Art. 30.
Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , compete dalla data da cui ha effetto la presente legge ed e' corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del predetto trattamento spetta inoltre la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877 .
Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli articoli dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , compete dalla data da cui ha effetto la presente legge ed e' corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del predetto trattamento spetta inoltre la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877 .