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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4069/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Terminelli Antonino;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Sardina Ivana;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 04/10/2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 655/2024 del 17/10/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e piena libert
à di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicazioni sulle eventuali variazioni di domicilio;
2) il figlio minore, verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Palermo, nella via Petrazzi, n. 1
5
Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione, l'istruzione scolastica, l'istruzione religiosa, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
Entrambi i genitori, inoltre, garantiranno rapporti costanti e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale affinché la separazione, in essere tra i genitori, non abbia ripercussioni negative sui legami affettivi della prole. Nello specifico tali freque ntazioni avverranno con cadenza almeno quindicinale, coinvolgendo i nonni, co mpatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Il Sig. Parte_1
[...] [...]
potrà vedere il figlio minore ogni qualvolta lo desideri,
[...] compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici dello stesso.
In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio minore nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 14.00 fino alle ore 2
1.00.
Al fine di consentire al predetto minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i coniugi convengono che il padre potrà i ncontrare e tenere con sé il figlio presso il proprio domicilio nei weekend con cadenza quindicinale, alternandosi con l'altro genitore nei giorni di venerdì dall'uscita della scuola fino alle 21.00 della domenica. Per quanto riguarda le festività civili e religiose, questi sarann o trascorsi dallo stesso, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individua rsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito dove potere sempre rintracciarli. Le parti si impegnano ad organizzare la festa di compleanno del minore in un luogo neutro con relativa ripartizione della spesa, in alternativa, le parti sono concordi nel ritene re che il minore possa trascorrere mezza giornata con un genitore e l'altra mez za giornata con l'altro genitore o scegliere ulteriori soluzioni di comune accordo
Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza.
Nel giorno della festa del papà o della festa della mamma le parti sono concor di nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza.
Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore del benessere della prole. 3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura pr oporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze dello stess o, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, d elle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per il loro accudimento;
in particolare il Sig. contribuirà al ma Parte_1 ntenimento del figlio, , corrispondendo un importo mensile di € Persona_1
300,00 (trecento/00) che verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese a lla Sig. Detta somma verrà rivalutata annualmente i Controparte_1
n virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie saranno affrontate dai coniugi nella misura del 50 % ci ascuno, secondo i criteri di seguito riportati.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsat e al coniuge che leabbia interamente sostenute anche in assenza di preventivo accordo:
‐le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche ed i nterventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strut ture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medi co durante la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protetiche i vi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
‐le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mense;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
‐le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre‐scuola e dopo‐scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il cons enso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo ac cordo tra coniugi figurano: ‐le spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
g) farmaci particolari;
‐le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di disse nso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avr ebbe pagato nel caso di frequentazione della scuola o università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di resi denza familiare;
‐le spese extrascolastiche relative a:
a) corsi di istruzione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.);
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby‐sitter, pre‐scuola e dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
d) viaggi e vacanze;
e) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato senza il co nsenso di entrambi i genitori;
f) spese per organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Si prevede, relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi cara ttere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo imp orto all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da co stui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariame nte prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo da lui proposto. Inoltre, in r elazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese p er attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le p roprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Infine, in relazione alle spese extra‐assegno il genitore anticipatorio avrà diri tto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giu stificativa.
4) L'assegno unico universale verrà percepito dalla Sig.ra Parte_2
[...]
5) Dichiarano le parti di essere economicamente indipendenti e pertanto di non avere l'un l'altro a pretendere a titolo di assegno di mantenimento.
6) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente. Il figlio minore sarà munito di passaporto autonomo. Persona_2
7) Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa sentenza del Tribunale.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 06/12/2008 da nato a [...] l' 08/08/1980 e da Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile
[...] di detto Comune al n. 113, parte II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4069/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Terminelli Antonino;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa per mandato in atti dall'Avv. Sardina Ivana;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 04/10/2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 655/2024 del 17/10/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e piena libert
à di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicazioni sulle eventuali variazioni di domicilio;
2) il figlio minore, verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Palermo, nella via Petrazzi, n. 1
5
Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione, l'istruzione scolastica, l'istruzione religiosa, seguendone le naturali inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
Entrambi i genitori, inoltre, garantiranno rapporti costanti e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale affinché la separazione, in essere tra i genitori, non abbia ripercussioni negative sui legami affettivi della prole. Nello specifico tali freque ntazioni avverranno con cadenza almeno quindicinale, coinvolgendo i nonni, co mpatibilmente con gli impegni scolastici del minore. Il Sig. Parte_1
[...] [...]
potrà vedere il figlio minore ogni qualvolta lo desideri,
[...] compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni scolastici dello stesso.
In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio minore nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 14.00 fino alle ore 2
1.00.
Al fine di consentire al predetto minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, i coniugi convengono che il padre potrà i ncontrare e tenere con sé il figlio presso il proprio domicilio nei weekend con cadenza quindicinale, alternandosi con l'altro genitore nei giorni di venerdì dall'uscita della scuola fino alle 21.00 della domenica. Per quanto riguarda le festività civili e religiose, questi sarann o trascorsi dallo stesso, ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individua rsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onoreranno di fornire un recapito dove potere sempre rintracciarli. Le parti si impegnano ad organizzare la festa di compleanno del minore in un luogo neutro con relativa ripartizione della spesa, in alternativa, le parti sono concordi nel ritene re che il minore possa trascorrere mezza giornata con un genitore e l'altra mez za giornata con l'altro genitore o scegliere ulteriori soluzioni di comune accordo
Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza.
Nel giorno della festa del papà o della festa della mamma le parti sono concor di nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza.
Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore del benessere della prole. 3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura pr oporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze dello stess o, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, d elle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per il loro accudimento;
in particolare il Sig. contribuirà al ma Parte_1 ntenimento del figlio, , corrispondendo un importo mensile di € Persona_1
300,00 (trecento/00) che verrà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese a lla Sig. Detta somma verrà rivalutata annualmente i Controparte_1
n virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie saranno affrontate dai coniugi nella misura del 50 % ci ascuno, secondo i criteri di seguito riportati.
Vanno annoverate tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsat e al coniuge che leabbia interamente sostenute anche in assenza di preventivo accordo:
‐le spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche ed i nterventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strut ture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medi co durante la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protetiche i vi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
‐le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mense;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
‐le spese extrascolastiche relative: a) tempo prolungato, pre‐scuola e dopo‐scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il cons enso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo ac cordo tra coniugi figurano: ‐le spese mediche relative a:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
g) farmaci particolari;
‐le spese scolastiche relative a:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di disse nso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avr ebbe pagato nel caso di frequentazione della scuola o università pubblica);
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di resi denza familiare;
‐le spese extrascolastiche relative a:
a) corsi di istruzione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.);
b) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) spese di custodia (baby‐sitter, pre‐scuola e dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
d) viaggi e vacanze;
e) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato senza il co nsenso di entrambi i genitori;
f) spese per organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Si prevede, relativamente alle sole spese mediche straordinarie, aventi cara ttere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo imp orto all'altro con un preavviso di almeno sette giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da co stui essere rimborsata (limitatamente all'aliquota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariame nte prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo da lui proposto. Inoltre, in r elazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese p er attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le p roprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Infine, in relazione alle spese extra‐assegno il genitore anticipatorio avrà diri tto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giu stificativa.
4) L'assegno unico universale verrà percepito dalla Sig.ra Parte_2
[...]
5) Dichiarano le parti di essere economicamente indipendenti e pertanto di non avere l'un l'altro a pretendere a titolo di assegno di mantenimento.
6) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nullaosta per qualsiasi autorità competente. Il figlio minore sarà munito di passaporto autonomo. Persona_2
7) Le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa sentenza del Tribunale.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 06/12/2008 da nato a [...] l' 08/08/1980 e da Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile
[...] di detto Comune al n. 113, parte II, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.