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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1162/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO IA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4403/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
IA EN Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00340738 52 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la Cartella di pagamento n. 295 2024 00340738 52 000 (v. doc. all.1), notificata in data 14.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001700 avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2010 e 2012, con la quale si pretende il pagamento di euro 654,88
Fonda l'impugnazione sui seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione e/o decadenza delle pretese creditorie;
2) mancata notifica degli atti prodromici- mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti;
2) mancata allegazione degli atti prodromici- difetto di motivazione.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e compensi a carico di entrambi gli enti opposti, in solido tra loro, in favore dei procuratori antistatario.
Si costituiva l'ADER che eccepiva difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti agli atti presupposti e difendeva la legittimità del proprio operato.
Nessuno si costituiva per l'ATO.
All'odierna udienza, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate-
IO, con l'atto di costituzione in giudizio, deve rilevarsene l'infondatezza, posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, come nel caso di specie, o ruoli esattoriale, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate IO che dell'ente impositore (Cfr. da ultimo, Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del
09.03.2022).
Quanto al merito, risulta fondata, con assorbimento di ogni altra questione, l'eccezione di prescrizione della pretesa di tributaria che, pacificamente, si estingue con il decorso del termine di anni cinque.
Invero la pretesa oggetto della cartella di pagamento fa riferimento agli anni dal 2010 al 2012, pertanto alla data di notifica dell'atto impugnato, in mancanza della prova di atti interruttivi, era abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale, pacificamente applicabile al tributo "de quo".
Il ricorso va, quindi, accolto, conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna degli enti resistenti, soccombenti, al pagamento, in solido tra loro delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, ivi considerata l'evidenza delle ragioni del contribuente, vanno liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, nella persona del Giudice Monocratico, così provvede:
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 250,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(d.ssa IA G. Scolaro)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO IA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4403/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
IA EN Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00340738 52 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la Cartella di pagamento n. 295 2024 00340738 52 000 (v. doc. all.1), notificata in data 14.04.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001700 avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2010 e 2012, con la quale si pretende il pagamento di euro 654,88
Fonda l'impugnazione sui seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione e/o decadenza delle pretese creditorie;
2) mancata notifica degli atti prodromici- mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti;
2) mancata allegazione degli atti prodromici- difetto di motivazione.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e compensi a carico di entrambi gli enti opposti, in solido tra loro, in favore dei procuratori antistatario.
Si costituiva l'ADER che eccepiva difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti agli atti presupposti e difendeva la legittimità del proprio operato.
Nessuno si costituiva per l'ATO.
All'odierna udienza, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate-
IO, con l'atto di costituzione in giudizio, deve rilevarsene l'infondatezza, posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, come nel caso di specie, o ruoli esattoriale, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate IO che dell'ente impositore (Cfr. da ultimo, Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del
09.03.2022).
Quanto al merito, risulta fondata, con assorbimento di ogni altra questione, l'eccezione di prescrizione della pretesa di tributaria che, pacificamente, si estingue con il decorso del termine di anni cinque.
Invero la pretesa oggetto della cartella di pagamento fa riferimento agli anni dal 2010 al 2012, pertanto alla data di notifica dell'atto impugnato, in mancanza della prova di atti interruttivi, era abbondantemente decorso il termine di prescrizione quinquennale, pacificamente applicabile al tributo "de quo".
Il ricorso va, quindi, accolto, conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna degli enti resistenti, soccombenti, al pagamento, in solido tra loro delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, ivi considerata l'evidenza delle ragioni del contribuente, vanno liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, nella persona del Giudice Monocratico, così provvede:
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi €. 250,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(d.ssa IA G. Scolaro)