lavoro aveva annullato l'intimato licenziamento, accertando l'effettiva mancanza della contestazione d'addebito e la mancanza di invito del lavoratore alla presentazione di giustificazioni. Aveva disposto, pertanto, la reintegrazione nel posto di lavoro del condannando l'azienda CP_4 alla corresponsione di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, in misura non superiore alle 12 mensilità, oltre al pagamento delle spese di lite. Con atto di precetto del 27/11/2018 il aveva quindi intimato a il CP_4 Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 37.684,40 per capitale e spese legali.
La società attrice aveva impugnato l'ordinanza di cui sopra a mezzo ricorso ex art. 1 comma 51, L. n. 92/2012 ma, con sentenza n. 365/2019, il Tribunale di Firenze aveva respinto l'opposizione, con condanna al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale aveva in particolare osservato che la lettera di licenziamento conteneva la descrizione di una condotta dolosa e inadempiente del ricorrente, enunciando nel dettaglio i motivi che lo avevano determinato mancando, però, ogni 2 riferimento da cui evincersi che si trattasse di una contestazione disciplinare preventiva all'irrogazione di una sanzione, con relativo invito a presentare giustificazioni. Pertanto, l'assenza della formale contestazione determinava l'inesistenza dell'intero procedimento di licenziamento.
Con decreto ingiuntivo n. 10/2019 del 07/01/2019 il Tribunale di Firenze, avendo il optato, CP_4 in luogo della reintegra, per il pagamento delle 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, aveva condannato al pagamento della somma di € 39.456,30 oltre accessori. Parte_1
La società attrice, pertanto, deduceva di aver subito un danno complessivo pari ad € 71.379,25 oltre interessi e rivalutazione, comprensivo di spese legali, di € 31.918,09 per indennità sanzionatoria ed
€ 39.461,16 per indennità sostitutiva della reintegra.
Risultava, pertanto, evidente come il consulente avesse omesso di tenere una condotta diligente ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., ponendo in essere una errata procedura di licenziamento e causando oggettivamente per la sua negligenza ed imperizia un danno all'azienda, del quale veniva richiesto dunque il risarcimento.
Si costituiva il quale precisava di essere stato convocato presso la sede sociale, in Controparte_1 data 10 febbraio 2018, da legale rappresentante visto che il dipendente Testimone_1 Pt_1
dopo essere stato richiamato dal titolare, si era rivolto allo stesso con parole CP_4 ingiuriose lanciandogli anche un mazzo di chiavi all'altezza del viso. Il titolare, visibilmente alterato, pretendeva il licenziamento immediato del lavoratore, senza tenere conto dell'avvertimento del consulente che, nonostante quanto accaduto, faceva presente che era, comunque, CP_1 necessaria la preventiva contestazione prima di procedere al licenziamento.
Il aveva richiesto, quindi, al consulente di sentire un avvocato giuslavorista per trovare il Tes_1 modo di allontanare immediatamente il lavoratore. Era stato, quindi, contattato l'avv. già CP_5 collaboratore il quale aveva confermato che il licenziamento doveva necessariamente Pt_1 essere preceduto da una contestazione. Il non soddisfatto, chiedeva di rivolgersi all'avv. Tes_1
IN, il quale gli aveva richiesto la bozza di una lettera di licenziamento in tronco già utilizzata in precedenza, non disponendo dei dati del lavoratore. La bozza era stata quindi inviata al legale che la aveva restituita leggermente modificata e, come tale, era stata girata al datore di lavoro.
Dunque il lamentato danno non era conseguenza immediata e diretta del preteso inadempimento di era stato il rappresentante della società attrice a decidere di procedere verso il Controparte_1 lavoratore senza preventiva contestazione, nonché di non conciliare la vertenza e di resistere nel giudizio di impugnazione del licenziamento e successivi, con la consulenza e rappresentanza processuale dell'avv. IN, il che aveva comportato il lievitare dei danni conseguiti. Il CP_1 aveva solo operato come tramite, senza che la dinamica del licenziamento fosse stata da lui in alcun modo valutata.
Evidenziava, in ogni caso, che il consulente del lavoro rientrava tra le libere professioni prevalentemente intellettuali e, per giurisprudenza consolidata, la responsabilità del professionista riguardava i soli errori dovuti a mancanza di cognizioni tecniche e/o di esperienza personale, rimanendo limitata ai soli casi di dolo o colpa grave in caso di soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, interpretazione di leggi o risoluzione di questioni opinabili. Nel caso in esame non vi era dubbio che la questione giuridica fosse stata valutata e risolta dall'avv. Vincenzi e non
3 dal consulente del lavoro che, anzi, diligentemente aveva suggerito una soluzione opposta. Il contenuto della lettera di licenziamento immediato era stato deciso solo dall'avv. IN.
Chiedeva in ogni caso di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile, per essere da questa garantita in ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda risarcitoria.
Si costituiva dunque in giudizio riportandosi, in sostanza, alle difese Controparte_2 dell'assicurato in ordine alla domanda di risarcimento proposta da evidenziando in Parte_1 particolare che il convenuto/assicurato aveva depositato lo scambio di mail intercorso con l'avv. Federico IN da cui si evinceva che gli atti preliminari utili al licenziamento erano stati condivisi e predisposti dall'avv. IN, il quale aveva anche assistito in tutte le fasi Parte_1 del giudizio di opposizione. Di conseguenza non era ipotizzabile una responsabilità del consulente o, quantomeno, vi era un'evidente interruzione del nesso di causalità posto che egli si era limitato a predisporre una minuta della lettera di licenziamento, poi modificata dall'avv. IN. Una volta acquisiti i pareri sfavorevoli del consulente del lavoro e dell'Avv. Luca Marra, aveva Parte_1 deciso autonomamente di non reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, di non procedere a conciliazioni con il lavoratore e di difendersi in tutti i giudizi, determinando una sua esclusiva o quanto meno prevalente responsabilità in ordine al preteso danno subito.
In ordine alla operatività della polizza, precisava che vi era sull'indennità uno scoperto del 10% del debito dell'assicurato con il minimo di € 250,00 e, inoltre, che erano escluse dalla copertura le somme dovute in base al vincolo solidale, limitandosi la garanzia alla sola responsabilità personale e diretta dell'assicurato.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, all'udienza del 19/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata, e va dunque accolta nei limiti sotto illustrati.
L'inadempimento professionale del CP_1
La domanda è chiaramente qualificabile in termini di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, non essendo controversa tra le parti l'esistenza di un contratto d'opera professionale, svolgendo all'epoca il l'attività di consulente del lavoro per l'impresa. CP_1
Nel caso di specie al consulente del lavoro viene contestato di aver operato la scelta che ha portato alla predisposizione di un provvedimento di licenziamento senza preavviso, in assenza dei presupposti di legge, e senza consentire al lavoratore di difendersi.
In merito al fatto che il licenziamento non potesse essere irrogato al lavoratore con le modalità con cui è stato in concreto irrogato non vi sono dubbi, ed il profilo è stato del resto chiaramente rilevato dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 365/2019 (doc. 15). L'art. 7 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) prevede infatti che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
4 l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.”. Nel caso di specie, dalla lettura della missiva di licenziamento del 10 febbraio 2018 con oggetto “notifica di licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.” (doc. 5), dopo la descrizione minuziosa dell'alterco tra datore e lavoratore, che ha portato alla decisione di recidere i rapporti di lavoro, alla fine si legge che “...Il licenziamento ha effetto immediato, pertanto, non le sarà riconosciuto alcun periodo di preavviso. La invitiamo a prendere contatto con la società per la corresponsione delle Sue competenze di fine rapporto.”. La successiva missiva del 18/02/2018, in cui si dava atto di ricevute deduzioni e giustificazioni da parte del lavoratore ritenute inaccettabili, non muta il quadro complessivo dal momento che, come riscontrato nel giudizio presso il Tribunale, comunque il lavoratore non aveva avuto modo di effettuare alcuna difesa in ordine alla sanzione del licenziamento.
Del resto l'esistenza dell'errore non è mai stata contestata dal convenuto, il quale si è difeso in sostanza addossando al datore di lavoro e al legale dell'azienda, avv. IN, la decisione e la predisposizione finale della lettera di licenziamento. Egli ha infatti affermato di essersi limitato alla predisposizione di una bozza di licenziamento, su incarico dell'avv. IN, al quale il datore di lavoro si era rivolto, nonostante il consulente avesse sconsigliato di procedere in tal senso, non tollerando l'ulteriore presenza del dipendente presso l'impresa.
Tuttavia tale versione, finalizzata a sminuire il proprio ruolo nella vicenda, risulta smentita dal contenuto della non contestata comunicazione mail del 6 febbraio 2019 (doc. 7), con cui il CP_1 ha chiesto delucidazioni al proprio assicuratore in merito alla risarcibilità del sinistro relativo al licenziamento del dichiarando espressamente: “...venni chiamato ad assistere CP_4
l'amministratore nella redazione della lettera di licenziamento dettando telefonicamente la formula a mio avviso più corretta per procedere con l'espulsione immediata del lavoratore”. Il CP_1 dichiara dunque di aver svolto attività di assistenza al datore e di aver dettato la formula “a mio avviso” più idonea per l'espulsione immediata del lavoratore.
Non si fa cenno, in questa sede, alle circostanze oggi indicate dal a sua discolpa laddove CP_1 dall'invio stesso della missiva, anche al datore di lavoro ed alla moglie, parrebbe invece doversi evincersi che il abbia inteso farsi inizialmente carico delle conseguenze del suo errore CP_1 professionale, cercando di “rassicurare” il proprio cliente circa l'intervento della propria compagnia di assicurazioni. Non si vede del resto, altrimenti, il senso di una simile comunicazione, se davvero il avesse ritenuto di essere estraneo a qualsivoglia responsabilità nella vicenda. CP_1
Non vi è dubbio che l'attività di assistenza al datore di lavoro non sia stata svolta in modo diligente dal Egli infatti avrebbe dovuto rifiutarsi di redigere la missiva in questione, nonostante la CP_1 richiesta in tal senso del datore di lavoro, in ragione della scorrettezza della procedura adottata. Non può essere addotto a propria discolpa il fatto che il datore di lavoro avesse urgenza di allontanare subito il dipendente dal luogo di lavoro. Compito dei professionisti che assistono il datore di lavoro è infatti proprio quello di non assecondare le pulsioni istintive di quest'ultimo, ma di affrontare invece la questione dal punto di vista tecnico, con il dovuto distacco e autonomia di giudizio. Ne deriva che la sollecitazione da parte del cliente, in relazione alla predisposizione di procedure a lui pregiudizievoli non esonera il professionista dalla responsabilità per negligenza professionale, essendo suo compito esclusivo quello di valutare la scelta dei mezzi tecnici da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. n. 20869/2004).
5 Il invece risulta avere semplicemente assecondato i desiderata del cliente. Anche la CP_1 circostanza che egli avrebbe, quanto meno, “sconsigliato” a quest'ultimo di procedere in quel modo, anche ad ammettere che ciò sia avvenuto sarebbe insufficiente a esimerlo da responsabilità, dovendo egli piuttosto astenersi dal porre in essere un'attività che sapeva errata. La dizione
“sconsigliato” è in ogni caso generica, egli non avrebbe potuto in ogni caso limitarsi a
“sconsigliare” al datore di lavoro una simile procedura, ma avrebbe dovuto quanto meno prospettargli chiaramente che in quel modo il licenziamento sarebbe stato illegittimo, e le relative conseguenze per l'impresa.
Neppure egli può invocare a sua discolpa la scriminante di cui all'art. 2236 c. c.. Infatti, la limitazione della responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave al ricorrere di tali prestazioni,
“…ricomprende non solo la necessità di affrontare problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza” (Cass. n. 16275/2016), il che certamente esula dal caso di specie, dovendosi ritenere che la conoscenza della corretta procedura per arrivare al licenziamento disciplinare non presenti particolari problemi insolubili, con aspetti tecnici mai affrontati o che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, rientrando nell'ambito delle normali conoscenze di un consulente del lavoro. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui il si è si è anche confrontato con CP_1
l'avv. Luca Marra, giuslavorista. Questi, infatti, escusso come testimone ha dichiarato che il CP_1
“...mi aveva contattato per chiedermi cosa ne pensassi dell'eventualità che un lavoratore venisse licenziato su due piedi, senza una contestazione disciplinare, e ciò specificamente in relazione alla
Io dissi che, come tutti della materia sanno, non si tratta di una cosa fattibile. Gli ho Pt_1 consigliato di procedere a una sospensione cautelare contestualmente alla contestazione disciplinare e nelle more del procedimento disciplinare”. Il convenuto, quindi, prima della dettatura della lettera di licenziamento, era ben consapevole che il licenziamento immediato non fosse legittimo in quanto la circostanza gli era stata confermata anche da un avvocato specializzato nel ramo.
Il e la sua compagnia di assicurazioni affermano infine che la responsabilità dell'accaduto CP_1 dovrebbe, piuttosto, essere imputata al legale della società, avv. IN, la cui condotta avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta tenuta dal ed i danni conseguenti. Orbene sul CP_1 punto certamente dall'istruttoria espletata è in effetti emersa una responsabilità imputabile anche all'avv. IN. Ciò risulta in modo palese dalla e-mail del 10 febbraio 2018 (doc. 3), avente per oggetto “contestazione addebito monaco 10 02 2018”, con cui ha inviato all'avv. Controparte_1
IN la bozza della raccomandata di licenziamento allegata, aggiungendo di apportare “...tutte le modifiche che ritieni necessarie. Grazie...”. Dopo qualche minuto l'avv. IN risponde “io la manderei così (nella sostanza va benissimo, ho aggiunto pochissimo)”, allegando nuovamente il file leggermente modificato (doc. n. 4). Il file nella stesura finale è stato poi sottoscritto dal datore e inoltrato al lavoratore. La circostanza dell'intervento, nella vicenda, dell'avv. IN, è stata confermata anche dal teste , alla lettura delle cui dichiarazioni si rinvia. Tes_2
Evidente, dunque, che quanto accaduto debba ritenersi causalmente ascrivibile alle concorrenti condotte colpose del consulente e dell'avv. IN, i quali hanno condiviso la scelta CP_1 tecnica dell'adozione della procedura di licenziamento errata.
6 Il IN è anche avvocato, il che rende ancora meno scusabile da parte sua l'errore commesso ma ciò non vale, tuttavia, ad escludere la concorrente responsabilità del non essendo certo CP_1 dimostrato che egli fosse stato estromesso dalla gestione della procedura da parte dell'avv. IN, o che si fosse opposto ad essa, avendovi invece partecipato attivamente con la redazione della lettera di licenziamento, anche se poi avallata dall'avvocato.
Viene in rilievo, dunque, l'art. 2055 c.c., applicabile anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, e dunque il va condannato al risarcimento dell'intero danno, salva successiva CP_1 eventuale azione di regresso nei confronti dell'avv. IN, che egli ha ritenuto di non evocare nel presente giudizio.
Il nesso di causalità.
La condotta negligente del professionista non è come noto sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria essendo altresì necessario verificare che senza la sua azione/omissione, il pregiudizio non si sarebbe verosimilmente prodotto. Occorre in particolare dimostrare, tramite un giudizio probabilistico (Cass. n. 17414/2019), che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente (Cass. 10526/2015).
Nel caso di specie è evidente che qualora si fosse approntata una preventiva lettera di contestazione degli addebiti con contestuale termine a difesa, ciò avrebbe potuto determinare l'auspicato allontanamento, comunque, definitivo e giustificato, del lavoratore dall'azienda. Infatti la grave condotta posta in essere dal lavoratore, anche alla presenza di vari testimoni, come minuziosamente descritta nelle decisioni del Tribunale di Firenze, era con ogni probabilità tale da determinare, se adeguatamente contestata, un licenziamento con giusta causa. Il del resto, non ha mosso CP_1 contestazione alcuna sul punto.
Il danno risarcibile.
Quanto al danno risarcibile, causalmente riconducibile in modo diretto ed immediato ex art. 1223 c.c. alla condotta del convenuto, esso va quantificato in € 37.684,40, misura pari alle 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oggetto della condanna di cui all'ordinanza del 31.10.18 a titolo di indennità sanzionatoria.
In relazione a tale danno non assume rilievo il fatto che la parte attrice non abbia provato l'effettivo pagamento di tali somme al lavoratore (come tardivamente lamentato dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n 3 c.p.c.). Come è noto è infatti risarcibile anche il danno futuro, quando sia ragionevolmente certo o comunque estremamente probabile il suo verificarsi (Cass. n. 10072 del 2010, tra le tante), come appunto nel caso di specie. La mancata prova, da parte della società attrice, dell'esistenza di un danno già in concreto verificatosi può assumere rilievo soltanto con riferimento agli accessori, nel senso che se il pagamento non è stato ancora effettuato e dunque il danno in concreto non si è verificato, allora non possono essere dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali, la cui funzione è appunto quella di ricondurre all'attualità il risarcimento in relazione ad una perdita patrimoniale che si è verificata in passato.
Per il resto, la parte attrice ha infondatamente, richiesto a titolo di risarcimento del danno il rimborso di tutte le spese legali sostenute per contrastare l'impugnativa di licenziamento del
7 lavoratore. È tuttavia evidente che le predette somme non possono essere causalmente addebitabili al consulente del lavoro ed all'inadempimento professionale che si è visto essere a lui imputabile, bensì alla improvvida iniziativa del datore di lavoro e del suo difensore (ancora una volta il IN) di resistere ad oltranza, a seguito dell'errore commesso, all'impugnativa del lavoratore pur essendo evidente – o dovendo essere evidente, quanto meno al legale – che l'esito di simili iniziative sarebbe stato negativo, anziché procedere ad una conciliazione con il lavoratore, che avrebbe quanto meno limitato i danni conseguenti all'errore inizialmente commesso.
La parte convenuta (e la compagnia di assicurazioni) ha più volte evidenziato tale profilo specificando che il datore di lavoro avrebbe dovuto piuttosto procedere ad una conciliazione con il dipendente e ciò è senza dubbio vero, tuttavia la conciliazione non dipende solo dalla volontà del datore di lavoro ma anche da quella, appunto, del dipendente, e nel caso di specie non vi è alcun elemento per affermare che quest'ultimo avrebbe accettato di conciliare la vertenza, ed a quali condizioni. Quel che è certo, però, è che il datore di lavoro a fronte dell'evidenza dell'errore procedurale commesso avrebbe potuto limitarsi a risarcire il dipendente, anziché accanirsi in iniziative giudiziarie prive di possibilità di successo.
Neppure può ritenersi suscettibile di risarcimento l'importo di € 39.456,30, pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, avendo il ricorrente optato in luogo della reintegra, ed oggetto del d.i. n. 10/2019 del 07/01/2019, emesso dal Tribunale di Firenze, in quanto non conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del bensì della scelta, operata dal lavoratore, di non optare per CP_1 la reintegrazione nel posto di lavoro, che la sunnominata conseguenza dannosa non avrebbe comportato. Tra l'altro, in conseguenza di una simile scelta il datore di lavoro non ha subito soltanto un danno ma ha avuto anche un beneficio, vale a dire l'auspicato definitivo allontanamento del dipendente dall'azienda, che altrimenti non si sarebbe verificato. Tutti tali eventi sono stati solo indirettamente “causati”, o meglio occasionati, dalla condotta inadempiente imputata al CP_1
La domanda di garanzia
La compagnia di assicurazioni chiamata in causa va dichiarata obbligata a tenere indenne il proprio assicurato, entro i limiti di polizza e tenuto conto, dunque, di eventuali franchigie e scoperti ivi previsti.
In tal senso va anzitutto respinta la richiesta, da ultimo formulata dalla attrice, di condanna dell'assicurazione a pagare direttamente all'attrice ogni somma a cui fosse tenuto il convenuto. Infatti, l'esercizio di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile non è consentita (“in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra danneggiante- assicurato e l'assicuratore dello stesso, nè può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Cass. n. 15039/2005; Cass. n. 5306/2007; Cass. n. 28834/2008).
Tuttavia, l'assicuratore ha chiesto di limitare l'obbligo di garanzia alla sola quota di responsabilità di pertinenza del proprio assicurato. Tale richiesta è fondata, visto che l'art.
1.5 delle condizioni di 8 polizza prevede che “nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all' , con esclusione quindi Parte_2 di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone”.
Ai limitati fini di tale richiesta va, dunque, quantificata la quota di responsabilità esclusiva del nella causazione dei danni sopra identificati ed, in questo senso, il Tribunale ritiene che i CP_1 danni, ai quali il risarcimento è stato in concreto sopra limitato, siano ascrivibili alle condotte colpose del convenuto e dell'avv. IN in pari misura, avendo essi concordemente concorso all'adozione della errata procedura di licenziamento. Pur essendo vero, infatti, che l'avv. IN doveva avere maggiori competenze giuridiche rispetto al consulente del lavoro, è anche vero che nel concreto caso di specie il aveva avuto anche conferma della scorrettezza della procedura CP_1 utilizzata dall'avv. e nonostante ciò ha comunque proceduto in modo errato. CP_5
va dunque condannata a tenere indenne il per il 50% delle somme che egli è Controparte_2 CP_1 tenuto a pagare in conseguenza della presente pronuncia.
Le spese di giudizio
Visto l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, con conseguente parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate per la metà tra le parti principali, mentre la restante parte resterà a carico parte convenuta. Le spese si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del valore della lite da considerarsi corrispondente a quello dell'effettivo importo liquidato a titolo risarcitorio, attesa la sproporzione rispetto al petitum.
Le spese di lite vanno invece integralmente compensate tra assicurato ed assicuratore, atteso che la compagnia si è limitata ad aderire alle difese dell'assicurato, ed a richiamare – fondatamente - le condizioni di polizza applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento nei confronti Controparte_1 di parte attrice della somma di € 37.684,40, oltre interessi legali dalla presente pronunci al saldo;
- dichiara obbligata a tenere indenne nella misura del 50% delle Controparte_2 Controparte_1 somme che egli è tenuto a corrispondere in conseguenza della presente pronuncia, fatte salve franchigie e scoperti di polizza;
- Compensa tra le parti principali le spese di giudizio nella misura della metà e condanna CP_1 al pagamento in favore di parte attrice della restante parte, che liquida in € 4.200,00 (di cui
[...]
€ 380,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese di giudizio tra assicurato ed assicuratore.
Firenze, il 31/10/2025 Il giudice dr. Enrico D'Alfonso
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