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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/05/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 87/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 87/2023, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Bada, presso il cui studio C.F._2 sono elettivamente domiciliati;
Attori
E
P. IVA ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale Avv. nella sua qualità di Direttore Centrale Legale p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Goffredo Tatozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.09.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di udienza, dalle stesse depositate.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con atto di citazione datato 13.02.2023, ritualmente notificato alla convenuta, gli attori chiedevano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della (P. IVA: Controparte_3
) in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, P.IVA_1
1 N.R.G. 87/2023
condannarla, in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dagli odierni attori per complessivi €. 8.899,44 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Tenendo in debita considerazione altresì il comportamento di controparte nella fase stragiudiziale, mai collaborativo. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte ricorrente esponeva che, in data 20.09.2022, alle ore 21:45 circa, in A/14 391+950 Nord in agro di Francavilla al Mare (CH), il sig. percorreva il citato tratto Parte_1
autostradale con direzione di marcia sud/nord, impegnando la corsia di decelerazione dello svincolo di “Pescara sud” mentre era alla guida dell'autovettura targata “GF721YC” modello
“Mini Cooper” di proprietà della sig.ra collideva con un cartello di Parte_2 segnaletica stradale di forma triangolare completo di supporto, anch'esso in ferro, non segnalato e sito nel centro della propria corsia di marcia e che, in conseguenza di tale impatto, si verificavano ingenti danni sia alla carrozzeria dell'autovettura che alle sue parti meccaniche. Affermava che, con pec del 23.09.2022, gli odierni attori chiedevano alla l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del Controparte_1
sinistro e che la formalizzava il proprio rifiuto a risarcire i danni Controparte_1
con lettera del 12.10.2022, e non riscontrava invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, inviata dagli odierni attori in data 30.11.2022;
********
2. La società in persona del procuratore speciale Avv. CP_1 Controparte_1 [...]
nella sua qualità di Direttore Centrale Legale p.t., si costituiva in giudizio con CP_2
comparsa di costituzione e risposta datata 22.05.2023, per chiedere: “Piaccia alla Giustizia dell'onorevole Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa: NEL MERITO: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor in via Parte_1
principale, rigettare la domanda;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore, riducendo proporzionalmente il danno risarcibile;
con vittoria, in ogni caso, delle competenze e spese del giudizio”
La convenuta eccepiva nel proprio atto il difetto di legittimazione attiva del Sig. Parte_1
in quanto mero conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro, di proprietà della
[...]
Sig.ra che affermava essere l'unica legittimata ad agire per il risarcimento Parte_2
del danno;
affermava che la responsabilità del dedotto evento dannoso dovesse imputarsi
2 N.R.G. 87/2023
esclusivamente al conducente del veicolo attoreo, sostenendone una velocità non commisurata allo stato dei luoghi ed alle condizioni di tempo e di luogo;
affermava l'inoperatività a suo carico dell'art. 2051 c.c. in ragione dell'estensione della rete autostradale in concessione ed il suo uso diretto da parte di un numero assai rilevante di utenti ed invocava il caso fortuito;
sosteneva l'assenza di segnalazioni ricevute, ed evidenziava la mancata rilevazione del sinistro da parte della Polizia Stradale nella immediatezza dello stesso, con conseguente ragionevole dubbio circa il nesso di causalità tra il danno lamentato da parte attrice ed un eventuale oggetto presente sulla carreggiata alla data del sinistro: affermava che nel tratto viario oggetto di causa erano presenti numerosi cantieri, con la conseguenza che la condotta di guida dell'attore avrebbe dovuto essere molto più attenta e prudente;
contestava l'ammontare del preteso danno e la sua derivazione causale dal fatto per cui si procede e l'inidoneità della relativa documentazione allegata da parte attrice;
in via subordinata, eccepiva il concorso del fatto colposo dell'attore ai sensi degli artt. 2054 e/o 1227 c.c., sostenendo la tenuta da parte del conducente di una condotta inidonea al tratto di strada interessato.
********
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 22.06.2023, sostituita ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudice, lette le note scritte di udienza depositate dalle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti concordemente dalle parti costituite e rinviava alla udienza del 09.11.2023 per la decisione sull'ammissibilità delle prove ovvero per i provvedimenti ex art. 187 c.p.c., udienza poi sostituita con provvedimento del 05.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 10.11.2023, il Giudice lette le note scritte di udienza del 09.11.2023, ammetteva le prove orali richieste da entrambe le parti e rinviava alla udienza dell'08.02.2024 per l'escussione di due testi di parte attrice e un teste di parte convenuta.
Escusso il teste di parte convenuta alla udienza dell'08.02.2024 e il Testimone_1
teste di parte attrice alla udienza dell'11.04.2024, parte attrice rinunciava Tes_2 all'escussione degli ulteriori testi ammessi e parte avversa non si opponeva, pertanto, entrambe le parti chiedevano fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni e il
Giudice fissava l'udienza del 12.09.2024, per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da sintetiche note scritte di udienza da depositarsi entro le medesima data di udienza.
3 N.R.G. 87/2023
Faceva seguito il deposito di note conclusionali autorizzate e delle note scritte per l'udienza del 12.09.2024 ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti ed all'esito delle stesse, la causa giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Risulta anzitutto necessario esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attorea, sollevata dalla convenuta Controparte_1
Sul punto, parte convenuta sostiene tale carenza di legittimazione in quanto ad agire sarebbe stato il conducente del veicolo danneggiato e non la proprietaria, mentre la difesa attorea cita giurisprudenza a sostegno dell'esperibilità della domanda risarcitoria anche da parte del mero possessore del veicolo, ovvero il conducente.
Va anzitutto rilevato come la giurisprudenza consolidata in materia ha si affermato che l'azione risarcitoria possa essere esperita anche dal mero possessore del veicolo, ma ciò in controversie nelle quali quest'ultimo aveva allegato e dimostrato lo specifico rapporto giuridico sottostante al possesso in parola, quale ad esempio, nella sentenza del 12.10.2010 n.
21011 della III Sezione della Cassazione civile, un rapporto di locazione finanziaria (leasing) da cui derivi l'obbligo per l'utilizzatore/conduttore del veicolo di ristorare i danni subiti dal veicolo al proprietario del mezzo stesso.
In altre pronunce, quali l'ordinanza della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione del
16.02.2015 n. 3082, la giurisprudenza ha precisato che, in ogni caso, è necessario ai fini della legittimazione attiva dell'utilizzatore che la sua obbligazione di ristorare al proprietario i danni subiti dal veicolo sia stata già adempiuta, “in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante”.
In altri termini, la ratio dell'eventuale difetto di legittimazione attiva dell'utilizzatore/conducente è stata ravvisata nell'esigenza di porre il soggetto tenuto al risarcimento al riparo dal rischio di dover risarcire il medesimo danno sia all'utilizzatore/conducente che al proprietario, qualora tali soggetti non coincidano e decidano di agire separatamente.
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato come il giudizio sia stato incardinato, congiuntamente, sia dal conducente che dalla proprietaria del veicolo, a mezzo di un solo difensore munito di procura conferita da entrambi i soggetti succitati.
Conseguentemente, sebbene non sia stato né sostenuto né allegato dall'attore Parte_1
l'intervenuto pagamento dei lavori di riparazione del veicolo (requisito la cui mancanza
4 N.R.G. 87/2023
dovrebbe portare ad affermarne il difetto di legittimazione attiva), la circostanza che l'azione sia stata esperita congiuntamente e mediante un unico difensore da parte del conducente e del proprietario esclude che nel giudizio de quo possa insorgere il rischio, in capo al soggetto tenuto al risarcimento, di essere chiamato a risarcire l'integrale danno dapprima dal conducente che non abbia già effettuato la riparazione del veicolo, ed in un secondo momento dal proprietario del veicolo stesso. Nell'odierno giudizio, infatti, l'accoglimento della domanda comporterebbe in capo alla convenuta un obbligo solidale di pagamento nei confronti di entrambi gli attori (conducente e proprietario), con conseguente operatività del principio del ne bis in idem sia nei confronti del conducente che del proprietario stesso, qualora questi agissero nuovamente in giudizio per il ristoro del medesimo danno.
Conseguentemente, può affermarsi che la legittimazione attiva, senz'altro sussistente nel giudizio de quo in capo all'attrice in quanto proprietaria del veicolo Parte_2 danneggiato, sussista altresì in capo all'attore quale conducente, ovviamente Parte_1
entro e non oltre la somma complessivamente dovuta dal soggetto tenuto al risarcimento dei danni, di modo tale che non si verifichi nemmeno in parte un duplice pagamento oltre la soglia del quantum debeatur spettante a parte attrice (unitariamente intesa).
Per tutte le ragioni esposte, l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore Parte_1
, avanzata da parte convenuta, non merita accoglimento e, dunque, deve essere
[...]
conseguentemente rigettata.
4. Definita la questione relativa alla legittimazione attiva dell'attore , occorre Parte_1 dunque procedere all'esame del merito della vicenda, onde verificare se sussista o meno la responsabilità di parte convenuta in relazione ai danni subiti dal veicolo condotto dall'attore e di proprietà dell'attrice Parte_1 Parte_2
Quanto all'an debeatur, assume nel caso di specie rilievo l'art. 2051 c.c., secondo il quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Nell'odierno giudizio si discute infatti di danni asseritamente cagionati dall'impatto del veicolo di parte attrice con un segnale in metallo riverso su carreggiata autostradale e in alcun modo segnalato.
Va rilevato come la giurisprudenza si sia in più occasioni espressa nel senso dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla con riferimento a sinistri verificatisi in Controparte_1
sede autostradale.
5 N.R.G. 87/2023
Come noto, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode l'onere probatorio circa la sua eventuale assenza di responsabilità. Sul punto, emblematica appare la recente ordinanza n. 31943 del
16/11/2023 della III Sezione della Suprema Corte, nella quale la Cassazione ha affermato come a nulla rilevi che il custode avesse predisposto un servizio di controllo sul tratto autostradale, poiché dirimente non è la mera “predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode”.
Più nello specifico, si afferma che per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode, il giudice debba accertare, con onere probatorio a carico del custode stesso, che la modifica del manto stradale o la presenza di ostacoli sia stata così repentina ed improvvisa da rendere impossibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della stessa, verificando, come accennato, “non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode”.
Prova che nel caso di specie non è stata fornita, avendo parte convenuta raggiunto, nel corso dell'istruttoria, soltanto la prova dell'astratta predisposizione di un piano di interventi, la quale si è evidentemente rivelata inadeguata ed insufficiente nel prevenire il sinistro per cui si procede.
Al contempo, l'istruttoria ha invece confermato che l'orario del sinistro è delle 21:45 circa, mentre l'orario di ricevuta segnalazione da parte della convenuta, di suo intervento ed indicazione del sinistro all'utenza stradale mediante Pannelli a Messaggio Variabile (PMV), è collocabile intorno alle 23:40 circa, ovvero due ore dopo il sinistro.
Tempistiche che confermano l'assoluta inadeguatezza delle cautele astrattamente predisposte da parte convenuta, nel momento della loro pratica e concreta applicazione, con conseguente piena responsabilità del custode nella causazione del sinistro.
Né tantomeno rileva il generico riferimento effettuato da parte convenuta ad un non meglio precisato caso fortuito, che in ogni caso avrebbe dovuto essere da essa puntualmente dimostrato.
Quanto a parte attrice, quest'ultima ha invece assolto l'onere probatorio di comprovare una correlazione tra il sinistro e l'oggetto abbandonato sul manto stradale, nonché tra suddetto sinistro ed i danni subiti.
6 N.R.G. 87/2023
Onere assolto sia documentalmente che mediante deposizione testimoniale di altro utente della strada che ha assistito al sinistro, ovvero del teste attoreo Sig. , il quale ha Tes_2 confermato: a) l'orario del sinistro;
b) le condizioni di scarsa visibilità stante l'orario notturno;
c) la presenza di un cartello di segnaletica stradale di forma triangolare con supporto in ferro sulla corsia di decelerazione;
d) l'impatto tra tale cartello e la vettura di parte attrice;
e) una velocità di marcia del veicolo incidentato tale da escludere una corresponsabilità del suo conducente;
f) la presenza di rilevanti danni alla parte anteriore e sottostante la vettura di parte attrice e suo malfunzionamento conseguenti al sinistro, con necessità di intervento da parte di un carroattrezzi.
Può dunque ritenersi sussistente e comprovata la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c., nonché il nesso di causalità tra il cartello posizionato sulla corsia autostradale ed il sinistro, ed altresì il nesso tra il sinistro ed i danni subiti dalla vettura di parte attrice.
Sul punto appare opportuno evidenziare come la giurisprudenza è granitica nel ricondurre la responsabilità dell' , per danni subiti dall'utenza sulle tratte affidate alla sua Controparte_4 gestione, nell'alveo dell'art. 2051 c.c., così come nel precisare che tale responsabilità oggettiva viene meno solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui intervenga un caso fortuito.
Nel caso di specie, non è stato comprovato alcun eventuale caso fortuito, nè dell'eventuale oggettiva impossibilità di tempestivo controllo e rimozione della res che ha cagionato il danno.
Res che peraltro evidenzia intrinsecamente la sussistenza del rapporto di custodia in capo all' , trattandosi nel caso de quo di un cartello di segnaletica stradale, con la Controparte_4 conseguenza che non può nemmeno in via meramente presuntiva ipotizzarsi che l'oggetto causativo del sinistro rientrasse nella custodia e nel dovere di vigilanza ed intervento dell'Ente stesso.
Sul punto si evidenzia come la sentenza n. 2257/2015, allegata da parte convenuta alla memoria conclusionale di replica, richiama l'ormai consolidato orientamento secondo il quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. “è senz'altro configurabile rispetto a quelle situazioni di pericolo intrinsecamente connesse alle condizioni di manutenzione delle strutture e pertinenze autostradali mentre, quando l'anomalia dipende da comportamenti estemporanei degli utenti quali la perdita di un oggetto pericoloso o l'abbandono di un animale sulla carreggiata, può ravvisarsi l'esimente del caso fortuito tutte le volte in cui resti fattivamente dimostrato che l'evento dannoso si è verificato subito dopo l'insorgenza del fattore di rischio senza che l'ente proprietario o il gestore abbiano potuto intervenire per rimuovere o
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segnalare quell'improvvisa e non specificamente prevedibile alterazione delle condizione di agibilità in condizioni di sicurezza del bene”.
Nel caso di specie, non vi è invece alcuna prova, né è emersa dall'istruttoria svota, che la presenza dell'oggetto sulla carreggiata sia stata dovuta ad un evento esterno o comportamento estemporaneo di altri utenti, né tantomeno la prova che l'evento dannoso si sia verificato subito dopo l'insorgenza del fattore di rischio o che sia stato per il gestore impossibile intervenire per rimuoverlo o segnalarlo tempestivamente.
Quanto alle ulteriori pronunce allegate da parte convenuta alla memoria conclusionale di replica, esse non appaiono rilevanti in questa sede in quanto relative a vicende che presentano decisive differenze rispetto al caso de quo e, nello specifico, un caso in cui l'intervento di rimozione del pericolo da parte dell' era stato tempestivo (a fronte di un Controparte_4
intervento che nel caso di specie ha richiesto circa due ore), un ulteriore caso nel quale era intervenuto un fatto di terzo nella causazione del sinistro (laddove nel caso odierno non è intervenuto alcun fatto di terzi), un'altra vicenda in cui la domanda del danneggiato non era stata accolta in quanto l'asserito danno era dovuto ad un oggetto non identificato e l'appellante non aveva neppure allegato la causa del danno (laddove nell'odierno giudizio l'oggetto è stato ben individuato ed è stata puntualmente allegata e dimostrata la causa del danno) ed infine un caso in cui era stato riconosciuto il fortuito in quanto il danno era stato cagionato da un meglio specificato oggetto in ferro lungo 1.5 metri (laddove nel giudizio de quo il danno è stato cagionato da un cartello di segnaletica stradale munito di relativa base).
5. Per quanto riguarda poi il quantum debeatur, occorre rilevare come, con la propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, parte convenuta avesse richiesto CTU al fine di accertare l'ammontare del danno e la sua riconducibilità al sinistro che ha visto coinvolto l'attore.
Su tale richiesta, il giudice aveva riservato ogni determinazione all'esito dell'istruttoria, come da ordinanza di ammissione del 10.11.2023.
Orbene, all'esito dell'istruttoria in parola, ovvero dell'udienza del 11.04.2024, parte convenuta non ribadiva la propria richiesta di CTU ma, concordemente con parte attrice, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, conseguentemente concessa dal
Giudice.
Suddetta CTU, non più richiesta da parte convenuta, non è stata dunque disposta, anche e soprattutto in ragione della circostanza che, dall'esame del preventivo di spesa allegato da parte attrice, la lista degli interventi ivi indicati e i relativi prezzi appaiono compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice e comprovata in giudizio,
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interessando i ricambi ivi indicati la parte anteriore, e sottostante l'anteriore, del veicolo coinvolto nel sinistro.
E', pertanto, a tale preventivo che può e deve farsi riferimento nella determinazione del danno in concreto risarcibile, a nulla rilevando le generiche contestazioni di parte convenuta circa la non verosimiglianza dei danni con il descritto sinistro, rimaste del tutto sprovviste di prova.
6. Sempre con riferimento al quantum debeatur, va infine rilevato come parte convenuta richieda in via subordinata di accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore, riducendo proporzionalmente il danno risarcibile.
Anche quest'ultima domanda non può trovare accoglimento, in quanto non è stata fornita dalla convenuta alcuna prova circa eventuali condotte imputabili al conducente a titolo di colpa, a nulla rilevando l'invocazione di una non comprovata presunta eccessiva velocità del veicolo, peraltro smentita in sede testimoniale.
7. La domanda risarcitoria avanzata dagli attori merita, per tutte le ragioni sovra esposte, integrale accoglimento, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di €. 8.899,44=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
SPESE PROCESSUALI
8. Le spese legali seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste integralmente a carico della convenuta come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli attori e nei confronti della Parte_1 Parte_2 convenuta in accoglimento della domanda proposta, così Controparte_1
provvede:
Dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine Controparte_1 alla produzione del sinistro verificatosi in data 20.09.2023 e, per l'effetto,
Condanna la convenuta in persona del procuratore speciale Controparte_1
Avv. nella sua qualità di Direttore Centrale Legale p.t., al risarcimento in Controparte_2
9 N.R.G. 87/2023
favore degli attori della somma complessiva di € 8.899,44= oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condanna la convenuta, in persona del procuratore speciale Controparte_1
Avv. nella sua qualità di Direttore Centrale Legale p.t., al pagamento in Controparte_2
favore di parte attrice, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano (secondo il valore del decisum), calcolato nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, in
€ 2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende ed €
545,00= per esborsi;
Rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione in quanto infondata;
Dispone che in caso di riproduzione della sentenza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa in ossequio all'art. 52 Codice della Privacy, l'indicazione di generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
Si comunichi
Chieti, lì 06.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 87/2023, vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Bada, presso il cui studio C.F._2 sono elettivamente domiciliati;
Attori
E
P. IVA ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale Avv. nella sua qualità di Direttore Centrale Legale p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Goffredo Tatozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.09.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte di udienza, dalle stesse depositate.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con atto di citazione datato 13.02.2023, ritualmente notificato alla convenuta, gli attori chiedevano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della (P. IVA: Controparte_3
) in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, P.IVA_1
1 N.R.G. 87/2023
condannarla, in persona del l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dagli odierni attori per complessivi €. 8.899,44 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Tenendo in debita considerazione altresì il comportamento di controparte nella fase stragiudiziale, mai collaborativo. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte ricorrente esponeva che, in data 20.09.2022, alle ore 21:45 circa, in A/14 391+950 Nord in agro di Francavilla al Mare (CH), il sig. percorreva il citato tratto Parte_1
autostradale con direzione di marcia sud/nord, impegnando la corsia di decelerazione dello svincolo di “Pescara sud” mentre era alla guida dell'autovettura targata “GF721YC” modello
“Mini Cooper” di proprietà della sig.ra collideva con un cartello di Parte_2 segnaletica stradale di forma triangolare completo di supporto, anch'esso in ferro, non segnalato e sito nel centro della propria corsia di marcia e che, in conseguenza di tale impatto, si verificavano ingenti danni sia alla carrozzeria dell'autovettura che alle sue parti meccaniche. Affermava che, con pec del 23.09.2022, gli odierni attori chiedevano alla l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del Controparte_1
sinistro e che la formalizzava il proprio rifiuto a risarcire i danni Controparte_1
con lettera del 12.10.2022, e non riscontrava invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, inviata dagli odierni attori in data 30.11.2022;
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2. La società in persona del procuratore speciale Avv. CP_1 Controparte_1 [...]
nella sua qualità di Direttore Centrale Legale p.t., si costituiva in giudizio con CP_2
comparsa di costituzione e risposta datata 22.05.2023, per chiedere: “Piaccia alla Giustizia dell'onorevole Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa: NEL MERITO: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del signor in via Parte_1
principale, rigettare la domanda;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore, riducendo proporzionalmente il danno risarcibile;
con vittoria, in ogni caso, delle competenze e spese del giudizio”
La convenuta eccepiva nel proprio atto il difetto di legittimazione attiva del Sig. Parte_1
in quanto mero conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro, di proprietà della
[...]
Sig.ra che affermava essere l'unica legittimata ad agire per il risarcimento Parte_2
del danno;
affermava che la responsabilità del dedotto evento dannoso dovesse imputarsi
2 N.R.G. 87/2023
esclusivamente al conducente del veicolo attoreo, sostenendone una velocità non commisurata allo stato dei luoghi ed alle condizioni di tempo e di luogo;
affermava l'inoperatività a suo carico dell'art. 2051 c.c. in ragione dell'estensione della rete autostradale in concessione ed il suo uso diretto da parte di un numero assai rilevante di utenti ed invocava il caso fortuito;
sosteneva l'assenza di segnalazioni ricevute, ed evidenziava la mancata rilevazione del sinistro da parte della Polizia Stradale nella immediatezza dello stesso, con conseguente ragionevole dubbio circa il nesso di causalità tra il danno lamentato da parte attrice ed un eventuale oggetto presente sulla carreggiata alla data del sinistro: affermava che nel tratto viario oggetto di causa erano presenti numerosi cantieri, con la conseguenza che la condotta di guida dell'attore avrebbe dovuto essere molto più attenta e prudente;
contestava l'ammontare del preteso danno e la sua derivazione causale dal fatto per cui si procede e l'inidoneità della relativa documentazione allegata da parte attrice;
in via subordinata, eccepiva il concorso del fatto colposo dell'attore ai sensi degli artt. 2054 e/o 1227 c.c., sostenendo la tenuta da parte del conducente di una condotta inidonea al tratto di strada interessato.
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A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 22.06.2023, sostituita ex art. 127 ter
c.p.c., il Giudice, lette le note scritte di udienza depositate dalle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti concordemente dalle parti costituite e rinviava alla udienza del 09.11.2023 per la decisione sull'ammissibilità delle prove ovvero per i provvedimenti ex art. 187 c.p.c., udienza poi sostituita con provvedimento del 05.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 10.11.2023, il Giudice lette le note scritte di udienza del 09.11.2023, ammetteva le prove orali richieste da entrambe le parti e rinviava alla udienza dell'08.02.2024 per l'escussione di due testi di parte attrice e un teste di parte convenuta.
Escusso il teste di parte convenuta alla udienza dell'08.02.2024 e il Testimone_1
teste di parte attrice alla udienza dell'11.04.2024, parte attrice rinunciava Tes_2 all'escussione degli ulteriori testi ammessi e parte avversa non si opponeva, pertanto, entrambe le parti chiedevano fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni e il
Giudice fissava l'udienza del 12.09.2024, per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da sintetiche note scritte di udienza da depositarsi entro le medesima data di udienza.
3 N.R.G. 87/2023
Faceva seguito il deposito di note conclusionali autorizzate e delle note scritte per l'udienza del 12.09.2024 ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti ed all'esito delle stesse, la causa giunge a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Risulta anzitutto necessario esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte attorea, sollevata dalla convenuta Controparte_1
Sul punto, parte convenuta sostiene tale carenza di legittimazione in quanto ad agire sarebbe stato il conducente del veicolo danneggiato e non la proprietaria, mentre la difesa attorea cita giurisprudenza a sostegno dell'esperibilità della domanda risarcitoria anche da parte del mero possessore del veicolo, ovvero il conducente.
Va anzitutto rilevato come la giurisprudenza consolidata in materia ha si affermato che l'azione risarcitoria possa essere esperita anche dal mero possessore del veicolo, ma ciò in controversie nelle quali quest'ultimo aveva allegato e dimostrato lo specifico rapporto giuridico sottostante al possesso in parola, quale ad esempio, nella sentenza del 12.10.2010 n.
21011 della III Sezione della Cassazione civile, un rapporto di locazione finanziaria (leasing) da cui derivi l'obbligo per l'utilizzatore/conduttore del veicolo di ristorare i danni subiti dal veicolo al proprietario del mezzo stesso.
In altre pronunce, quali l'ordinanza della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione del
16.02.2015 n. 3082, la giurisprudenza ha precisato che, in ogni caso, è necessario ai fini della legittimazione attiva dell'utilizzatore che la sua obbligazione di ristorare al proprietario i danni subiti dal veicolo sia stata già adempiuta, “in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante”.
In altri termini, la ratio dell'eventuale difetto di legittimazione attiva dell'utilizzatore/conducente è stata ravvisata nell'esigenza di porre il soggetto tenuto al risarcimento al riparo dal rischio di dover risarcire il medesimo danno sia all'utilizzatore/conducente che al proprietario, qualora tali soggetti non coincidano e decidano di agire separatamente.
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato come il giudizio sia stato incardinato, congiuntamente, sia dal conducente che dalla proprietaria del veicolo, a mezzo di un solo difensore munito di procura conferita da entrambi i soggetti succitati.
Conseguentemente, sebbene non sia stato né sostenuto né allegato dall'attore Parte_1
l'intervenuto pagamento dei lavori di riparazione del veicolo (requisito la cui mancanza
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dovrebbe portare ad affermarne il difetto di legittimazione attiva), la circostanza che l'azione sia stata esperita congiuntamente e mediante un unico difensore da parte del conducente e del proprietario esclude che nel giudizio de quo possa insorgere il rischio, in capo al soggetto tenuto al risarcimento, di essere chiamato a risarcire l'integrale danno dapprima dal conducente che non abbia già effettuato la riparazione del veicolo, ed in un secondo momento dal proprietario del veicolo stesso. Nell'odierno giudizio, infatti, l'accoglimento della domanda comporterebbe in capo alla convenuta un obbligo solidale di pagamento nei confronti di entrambi gli attori (conducente e proprietario), con conseguente operatività del principio del ne bis in idem sia nei confronti del conducente che del proprietario stesso, qualora questi agissero nuovamente in giudizio per il ristoro del medesimo danno.
Conseguentemente, può affermarsi che la legittimazione attiva, senz'altro sussistente nel giudizio de quo in capo all'attrice in quanto proprietaria del veicolo Parte_2 danneggiato, sussista altresì in capo all'attore quale conducente, ovviamente Parte_1
entro e non oltre la somma complessivamente dovuta dal soggetto tenuto al risarcimento dei danni, di modo tale che non si verifichi nemmeno in parte un duplice pagamento oltre la soglia del quantum debeatur spettante a parte attrice (unitariamente intesa).
Per tutte le ragioni esposte, l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore Parte_1
, avanzata da parte convenuta, non merita accoglimento e, dunque, deve essere
[...]
conseguentemente rigettata.
4. Definita la questione relativa alla legittimazione attiva dell'attore , occorre Parte_1 dunque procedere all'esame del merito della vicenda, onde verificare se sussista o meno la responsabilità di parte convenuta in relazione ai danni subiti dal veicolo condotto dall'attore e di proprietà dell'attrice Parte_1 Parte_2
Quanto all'an debeatur, assume nel caso di specie rilievo l'art. 2051 c.c., secondo il quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Nell'odierno giudizio si discute infatti di danni asseritamente cagionati dall'impatto del veicolo di parte attrice con un segnale in metallo riverso su carreggiata autostradale e in alcun modo segnalato.
Va rilevato come la giurisprudenza si sia in più occasioni espressa nel senso dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla con riferimento a sinistri verificatisi in Controparte_1
sede autostradale.
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Come noto, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode l'onere probatorio circa la sua eventuale assenza di responsabilità. Sul punto, emblematica appare la recente ordinanza n. 31943 del
16/11/2023 della III Sezione della Suprema Corte, nella quale la Cassazione ha affermato come a nulla rilevi che il custode avesse predisposto un servizio di controllo sul tratto autostradale, poiché dirimente non è la mera “predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode”.
Più nello specifico, si afferma che per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode, il giudice debba accertare, con onere probatorio a carico del custode stesso, che la modifica del manto stradale o la presenza di ostacoli sia stata così repentina ed improvvisa da rendere impossibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della stessa, verificando, come accennato, “non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode”.
Prova che nel caso di specie non è stata fornita, avendo parte convenuta raggiunto, nel corso dell'istruttoria, soltanto la prova dell'astratta predisposizione di un piano di interventi, la quale si è evidentemente rivelata inadeguata ed insufficiente nel prevenire il sinistro per cui si procede.
Al contempo, l'istruttoria ha invece confermato che l'orario del sinistro è delle 21:45 circa, mentre l'orario di ricevuta segnalazione da parte della convenuta, di suo intervento ed indicazione del sinistro all'utenza stradale mediante Pannelli a Messaggio Variabile (PMV), è collocabile intorno alle 23:40 circa, ovvero due ore dopo il sinistro.
Tempistiche che confermano l'assoluta inadeguatezza delle cautele astrattamente predisposte da parte convenuta, nel momento della loro pratica e concreta applicazione, con conseguente piena responsabilità del custode nella causazione del sinistro.
Né tantomeno rileva il generico riferimento effettuato da parte convenuta ad un non meglio precisato caso fortuito, che in ogni caso avrebbe dovuto essere da essa puntualmente dimostrato.
Quanto a parte attrice, quest'ultima ha invece assolto l'onere probatorio di comprovare una correlazione tra il sinistro e l'oggetto abbandonato sul manto stradale, nonché tra suddetto sinistro ed i danni subiti.
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Onere assolto sia documentalmente che mediante deposizione testimoniale di altro utente della strada che ha assistito al sinistro, ovvero del teste attoreo Sig. , il quale ha Tes_2 confermato: a) l'orario del sinistro;
b) le condizioni di scarsa visibilità stante l'orario notturno;
c) la presenza di un cartello di segnaletica stradale di forma triangolare con supporto in ferro sulla corsia di decelerazione;
d) l'impatto tra tale cartello e la vettura di parte attrice;
e) una velocità di marcia del veicolo incidentato tale da escludere una corresponsabilità del suo conducente;
f) la presenza di rilevanti danni alla parte anteriore e sottostante la vettura di parte attrice e suo malfunzionamento conseguenti al sinistro, con necessità di intervento da parte di un carroattrezzi.
Può dunque ritenersi sussistente e comprovata la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c., nonché il nesso di causalità tra il cartello posizionato sulla corsia autostradale ed il sinistro, ed altresì il nesso tra il sinistro ed i danni subiti dalla vettura di parte attrice.
Sul punto appare opportuno evidenziare come la giurisprudenza è granitica nel ricondurre la responsabilità dell' , per danni subiti dall'utenza sulle tratte affidate alla sua Controparte_4 gestione, nell'alveo dell'art. 2051 c.c., così come nel precisare che tale responsabilità oggettiva viene meno solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui intervenga un caso fortuito.
Nel caso di specie, non è stato comprovato alcun eventuale caso fortuito, nè dell'eventuale oggettiva impossibilità di tempestivo controllo e rimozione della res che ha cagionato il danno.
Res che peraltro evidenzia intrinsecamente la sussistenza del rapporto di custodia in capo all' , trattandosi nel caso de quo di un cartello di segnaletica stradale, con la Controparte_4 conseguenza che non può nemmeno in via meramente presuntiva ipotizzarsi che l'oggetto causativo del sinistro rientrasse nella custodia e nel dovere di vigilanza ed intervento dell'Ente stesso.
Sul punto si evidenzia come la sentenza n. 2257/2015, allegata da parte convenuta alla memoria conclusionale di replica, richiama l'ormai consolidato orientamento secondo il quale la responsabilità ex art. 2051 c.c. “è senz'altro configurabile rispetto a quelle situazioni di pericolo intrinsecamente connesse alle condizioni di manutenzione delle strutture e pertinenze autostradali mentre, quando l'anomalia dipende da comportamenti estemporanei degli utenti quali la perdita di un oggetto pericoloso o l'abbandono di un animale sulla carreggiata, può ravvisarsi l'esimente del caso fortuito tutte le volte in cui resti fattivamente dimostrato che l'evento dannoso si è verificato subito dopo l'insorgenza del fattore di rischio senza che l'ente proprietario o il gestore abbiano potuto intervenire per rimuovere o
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segnalare quell'improvvisa e non specificamente prevedibile alterazione delle condizione di agibilità in condizioni di sicurezza del bene”.
Nel caso di specie, non vi è invece alcuna prova, né è emersa dall'istruttoria svota, che la presenza dell'oggetto sulla carreggiata sia stata dovuta ad un evento esterno o comportamento estemporaneo di altri utenti, né tantomeno la prova che l'evento dannoso si sia verificato subito dopo l'insorgenza del fattore di rischio o che sia stato per il gestore impossibile intervenire per rimuoverlo o segnalarlo tempestivamente.
Quanto alle ulteriori pronunce allegate da parte convenuta alla memoria conclusionale di replica, esse non appaiono rilevanti in questa sede in quanto relative a vicende che presentano decisive differenze rispetto al caso de quo e, nello specifico, un caso in cui l'intervento di rimozione del pericolo da parte dell' era stato tempestivo (a fronte di un Controparte_4
intervento che nel caso di specie ha richiesto circa due ore), un ulteriore caso nel quale era intervenuto un fatto di terzo nella causazione del sinistro (laddove nel caso odierno non è intervenuto alcun fatto di terzi), un'altra vicenda in cui la domanda del danneggiato non era stata accolta in quanto l'asserito danno era dovuto ad un oggetto non identificato e l'appellante non aveva neppure allegato la causa del danno (laddove nell'odierno giudizio l'oggetto è stato ben individuato ed è stata puntualmente allegata e dimostrata la causa del danno) ed infine un caso in cui era stato riconosciuto il fortuito in quanto il danno era stato cagionato da un meglio specificato oggetto in ferro lungo 1.5 metri (laddove nel giudizio de quo il danno è stato cagionato da un cartello di segnaletica stradale munito di relativa base).
5. Per quanto riguarda poi il quantum debeatur, occorre rilevare come, con la propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, parte convenuta avesse richiesto CTU al fine di accertare l'ammontare del danno e la sua riconducibilità al sinistro che ha visto coinvolto l'attore.
Su tale richiesta, il giudice aveva riservato ogni determinazione all'esito dell'istruttoria, come da ordinanza di ammissione del 10.11.2023.
Orbene, all'esito dell'istruttoria in parola, ovvero dell'udienza del 11.04.2024, parte convenuta non ribadiva la propria richiesta di CTU ma, concordemente con parte attrice, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, conseguentemente concessa dal
Giudice.
Suddetta CTU, non più richiesta da parte convenuta, non è stata dunque disposta, anche e soprattutto in ragione della circostanza che, dall'esame del preventivo di spesa allegato da parte attrice, la lista degli interventi ivi indicati e i relativi prezzi appaiono compatibili con la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice e comprovata in giudizio,
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interessando i ricambi ivi indicati la parte anteriore, e sottostante l'anteriore, del veicolo coinvolto nel sinistro.
E', pertanto, a tale preventivo che può e deve farsi riferimento nella determinazione del danno in concreto risarcibile, a nulla rilevando le generiche contestazioni di parte convenuta circa la non verosimiglianza dei danni con il descritto sinistro, rimaste del tutto sprovviste di prova.
6. Sempre con riferimento al quantum debeatur, va infine rilevato come parte convenuta richieda in via subordinata di accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore, riducendo proporzionalmente il danno risarcibile.
Anche quest'ultima domanda non può trovare accoglimento, in quanto non è stata fornita dalla convenuta alcuna prova circa eventuali condotte imputabili al conducente a titolo di colpa, a nulla rilevando l'invocazione di una non comprovata presunta eccessiva velocità del veicolo, peraltro smentita in sede testimoniale.
7. La domanda risarcitoria avanzata dagli attori merita, per tutte le ragioni sovra esposte, integrale accoglimento, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di €. 8.899,44=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
SPESE PROCESSUALI
8. Le spese legali seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste integralmente a carico della convenuta come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dagli attori e nei confronti della Parte_1 Parte_2 convenuta in accoglimento della domanda proposta, così Controparte_1
provvede:
Dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine Controparte_1 alla produzione del sinistro verificatosi in data 20.09.2023 e, per l'effetto,
Condanna la convenuta in persona del procuratore speciale Controparte_1
Avv. nella sua qualità di Direttore Centrale Legale p.t., al risarcimento in Controparte_2
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favore degli attori della somma complessiva di € 8.899,44= oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
Condanna la convenuta, in persona del procuratore speciale Controparte_1
Avv. nella sua qualità di Direttore Centrale Legale p.t., al pagamento in Controparte_2
favore di parte attrice, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano (secondo il valore del decisum), calcolato nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, in
€ 2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, oltre interessi e successive occorrende ed €
545,00= per esborsi;
Rigetta ogni ulteriore domanda ed eccezione in quanto infondata;
Dispone che in caso di riproduzione della sentenza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa in ossequio all'art. 52 Codice della Privacy, l'indicazione di generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza.
Si comunichi
Chieti, lì 06.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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