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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. MA CC Presidente dott. RA TA Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8449/2020 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCRIBANO ANTONIO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Corso Italia n. 58,
CATANIA
ATTORE.
contro
:
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. PALAZZO ROBERTO e elettivamente domiciliati in Via Vincenzo
Giuffrida 67 95128 Catania presso il difensore avv. PALAZZO ROBERTO
CONVENUTI
pagina 1 di 16 Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4.6.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale, Sezione Specializzata Materia di Impresa, la società
e , esponendo di vantare un credito Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 nei confronti dei convenuti derivante dal mancato pagamento di alcuni lavori eseguiti in forza del contratto di appalto sottoscritto con la società in persona del legale rappresentante, in Controparte_2 data 14/06/2018.
Parte attrice lamentava il mancato pagamento da parte di di € 157.607,77 dovuti a Controparte_2 titolo di saldo in relazione al contratto di appalto stipulato inter partes in 14.6.2018 e per i lavori “extra capitolato” eseguiti all'interno dell'appartamento sito in Catania, Via Vasta n. 10.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “ i) condannare al pagamento in favore della Controparte_2 società attrice di euro 157.607,77, oltre interessi di mora dalla data di scadenza delle fatture emesse e per i lavori extracapitolato non fatturati dalla data del presente atto di citazione e sino al soddisfo, o dell'altra diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
ii) condannare, in solido con la società convenuta, e/o al pagamento di euro Controparte_3 Controparte_4
157.607,77, oltre interessi di mora dalla data di scadenza delle fatture emesse per i lavori extracapitolato non fatturati dalla data del presente atto di citazione e sino al soddisfo, o dell'altro diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2395 c.c. o dell'art. 2043 c.c., o per quanto attiene CP_4
in dipendenza della fideiussione concessa;
iii) in subordine rispetto alla richiesta sub ii),
[...] condannare , a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento di euro Controparte_4
132.065,60, oltre interessi di mora;
- condannare tutti i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio le parti convenute contestando quanto ex adverso in fatto e in diritto.
In particolare, chiedeva: “ - accertare che nulla è dovuto a e per l'effetto Controparte_2 CP_1 respingere le domande dell'attore, in quanto: da un lato, l'attrice non ha completato i lavori oggetto del contratto di appalto, lasciandoli in stato di arretratezza, e per le opere effettivamente eseguite questa è stata integralmente soddisfatta;
da altro lato, per quanto attiene le opere extra indicate nei pagina 2 di 16 SAL e contenute nelle fatture emesse dall'attrice, le stesse o non sono mai state realizzate all'interno dell'immobile detenuto da in forza del contratto di comodato o comunque non sono mai CP_5 state richieste (se non dal D.L., a ciò non autorizzato); - in via subordinata, individuare quale opera effettivamente autorizzata sia stata eseguita e sia rimasta non pagata;
conseguentemente, determinarne il reale prezzo di mercato, posto che nessuna contrattazione sul prezzo è avvenuta per gravissima omissione (se non addirittura dolo) da parte di - accogliere la spiegata domanda CP_1 riconvenzionale dichiarando che l'attuale convenuta è creditrice nei confronti di della somma CP_1 complessiva pari ad € 127.500,00, di € 37.400,00 a titolo di penale pattuita per i 187 giorni di ritardo, ed € 90.100,00 a titolo di mancato guadagno, e per l'effetto condannare al pagamento della CP_1 suddetta somma;
- condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese processuali.”
chiedeva al Tribunale adito di: “ - respingere, alla luce delle argomentazioni Controparte_4 esposte supra, tutte le domande ex adverso formulate nei confronti del Sig. in Controparte_4 quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente declaratoria d'inesistenza di alcun profilo di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e/o di arricchimento senza causa in capo al convenuto;
- condannare al pagamento delle spese di lite oltre che ex art. 96 c.p.c. per aver incardinato nei CP_1 confronti dell'attuale convenuto una azione palesemente infondata.”
Infine chiedeva al Giudice di : “ - in via preliminare dichiarare nullo l'atto Controparte_3 CP_4 di citazione per eccessiva genericità ed indeterminatezza della domanda formulata nei confronti dell'attuale convenuta e, per l'effetto, estromettere quest'ultima immediatamente dal presente giudizio;
- in via subordinata respingere, alla luce delle argomentazioni esposte supra, tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, Controparte_3 con conseguente declaratoria d'inesistenza di alcun profilo di responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta;
- condannare in ogni caso, al pagamento delle spese di lite oltre che ex art. 96 CP_1
c.p.c. per aver incardinato nei confronti dell'attuale convenuta una azione palesemente infondata.”
All'udienza cartolare del 26.01.2021, le parti insistevano nelle loro difese e il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 27 settembre 2021.
Con ordinanza del 10.11.2021 il G.I. disponeva l'invio delle parti in mediazione delegata fissando , in caso di esito negativo di quest'ultima, per il prosieguo l'udienza del 22.03.2022.
Espletata la mediazione con esito negativo, il G.I. con ordinanza del 19.05.2022: - ammetteva la prova per testi richiesta dall'attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ammetteva parzialmente la prova per testi domandata dal convenuto , rigettava le richieste di prova contraria Controparte_4 avanzate dalla società attrice e dal menzionato convenuto e fissava per l'espletamento della prova l'udienza del 14.10.2022. pagina 3 di 16 Esaurita l'escussione testimoniale, con ordinanza del 23.10.2023 il Giudice Istruttore, ritenuto che appariva necessario disporre CT al fine di verificare, in riferimento al contratto di appalto la corretta quantificazione del corrispettivo richiesto (tenendo conto dei prezzi indicati in contratto) e, quanto ai Con lavori extra-capitolato, quali lavori e quali opere erano stati effettivamente eseguiti dalla , nonché se poteva ritenersi congruo quanto ulteriormente richiesto a titolo di prezzo per i singoli lavori, nominava il CT e fissava per il giuramento l'udienza del 18.12. 2023.
All'udienza del 20 novembre 2024, parte convenuta chiedeva il richiamo del CT e il G.I., con ordinanza del 02.12.2024, rigettava la richiesta di richiamo del CT e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2025,
Indi in tale udienza, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata da
[...] nei confronti della società e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al fine di recuperare un presunto credito nei confronti di Controparte_4 Controparte_6
pagamento di lavori eseguiti in forza del contratto di appalto sottoscritto con quest'ultima Parte_1 società in data 14/06/2018.
Parte attrice eccepisce in particolare, il mancato pagamento da parte di di € Controparte_2
157.607,77 asseritamente dovuti a titolo di saldo lavori e lavori extracapitolato eseguiti all'interno dell'appartamento sito in Catania, Via Vasta n. 10. Con In particolare deduce in fatto parte attrice che il 14 giugno 2018 e stipulavano un CP_2 contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del bene immobile detenuto dalla società committente in comodato da potere di , a fronte di un corrispettivo di euro Controparte_4
245.000,00, per la realizzazione di una struttura turistica ricettiva.
La veniva costituita il 26 ottobre 2016 dai germani e CP_2 Controparte_4 Controparte_3
titolari rispettivamente di partecipazioni pari al 90% e al 10% del capitale sociale, con lo scopo
[...] di gestire la struttura turistico suddetta.
Le parti concordavano di pagare il prezzo delle opere in via dilazionata e rilasciava a CP_2 garanzia dell'adempimento degli assegni bancari che venivano consegnati da Controparte_4 all'appaltatore.
Inizialmente le opere venivano realizzate senza problemi e la società convenuta pagava regolarmente la somma di 106.042,80 (non oggetto di contestazione). pagina 4 di 16 In corso d'opera, a dire della CIE, commissionava dei lavori extracapitolato (elencati in atti) CP_2 il cui importo non veniva immediatamente quantificato.
Successivamente avanzando delle contestazioni, si rifiutava di riconoscere le lavorazioni CP_2 extra, negandone il relativo pagamento e il rapporto tra le imprese si risolveva.
La peraltro, si rendeva inadempiente al pagamento del corrispettivo originariamente CP_2
Con concordato, non pagando gli assegni bancari già rilasciati a .
Inoltre, in data 15.05.2019 depositava un ricorso per sequestro giudiziario degli assegni CP_2
Con bancari ancora in mani di , tutti tratti su Intesa San Paolo. Il procedimento cautelare, iscritto al n.
7749/2019 R.G. del Tribunale di Catania, veniva definito con il rigetto della richiesta di CP_2
Infine, l'ultimazione della realizzazione della struttura turistico recettiva di lusso veniva affidata ad altra impresa appaltatrice non già da ma direttamente da quale CP_2 Controparte_4 proprietario del bene immobile.
Tale ricostruzione dei fatti risulta parzialmente contestata dai convenuti.
In particolare eccepiva che l'appaltatore non rispettava il termine di consegna convenuto. CP_2
Difatti alla data del 13/4/2019, ossia a distanza di 292 giorni dall'inizio dei lavori, secondo quanto relazionato dalla Direzione Lavori in persona dell'Architetto lo stato di avanzamento CP_7 lavori era ingiustificabilmente arretrato. Inoltre, l'appaltatore comunicava a di non Controparte_2 essere più in grado di garantire la realizzazione degli infissi e la realizzazione della scala interna di congiunzione tra il secondo e il terzo piano, a causa di costi superiori a quelli originariamente preventivati. Ciò arrecava alla committente un enorme pregiudizio concernente il mancato guadagno
L'appaltatore, inoltre avrebbe addebitato arbitrariamente costi per lavori mai eseguiti, comunque mai richiesti né tantomeno autorizzati dalla committente.
Sempre, a dire della in data 9/4/2019 l'appaltatore le comunicava a mezzo PEC la CP_2
“sospensione dei lavori” (Doc. 10) adducendo motivazioni prive di fondamento, prontamente contestate con lettera del 13/04/2019.
, contestando la ricostruzione fattuale prospettata dall'attrice, si riteneva estraneo al Controparte_4 rapporto contrattuale controverso, eccependo di non ricoprire la carica di amministratore, neanche di fatto, della di non aver mai prestato alcuna fideiussione a favore della società convenuta, di CP_2 non aver mai sottoscritto i titoli bancari consegnati a CP_1
Da ciò, deriverebbe la totale mancanza di responsabilità extracontrattuale ex art. 2395 c.c. e 2043 c.c. e conseguentemente l'inammissibilità della domanda formulata ex art. 2041 c.c.
In premessa giova ricordare che, secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti pagina 5 di 16 che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò posto le singole questioni prospettate vanno esaminate separatamente. Con A. Sul credito vantato da .
Giova premettere che il contratto di appalto in esame, la sua sottoscrizione e la somma già riscossa dalla CIE pari ad euro 106.042,80, non sono oggetto di contestazione tra le parti;
va quindi verificata solo la fondatezza delle ulteriori richieste creditorie.
La società attrice sostiene di aver eseguito lavori per complessivi euro 263.650,57 e ricevuto pagamenti per soli euro 106.042,80, atteso il mancato pagamento di assegni bancari per complessivi euro 100.956,30 .
Asserisce altresì di vantare ulteriori crediti per lavori extra capitolato per euro 56.651,47, afferenti a suo dire le opere edili accettate dalla D.L. e il S.A.L. n.5 relativo agli impianti (il tutto per come descritto a pag. 6 comparsa conclusionale).
A fronte di tali lavori venivano emesse dalla CIE: 6 certificati di pagamento e 6 fatture, a suo dire, mai contestate. A fronte di esse la rilasciava gli assegni bancari sopra citati. CP_2
Contr La contestando gli importi richiesti ha eccepito in particolare di non dover pagare i lavori extra capitolato perché mai commissionati e comunque mai accettati.
Orbene per quanto attiene i lavori concordati da capitolato, è pacifico che il saldo non è stato certamente incassato dall'impresa esecutrice dei lavori, anche in considerazione del fatto che i lavori non sono stati completati.
Per quanto attiene i lavori extracapitolato, disconosciuti dalla convenuta, non corrisponde al Contr vero quanto sostenuto da considerando che certamente una parte di essi erano stati accettati.
Ciò può desumersi anche dai messaggi whatsapp scambiati tra e Controparte_4 CP_8 in cui il primo dice: “Io sono d'accordo sugli extra nn concordati prima. Quello su cui
[...] nn mi trovo sono le modifiche dell'impianto. Ora ne parlo con lui voce per voce (lui è l'arch.
pagina 6 di 16 ); ore 9:36: Io le modifiche degli impianti extra non sono d'accordo perché di base già CP_7
ne avevamo parlato e già erano conteggiate.”
O ancora sempre , il 29 marzo 2019, ore 9:34:19 dice:” Io sono d'accordo Controparte_4 sugli extra non concordati prima”.
Pertanto sia l'arch. ( che, sentito in giudizio quale teste, si è definito Direttore artistico per CP_7 avere realizzato il progetto) che erano perfettamente a conoscenza delle Controparte_4 modifiche o degli extra che l'impresa andava svolgendo.
Al fine quindi di verificare, in riferimento al contratto di appalto, la corretta quantificazione del corrispettivo richiesto (tenendo conto dei prezzi indicati in contratto) e, quanto ai lavori extra- Con capitolato, quali lavori e quali opere erano stati effettivamente eseguiti dalla , nonché se poteva ritenersi congruo quanto ulteriormente richiesto a titolo di prezzo per i singoli lavori, questo Decidente ha disposto CT , le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano del tutto condivisibili.
Il mandato del CT prevedeva di: “ “verificare, alla luce della copiosa documentazione già versata in atti e delle risultanze della espletata prova orale, quanto al contratto di appalto la corretta quantificazione del corrispettivo richiesto (tenendo conto dei prezzi indicati in contratto) e, quanto ai lavori extra-capitolato, quali lavori e quali opere sono stati Con effettivamente eseguiti dalla , nonché se possa ritenersi congruo quanto ulteriormente richiesto a titolo di prezzo per i singoli lavori;
in caso negativo, di quantificarne i relativi costi”.
Anche il CT preliminarmente tentava una conciliazione della lite rendendosi disponibile a formulare delle proposte, ma le parti non riuscivano ad addivenire ad un componimento.
Il CT incaricato procedeva quindi con le operazioni peritali all'esito delle quali depositava la relazione ove rilevava che:
“- dall'analisi della congruità dei prezzi unitari con cui si è pervenuti all'affidamento contrattuale dei lavori … le voci contrattualmente pattuite risultano sostanzialmente comparabili ai costi unitari riportati nel Prezzario Regionale o presentano minime e fisiologiche variazioni comunque aderenti ai costi usualmente praticati in ambito edile;
- per le opere di impiantistica, elettrica, idraulica e climatizzazione, che sono state quantificate ed appaltate “a corpo”, … può unicamente rilevarsi come, rispetto ai prezzi riportati nell'offerta economica della ditta, la valorizzazione contrattuale delle opere di natura impiantistica presenta una differenza di “scontistica” di circa € 7.000,00;
pagina 7 di 16 - ancora, per quanto attiene le opere edili, …, gli importi complessivi contabilizzabili in base alle valutazioni svolte risultano corrispondenti a: • € 67.966,77 per opere edili di capitolato. •
€ 32.093,24 per opere edili extra capitolato. Complessivamente per € 100.060,00 oltre i.v.a. •
Residuano € 32.149,52 per opere in effetti non verificabili. In merito a queste ultime si osserva come dal riscontro della documentazione in atti sembrerebbe che tali opere siano state effettivamente eseguite in quanto l'importo delle opere a misura (edili) riportato nel certificato di pagamento n° 5 del 18 marzo 2019 ammonta ad € 139.651,92 (sostanzialmente corrispondente con la somma degli importi sopra indicati per € 132.209,53) e la comunicazione mail dello studio del 27 marzo 2019 sembrerebbe confermare l'importo delle opere edili. CP_7
Su tali basi può quindi sottoporsi al prudente apprezzamento di questo Decidente come, per quanto non verificabile dallo scrivente, l'importo di € 32.149,52 sembrerebbe attestato dalla direzione lavori per cui questo Giudice potrà valutare se riconoscere le dette opere per €
100.060,01 o per € 132.149,53 oltre i.v.a.;
- in merito alle opere impiantistiche, poi, gli importi certamente riconoscibili sono pari a complessivi euro 51.561,23, di cui euro 49.149,96 per i lavori capitolato ed euro 2.411,27 per le opere extracapitolato;
- in definitiva, - In quanto alle opere edili sono contabilizzabili:
• € 67.966,77 per opere edili di capitolato.
• € 32.093,24 per opere edili extra capitolato.
Complessivamente per € 100.060,01 oltre i.v.a.
• € 32.149,52 per opere in effetti non verificabili che, per come desumibile dalla documentazione in atti ed in particolare tendo conto di quanto indicato dall' arch. nella CP_7 mail in all. 10, sembrerebbero essere state effettivamente eseguite. In tale ipotesi l'importo complessivo per le opere edili è riconoscibile per complessivi € 132.149,53 oltre i.v.a.;
- In quanto alle opere impiantistiche sono contabilizzabili:
▪ € 49.149,96 per opere impiantistiche di capitolato
▪ € 2.411,27 per opere impiantistiche extra capitolato.
Residuano € 11.211,09 per opere impiantistiche non verificabili dallo scrivente sulla base della documentazione a disposizione che sono verosimilmente state disposte dall'arch. come da CP_7
pagina 8 di 16 mail in atti con l'ing. , ma di cui non si ha riscontro dell'effettiva esecuzione e del Tes_1
corrispondente corrispettivo.”
In definitiva, il nominato CT accertava l'avvenuta esecuzione da parte dell'odierna attrice di opere edili e impiantistiche, capitolato ed extracapitolato, per un valore pari a complessivi euro
183.710,76.
Pertanto la società convenuta ( anche in considerazione del ruolo di amministratore di fatto Con ricoperto da , di cui si dirà) è certamente tenuta al pagamento in favore di Controparte_4 della complessiva somma di euro 77.667,96 (= euro 183.710,76 - euro 106.042,80, pagamenti già ricevuti), oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore somma di € 11.211,09, atteso che non vi è prova dell'effettivo svolgimento da parte dell'odierna società attrice delle opere impiantistiche
B. Sulla domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
La società convenuta ha avanzato domanda riconvenzionale sostenendo di vantare un credito derivante dall'apposizione di una penale preventivamente pattuita nel contratto di appalto per il solo ritardo della consegna dei lavori.
A suo dire, l'attuale attrice sarebbe debitrice nei confronti di per la somma pari ad € CP_2
37.400,00, ossia pari a 187 giorni di ritardo, essendosi il contratto di appalto risolto su diffida in data 28/4/2019.
A ciò dovrebbe aggiungersi, sempre a dire della anche il danno conseguente al CP_2 ritardo, relativo al mancato guadagno che l'attuale convenuta ha subito a causa dell'inadempimento di CP_1
Infatti, se avesse potuto disporre della struttura ricettiva nel termine pattuito, CP_2 avrebbe generato, fino al mese di aprile 2019 (data di risoluzione del contratto su diffida), un volume di affari pari ad € 90.100,00 a lordo di imposte, secondo il piano economico sviluppato dal Dott. sulla scorta della media dei prezzi applicati da strutture ricettive simili a quella Per_1 di cui l'attuale ricorrente avrebbe potuto disporre se l'appaltatore avesse rispettato il contratto.
In definitiva l'odierna convenuta chiede in riconvenzionale il pagamento della complessiva somma pari ad € 127.500,00.
Tale domanda, anche in seguito alle conclusioni a cui è pervenuto il CT, non può accogliersi in quanto non risulta provata.
Invero risulta pacifico che il contratto de quo è stato risolto per inadempienze reciproche e non per comportamenti della sola ditta esecutrice dei lavori e che il ritardo è stato generato anche dalla richiesta di ulteriori lavori da parte della committente. pagina 9 di 16 La domanda riconvenzionale va quindi rigettata.
C. Sul ruolo di . Controparte_4
Parte attrice ritiene che socio della amministrata solo Controparte_4 CP_2 formalmente da abbia svolto nella vicenda un ruolo di Controparte_3
“amministratore di fatto” della società convenuta, ricorrendo tutti gli elementi per qualificarlo come tale.
Ne conseguirebbe quindi una responsabilità solidale dello stesso con la società convenuta ex art.2935 cc.
Orbene dalle risultanze istruttorie è emerso che , proprietario dell'immobile Controparte_4 sul quale sono state realizzate le opere appaltate e socio della al 90%, è colui che ha CP_2 seguito personalmente tutte le lavorazioni, concordando con le maestranze quanto occorreva.
Invero tutti i testimoni escussi hanno dichiarato che aveva certamente un Controparte_4 ruolo determinante nella vicenda (si vedano dichiarazioni di e Testimone_2 Tes_3
.
[...]
In particolare era lui che: - organizzava e partecipava a tutti gli incontri svoltisi con le varie imprese e la direzione lavori per l'esecuzione di questi ultimi, - concordava con la società attrice termini e modalità di pagamento, - impartiva direttive e istruzioni ai fornitori e, in occasione degli incontri in cantiere, decideva le modifiche relative agli impianti e dava il benestare all'esecuzione dei lavori extracapitolato.
Il teste ha dichiarato sul punto che dava l'autorizzazione Testimone_3 Controparte_4
iniziale in cantiere, decideva quindi i lavori extra da fare”.
E ancora rappresentava che: “decideva tutto lui, tanto che tutte le decisioni le CP_8 prendeva sempre . Io la sorella non l'ho mai vista e non la conosco”. Controparte_4
Sempre eseguiva materialmente i pagamenti a mezzo bonifico e consegnava Controparte_4 materialmente gli assegni bancari all'odierna attrice.
Tutte le attività descritte sono state dimostrate in corso di causa.
Alcuna valenza può esser data alla delega asseritamente conferita dall'amministratore formale di a;
tale documento è infatti privo di data certa e quindi non CP_2 Controparte_4 opponibile alla società attrice.
Ciò posto , si osserva in diritto che è principio consolidato in giurisprudenza che per il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto in capo ad un soggetto è necessaria, e sufficiente, una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale pagina 10 di 16 intraneus, nell'assetto societario. Vengono riconosciuti come indici dimostrativi di tale posizione di fatto, tra gli altri, - l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico, e tali sono da ritenere certamente proprio quelle attività … involgenti la gestione, con potere decisionale, dei dipendenti e delle commesse cui è conseguita la identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi…In altri termini, l'apprezzamento in argomento … va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che possono contaminare il ruolo svolto e che finiscono con il colorarlo ulteriormente attraverso la sua devianza illecita. … la configurazione della qualifica di amministratore, che, come detto, si acquisisce anche nel caso in cui
l'amministrazione si esplica solo in determinati settori e prescinde dal fatto che le condotte illecite interessino proprio quei settori o altri. La figura dell'amministratore di fatto deve essere individuata attraverso i c.d. “elementi sintomatici di gestione” della società. I compiti demandati a coloro che rivestono le cariche formali sono alternativamente o cumulativamente:
a) il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale; … per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto estraneo, si sia inserito nella gestione della società procedendo allo svolgimento dei compiti propri degli amministratori, così come descritti dalle corrispondenti norme civilistiche. La forma più evidente di intromissione avviene nel momento in cui
l'amministratore di fatto agisce in modo diretto nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa in ciò intrattenendo rapporti con i clienti, con i fornitori, con i dipendenti.
Possono essere considerati infine elementi indizianti altamente significativi della presenza di un amministratore di fatto circostanze quali, ad esempio, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancanza di qualsivoglia cognizione professionale per l'esercizio della funzione da parte dell'amministratore di diritto (Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793). In definitiva, l'attività di amministratore di fatto si deve tradurre necessariamente nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce, si sovrappone e si sostituisce alla volontà dell'organo competente influendo, con la propria volontà sull'andamento della società. (cfr., ex plurimis, Cass. 4 dicembre 2023, n.
2514; Cass. 15 novembre 2023, n. 48826; Cass. 24 maggio 2022, n. 36556, Cass. Penale sent.n°34381/2022).
Nella specie, come detto, il ruolo di amministratore di fatto di è stato Controparte_4 ampiamente provato in giudizio. pagina 11 di 16 Tuttavia non pare configurabile la dedotta responsabilità in solido alla ai sensi CP_2 dell'art. 2395 cc.
Giova infatti ricordare che l'art. 2395 c.c. costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, la cui applicazione richiede la verifica in ordine alla sussistenza di fatti illeciti imputabili agli amministratori stessi, vale a dire di comportamenti dolosi o colposi cui siano riconducibili in via immediata i danni derivati direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, secondo le regole in tema di responsabilità extracontrattuale.
In specie, l'azione individuale prevista dalla norma in commento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
La responsabilità dell'amministratore nei confronti del terzo non scaturisce quindi dal mero inadempimento contrattuale posto in essere nella gestione della società e ad essa imputabile, bensì deve concretizzarsi in un'ulteriore azione degli amministratori costituente illecito extracontrattuale, direttamente lesiva di un diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
Sul punto si vedano, tra le altre, Cass. civ. Sez. I, 08/09/2015, n. 17794, secondo cui
“L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica di per sé la responsabilità del suo amministratore ex art. 2395 c.c., laddove il socio o il terzo leso non dimostri il nesso causale tra la condotta dell'amministratore e il danno diretto nella propria sfera patrimoniale, nonché la natura dolosa o colposa della condotta stessa. Laddove il terzo sia stato determinato a contrarre a causa di bilancio falso, egli dovrà dimostrarne la falsità e l'aver tale bilancio concorso a determinarne la volontà a contrarre con la società”; o, ad esempio, Cass. civ. Sez. I,
08/07/1991, n. 7534, la cui massima afferma: “La responsabilità dell'amministratore di una società di capitali nei confronti del singolo socio o di un terzo non può scaturire dal mero inadempimento contrattuale, posto in essere nella gestione di tale società ma deve concretarsi in un'azione (ulteriore) dell'amministratore che, per la sua illiceità di natura extracontrattuale, leda il diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo e che non sia conseguenza o riflesso del depauperamento del patrimonio della società”..
Costituisce, dunque, illecito rilevante ai sensi dell'art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell'esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio, purchè venga dimostrata l'esistenza dello specifico fine di indurre in errore il socio o il terzo.
pagina 12 di 16 Orbene nella specie, come documentalmente provato, tutti gli assegni sono stati sottoscritti dall'amministratrice p.t. di la quale all'uopo contattata dalla banca -la quale CP_2 ultima si era rifiutata di coprire gli assegni a causa della mancanza del timbro sociale (e non a causa della “difformità di firma depositata” come sostenuto dalla difesa della società attrice)-, ha riconosciuto, immediatamente, la paternità delle sottoscrizioni, dichiarando di aver regolarmente emesso i titoli nell'interesse della società e n.q. di amministratrice p.t. .
Del tutto incomprensibile poi ai fini che ci occupano risulta l'affermazione della difesa della società attrice secondo cui il convenuto “faceva lievitare il prezzo delle opere oggetto dell'appalto con l'ordinativo di altri lavori extracapitolato” e l'assunto secondo cui il convenuto
“rendeva inadempiente non fornendole la provvista finanziaria occorrente per il CP_2 pagamento di quanto dovuto”.
Nel caso in oggetto, in definitiva, non si ravvisa alcun atto doloso o colposo imputabile all'attuale convenuto tale da poter giustificare una sua responsabilità extracontrattuale ex art
2935 c.c. nei confronti di CP_1
Quanto poi all'invocata responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc., si noti che non v'è alcuna prova del fatto che l'attrice si sia determinata a stipulare il contratto solo in ragione della conoscenza personale dell'attuale convenuto, che del contratto non era neanche parte.
Analogamente non pare ammissibile la proposta azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc, posto che l'avvenuta condanna della società committente fa ritenere che allo stato non vi siano ragioni giuridiche o motivi di fatto (quali l'insolvenza) che determinino la perdita di ogni altro effettivo e concreto rimedio giuridico in capo alla società attrice.
La responsabilità risarcitoria di non può che escludersi. Controparte_4
D. Sulla garanzia fideiussoria di . Controparte_4
In diritto va rilevato che la giurisprudenza ha affermato che : ““la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, deve essere interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile;
e la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni (cfr. Cass. 150/1976; 11413/1992)”
(così, Cass. 24 febbraio 2016, n. 3628; cfr., ex plurimis, Cass. 13 giugno 2014, n. 13539; Cass. 7 marzo 2014, n. 5417).
A dire della società attrice, aveva garantito ab origine l'adempimento da parte di Controparte_4 alle obbligazioni su di essa incombenti sulla scorta del contratto di appalto. CP_2
pagina 13 di 16 La CIE sostiene che il convenuto si era espressamente impegnato a far fronte personalmente ed incondizionatamente a tutte le obbligazioni pecuniarie che sarebbero discese per CP_2 dall'esecuzione dell'appalto.
Tale posizione, a dire della difesa di parte attrice, risulterebbe confermata anche dai testimoni, avendo in particolare il teste riferito che: - “… il disse testualmente: CP_8 CP_4
“non ti preoccupare, ci sono io, la società è mia e ne rispondo io”; ciò accadde anche in occasione dell'avvio del cantiere …”; - “… un incontro in cantiere in cui … chiesi al se CP_4
era sicuro che voleva eseguire le opere e se poteva farvi fronte e mi disse che ne avrebbe personalmente risposto lui.”
Va rilevato sul punto che, premesso che il teste ha dichiarato che Testimone_2 CP_4
non ha mai prestato una qualsivoglia fideiussione ( “ nei colloqui avvenuti con me, il
[...] sig. disse solo che approvava i lavori extra ma non mi dichiarò mai che avrebbe Controparte_4 pagato e/o garantito personalmente gli stessi con denaro proprio” ), in ogni caso vanno ritenute Con inattendibili le dichiarazioni rese dal teste (peraltro direttore commerciale di e CP_8 soggetto deputato alla gestione incassi), anche in considerazione della circostanza, rilevata dal
Giudice nel verbale di udienza di assunzione delle prove, che egli ha risposto al capitolo “e” prima che gli venissero mostrati fisicamente gli assegni.
Deve pertanto ritenersi che non è stata provata la circostanza relativa alla fideiussione prestata dal e quindi va rigettata la domanda proposta in suo danno in tale pretesa qualità. CP_4
E. Sulla posizione di . Controparte_3
Con riferimento a parte attrice ha evocato una presunta responsabilità Controparte_3 personale della stessa in relazione all'inadempimento della CP_2
Orbene le contestazioni mosse nei confronti risultano del tutto generiche e indeterminate, non comprendendosi i fatti oggetto di contestazione posti a fondamento della domanda attorea nei confronti della suddetta convenuta nq.di amministratore di diritto della società.
Invero, premesso che riveste il ruolo di socia al 10% della società convenuta Controparte_3 ed è l'amministratore p.t. della stessa sin dalla data di costituzione della stessa, non sembra corrispondente al vero l'affermazione secondo cui la predetta società “nasceva con l'obiettivo
(formale) di gestire la struttura turistico ricettiva di lusso” , posto che dagli atti di causa risulta che era attiva nel settore della ristorazione già dal novembre 2016. CP_9
La volontà imprenditoriale della predetta amministratrice di come spiegato con CP_2 la comparsa di costituzione, consisteva nell'affiancare all'attività di bar-ristorazione anche l'attività turistico ricettiva. pagina 14 di 16 Peraltro è risultata infondata la circostanza che l'attuale convenuta abbia mai consegnato al predetto il carnet di assegni (o le credenziali di accesso alla banca on line) di Controparte_4
( vedasi quanto sopra dedotto sul punto riguardante la posizione di CP_2 CP_4
) .
[...]
E quindi non si ravvisa alcun atto doloso o colposo imputabile alla tale da poter CP_4 giustificare una sua responsabilità extracontrattuale ex art 2935 c.c. nei confronti di CP_1
Va poi aggiunto per completezza che la produzione effettata dalla difesa di parte attrice in sede di comparsa conclusionale del decreto di citazione a giudizio di e Controparte_4 Controparte_3 [...] per il reato di cui all'art. 640 cpc nulla aggiunge alla ricostruzione sopra operata, stante che allo CP_4 stato non vi è alcun accertamento circa la responsabilità degli imputati che possa avere alcun rilievo probatorio nel giudizio civile.
In definitiva, in accoglimento parziale della domanda attorea, è emerso sulla scorta dell'istruttoria svolta, che la CIE ha eseguito parzialmente i lavori concordati e quelli “extracapitolato “e pertanto ha diritto al pagamento dell'importo residuo per come accertato dal CT, pari ad euro 77.667,96, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo, che vanno posti, a carico della società in persona CP_2 dell'amministratore p.t..
Vanno invece rigettate le domande proposte nei confronti degli altri convenuti nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n., 147/2022.
Le spese di CT, già liquidate e provvisoriamente poste a carico di parte attrice, sono definitivamente poste a carico della società Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8449/2020 RG:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della e per l'effetto Controparte_10
- CONDANNA la ditta al pagamento, a favore di Controparte_2 Controparte_1
[... della somma di € 77.667,96,, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo.
-RIGETTA le domande proposte nei confronti di e Controparte_4 Controparte_3
- RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
pagina 15 di 16 -CONDANNA la al pagamento, a favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1,545,00 per spese e € 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
CONDANNA al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_4 [...]
delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 10.000,00 per compensi, Controparte_3 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
Pone le spese di CT, già liquidate, definitivamente a carico della società Controparte_2
Così deciso in data 23/10/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE di Catania.
Il Presidente
Dott.MA CC
Il Giudice relatore
Dott. RA TA
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Specializzata Materia di Impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. MA CC Presidente dott. RA TA Giudice relatore dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8449/2020 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SCRIBANO ANTONIO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Corso Italia n. 58,
CATANIA
ATTORE.
contro
:
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. PALAZZO ROBERTO e elettivamente domiciliati in Via Vincenzo
Giuffrida 67 95128 Catania presso il difensore avv. PALAZZO ROBERTO
CONVENUTI
pagina 1 di 16 Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4.6.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti costituite dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale, Sezione Specializzata Materia di Impresa, la società
e , esponendo di vantare un credito Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 nei confronti dei convenuti derivante dal mancato pagamento di alcuni lavori eseguiti in forza del contratto di appalto sottoscritto con la società in persona del legale rappresentante, in Controparte_2 data 14/06/2018.
Parte attrice lamentava il mancato pagamento da parte di di € 157.607,77 dovuti a Controparte_2 titolo di saldo in relazione al contratto di appalto stipulato inter partes in 14.6.2018 e per i lavori “extra capitolato” eseguiti all'interno dell'appartamento sito in Catania, Via Vasta n. 10.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito: “ i) condannare al pagamento in favore della Controparte_2 società attrice di euro 157.607,77, oltre interessi di mora dalla data di scadenza delle fatture emesse e per i lavori extracapitolato non fatturati dalla data del presente atto di citazione e sino al soddisfo, o dell'altra diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
ii) condannare, in solido con la società convenuta, e/o al pagamento di euro Controparte_3 Controparte_4
157.607,77, oltre interessi di mora dalla data di scadenza delle fatture emesse per i lavori extracapitolato non fatturati dalla data del presente atto di citazione e sino al soddisfo, o dell'altro diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2395 c.c. o dell'art. 2043 c.c., o per quanto attiene CP_4
in dipendenza della fideiussione concessa;
iii) in subordine rispetto alla richiesta sub ii),
[...] condannare , a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento di euro Controparte_4
132.065,60, oltre interessi di mora;
- condannare tutti i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio le parti convenute contestando quanto ex adverso in fatto e in diritto.
In particolare, chiedeva: “ - accertare che nulla è dovuto a e per l'effetto Controparte_2 CP_1 respingere le domande dell'attore, in quanto: da un lato, l'attrice non ha completato i lavori oggetto del contratto di appalto, lasciandoli in stato di arretratezza, e per le opere effettivamente eseguite questa è stata integralmente soddisfatta;
da altro lato, per quanto attiene le opere extra indicate nei pagina 2 di 16 SAL e contenute nelle fatture emesse dall'attrice, le stesse o non sono mai state realizzate all'interno dell'immobile detenuto da in forza del contratto di comodato o comunque non sono mai CP_5 state richieste (se non dal D.L., a ciò non autorizzato); - in via subordinata, individuare quale opera effettivamente autorizzata sia stata eseguita e sia rimasta non pagata;
conseguentemente, determinarne il reale prezzo di mercato, posto che nessuna contrattazione sul prezzo è avvenuta per gravissima omissione (se non addirittura dolo) da parte di - accogliere la spiegata domanda CP_1 riconvenzionale dichiarando che l'attuale convenuta è creditrice nei confronti di della somma CP_1 complessiva pari ad € 127.500,00, di € 37.400,00 a titolo di penale pattuita per i 187 giorni di ritardo, ed € 90.100,00 a titolo di mancato guadagno, e per l'effetto condannare al pagamento della CP_1 suddetta somma;
- condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese processuali.”
chiedeva al Tribunale adito di: “ - respingere, alla luce delle argomentazioni Controparte_4 esposte supra, tutte le domande ex adverso formulate nei confronti del Sig. in Controparte_4 quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente declaratoria d'inesistenza di alcun profilo di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e/o di arricchimento senza causa in capo al convenuto;
- condannare al pagamento delle spese di lite oltre che ex art. 96 c.p.c. per aver incardinato nei CP_1 confronti dell'attuale convenuto una azione palesemente infondata.”
Infine chiedeva al Giudice di : “ - in via preliminare dichiarare nullo l'atto Controparte_3 CP_4 di citazione per eccessiva genericità ed indeterminatezza della domanda formulata nei confronti dell'attuale convenuta e, per l'effetto, estromettere quest'ultima immediatamente dal presente giudizio;
- in via subordinata respingere, alla luce delle argomentazioni esposte supra, tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della Sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, Controparte_3 con conseguente declaratoria d'inesistenza di alcun profilo di responsabilità extracontrattuale in capo alla convenuta;
- condannare in ogni caso, al pagamento delle spese di lite oltre che ex art. 96 CP_1
c.p.c. per aver incardinato nei confronti dell'attuale convenuta una azione palesemente infondata.”
All'udienza cartolare del 26.01.2021, le parti insistevano nelle loro difese e il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 27 settembre 2021.
Con ordinanza del 10.11.2021 il G.I. disponeva l'invio delle parti in mediazione delegata fissando , in caso di esito negativo di quest'ultima, per il prosieguo l'udienza del 22.03.2022.
Espletata la mediazione con esito negativo, il G.I. con ordinanza del 19.05.2022: - ammetteva la prova per testi richiesta dall'attrice nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., ammetteva parzialmente la prova per testi domandata dal convenuto , rigettava le richieste di prova contraria Controparte_4 avanzate dalla società attrice e dal menzionato convenuto e fissava per l'espletamento della prova l'udienza del 14.10.2022. pagina 3 di 16 Esaurita l'escussione testimoniale, con ordinanza del 23.10.2023 il Giudice Istruttore, ritenuto che appariva necessario disporre CT al fine di verificare, in riferimento al contratto di appalto la corretta quantificazione del corrispettivo richiesto (tenendo conto dei prezzi indicati in contratto) e, quanto ai Con lavori extra-capitolato, quali lavori e quali opere erano stati effettivamente eseguiti dalla , nonché se poteva ritenersi congruo quanto ulteriormente richiesto a titolo di prezzo per i singoli lavori, nominava il CT e fissava per il giuramento l'udienza del 18.12. 2023.
All'udienza del 20 novembre 2024, parte convenuta chiedeva il richiamo del CT e il G.I., con ordinanza del 02.12.2024, rigettava la richiesta di richiamo del CT e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.6.2025,
Indi in tale udienza, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Ciò posto giova premettere quanto segue.
La vicenda che ci occupa prende le mosse dall'iniziativa giudiziaria spiegata da
[...] nei confronti della società e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al fine di recuperare un presunto credito nei confronti di Controparte_4 Controparte_6
pagamento di lavori eseguiti in forza del contratto di appalto sottoscritto con quest'ultima Parte_1 società in data 14/06/2018.
Parte attrice eccepisce in particolare, il mancato pagamento da parte di di € Controparte_2
157.607,77 asseritamente dovuti a titolo di saldo lavori e lavori extracapitolato eseguiti all'interno dell'appartamento sito in Catania, Via Vasta n. 10. Con In particolare deduce in fatto parte attrice che il 14 giugno 2018 e stipulavano un CP_2 contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del bene immobile detenuto dalla società committente in comodato da potere di , a fronte di un corrispettivo di euro Controparte_4
245.000,00, per la realizzazione di una struttura turistica ricettiva.
La veniva costituita il 26 ottobre 2016 dai germani e CP_2 Controparte_4 Controparte_3
titolari rispettivamente di partecipazioni pari al 90% e al 10% del capitale sociale, con lo scopo
[...] di gestire la struttura turistico suddetta.
Le parti concordavano di pagare il prezzo delle opere in via dilazionata e rilasciava a CP_2 garanzia dell'adempimento degli assegni bancari che venivano consegnati da Controparte_4 all'appaltatore.
Inizialmente le opere venivano realizzate senza problemi e la società convenuta pagava regolarmente la somma di 106.042,80 (non oggetto di contestazione). pagina 4 di 16 In corso d'opera, a dire della CIE, commissionava dei lavori extracapitolato (elencati in atti) CP_2 il cui importo non veniva immediatamente quantificato.
Successivamente avanzando delle contestazioni, si rifiutava di riconoscere le lavorazioni CP_2 extra, negandone il relativo pagamento e il rapporto tra le imprese si risolveva.
La peraltro, si rendeva inadempiente al pagamento del corrispettivo originariamente CP_2
Con concordato, non pagando gli assegni bancari già rilasciati a .
Inoltre, in data 15.05.2019 depositava un ricorso per sequestro giudiziario degli assegni CP_2
Con bancari ancora in mani di , tutti tratti su Intesa San Paolo. Il procedimento cautelare, iscritto al n.
7749/2019 R.G. del Tribunale di Catania, veniva definito con il rigetto della richiesta di CP_2
Infine, l'ultimazione della realizzazione della struttura turistico recettiva di lusso veniva affidata ad altra impresa appaltatrice non già da ma direttamente da quale CP_2 Controparte_4 proprietario del bene immobile.
Tale ricostruzione dei fatti risulta parzialmente contestata dai convenuti.
In particolare eccepiva che l'appaltatore non rispettava il termine di consegna convenuto. CP_2
Difatti alla data del 13/4/2019, ossia a distanza di 292 giorni dall'inizio dei lavori, secondo quanto relazionato dalla Direzione Lavori in persona dell'Architetto lo stato di avanzamento CP_7 lavori era ingiustificabilmente arretrato. Inoltre, l'appaltatore comunicava a di non Controparte_2 essere più in grado di garantire la realizzazione degli infissi e la realizzazione della scala interna di congiunzione tra il secondo e il terzo piano, a causa di costi superiori a quelli originariamente preventivati. Ciò arrecava alla committente un enorme pregiudizio concernente il mancato guadagno
L'appaltatore, inoltre avrebbe addebitato arbitrariamente costi per lavori mai eseguiti, comunque mai richiesti né tantomeno autorizzati dalla committente.
Sempre, a dire della in data 9/4/2019 l'appaltatore le comunicava a mezzo PEC la CP_2
“sospensione dei lavori” (Doc. 10) adducendo motivazioni prive di fondamento, prontamente contestate con lettera del 13/04/2019.
, contestando la ricostruzione fattuale prospettata dall'attrice, si riteneva estraneo al Controparte_4 rapporto contrattuale controverso, eccependo di non ricoprire la carica di amministratore, neanche di fatto, della di non aver mai prestato alcuna fideiussione a favore della società convenuta, di CP_2 non aver mai sottoscritto i titoli bancari consegnati a CP_1
Da ciò, deriverebbe la totale mancanza di responsabilità extracontrattuale ex art. 2395 c.c. e 2043 c.c. e conseguentemente l'inammissibilità della domanda formulata ex art. 2041 c.c.
In premessa giova ricordare che, secondo il generale principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti pagina 5 di 16 che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.].Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. L'onere di provare un fatto quindi, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Ciò posto le singole questioni prospettate vanno esaminate separatamente. Con A. Sul credito vantato da .
Giova premettere che il contratto di appalto in esame, la sua sottoscrizione e la somma già riscossa dalla CIE pari ad euro 106.042,80, non sono oggetto di contestazione tra le parti;
va quindi verificata solo la fondatezza delle ulteriori richieste creditorie.
La società attrice sostiene di aver eseguito lavori per complessivi euro 263.650,57 e ricevuto pagamenti per soli euro 106.042,80, atteso il mancato pagamento di assegni bancari per complessivi euro 100.956,30 .
Asserisce altresì di vantare ulteriori crediti per lavori extra capitolato per euro 56.651,47, afferenti a suo dire le opere edili accettate dalla D.L. e il S.A.L. n.5 relativo agli impianti (il tutto per come descritto a pag. 6 comparsa conclusionale).
A fronte di tali lavori venivano emesse dalla CIE: 6 certificati di pagamento e 6 fatture, a suo dire, mai contestate. A fronte di esse la rilasciava gli assegni bancari sopra citati. CP_2
Contr La contestando gli importi richiesti ha eccepito in particolare di non dover pagare i lavori extra capitolato perché mai commissionati e comunque mai accettati.
Orbene per quanto attiene i lavori concordati da capitolato, è pacifico che il saldo non è stato certamente incassato dall'impresa esecutrice dei lavori, anche in considerazione del fatto che i lavori non sono stati completati.
Per quanto attiene i lavori extracapitolato, disconosciuti dalla convenuta, non corrisponde al Contr vero quanto sostenuto da considerando che certamente una parte di essi erano stati accettati.
Ciò può desumersi anche dai messaggi whatsapp scambiati tra e Controparte_4 CP_8 in cui il primo dice: “Io sono d'accordo sugli extra nn concordati prima. Quello su cui
[...] nn mi trovo sono le modifiche dell'impianto. Ora ne parlo con lui voce per voce (lui è l'arch.
pagina 6 di 16 ); ore 9:36: Io le modifiche degli impianti extra non sono d'accordo perché di base già CP_7
ne avevamo parlato e già erano conteggiate.”
O ancora sempre , il 29 marzo 2019, ore 9:34:19 dice:” Io sono d'accordo Controparte_4 sugli extra non concordati prima”.
Pertanto sia l'arch. ( che, sentito in giudizio quale teste, si è definito Direttore artistico per CP_7 avere realizzato il progetto) che erano perfettamente a conoscenza delle Controparte_4 modifiche o degli extra che l'impresa andava svolgendo.
Al fine quindi di verificare, in riferimento al contratto di appalto, la corretta quantificazione del corrispettivo richiesto (tenendo conto dei prezzi indicati in contratto) e, quanto ai lavori extra- Con capitolato, quali lavori e quali opere erano stati effettivamente eseguiti dalla , nonché se poteva ritenersi congruo quanto ulteriormente richiesto a titolo di prezzo per i singoli lavori, questo Decidente ha disposto CT , le cui risultanze, essendo scevre da vizi logici e tecnici, risultano del tutto condivisibili.
Il mandato del CT prevedeva di: “ “verificare, alla luce della copiosa documentazione già versata in atti e delle risultanze della espletata prova orale, quanto al contratto di appalto la corretta quantificazione del corrispettivo richiesto (tenendo conto dei prezzi indicati in contratto) e, quanto ai lavori extra-capitolato, quali lavori e quali opere sono stati Con effettivamente eseguiti dalla , nonché se possa ritenersi congruo quanto ulteriormente richiesto a titolo di prezzo per i singoli lavori;
in caso negativo, di quantificarne i relativi costi”.
Anche il CT preliminarmente tentava una conciliazione della lite rendendosi disponibile a formulare delle proposte, ma le parti non riuscivano ad addivenire ad un componimento.
Il CT incaricato procedeva quindi con le operazioni peritali all'esito delle quali depositava la relazione ove rilevava che:
“- dall'analisi della congruità dei prezzi unitari con cui si è pervenuti all'affidamento contrattuale dei lavori … le voci contrattualmente pattuite risultano sostanzialmente comparabili ai costi unitari riportati nel Prezzario Regionale o presentano minime e fisiologiche variazioni comunque aderenti ai costi usualmente praticati in ambito edile;
- per le opere di impiantistica, elettrica, idraulica e climatizzazione, che sono state quantificate ed appaltate “a corpo”, … può unicamente rilevarsi come, rispetto ai prezzi riportati nell'offerta economica della ditta, la valorizzazione contrattuale delle opere di natura impiantistica presenta una differenza di “scontistica” di circa € 7.000,00;
pagina 7 di 16 - ancora, per quanto attiene le opere edili, …, gli importi complessivi contabilizzabili in base alle valutazioni svolte risultano corrispondenti a: • € 67.966,77 per opere edili di capitolato. •
€ 32.093,24 per opere edili extra capitolato. Complessivamente per € 100.060,00 oltre i.v.a. •
Residuano € 32.149,52 per opere in effetti non verificabili. In merito a queste ultime si osserva come dal riscontro della documentazione in atti sembrerebbe che tali opere siano state effettivamente eseguite in quanto l'importo delle opere a misura (edili) riportato nel certificato di pagamento n° 5 del 18 marzo 2019 ammonta ad € 139.651,92 (sostanzialmente corrispondente con la somma degli importi sopra indicati per € 132.209,53) e la comunicazione mail dello studio del 27 marzo 2019 sembrerebbe confermare l'importo delle opere edili. CP_7
Su tali basi può quindi sottoporsi al prudente apprezzamento di questo Decidente come, per quanto non verificabile dallo scrivente, l'importo di € 32.149,52 sembrerebbe attestato dalla direzione lavori per cui questo Giudice potrà valutare se riconoscere le dette opere per €
100.060,01 o per € 132.149,53 oltre i.v.a.;
- in merito alle opere impiantistiche, poi, gli importi certamente riconoscibili sono pari a complessivi euro 51.561,23, di cui euro 49.149,96 per i lavori capitolato ed euro 2.411,27 per le opere extracapitolato;
- in definitiva, - In quanto alle opere edili sono contabilizzabili:
• € 67.966,77 per opere edili di capitolato.
• € 32.093,24 per opere edili extra capitolato.
Complessivamente per € 100.060,01 oltre i.v.a.
• € 32.149,52 per opere in effetti non verificabili che, per come desumibile dalla documentazione in atti ed in particolare tendo conto di quanto indicato dall' arch. nella CP_7 mail in all. 10, sembrerebbero essere state effettivamente eseguite. In tale ipotesi l'importo complessivo per le opere edili è riconoscibile per complessivi € 132.149,53 oltre i.v.a.;
- In quanto alle opere impiantistiche sono contabilizzabili:
▪ € 49.149,96 per opere impiantistiche di capitolato
▪ € 2.411,27 per opere impiantistiche extra capitolato.
Residuano € 11.211,09 per opere impiantistiche non verificabili dallo scrivente sulla base della documentazione a disposizione che sono verosimilmente state disposte dall'arch. come da CP_7
pagina 8 di 16 mail in atti con l'ing. , ma di cui non si ha riscontro dell'effettiva esecuzione e del Tes_1
corrispondente corrispettivo.”
In definitiva, il nominato CT accertava l'avvenuta esecuzione da parte dell'odierna attrice di opere edili e impiantistiche, capitolato ed extracapitolato, per un valore pari a complessivi euro
183.710,76.
Pertanto la società convenuta ( anche in considerazione del ruolo di amministratore di fatto Con ricoperto da , di cui si dirà) è certamente tenuta al pagamento in favore di Controparte_4 della complessiva somma di euro 77.667,96 (= euro 183.710,76 - euro 106.042,80, pagamenti già ricevuti), oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
Non può invece essere riconosciuta l'ulteriore somma di € 11.211,09, atteso che non vi è prova dell'effettivo svolgimento da parte dell'odierna società attrice delle opere impiantistiche
B. Sulla domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
La società convenuta ha avanzato domanda riconvenzionale sostenendo di vantare un credito derivante dall'apposizione di una penale preventivamente pattuita nel contratto di appalto per il solo ritardo della consegna dei lavori.
A suo dire, l'attuale attrice sarebbe debitrice nei confronti di per la somma pari ad € CP_2
37.400,00, ossia pari a 187 giorni di ritardo, essendosi il contratto di appalto risolto su diffida in data 28/4/2019.
A ciò dovrebbe aggiungersi, sempre a dire della anche il danno conseguente al CP_2 ritardo, relativo al mancato guadagno che l'attuale convenuta ha subito a causa dell'inadempimento di CP_1
Infatti, se avesse potuto disporre della struttura ricettiva nel termine pattuito, CP_2 avrebbe generato, fino al mese di aprile 2019 (data di risoluzione del contratto su diffida), un volume di affari pari ad € 90.100,00 a lordo di imposte, secondo il piano economico sviluppato dal Dott. sulla scorta della media dei prezzi applicati da strutture ricettive simili a quella Per_1 di cui l'attuale ricorrente avrebbe potuto disporre se l'appaltatore avesse rispettato il contratto.
In definitiva l'odierna convenuta chiede in riconvenzionale il pagamento della complessiva somma pari ad € 127.500,00.
Tale domanda, anche in seguito alle conclusioni a cui è pervenuto il CT, non può accogliersi in quanto non risulta provata.
Invero risulta pacifico che il contratto de quo è stato risolto per inadempienze reciproche e non per comportamenti della sola ditta esecutrice dei lavori e che il ritardo è stato generato anche dalla richiesta di ulteriori lavori da parte della committente. pagina 9 di 16 La domanda riconvenzionale va quindi rigettata.
C. Sul ruolo di . Controparte_4
Parte attrice ritiene che socio della amministrata solo Controparte_4 CP_2 formalmente da abbia svolto nella vicenda un ruolo di Controparte_3
“amministratore di fatto” della società convenuta, ricorrendo tutti gli elementi per qualificarlo come tale.
Ne conseguirebbe quindi una responsabilità solidale dello stesso con la società convenuta ex art.2935 cc.
Orbene dalle risultanze istruttorie è emerso che , proprietario dell'immobile Controparte_4 sul quale sono state realizzate le opere appaltate e socio della al 90%, è colui che ha CP_2 seguito personalmente tutte le lavorazioni, concordando con le maestranze quanto occorreva.
Invero tutti i testimoni escussi hanno dichiarato che aveva certamente un Controparte_4 ruolo determinante nella vicenda (si vedano dichiarazioni di e Testimone_2 Tes_3
.
[...]
In particolare era lui che: - organizzava e partecipava a tutti gli incontri svoltisi con le varie imprese e la direzione lavori per l'esecuzione di questi ultimi, - concordava con la società attrice termini e modalità di pagamento, - impartiva direttive e istruzioni ai fornitori e, in occasione degli incontri in cantiere, decideva le modifiche relative agli impianti e dava il benestare all'esecuzione dei lavori extracapitolato.
Il teste ha dichiarato sul punto che dava l'autorizzazione Testimone_3 Controparte_4
iniziale in cantiere, decideva quindi i lavori extra da fare”.
E ancora rappresentava che: “decideva tutto lui, tanto che tutte le decisioni le CP_8 prendeva sempre . Io la sorella non l'ho mai vista e non la conosco”. Controparte_4
Sempre eseguiva materialmente i pagamenti a mezzo bonifico e consegnava Controparte_4 materialmente gli assegni bancari all'odierna attrice.
Tutte le attività descritte sono state dimostrate in corso di causa.
Alcuna valenza può esser data alla delega asseritamente conferita dall'amministratore formale di a;
tale documento è infatti privo di data certa e quindi non CP_2 Controparte_4 opponibile alla società attrice.
Ciò posto , si osserva in diritto che è principio consolidato in giurisprudenza che per il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto in capo ad un soggetto è necessaria, e sufficiente, una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale pagina 10 di 16 intraneus, nell'assetto societario. Vengono riconosciuti come indici dimostrativi di tale posizione di fatto, tra gli altri, - l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico, e tali sono da ritenere certamente proprio quelle attività … involgenti la gestione, con potere decisionale, dei dipendenti e delle commesse cui è conseguita la identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi…In altri termini, l'apprezzamento in argomento … va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che possono contaminare il ruolo svolto e che finiscono con il colorarlo ulteriormente attraverso la sua devianza illecita. … la configurazione della qualifica di amministratore, che, come detto, si acquisisce anche nel caso in cui
l'amministrazione si esplica solo in determinati settori e prescinde dal fatto che le condotte illecite interessino proprio quei settori o altri. La figura dell'amministratore di fatto deve essere individuata attraverso i c.d. “elementi sintomatici di gestione” della società. I compiti demandati a coloro che rivestono le cariche formali sono alternativamente o cumulativamente:
a) il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale; … per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto estraneo, si sia inserito nella gestione della società procedendo allo svolgimento dei compiti propri degli amministratori, così come descritti dalle corrispondenti norme civilistiche. La forma più evidente di intromissione avviene nel momento in cui
l'amministratore di fatto agisce in modo diretto nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'impresa in ciò intrattenendo rapporti con i clienti, con i fornitori, con i dipendenti.
Possono essere considerati infine elementi indizianti altamente significativi della presenza di un amministratore di fatto circostanze quali, ad esempio, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancanza di qualsivoglia cognizione professionale per l'esercizio della funzione da parte dell'amministratore di diritto (Cass. Pen., Sez. V, 17 giugno 2016, n. 41793). In definitiva, l'attività di amministratore di fatto si deve tradurre necessariamente nel compimento di atti concreti attraverso i quali un soggetto privo di nomina regolare interferisce, si sovrappone e si sostituisce alla volontà dell'organo competente influendo, con la propria volontà sull'andamento della società. (cfr., ex plurimis, Cass. 4 dicembre 2023, n.
2514; Cass. 15 novembre 2023, n. 48826; Cass. 24 maggio 2022, n. 36556, Cass. Penale sent.n°34381/2022).
Nella specie, come detto, il ruolo di amministratore di fatto di è stato Controparte_4 ampiamente provato in giudizio. pagina 11 di 16 Tuttavia non pare configurabile la dedotta responsabilità in solido alla ai sensi CP_2 dell'art. 2395 cc.
Giova infatti ricordare che l'art. 2395 c.c. costituisce la norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, la cui applicazione richiede la verifica in ordine alla sussistenza di fatti illeciti imputabili agli amministratori stessi, vale a dire di comportamenti dolosi o colposi cui siano riconducibili in via immediata i danni derivati direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, secondo le regole in tema di responsabilità extracontrattuale.
In specie, l'azione individuale prevista dalla norma in commento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società.
La responsabilità dell'amministratore nei confronti del terzo non scaturisce quindi dal mero inadempimento contrattuale posto in essere nella gestione della società e ad essa imputabile, bensì deve concretizzarsi in un'ulteriore azione degli amministratori costituente illecito extracontrattuale, direttamente lesiva di un diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
Sul punto si vedano, tra le altre, Cass. civ. Sez. I, 08/09/2015, n. 17794, secondo cui
“L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica di per sé la responsabilità del suo amministratore ex art. 2395 c.c., laddove il socio o il terzo leso non dimostri il nesso causale tra la condotta dell'amministratore e il danno diretto nella propria sfera patrimoniale, nonché la natura dolosa o colposa della condotta stessa. Laddove il terzo sia stato determinato a contrarre a causa di bilancio falso, egli dovrà dimostrarne la falsità e l'aver tale bilancio concorso a determinarne la volontà a contrarre con la società”; o, ad esempio, Cass. civ. Sez. I,
08/07/1991, n. 7534, la cui massima afferma: “La responsabilità dell'amministratore di una società di capitali nei confronti del singolo socio o di un terzo non può scaturire dal mero inadempimento contrattuale, posto in essere nella gestione di tale società ma deve concretarsi in un'azione (ulteriore) dell'amministratore che, per la sua illiceità di natura extracontrattuale, leda il diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo e che non sia conseguenza o riflesso del depauperamento del patrimonio della società”..
Costituisce, dunque, illecito rilevante ai sensi dell'art. 2395 c.c. ogni fatto, doloso o colposo, commesso dagli amministratori in occasione dell'esercizio delle loro funzioni gestorie, che rechi al terzo un danno ingiusto tale da riverberarsi direttamente nel suo patrimonio, purchè venga dimostrata l'esistenza dello specifico fine di indurre in errore il socio o il terzo.
pagina 12 di 16 Orbene nella specie, come documentalmente provato, tutti gli assegni sono stati sottoscritti dall'amministratrice p.t. di la quale all'uopo contattata dalla banca -la quale CP_2 ultima si era rifiutata di coprire gli assegni a causa della mancanza del timbro sociale (e non a causa della “difformità di firma depositata” come sostenuto dalla difesa della società attrice)-, ha riconosciuto, immediatamente, la paternità delle sottoscrizioni, dichiarando di aver regolarmente emesso i titoli nell'interesse della società e n.q. di amministratrice p.t. .
Del tutto incomprensibile poi ai fini che ci occupano risulta l'affermazione della difesa della società attrice secondo cui il convenuto “faceva lievitare il prezzo delle opere oggetto dell'appalto con l'ordinativo di altri lavori extracapitolato” e l'assunto secondo cui il convenuto
“rendeva inadempiente non fornendole la provvista finanziaria occorrente per il CP_2 pagamento di quanto dovuto”.
Nel caso in oggetto, in definitiva, non si ravvisa alcun atto doloso o colposo imputabile all'attuale convenuto tale da poter giustificare una sua responsabilità extracontrattuale ex art
2935 c.c. nei confronti di CP_1
Quanto poi all'invocata responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc., si noti che non v'è alcuna prova del fatto che l'attrice si sia determinata a stipulare il contratto solo in ragione della conoscenza personale dell'attuale convenuto, che del contratto non era neanche parte.
Analogamente non pare ammissibile la proposta azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc, posto che l'avvenuta condanna della società committente fa ritenere che allo stato non vi siano ragioni giuridiche o motivi di fatto (quali l'insolvenza) che determinino la perdita di ogni altro effettivo e concreto rimedio giuridico in capo alla società attrice.
La responsabilità risarcitoria di non può che escludersi. Controparte_4
D. Sulla garanzia fideiussoria di . Controparte_4
In diritto va rilevato che la giurisprudenza ha affermato che : ““la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, deve essere interpretato nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'adozione di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile;
e la prova della sussistenza di detto elemento può, pertanto, essere data con tutti i mezzi consentiti dalla legge e quindi anche con presunzioni (cfr. Cass. 150/1976; 11413/1992)”
(così, Cass. 24 febbraio 2016, n. 3628; cfr., ex plurimis, Cass. 13 giugno 2014, n. 13539; Cass. 7 marzo 2014, n. 5417).
A dire della società attrice, aveva garantito ab origine l'adempimento da parte di Controparte_4 alle obbligazioni su di essa incombenti sulla scorta del contratto di appalto. CP_2
pagina 13 di 16 La CIE sostiene che il convenuto si era espressamente impegnato a far fronte personalmente ed incondizionatamente a tutte le obbligazioni pecuniarie che sarebbero discese per CP_2 dall'esecuzione dell'appalto.
Tale posizione, a dire della difesa di parte attrice, risulterebbe confermata anche dai testimoni, avendo in particolare il teste riferito che: - “… il disse testualmente: CP_8 CP_4
“non ti preoccupare, ci sono io, la società è mia e ne rispondo io”; ciò accadde anche in occasione dell'avvio del cantiere …”; - “… un incontro in cantiere in cui … chiesi al se CP_4
era sicuro che voleva eseguire le opere e se poteva farvi fronte e mi disse che ne avrebbe personalmente risposto lui.”
Va rilevato sul punto che, premesso che il teste ha dichiarato che Testimone_2 CP_4
non ha mai prestato una qualsivoglia fideiussione ( “ nei colloqui avvenuti con me, il
[...] sig. disse solo che approvava i lavori extra ma non mi dichiarò mai che avrebbe Controparte_4 pagato e/o garantito personalmente gli stessi con denaro proprio” ), in ogni caso vanno ritenute Con inattendibili le dichiarazioni rese dal teste (peraltro direttore commerciale di e CP_8 soggetto deputato alla gestione incassi), anche in considerazione della circostanza, rilevata dal
Giudice nel verbale di udienza di assunzione delle prove, che egli ha risposto al capitolo “e” prima che gli venissero mostrati fisicamente gli assegni.
Deve pertanto ritenersi che non è stata provata la circostanza relativa alla fideiussione prestata dal e quindi va rigettata la domanda proposta in suo danno in tale pretesa qualità. CP_4
E. Sulla posizione di . Controparte_3
Con riferimento a parte attrice ha evocato una presunta responsabilità Controparte_3 personale della stessa in relazione all'inadempimento della CP_2
Orbene le contestazioni mosse nei confronti risultano del tutto generiche e indeterminate, non comprendendosi i fatti oggetto di contestazione posti a fondamento della domanda attorea nei confronti della suddetta convenuta nq.di amministratore di diritto della società.
Invero, premesso che riveste il ruolo di socia al 10% della società convenuta Controparte_3 ed è l'amministratore p.t. della stessa sin dalla data di costituzione della stessa, non sembra corrispondente al vero l'affermazione secondo cui la predetta società “nasceva con l'obiettivo
(formale) di gestire la struttura turistico ricettiva di lusso” , posto che dagli atti di causa risulta che era attiva nel settore della ristorazione già dal novembre 2016. CP_9
La volontà imprenditoriale della predetta amministratrice di come spiegato con CP_2 la comparsa di costituzione, consisteva nell'affiancare all'attività di bar-ristorazione anche l'attività turistico ricettiva. pagina 14 di 16 Peraltro è risultata infondata la circostanza che l'attuale convenuta abbia mai consegnato al predetto il carnet di assegni (o le credenziali di accesso alla banca on line) di Controparte_4
( vedasi quanto sopra dedotto sul punto riguardante la posizione di CP_2 CP_4
) .
[...]
E quindi non si ravvisa alcun atto doloso o colposo imputabile alla tale da poter CP_4 giustificare una sua responsabilità extracontrattuale ex art 2935 c.c. nei confronti di CP_1
Va poi aggiunto per completezza che la produzione effettata dalla difesa di parte attrice in sede di comparsa conclusionale del decreto di citazione a giudizio di e Controparte_4 Controparte_3 [...] per il reato di cui all'art. 640 cpc nulla aggiunge alla ricostruzione sopra operata, stante che allo CP_4 stato non vi è alcun accertamento circa la responsabilità degli imputati che possa avere alcun rilievo probatorio nel giudizio civile.
In definitiva, in accoglimento parziale della domanda attorea, è emerso sulla scorta dell'istruttoria svolta, che la CIE ha eseguito parzialmente i lavori concordati e quelli “extracapitolato “e pertanto ha diritto al pagamento dell'importo residuo per come accertato dal CT, pari ad euro 77.667,96, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo, che vanno posti, a carico della società in persona CP_2 dell'amministratore p.t..
Vanno invece rigettate le domande proposte nei confronti degli altri convenuti nonché la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n., 147/2022.
Le spese di CT, già liquidate e provvisoriamente poste a carico di parte attrice, sono definitivamente poste a carico della società Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8449/2020 RG:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della e per l'effetto Controparte_10
- CONDANNA la ditta al pagamento, a favore di Controparte_2 Controparte_1
[... della somma di € 77.667,96,, oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo.
-RIGETTA le domande proposte nei confronti di e Controparte_4 Controparte_3
- RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_2
pagina 15 di 16 -CONDANNA la al pagamento, a favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1,545,00 per spese e € 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
CONDANNA al pagamento in favore di e Controparte_1 Controparte_4 [...]
delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte in € 10.000,00 per compensi, Controparte_3 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.
Pone le spese di CT, già liquidate, definitivamente a carico della società Controparte_2
Così deciso in data 23/10/2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di
Impresa del TRIBUNALE di Catania.
Il Presidente
Dott.MA CC
Il Giudice relatore
Dott. RA TA
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